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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Il TRIBUNALE DI VERCELLI Sez. Civile-Lavoro
Il Giudice Designato, Dott. Patrizia Baici , nel procedimento iscritto in data 24.9.2025 al n. 754/2025 RG promosso ai sensi dell'art. 700 cpc da
, con l'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1
, con i funzionari dott.ssa Concetta Parafioriti e dott.sse Giusi Bove
[...]
e RI NZ DE NT
Resistenti
sentiti i difensori all'udienza di discussione del 21 ottobre 2025
letti gli atti e la documentazione allegata
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il prof. ha convenuto innanzi al Giudice Parte_1 del Lavoro del Tribunale di Vercelli il resistente e l' CP_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora a) ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.,
DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE di tutti i provvedimenti del , che non consentono Controparte_1 all'Amministrazione Scolastica il trasferimento del Prof. , presso un Parte_1 Istituto Scolastico nel Comune di Latina oppure nella Provincia di Latina, nonché nelle Regione Lazio, oppure presso una sede scolastico più vicina alla persona disabile, o comunque in una delle sedi scolastiche vacante e disponibile, come indicate in premessa, per l'anno scolastico 2025/2026, oppure a decorrere dal
1.9.2025, congelando una delle sedi scolastica vacanti e disponibile, come evidenziate nella domanda di mobilità interregionale.
CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, DISPORRE per l'IMMEDIATA
ASSEGNAZIONE del ricorrente, anche in VIA PROVVISORIA, presso una sede scolastica vacante e disponibile o data in reggenza a Latina e/o nella stessa
Provincia di Latina o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di
Frosinone, Roma e Viterbo, o quelle disponibili nella Regione Lazio, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2025/2026, a decorrere dal 1.9.2025, congelando una delle sedi scolastica vacanti e disponibile, come evidenziate nella domanda di mobilità interregionale, oppure presso una sede scolastico più vicina alla persona disabile.
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale della ricorrente presso altra sede scolastica sita a Latina oppure nella
Provincia di Latina o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di
Frosinone, Roma e Viterbo, o quelle disponibili nella Regione Lazio, risultante priva di dirigente scolastico titolare, oppure presso una sede scolastico più vicina alla persona disabile.
ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sussistenza sia del fumus, atteso il diritto al trasferimento di sede in quanto titolare dei benefici di cui alla
L.104/1992 per necessità di assistenza alla madre, , residente in Persona_1
Sermoneta (LT), invalida ex art. 3, comma 3, legge 104/1992; sia del periculum per lesione del fondamentale diritto all'assistenza al genitore disabile a causa della distanza (superiore ai 730 Km) tra comune di residenza della madre e sede dell'I.S. “Ferrari” di Borgosesia (VC) presso il quale presta servizio quale dirigente scolastico dal primo settembre 2019 (doc.
1. Contratto di lavoro).
Il ricorrente deduce in ricorso:
- di aver presentato in data 16.6.2025 domanda di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2025/2026 (doc. 2), indicando le seguenti preferenze:
1. Latina. 2.
Frosinone.
3. Roma.
4. Viterbo;
- che la domanda di mobilità interregionale non è stata accolta;
-di aver diritto ai benefici previsti della legge n. 104/1992 atteso lo stato di invalidità della propria madre ex art. 3, comma 3 L. 104/1992
- che la madre necessita di assistenza continuativa, non essendo ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, dovendo effettuare continue visite necessitate dallo status di malattia;
- che all'esito della Mobilità interregionale a.s. 2025/2025 per i Dirigenti Scolastici da prendere servizio dal 1.9.2025, presso la Regione Lazio, risultano sedi vacanti e/o disponibili come elencate a pag. 11 di ricorso (vedi doc. 7).
Resiste in giudizio il , attraverso l Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta con Controparte_1 articolata memoria assumendone la totale infondatezza sostanzialmente per un solo motivo: non c'è disponibilità di sedi per la Regione Lazio destinate alla mobilità in ingresso da altra regione.
§§§
L'adozione della tutela cautelare anticipatoria degli effetti di una eventuale sentenza di merito postula la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora
Sul fumus.
Pacifico in causa è che lo stato di disabilità grave in capo alla madre del ricorrente sia stato accertato e certificato in data 19.06.2024 (Cfr. doc. n 3 ricorrente).
L'art. 33, comma V L. 104/1992, come modificato dalla L. 53/2000 (che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore ed il familiare handicappato) e poi dall'art. 24 L.183/2010 (che ha eliminato I requisiti della “continuità ed esclusività” dell'assistenza), è così formulato: “Il lavoratore di cui al 3 comma (il lavoratore dipendente, pubblico o private, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”..
La norma citata, infatti, prevede che: “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
In conformità alla suindicata normativa, l'art. 601 decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione prevede:
“1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104 concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2 Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.”.
Il ricorrente ha allegato e provato di essere in possesso di tutti i requisiti per usufruire della precedenza ex art. 33 della L. 104/92, data la condizione di grave disabilità della propria madre.
Inoltre, il possesso dei requisiti per usufruire dei benefici ex L.104/92 da parte della ricorrente risulta dalle richieste di fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma
3, L. 104/1992. (3 giorni al mese, doc. 5.).
Il resistente non ha provato l'impossibilità di assegnare il ricorrente ad una CP_1 delle sedi presso cui risultavano/risultano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni dirigenziali.
Vero è che è stata prodotta dal ricorrente documentazione attestante la presenza di sedi vacanti e disponibili, in particolare in provincia di Latina, prossime al luogo di residenza della madre del ricorrente (vedi pag. 10 e ss del ricorso, Cfr doc. 7
“elenco sedi vacanti e disponibili dopo la mobilità interregionale a.s. 2025/2026). Di contro, l'amministrazione convenuta non ha assolto all'onere di provare l'assenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della dirigenza scolastica indicati argomentando che l'organico dei dirigenti scolastici in Lazio è saturo in quanto tutti i posti vacanti e disponibili, anche al netto delle esecuzioni giudiziali, devono essere destinati alle nuove assunzioni.
L'art. 10-bis del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025 n. 79, invocato dal a sostegno del corretto operato CP_1 dell'Amministrazione scolastica, ripropone nella sostanza una “mobilità straordinaria” per i dirigenti scolastici in deroga alla disciplina contrattuale, deroga già attuata per l'a.s. 2024/2025 (vedi il richiamo all'art. 19 -quater , comma 1 terzo periodo e comma
2, d.l.27 gennaio 2022 n. 4).
Tale mobilità “straordinaria” reiterata anche nell'a.s. 2025/2026 vanifica l'eccezionalità ribadita dal legislatore (“esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2025/2026”), svuotando di fatto la possibilità per il Dirigente
Scolastico, titolare di permessi ex L. 104/1992, di scegliere una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Ciò è sufficiente a parere di questo Giudice, per ritenere sussistente il fumus boni iuris indicato dal ricorrente, ossia il diritto all'assegnazione di una sede di lavoro alla
Regione Lazio e, quindi, il diritto a prestare servizio quale Dirigente Scolastico in un'istituzione scolastica della Regione al fine di potere assistere la madre disabile grave residente in [...].
Sul periculum in mora.
Sussiste, nel caso di specie, anche il periculum in mora, inteso come pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria.
Lo svolgimento del proprio incarico in una sede, quale quella in Borgosesia (VC), lontano dal luogo di residenza della madre disabile certamente cagiona gravi disagi alla vita familiare e irreparabile nocumento alle esigenze della cura del disabile, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo famiIiare insuscettibiIi di risarcimento per equivalente. Cont In accoglimento del ricorso deve, pertanto, essere ordinato al di disporre l'assegnazione del ricorrente ad una sede di servizio, nell'ambito della regione Lazio,
o di altra regione limitrofa al luogo di residenza della persona disabile, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza).
La natura della questione di diritto trattata giustifica, a parere di chi scrive, la compensazione delle spese di lite
PQM
Visto l'art. 669 octies cpc
In accoglimento della domanda cautelare proposta Cont ORDINA al resistente di assegnare alla ricorrente una sede di servizio nell'ambito della Regione Lazio, o altra Regione limitrofa al luogo di residenza della persona disabile da assistere, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza).
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Vercelli, 27.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
Il Giudice Designato, Dott. Patrizia Baici , nel procedimento iscritto in data 24.9.2025 al n. 754/2025 RG promosso ai sensi dell'art. 700 cpc da
, con l'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1
, con i funzionari dott.ssa Concetta Parafioriti e dott.sse Giusi Bove
[...]
e RI NZ DE NT
Resistenti
sentiti i difensori all'udienza di discussione del 21 ottobre 2025
letti gli atti e la documentazione allegata
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il prof. ha convenuto innanzi al Giudice Parte_1 del Lavoro del Tribunale di Vercelli il resistente e l' CP_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora a) ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.,
DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE di tutti i provvedimenti del , che non consentono Controparte_1 all'Amministrazione Scolastica il trasferimento del Prof. , presso un Parte_1 Istituto Scolastico nel Comune di Latina oppure nella Provincia di Latina, nonché nelle Regione Lazio, oppure presso una sede scolastico più vicina alla persona disabile, o comunque in una delle sedi scolastiche vacante e disponibile, come indicate in premessa, per l'anno scolastico 2025/2026, oppure a decorrere dal
1.9.2025, congelando una delle sedi scolastica vacanti e disponibile, come evidenziate nella domanda di mobilità interregionale.
CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, DISPORRE per l'IMMEDIATA
ASSEGNAZIONE del ricorrente, anche in VIA PROVVISORIA, presso una sede scolastica vacante e disponibile o data in reggenza a Latina e/o nella stessa
Provincia di Latina o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di
Frosinone, Roma e Viterbo, o quelle disponibili nella Regione Lazio, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2025/2026, a decorrere dal 1.9.2025, congelando una delle sedi scolastica vacanti e disponibile, come evidenziate nella domanda di mobilità interregionale, oppure presso una sede scolastico più vicina alla persona disabile.
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale della ricorrente presso altra sede scolastica sita a Latina oppure nella
Provincia di Latina o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di
Frosinone, Roma e Viterbo, o quelle disponibili nella Regione Lazio, risultante priva di dirigente scolastico titolare, oppure presso una sede scolastico più vicina alla persona disabile.
ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sussistenza sia del fumus, atteso il diritto al trasferimento di sede in quanto titolare dei benefici di cui alla
L.104/1992 per necessità di assistenza alla madre, , residente in Persona_1
Sermoneta (LT), invalida ex art. 3, comma 3, legge 104/1992; sia del periculum per lesione del fondamentale diritto all'assistenza al genitore disabile a causa della distanza (superiore ai 730 Km) tra comune di residenza della madre e sede dell'I.S. “Ferrari” di Borgosesia (VC) presso il quale presta servizio quale dirigente scolastico dal primo settembre 2019 (doc.
1. Contratto di lavoro).
Il ricorrente deduce in ricorso:
- di aver presentato in data 16.6.2025 domanda di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2025/2026 (doc. 2), indicando le seguenti preferenze:
1. Latina. 2.
Frosinone.
3. Roma.
4. Viterbo;
- che la domanda di mobilità interregionale non è stata accolta;
-di aver diritto ai benefici previsti della legge n. 104/1992 atteso lo stato di invalidità della propria madre ex art. 3, comma 3 L. 104/1992
- che la madre necessita di assistenza continuativa, non essendo ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, dovendo effettuare continue visite necessitate dallo status di malattia;
- che all'esito della Mobilità interregionale a.s. 2025/2025 per i Dirigenti Scolastici da prendere servizio dal 1.9.2025, presso la Regione Lazio, risultano sedi vacanti e/o disponibili come elencate a pag. 11 di ricorso (vedi doc. 7).
Resiste in giudizio il , attraverso l Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta con Controparte_1 articolata memoria assumendone la totale infondatezza sostanzialmente per un solo motivo: non c'è disponibilità di sedi per la Regione Lazio destinate alla mobilità in ingresso da altra regione.
§§§
L'adozione della tutela cautelare anticipatoria degli effetti di una eventuale sentenza di merito postula la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora
Sul fumus.
Pacifico in causa è che lo stato di disabilità grave in capo alla madre del ricorrente sia stato accertato e certificato in data 19.06.2024 (Cfr. doc. n 3 ricorrente).
L'art. 33, comma V L. 104/1992, come modificato dalla L. 53/2000 (che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore ed il familiare handicappato) e poi dall'art. 24 L.183/2010 (che ha eliminato I requisiti della “continuità ed esclusività” dell'assistenza), è così formulato: “Il lavoratore di cui al 3 comma (il lavoratore dipendente, pubblico o private, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”..
La norma citata, infatti, prevede che: “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
In conformità alla suindicata normativa, l'art. 601 decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione prevede:
“1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104 concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2 Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.”.
Il ricorrente ha allegato e provato di essere in possesso di tutti i requisiti per usufruire della precedenza ex art. 33 della L. 104/92, data la condizione di grave disabilità della propria madre.
Inoltre, il possesso dei requisiti per usufruire dei benefici ex L.104/92 da parte della ricorrente risulta dalle richieste di fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma
3, L. 104/1992. (3 giorni al mese, doc. 5.).
Il resistente non ha provato l'impossibilità di assegnare il ricorrente ad una CP_1 delle sedi presso cui risultavano/risultano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni dirigenziali.
Vero è che è stata prodotta dal ricorrente documentazione attestante la presenza di sedi vacanti e disponibili, in particolare in provincia di Latina, prossime al luogo di residenza della madre del ricorrente (vedi pag. 10 e ss del ricorso, Cfr doc. 7
“elenco sedi vacanti e disponibili dopo la mobilità interregionale a.s. 2025/2026). Di contro, l'amministrazione convenuta non ha assolto all'onere di provare l'assenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della dirigenza scolastica indicati argomentando che l'organico dei dirigenti scolastici in Lazio è saturo in quanto tutti i posti vacanti e disponibili, anche al netto delle esecuzioni giudiziali, devono essere destinati alle nuove assunzioni.
L'art. 10-bis del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025 n. 79, invocato dal a sostegno del corretto operato CP_1 dell'Amministrazione scolastica, ripropone nella sostanza una “mobilità straordinaria” per i dirigenti scolastici in deroga alla disciplina contrattuale, deroga già attuata per l'a.s. 2024/2025 (vedi il richiamo all'art. 19 -quater , comma 1 terzo periodo e comma
2, d.l.27 gennaio 2022 n. 4).
Tale mobilità “straordinaria” reiterata anche nell'a.s. 2025/2026 vanifica l'eccezionalità ribadita dal legislatore (“esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2025/2026”), svuotando di fatto la possibilità per il Dirigente
Scolastico, titolare di permessi ex L. 104/1992, di scegliere una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Ciò è sufficiente a parere di questo Giudice, per ritenere sussistente il fumus boni iuris indicato dal ricorrente, ossia il diritto all'assegnazione di una sede di lavoro alla
Regione Lazio e, quindi, il diritto a prestare servizio quale Dirigente Scolastico in un'istituzione scolastica della Regione al fine di potere assistere la madre disabile grave residente in [...].
Sul periculum in mora.
Sussiste, nel caso di specie, anche il periculum in mora, inteso come pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria.
Lo svolgimento del proprio incarico in una sede, quale quella in Borgosesia (VC), lontano dal luogo di residenza della madre disabile certamente cagiona gravi disagi alla vita familiare e irreparabile nocumento alle esigenze della cura del disabile, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo famiIiare insuscettibiIi di risarcimento per equivalente. Cont In accoglimento del ricorso deve, pertanto, essere ordinato al di disporre l'assegnazione del ricorrente ad una sede di servizio, nell'ambito della regione Lazio,
o di altra regione limitrofa al luogo di residenza della persona disabile, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza).
La natura della questione di diritto trattata giustifica, a parere di chi scrive, la compensazione delle spese di lite
PQM
Visto l'art. 669 octies cpc
In accoglimento della domanda cautelare proposta Cont ORDINA al resistente di assegnare alla ricorrente una sede di servizio nell'ambito della Regione Lazio, o altra Regione limitrofa al luogo di residenza della persona disabile da assistere, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza).
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Vercelli, 27.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI