Sentenza 9 luglio 1971
Massime • 1
In controversia individuale di lavoro, nella quale il prestatore d'opera abbia chiesto differenze di retribuzioni, per diversita di categoria di lavoro prestato, ed indennita varie (per ferie non godute, lavoro straordinario e festivo ecc), il datore di lavoro abbia eccepito la prescrizione quinquennale per il periodo anteriore agli ultimi cinque anni, e - sorta questione sull'applicabilita della presunzione, sulla durata del relativo termine e sulla Determinazione del dies a quo del termine della prescrizione - il giudice di primo grado abbia deciso sui primi due punti, accogliendo in detti limiti l'eccezione, ed abbia, sul terzo punto ritenuto di determinare, in un momento diverso da quello indicato dalle parti, il momento iniziale della prescrizione, se il prestatore d'opera abbia proposto appello unicamente sulla Determinazione del dies a quo del termine prescrizionale, sui primi due punti la decisione del primo giudice si deve intendere passata in cosa giudicata. Onde, su detti punti, la dichiarazione di illegittimita costituzionale degli artt 2948, n 4, 2955, n 2' e 2956, n 1 (nei limiti di cui alla sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1966, n 63) non opera retroattivamente, per la preclusione da giudicato.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/1971, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1971 |
Testo completo
In controversia individuale di lavoro, nella quale il prestatore d'opera abbia chiesto differenze di retribuzioni, per diversita di categoria di lavoro prestato, ed indennita varie (per ferie non godute, lavoro straordinario e festivo ecc), il datore di lavoro abbia eccepito la prescrizione quinquennale per il periodo anteriore agli ultimi cinque anni, e - sorta questione sull'applicabilita della presunzione, sulla durata del relativo termine e sulla Determinazione del dies a quo del termine della prescrizione - il giudice di primo grado abbia deciso sui primi due punti, accogliendo in detti limiti l'eccezione, ed abbia, sul terzo punto ritenuto di determinare, in un momento diverso da quello indicato dalle parti, il momento iniziale della prescrizione, se il prestatore d'opera abbia proposto appello unicamente sulla Determinazione del dies a quo del termine prescrizionale, sui primi due punti la decisione del primo giudice si deve intendere passata in cosa giudicata. Onde, su detti punti, la dichiarazione di illegittimita costituzionale degli artt 2948, n 4, 2955, n 2' e 2956, n 1 (nei limiti di cui alla sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1966, n 63) non opera retroattivamente, per la preclusione da giudicato.*