Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1965, n. 1020
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Sentenza 25 maggio 1965

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A norma degli artt. 1218 e 1256 cod.civ.,il fatto del terzo che renda impossibile, definitivamente o temporaneamente, al debitore l'adempimento tempestivo di un'obbligazione esonera il debitore stesso, al quale quel fatto sia comunque non imputabile, dalla responsabilita per l'inadempimento o il ritardo.*

E consentito al giudice di merito, nell'emettere sentenza di condanna generica ai danni,decidere su possibili titoli degli stessi danni ed ammetterne soltanto alcuni, senza incorrere per cio nel vizio di ultra petizione, rientrando tale indagine nell'accertamento relativo alla sussistenza generica del diritto al risarcimento.*

Nelle obbligazioni solidali passive, in deroga al principio generale di cui all'art. 1256 cod.civ., il fatto del terzo o del condebitore in colpa o in dolo, che renda impossibile l'adempimento della prestazione ad altro condebitore solidale non esonera questi dalla responsabilita per l'inadempimento da quel fatto obiettivamente determinato, ma si riflette pregiudizialmente anche su di lui, imponendogli l'Obbligo di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Tale principio, sancito dall'art. 1307 cod.civ. con riferimento all'ipotesi dell'inadempimento definitivo, deve ritenersi applicabile, per l'unicita della ratio legis, all'ipotesi dell'inadempimento temporaneo, ossia del ritardo nell'adempimento. In questa seconda ipotesi, il valore della prestazione dovuta si traduce nell'id quod interest per il creditore, limitatamente al tempo di durata del ritardo,nel senso che il debitore incolpevole dovra corrispondere soltanto il valore dell'utilita che la disponibilita dell'oggetto della prestazione contrattuale avrebbe procurato al creditore in quel periodo, mentre ogni eventuale diverso danno incidera esclusivamente sul condebitore colpevole, come quell'eventuale diverso pregiudizio, anche futuro, che sia comunque collegabile al ritardo e sia risarcibile a norma degli art. 1223-1225 cod.civ..*

Nel caso in cui un immobile sia locato a piu persone in solido, il rifiuto di una di esse di restituire l'immobile locato alla (scadenza) contrattuale determina, per le altre, l'impossibilita temporanea di attuare in proprio la restituzione. In tal caso, a norma dell'art. 1307 cod.civ. il conduttore non colpevole sara obbligato soltanto a corrispondere il valore monetario dell'utilita che la disponibilita dell'immobile locato avrebbe procurato al locatore nel periodo di durata del ritardo nel rilascio, mentre ogni eventuale ulteriore danno incidera sul condebitore o sui condebitori colpevoli. Detto, valore, peraltro, non sempre puo - considerarsi integrato con esclusivo riferimento proporzionale ai canoni convenuti per la locazione scaduta, ma deve essere determinato con riferimento alle circostanze concrete della situazione di specie.*

L'istituto della responsabilita processuale, disciplinato dal- l'art. 96 cod.proc.civ., e del tutto distinto dall'altro della responsabilita di diritto sostanziale regolato dall'art. 1218 cod.civ.,quanto all'inadempimento delle obbligazioni in generale, e dall'art. 1951 dello stesso codice, quanto all'ipotesi particolare della ritardata restituzione dell'immobile locato. L'una responsabilita, quindi, puo concorrere o meno con l'altra ed essere fatta valere nello stesso processo, ma ciascuna di esse resta sempre regolata dalla propria diversa disciplina giuridica per cui non e consentito applicare all'una principi propri dell'altra.*

L'impossibilita della prestazione, di cui agli art. 1218, 1256 e 1307 cod.civ., determinata da una causa giuridica o da una causa naturale comprensiva anche del fatto del terzo, deve essere obiettiva, nel senso che deve riguardare la prestazione in se e per se e non essere determinata da cause inerenti alla persona del debitore o alle sue condizioni economiche. Essa, peraltro, puo essere assoluta o relativa, puo cioe sussistere per tutti o soltanto per il debitore, purche in ogni caso a lui non imputabile.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1965, n. 1020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1020
    Data del deposito : 25 maggio 1965

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