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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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Art. 322. Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari 1. In ciascuna regione e' costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.
3. Il Comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro e' nominato un supplente.
4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.
5. Il Comitato e' consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.
6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.
8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.
9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale ((o del Comandante marittimo)) o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
10. Delle riunioni del Comitato e' redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.
11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri.
13. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
14. Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il presidente della giunta regionale interessata.
2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.
3. Il Comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro e' nominato un supplente.
4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.
5. Il Comitato e' consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.
6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.
8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.
9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale ((o del Comandante marittimo)) o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
10. Delle riunioni del Comitato e' redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.
11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri.
13. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
14. Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il presidente della giunta regionale interessata.
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020 · 0.92718786
SOMMARIO: Premessa – Applicazione della pena su richiesta – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta – Richiesta di applicazione della pena e consenso – Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari – Provvedimenti del giudice – Il c.d. patteggiamento in appello Premessa Scopo del presente scritto è di analizzare un rito speciale molto spesso adottato nella pratica di tutti giorni nei processi penali, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti, o solitamente detto patteggiamento. Tale istituto è previsto nel libro sesto, titolo II, codice di procedura penale e, segnatamente, tale rito speciale è regolato dall'art. 444 all'art. 448 c.p.p. …
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- giurisdizione soggettiva·
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- art. 356 Codice Ordinamento Militare·
- art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.·
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