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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.758 /2023 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...] sia in proprio Parte_1 C.F._1 che nella qualità di genitore dei figli minori (C.F.: Persona_1 C.F._2 nata a [...] il [...] e (C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._3
01/07/2002 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Commendatore come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rossitto come da procura in atti;
P.IVA_1
APPELLATA
All'udienza del 31.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 20 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.2342/2022, pubblicata il 2.12.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, accoglieva le domande avanzate da sia in proprio che quale genitore Parte_1 delle figlie minori e condannando l' Persona_1 Pt_2 Controparte_1
a pagare la somma complessiva di euro 33.091,35 oltre accessori a titolo di
[...]
risarcimento del danno patito iure proprio per la perdita anticipata del rapporto parentale nonché del danno morale soggettivo patito iure hereditatis per la morte del congiunto oltre le Persona_2
spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 31.5.2023 all' Controparte_1
, sia in proprio che quale genitore delle figlie minori
[...] Parte_1 Persona_1
e proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava con i motivi esposti, Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva l per eccepire la Controparte_1
infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese.
1) Con il 1° motivo l'appellante critica la decisione di prime cure per avere errato nella determinazione e quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale che aveva parametrato alla possibilità di vita di calcolata in cinque mesi in più rispetto alla data della morte Persona_2
non avendo considerato che non vi era certezza in ordine alla durata della vita del predetto siccome stimata nel caso in cui fosse stata corretta la diagnosi e la cura considerata l'effettiva patologia del defunto.
Assume che i CTU avevano fatto riferimento ad una attesa di vita media secondo parametri statistici e di probabilità mentre il tribunale aveva interpretato tale probabilità come certezza non potendosi escludere che con diagnosi e cure appropriate il paziente sarebbe potuto sopravvivere ben oltre 5 mesi.
Inoltre, la sentenza non aveva considerato l'orientamento dei giudici della Suprema Corte secondo cui nel risarcimento dei danni ai parenti non doveva tenersi conto delle incerte probabilità di sopravvivenza dovendo il risarcimento essere pari a quello di un soggetto non affetto da problematiche oncologiche.
Con il 2° motivo, da esaminarsi congiuntamente al 1° in quanto trova fondamento nelle stesse ragioni, viene criticata la quantificazione del danno morale soggettivo o catastrofale essendo stato utilizzato lo stesso criterio di quello da perdita del rapporto parentale, ovvero dando per certa una aspettativa di vita di 5 mesi.
2) Entrambi i motivi sono infondati.
2 Va evidenziato come il Tribunale di Siracusa, con statuizione sul punto passata in giudicato in assenza di appello incidentale da parte della società appellata, tenuto conto delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato la responsabilità dei sanitari dell' Controparte_1
per avere errato nella diagnosi della patologia da cui era affetto quando giunse
[...] Persona_2
alle cure dei sanitari del predetto nosocomio, avendo ritenuto che fosse stato colpito da ictus, con esiti di minima compromissione dell'autonomia dell'attività quotidiana- e conseguentemente nell'avere prescritto una cura errata non indicata rispetto alla effettiva patologia da glioblastoma da cui il paziente era affetto, evidenziando come la cura errata avrebbe favorito la successiva emorragia cerebrale.
2.1) Va in primo luogo evidenziato come i consulenti d'ufficio, nominati in primo grado, hanno stabilito che il paziente, con una diagnosi corretta, avrebbe avuto un'attesa di vita pari a 18 mesi in considerazione della gravità della neoplasia cerebrale da cui il predetto era affetto in luogo dei 13 mesi di vita vissuti da quando si era manifestata la patologia ricorrendo alle cure dei sanitari presso CP_1
La sentenza appellata di conseguenza ha accolto la domanda di risarcimento del danno iure proprio patito dagli eredi per la perdita del rapporto parentale nei limiti della perdita anticipata del rapporto parentale una volta accertato che comunque, anche in caso di diagnosi e cura corretta fin dal ricovero presso avvenuto il 9.4.2014, il paziente avrebbe avuto una attesa di vita di CP_1
5 mesi in più rispetto a quella effettivamente vissuta.
2.2) A fronte di tale corretta statuizione il motivo di gravame sul punto è del tutto generico oltre che manifestamente infondato siccome proposto.
Gli appellanti infatti assumono che sia errato poiché indimostrato che l'aspettativa di vita di a causa della patologia da cui era affetto potesse essere stabilita in 18 mesi e quindi Persona_2
che il danno dovesse essere parametrato a soli 5 mesi di perdita della vita sul presupposto che il tribunale non aveva considerato che invece non era certo il tempo di vita stimato nel caso di diagnosi e cure corrette.
Tale deduzione si fonda sulla circostanza che i consulenti d'ufficio avrebbero fatto riferimento ad una attesa di vita media secondo parametri statistici e di probabilità e di conseguenza il tribunale avrebbe interpretato tale probabilità come certezza non potendosi escludere che con diagnosi e cure appropriate il paziente sarebbe potuto sopravvivere ben oltre 5 mesi.
Gli assunti degli appellanti però sono privi di alcun riscontro probatorio anche sotto il profilo della verosimiglianza di quanto sostenuto non essendo argomentate e provate le
3 contestazioni del tutto apodittiche mosse a quanto sostenuto dai consulenti d'ufficio motivate da evidenze statistiche e scienza clinica.
All'uopo la consulenza tecnica d'ufficio collegiale disposta in primo grado accerta, senza nessuna contestazione da parte degli appellanti, come il glioblastoma multiforme da cui era affetto sia il tumore più maligno tra le neoplasie il quale, una volta diagnosticato, richiede Persona_2
in primo luogo un intervento chirurgico che possa asportare la massima parte del tumore, dipendendo la guarigione dalla sua asportazione totale.
Tuttavia, chiariscono i consulenti, le neoplasie a carico di strutture critiche non sono suscettibili di “reale radicalità microscopica” in quanto “le cellule gliomatose hanno infatti spiccata attività infiltrativa e sono presenti fino a vari centimetri oltre il confine microscopico della lesione;
la recidiva post-chirurgica è frequente anche in assenza di residui radiologicamente evidenti e nell'80% dei casi avviene in prossimità del cratere chirurgico”.
Quindi considerata una più realistica asportazione del tumore al 98%, il paziente ha un periodo di sopravvivenza di 13 mesi, mentre con una asportazione al di sotto di tale soglia la sopravvivenza si riduce a mesi 8,8.
Precisano i consulenti, dopo l'intervento chirurgico occorrerà effettuare la radioterapia per danneggiare il DNA di eventuali cellule tumorali rimaste dopo l'operazione a cui va aggiunta la chemioterapia che può allungare la sopravvivenza a 15/18 mesi.
Avuto riguardo al caso in esame, posto che il paziente è deceduto dopo 13 mesi, pur avendo sostenuto il trattamento multimodale (intervento chirurgico presso il policlinico di Messina il
16.6.2014; successivo intervento del 23.7.2014 sempre nel medesimo nosocomio;
trattamento radioterapico dal 1.9.2014 presso Humanittas Centro di Oncologia di Catania) pur considerando la massima aspettativa di vita di 18 mesi, secondo la media sopra riferita, essendo vissuto poco meno di 13 mesi dal ricovero a “ha patito una riduzione della vita di 5 mesi oltre che una CP_1
compromissione della qualità della vita stessa a causa degli eventi emorragici dovuti alla neoplasia che se operata in tempi più precoci non avrebbe condotto se non in stadi più avanzati agli esiti di dipendenza funzionale al 100% che il paziente ha subito più precocemente (5 mesi)”.
A fronte di tali motivazioni - cui il tribunale si è riportato riconoscendo una aspettativa di vita di 18 mesi e quindi un danno da anticipata perdita del rapporto parentale di 5 mesi, essendo il paziente vissuto per 13 mesi - la censura mossa dagli appellanti in ordine alla circostanza che il valore della vita umana non può essere ancorata a previsioni statistiche e che la sopravvivenza a 5 mesi non può essere calcolata matematicamente, o ancora che nulla esclude che cure più appropriate avrebbero determinato un maggiore periodo di sopravvivenza o addirittura la
4 guarigione, non trovano nessun riscontro non avendo dimostrato la validità scientifica della tesi sostenuta trattandosi di affermazioni apodittiche non in grado di porre in discussione quanto dimostrato dai consulenti che necessariamente per stabilire la probabile durata della vita a fronte di una determinata patologia non possono che attingere agli studi della scienza clinica ed ai dati statistici da questi elaborati.
2.3) Del pari infondata è la parte della censura con cui gli appellanti ritengono che la sentenza non avrebbe considerato l'orientamento dei giudici della Suprema Corte secondo cui nel risarcimento dei danni ai parenti non deve tenersi conto delle incerte probabilità di sopravvivenza dovendo il risarcimento essere pari a quello di un soggetto non affetto da problematiche oncologiche.
2.4) Ritiene il collegio che la decisione del Tribunale di Siracusa sia in linea proprio con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5641/2018 citata dagli stessi appellanti che tuttavia sostengono immotivatamente il contrario.
La decisione richiamata con l'atto d'appello riguarda una fattispecie identica a quella per cui
è causa ovvero l'ipotesi in cui la condotta medica colpevole abbia cagionato la morte del paziente che si sarebbe comunque verificata.
In tal caso, secondo i giudici di legittimità, poiché l'evento di danno è costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal mancato risultato stesso ovvero nel caso di specie dalla perdita anticipata della vita, “non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possa indurre a conclusioni diverse.”
Tale evento di danno è costituito da “una significativa riduzione della durata della sua vita e una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance.”
La sentenza appellata è certamente in linea con la statuizione invocata dagli stessi appellanti e va aggiunto come tale orientamento sia stato confermato anche in successive pronunce (cfr. Cass. sez. 3^ n.12906 del 2020).
Correttamente quindi il danno iure proprio è stato limitato alla perdita anticipata del rapporto parentale in considerazione della minore durata della vita del congiunto per 5 mesi non potendo essere liquidato come richiesto dagli appellanti nella perdita del danno parentale.
3) Anche il secondo motivo con cui viene criticata la quantificazione del danno morale soggettivo o catastrofale computato dal tribunale utilizzando lo stesso criterio di quello da perdita
5 anticipata del rapporto parentale, ovvero considerata una perdita di vita di 5 mesi a causa della condotta colposa dei sanitari di va rigettato per le stesse motivazioni che hanno CP_1
condotto al rigetto del primo motivo essendo state dedotte dagli appellanti le medesime ed infondate ragioni poste a base del 1° motivo.
4) Con il 3° motivo gli appellanti lamentano l'errore commesso dal giudice di prime cure per non avere riconosciuto il danno biologico terminale assumendo che non fosse stato richiesto.
Infatti secondo gli appellanti Ii tribunale non avrebbe considerato che con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. era stato richiesto anche il danno biologico e morale subito da
[...]
Per_2
4.1) Come emerge dal motivo di gravame il danno biologico iure hereditatis è stato richiesto per la prima volta non con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado ma con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., aggiunta alle altre due domande proposte con l'atto introduttivo che erano specificatamente limitate al danno morale quale diritto iure hereditatis ed al danno da perdita del rapporto parentale quale danno iure proprio.
Ora secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, “il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda
(riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo” (sentenza sez. VI civile, 15/10/2018, n.25631)
Ne consegue che il motivo siccome proposto ovvero aver richiesto il danno biologico terminale con la memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c. e non con l'atto introduttivo del giudizio, specificatamente limitato al risarcimento del danno morale -iure hereditatis - ed al danno da perdita del rapporto parentale -quale danno iure proprio - rende infondato il morivo proposto.
Invero le Sezioni Unite con la sentenza n. 22404 del 2018, hanno ampliato la nozione di modificazione della domanda ammessa, così come era stata individuata sempre dalle medesime sezioni unite con la sentenza n.12310 del 2025 estendendola all'ipotesi di domanda che, sebbene aggiunta all'originaria, sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta", ovvero sia alternativa alla prima, nel senso che tra le due una sola è accoglibile. In tal caso non si amplia la materia del contendere, quando medesima è la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, restando solo da accertare se il bene della vita sia attribuibile in base ad un'azione o ad un'altra.
6 Nella fattispecie non si tratta né di mutamento della domanda originaria né di domanda di risarcimento di ulteriori danni, verificatisi in corso di causa, ma di domanda ulteriore in aggiunta a quelle già proposte.
L'appello va quindi rigettato e confermata la sentenza gravata.
Conseguentemente la parte appellante va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata nella misura liquidata in dispositivo, applicando le tariffe vigenti esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.758/2023
R.G., rigetta l'appello proposto da sia in proprio che quale genitore delle figlie Parte_1
minori e avverso la sentenza n.2342/2022 del Tribunale di Siracusa, Persona_1 Parte_2
pubblicata il 2.12.2022, che conferma;
condanna la parte appellante al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite del grado che liquida quali compensi in €. 9.256,00 oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25/03/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.758 /2023 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...] sia in proprio Parte_1 C.F._1 che nella qualità di genitore dei figli minori (C.F.: Persona_1 C.F._2 nata a [...] il [...] e (C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._3
01/07/2002 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Commendatore come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rossitto come da procura in atti;
P.IVA_1
APPELLATA
All'udienza del 31.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 20 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.2342/2022, pubblicata il 2.12.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, accoglieva le domande avanzate da sia in proprio che quale genitore Parte_1 delle figlie minori e condannando l' Persona_1 Pt_2 Controparte_1
a pagare la somma complessiva di euro 33.091,35 oltre accessori a titolo di
[...]
risarcimento del danno patito iure proprio per la perdita anticipata del rapporto parentale nonché del danno morale soggettivo patito iure hereditatis per la morte del congiunto oltre le Persona_2
spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 31.5.2023 all' Controparte_1
, sia in proprio che quale genitore delle figlie minori
[...] Parte_1 Persona_1
e proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava con i motivi esposti, Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva l per eccepire la Controparte_1
infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese.
1) Con il 1° motivo l'appellante critica la decisione di prime cure per avere errato nella determinazione e quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale che aveva parametrato alla possibilità di vita di calcolata in cinque mesi in più rispetto alla data della morte Persona_2
non avendo considerato che non vi era certezza in ordine alla durata della vita del predetto siccome stimata nel caso in cui fosse stata corretta la diagnosi e la cura considerata l'effettiva patologia del defunto.
Assume che i CTU avevano fatto riferimento ad una attesa di vita media secondo parametri statistici e di probabilità mentre il tribunale aveva interpretato tale probabilità come certezza non potendosi escludere che con diagnosi e cure appropriate il paziente sarebbe potuto sopravvivere ben oltre 5 mesi.
Inoltre, la sentenza non aveva considerato l'orientamento dei giudici della Suprema Corte secondo cui nel risarcimento dei danni ai parenti non doveva tenersi conto delle incerte probabilità di sopravvivenza dovendo il risarcimento essere pari a quello di un soggetto non affetto da problematiche oncologiche.
Con il 2° motivo, da esaminarsi congiuntamente al 1° in quanto trova fondamento nelle stesse ragioni, viene criticata la quantificazione del danno morale soggettivo o catastrofale essendo stato utilizzato lo stesso criterio di quello da perdita del rapporto parentale, ovvero dando per certa una aspettativa di vita di 5 mesi.
2) Entrambi i motivi sono infondati.
2 Va evidenziato come il Tribunale di Siracusa, con statuizione sul punto passata in giudicato in assenza di appello incidentale da parte della società appellata, tenuto conto delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato la responsabilità dei sanitari dell' Controparte_1
per avere errato nella diagnosi della patologia da cui era affetto quando giunse
[...] Persona_2
alle cure dei sanitari del predetto nosocomio, avendo ritenuto che fosse stato colpito da ictus, con esiti di minima compromissione dell'autonomia dell'attività quotidiana- e conseguentemente nell'avere prescritto una cura errata non indicata rispetto alla effettiva patologia da glioblastoma da cui il paziente era affetto, evidenziando come la cura errata avrebbe favorito la successiva emorragia cerebrale.
2.1) Va in primo luogo evidenziato come i consulenti d'ufficio, nominati in primo grado, hanno stabilito che il paziente, con una diagnosi corretta, avrebbe avuto un'attesa di vita pari a 18 mesi in considerazione della gravità della neoplasia cerebrale da cui il predetto era affetto in luogo dei 13 mesi di vita vissuti da quando si era manifestata la patologia ricorrendo alle cure dei sanitari presso CP_1
La sentenza appellata di conseguenza ha accolto la domanda di risarcimento del danno iure proprio patito dagli eredi per la perdita del rapporto parentale nei limiti della perdita anticipata del rapporto parentale una volta accertato che comunque, anche in caso di diagnosi e cura corretta fin dal ricovero presso avvenuto il 9.4.2014, il paziente avrebbe avuto una attesa di vita di CP_1
5 mesi in più rispetto a quella effettivamente vissuta.
2.2) A fronte di tale corretta statuizione il motivo di gravame sul punto è del tutto generico oltre che manifestamente infondato siccome proposto.
Gli appellanti infatti assumono che sia errato poiché indimostrato che l'aspettativa di vita di a causa della patologia da cui era affetto potesse essere stabilita in 18 mesi e quindi Persona_2
che il danno dovesse essere parametrato a soli 5 mesi di perdita della vita sul presupposto che il tribunale non aveva considerato che invece non era certo il tempo di vita stimato nel caso di diagnosi e cure corrette.
Tale deduzione si fonda sulla circostanza che i consulenti d'ufficio avrebbero fatto riferimento ad una attesa di vita media secondo parametri statistici e di probabilità e di conseguenza il tribunale avrebbe interpretato tale probabilità come certezza non potendosi escludere che con diagnosi e cure appropriate il paziente sarebbe potuto sopravvivere ben oltre 5 mesi.
Gli assunti degli appellanti però sono privi di alcun riscontro probatorio anche sotto il profilo della verosimiglianza di quanto sostenuto non essendo argomentate e provate le
3 contestazioni del tutto apodittiche mosse a quanto sostenuto dai consulenti d'ufficio motivate da evidenze statistiche e scienza clinica.
All'uopo la consulenza tecnica d'ufficio collegiale disposta in primo grado accerta, senza nessuna contestazione da parte degli appellanti, come il glioblastoma multiforme da cui era affetto sia il tumore più maligno tra le neoplasie il quale, una volta diagnosticato, richiede Persona_2
in primo luogo un intervento chirurgico che possa asportare la massima parte del tumore, dipendendo la guarigione dalla sua asportazione totale.
Tuttavia, chiariscono i consulenti, le neoplasie a carico di strutture critiche non sono suscettibili di “reale radicalità microscopica” in quanto “le cellule gliomatose hanno infatti spiccata attività infiltrativa e sono presenti fino a vari centimetri oltre il confine microscopico della lesione;
la recidiva post-chirurgica è frequente anche in assenza di residui radiologicamente evidenti e nell'80% dei casi avviene in prossimità del cratere chirurgico”.
Quindi considerata una più realistica asportazione del tumore al 98%, il paziente ha un periodo di sopravvivenza di 13 mesi, mentre con una asportazione al di sotto di tale soglia la sopravvivenza si riduce a mesi 8,8.
Precisano i consulenti, dopo l'intervento chirurgico occorrerà effettuare la radioterapia per danneggiare il DNA di eventuali cellule tumorali rimaste dopo l'operazione a cui va aggiunta la chemioterapia che può allungare la sopravvivenza a 15/18 mesi.
Avuto riguardo al caso in esame, posto che il paziente è deceduto dopo 13 mesi, pur avendo sostenuto il trattamento multimodale (intervento chirurgico presso il policlinico di Messina il
16.6.2014; successivo intervento del 23.7.2014 sempre nel medesimo nosocomio;
trattamento radioterapico dal 1.9.2014 presso Humanittas Centro di Oncologia di Catania) pur considerando la massima aspettativa di vita di 18 mesi, secondo la media sopra riferita, essendo vissuto poco meno di 13 mesi dal ricovero a “ha patito una riduzione della vita di 5 mesi oltre che una CP_1
compromissione della qualità della vita stessa a causa degli eventi emorragici dovuti alla neoplasia che se operata in tempi più precoci non avrebbe condotto se non in stadi più avanzati agli esiti di dipendenza funzionale al 100% che il paziente ha subito più precocemente (5 mesi)”.
A fronte di tali motivazioni - cui il tribunale si è riportato riconoscendo una aspettativa di vita di 18 mesi e quindi un danno da anticipata perdita del rapporto parentale di 5 mesi, essendo il paziente vissuto per 13 mesi - la censura mossa dagli appellanti in ordine alla circostanza che il valore della vita umana non può essere ancorata a previsioni statistiche e che la sopravvivenza a 5 mesi non può essere calcolata matematicamente, o ancora che nulla esclude che cure più appropriate avrebbero determinato un maggiore periodo di sopravvivenza o addirittura la
4 guarigione, non trovano nessun riscontro non avendo dimostrato la validità scientifica della tesi sostenuta trattandosi di affermazioni apodittiche non in grado di porre in discussione quanto dimostrato dai consulenti che necessariamente per stabilire la probabile durata della vita a fronte di una determinata patologia non possono che attingere agli studi della scienza clinica ed ai dati statistici da questi elaborati.
2.3) Del pari infondata è la parte della censura con cui gli appellanti ritengono che la sentenza non avrebbe considerato l'orientamento dei giudici della Suprema Corte secondo cui nel risarcimento dei danni ai parenti non deve tenersi conto delle incerte probabilità di sopravvivenza dovendo il risarcimento essere pari a quello di un soggetto non affetto da problematiche oncologiche.
2.4) Ritiene il collegio che la decisione del Tribunale di Siracusa sia in linea proprio con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5641/2018 citata dagli stessi appellanti che tuttavia sostengono immotivatamente il contrario.
La decisione richiamata con l'atto d'appello riguarda una fattispecie identica a quella per cui
è causa ovvero l'ipotesi in cui la condotta medica colpevole abbia cagionato la morte del paziente che si sarebbe comunque verificata.
In tal caso, secondo i giudici di legittimità, poiché l'evento di danno è costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal mancato risultato stesso ovvero nel caso di specie dalla perdita anticipata della vita, “non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possa indurre a conclusioni diverse.”
Tale evento di danno è costituito da “una significativa riduzione della durata della sua vita e una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance.”
La sentenza appellata è certamente in linea con la statuizione invocata dagli stessi appellanti e va aggiunto come tale orientamento sia stato confermato anche in successive pronunce (cfr. Cass. sez. 3^ n.12906 del 2020).
Correttamente quindi il danno iure proprio è stato limitato alla perdita anticipata del rapporto parentale in considerazione della minore durata della vita del congiunto per 5 mesi non potendo essere liquidato come richiesto dagli appellanti nella perdita del danno parentale.
3) Anche il secondo motivo con cui viene criticata la quantificazione del danno morale soggettivo o catastrofale computato dal tribunale utilizzando lo stesso criterio di quello da perdita
5 anticipata del rapporto parentale, ovvero considerata una perdita di vita di 5 mesi a causa della condotta colposa dei sanitari di va rigettato per le stesse motivazioni che hanno CP_1
condotto al rigetto del primo motivo essendo state dedotte dagli appellanti le medesime ed infondate ragioni poste a base del 1° motivo.
4) Con il 3° motivo gli appellanti lamentano l'errore commesso dal giudice di prime cure per non avere riconosciuto il danno biologico terminale assumendo che non fosse stato richiesto.
Infatti secondo gli appellanti Ii tribunale non avrebbe considerato che con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. era stato richiesto anche il danno biologico e morale subito da
[...]
Per_2
4.1) Come emerge dal motivo di gravame il danno biologico iure hereditatis è stato richiesto per la prima volta non con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado ma con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., aggiunta alle altre due domande proposte con l'atto introduttivo che erano specificatamente limitate al danno morale quale diritto iure hereditatis ed al danno da perdita del rapporto parentale quale danno iure proprio.
Ora secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, “il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda
(riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo” (sentenza sez. VI civile, 15/10/2018, n.25631)
Ne consegue che il motivo siccome proposto ovvero aver richiesto il danno biologico terminale con la memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c. e non con l'atto introduttivo del giudizio, specificatamente limitato al risarcimento del danno morale -iure hereditatis - ed al danno da perdita del rapporto parentale -quale danno iure proprio - rende infondato il morivo proposto.
Invero le Sezioni Unite con la sentenza n. 22404 del 2018, hanno ampliato la nozione di modificazione della domanda ammessa, così come era stata individuata sempre dalle medesime sezioni unite con la sentenza n.12310 del 2025 estendendola all'ipotesi di domanda che, sebbene aggiunta all'originaria, sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta", ovvero sia alternativa alla prima, nel senso che tra le due una sola è accoglibile. In tal caso non si amplia la materia del contendere, quando medesima è la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, restando solo da accertare se il bene della vita sia attribuibile in base ad un'azione o ad un'altra.
6 Nella fattispecie non si tratta né di mutamento della domanda originaria né di domanda di risarcimento di ulteriori danni, verificatisi in corso di causa, ma di domanda ulteriore in aggiunta a quelle già proposte.
L'appello va quindi rigettato e confermata la sentenza gravata.
Conseguentemente la parte appellante va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata nella misura liquidata in dispositivo, applicando le tariffe vigenti esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.758/2023
R.G., rigetta l'appello proposto da sia in proprio che quale genitore delle figlie Parte_1
minori e avverso la sentenza n.2342/2022 del Tribunale di Siracusa, Persona_1 Parte_2
pubblicata il 2.12.2022, che conferma;
condanna la parte appellante al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite del grado che liquida quali compensi in €. 9.256,00 oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25/03/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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