Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12616/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
6.9.1954, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Manuel Macrì,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
8.10.1948,
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da ricorso introduttivo;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 3.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, Controparte_1
[...]
All'udienza del 15.4.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia e, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio a
Vina del Mar (Cile) il 9.10.1972 (atto successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova).
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore di un contributo a titolo di mantenimento nei riguardi del marito;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- dalla coppia sono nate le figlie e , Persona_1 Persona_2
rispettivamente il 8.1.1973 e il 12.4.1974, entrambe da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
6.9.1954,
e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
8.10.1948,
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1621, parte II, serie C, anno 2024), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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