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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'11/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 7291/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Leonardo CANTO, anche in sostituzione dell'Avv. Alessandro
CUCCHIARA, per la ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Canto chiede che la causa venga posta in decisione, l'Avv. Cernigliaro si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
7291 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CANTO e Alessandro CUCCHIARA, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ Nunzio Morello 23 e ai loro indirizzi telematici;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura FURCAS e
[...]
Marina OLLA MARINA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
- Resistente -
OGGETTO: ASSEGNO SOCIALE,
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza dell'11/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3 L. n° Parte_1
2 335/1995, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (17/04/2023) e condanna l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei, nella misura di legge, con gli interessi legali.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti
Leonardo CANTO e Alessandro CUCCHIARA;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/05/2024, , adì questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per ottenere l'accertamento del proprio diritto nei confronti dell' a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 L. n° 335/95, la CP_1
cui domanda era stata respinta dall'Istituto, per mancanza di prova del requisito della permanenza continuativa in Italia da oltre dieci anni e per mancata prova della situazione reddituale della ricorrente e del suo nucleo familiare.
L' resisteva con memoria difensiva, osservando che la richiedente aveva CP_1
presentato domanda in data 17/04/2023, al fine di ottenere l'assegno sociale come extracomunitaria, ma non aveva ottemperato alla richiesta di integrazione documentale
(esibizione dei passaporti degli ultimi dieci anni e della situazione patrimoniale estera)
inviatale dall'Istituto il 19/04/2023 e precisando che, per tale ragione, la domanda era stata respinta il 14/06/2023.
L'Istituto aveva, altresì, precisato che, in epoca successiva, la ricorrente, acquisita la cittadinanza italiana, aveva presentato una successiva domanda di assegno sociale come cittadina italiana e tale domanda era stata accolta con decorrenza 29/04/2024.
Il ricorrente aveva sottolineato, altresì, che la permanenza continuativa nel territorio italiano era ampiamente documentata dal certificato storico di residenza e che, ancor prima del rigetto della domanda, datato 14/06/2023, la ricorrente aveva acquisito la cittadinanza
3 italiana con provvedimento del 5/06/2023, dimostrando, dunque di possedere il requisito della cittadinanza italiana utile al riconoscimento dell'assegno sociale.
Allegava, inoltre, copia del ricorso amministrativo, al quale era allegata la situazione patrimoniale estera della ricorrente.
All'udienza del 11/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente bisogna osservare che nel giudizio previdenziale è onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la prestazione richiesta.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso, appare evidente che la ricorrente era in possesso dei requisiti anagrafici e socio economici richiesti per il riconoscimento della prestazione, sia in qualità di cittadina extracomunitaria residente in
Italia da oltre dieci anni, come si desume dal certificato storico di residenza che attesta la residenza in Italia dal lontano 13/10/1997, sia come cittadina italiana, avendo ottenuto la cittadinanza in data 5/06/2023 (istanza risalente al 16/10/2020) e proprio sulla base della stessa documentazione prodotta per comprovare la permanenza in Italia ai fini dell'assegno sociale.
Inoltre, l'ulteriore documentazione reddituale prodotta, dimostra il mancato superamento dei limiti reddituali, al di sopra dei quali mancherebbe lo stato di bisogno, che
è alla base della prestazione di cui trattasi.
Bisogna, altresì, osservare che non vi è prova della richiesta di integrazione documentale del 19/04/2023 che l' avrebbe inviato alla ricorrente. CP_1
Infine, giova precisare chela prestazione oggetto del ricorso, ovvero l'assegno sociale
(Art. 3, L. 335/1995 e ss.mm.ii) è riconosciuto sia ai cittadini italiani che agli stranieri residenti in maniera continuativa in Italia da almeno dieci anni, ma non si tratta di due prestazioni diverse, pertanto la richiesta dell' di presentare una nuova domanda per la CP_1
stessa prestazione, solo per la variazione del requisito soggettivo, probabilmente è legata a un limite del sistema informatico, ma non può pregiudicare il diritto della ricorrente, in presenza di tutti i requisiti richiesti, a percepire i ratei sin dalla data di presentazione della stessa.
4 Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda proposta da parte ricorrente va
accolta, dichiarando che ha diritto alla corresponsione degli arretrati Parte_1
dell'assegno sociale per il periodo dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda amministrativa (17/04/2023) e fino alla data di avvenuto riconoscimento della
prestazione.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti
Leonardo CANTO e Alessandro CUCCHIARA, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo l'11/06/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'11/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 7291/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Leonardo CANTO, anche in sostituzione dell'Avv. Alessandro
CUCCHIARA, per la ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Canto chiede che la causa venga posta in decisione, l'Avv. Cernigliaro si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
7291 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CANTO e Alessandro CUCCHIARA, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ Nunzio Morello 23 e ai loro indirizzi telematici;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura FURCAS e
[...]
Marina OLLA MARINA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
- Resistente -
OGGETTO: ASSEGNO SOCIALE,
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza dell'11/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3 L. n° Parte_1
2 335/1995, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (17/04/2023) e condanna l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei, nella misura di legge, con gli interessi legali.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti
Leonardo CANTO e Alessandro CUCCHIARA;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/05/2024, , adì questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per ottenere l'accertamento del proprio diritto nei confronti dell' a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 L. n° 335/95, la CP_1
cui domanda era stata respinta dall'Istituto, per mancanza di prova del requisito della permanenza continuativa in Italia da oltre dieci anni e per mancata prova della situazione reddituale della ricorrente e del suo nucleo familiare.
L' resisteva con memoria difensiva, osservando che la richiedente aveva CP_1
presentato domanda in data 17/04/2023, al fine di ottenere l'assegno sociale come extracomunitaria, ma non aveva ottemperato alla richiesta di integrazione documentale
(esibizione dei passaporti degli ultimi dieci anni e della situazione patrimoniale estera)
inviatale dall'Istituto il 19/04/2023 e precisando che, per tale ragione, la domanda era stata respinta il 14/06/2023.
L'Istituto aveva, altresì, precisato che, in epoca successiva, la ricorrente, acquisita la cittadinanza italiana, aveva presentato una successiva domanda di assegno sociale come cittadina italiana e tale domanda era stata accolta con decorrenza 29/04/2024.
Il ricorrente aveva sottolineato, altresì, che la permanenza continuativa nel territorio italiano era ampiamente documentata dal certificato storico di residenza e che, ancor prima del rigetto della domanda, datato 14/06/2023, la ricorrente aveva acquisito la cittadinanza
3 italiana con provvedimento del 5/06/2023, dimostrando, dunque di possedere il requisito della cittadinanza italiana utile al riconoscimento dell'assegno sociale.
Allegava, inoltre, copia del ricorso amministrativo, al quale era allegata la situazione patrimoniale estera della ricorrente.
All'udienza del 11/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente bisogna osservare che nel giudizio previdenziale è onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la prestazione richiesta.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso, appare evidente che la ricorrente era in possesso dei requisiti anagrafici e socio economici richiesti per il riconoscimento della prestazione, sia in qualità di cittadina extracomunitaria residente in
Italia da oltre dieci anni, come si desume dal certificato storico di residenza che attesta la residenza in Italia dal lontano 13/10/1997, sia come cittadina italiana, avendo ottenuto la cittadinanza in data 5/06/2023 (istanza risalente al 16/10/2020) e proprio sulla base della stessa documentazione prodotta per comprovare la permanenza in Italia ai fini dell'assegno sociale.
Inoltre, l'ulteriore documentazione reddituale prodotta, dimostra il mancato superamento dei limiti reddituali, al di sopra dei quali mancherebbe lo stato di bisogno, che
è alla base della prestazione di cui trattasi.
Bisogna, altresì, osservare che non vi è prova della richiesta di integrazione documentale del 19/04/2023 che l' avrebbe inviato alla ricorrente. CP_1
Infine, giova precisare chela prestazione oggetto del ricorso, ovvero l'assegno sociale
(Art. 3, L. 335/1995 e ss.mm.ii) è riconosciuto sia ai cittadini italiani che agli stranieri residenti in maniera continuativa in Italia da almeno dieci anni, ma non si tratta di due prestazioni diverse, pertanto la richiesta dell' di presentare una nuova domanda per la CP_1
stessa prestazione, solo per la variazione del requisito soggettivo, probabilmente è legata a un limite del sistema informatico, ma non può pregiudicare il diritto della ricorrente, in presenza di tutti i requisiti richiesti, a percepire i ratei sin dalla data di presentazione della stessa.
4 Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda proposta da parte ricorrente va
accolta, dichiarando che ha diritto alla corresponsione degli arretrati Parte_1
dell'assegno sociale per il periodo dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda amministrativa (17/04/2023) e fino alla data di avvenuto riconoscimento della
prestazione.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti
Leonardo CANTO e Alessandro CUCCHIARA, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo l'11/06/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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