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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott. ssa Federica Girfatti Giudice
dott. ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1823 /2019
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.ta Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Esposito Francesca ricorrente
E
, nato a San Giorgio a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
16/08/1982, rapp.to e difeso dall' avv. Alaia Fabio resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 19.03.2025, le parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso in riassunzione dinanzi all'intestato Tribunale depositato in data 12.03.2019 la sig.ra chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in Parte_1
Napoli in data 04.12.2004 con il sig. , dalla cui unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(n. 17.03.2005) e (n. 4.10.2011) con conferma delle statuizioni rese con Sentenza n. Per_2
16378/2014 emessa in data 12/12/2014 dal Tribunale di Napoli precisando che da allora perdurava ininterrotto lo stato di separazione.
In data 03.10.2019 si costituiva il resistente che pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando l'avverso dedotto, formulava domanda riconvenzionale onde vedere revisionato il contributo al mantenimento posto a suo carico a favore dei figli da euro 500,00 ad euro 300,00, atteso il peggioramento delle proprie condizioni economiche con condanna per lite temeraria per la ricorrente.
All'udienza presidenziale del 14.11.2019 comparivano entrambe le parti che si riportavano alle rispettive richieste;
il GD , rilevato che entrambe le parti pur concordi sul regime di affido condiviso della minore tuttavia evidenziavano una marcata difficoltà della stessa ad incontrare il padre, Per_2 circostanza rilevata anche nelle informative dei SS di Afragola, rinviava all'udienza del 27.4.2020 per deduzioni conclusive disponendo che a cura del servizio sociale i minori fossero sentiti sui rapporti con ciascuna figura genitoriale, in particolare con quella paterna e che per detta data le parti completassero i percorsi di sostegno alla genitorialità e mediazione.
Con Ordinanza del 29.03.2020, il GD, rilevato che in esito al rinvio da udienza presidenziale dell'11.1.2021 non risultavano pervenute in telematico note dei difensori, dichiarava inefficace il ricorso e archiviava la procedura.
Con Ordinanza del 15.04.2021 su istanza congiunta dei difensori, dato atto di un disguido del sistema telematico, il GD, revocata la precedente ordinanza di estinzione, rimetteva la causa sul ruolo rinviando alla udienza figurata del 17.5.2021.
In detta sede, il GD, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 4 l.div e confermava l'affido condiviso dei minori, regolamentava il diritto di visita paterno, determinava in € 360,00 il contributo al mantenimento per la prole a carico del padre e nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti;
concessi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, il GI ammetteva le richieste istruttorie di parte ricorrente e rinviava all'udienza del 13.11.2023 per escussione testi e precisazione delle conclusioni.
A detta udienza il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'escussione dei propri testi e chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni;
il difensore di parte resistente chiedeva rinvio per deposito documentazione attestante il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
il difensore di controparte non si opponeva. Per_1
Il GI preso atto di quanto sopra, autorizzata parte resistente al predetto deposito, fissava il termine ex art 127 ter cpc per deposito note con scadenza al 29.04.2024 per precisazione conclusioni.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio con termini di cui all'art. 190 c.p.c..
A scioglimento della riserva a decisione in esito al decorso dei termini ex art. 190 cpc, con ordinanza del 18.07.2024 la procedura veniva rimessa sul ruolo e, ritenuto opportuno verificare la condizione psicofisica della minore soprattutto in ragione dei rapporti con la figura genitoriale paterna, veniva ammessa CTU e fissato il termine con scadenza al 17.3.2025 per precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni in epigrafe la causa veniva riservata a sentenza e su domanda di entrambe le parti, concessi i termini di cui all'art 190 cpc..
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ricorrono quindi le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato altresì prodotto in atti il titolo della richiesta e cioè sentenza n. 16378/2014 resa dal Tribunale di
Napoli, in data 12/12/2014 risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione dalle risultanze anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge .
Quanto ai provvedimenti accessori, stando alle risultanze istruttorie in atti, il Tribunale ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, Per_2 come previsto nella fase presidenziale ed espressamente richiesto dalle parti, con la previsione dell'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale tenuto conto delle difficoltà comunicative delle parti in causa. In particolare, come evidenziato nella relazione peritale, l'organizzazione confusa e disfunzionale delle parti e il rifiuto della sig.ra ad avere qualsiasi contatto con il sig. Pt_1 [...]
[...] [...]
incidono negativamente sulla ricostruzione del legame affettivo tra padre e figlia e sul CP_1 benessere psico-fisico della minore.
Gli esiti della CTU psicologica espletata hanno acclarato una insufficiente capacità del padre a svolgere in maniera consapevole il ruolo genitoriale: “la funzione di accudimento è assolta solo attraverso la corresponsione del mantenimento”; Per quanto riguarda la funzione affettiva, al di là dell'affetto e dell'amore che il sig. a parole riferisce di provare, allo stato, non è in grado CP_1 di trasmettere alla figlia un bagaglio emotivo di emozioni prevalentemente positive nell'interazione con il mondo degli adulti in cui dovrebbero intrecciarsi i legami significativi. Inoltre, ha mostrato di non essere attualmente in grado di svolgere la funzione normativa che dia limiti da rispettare e norme di comportamento a cui adeguarsi. Anche la funzione protettiva, allo stato, risulta deficitaria”.
Tuttavia, secondo questo Collegio, non emergono elementi che facciano ipotizzare un pregiudizio potenzialmente arrecato alla minore da un affidamento condiviso, né sorgono dubbi in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro; ciò che appare è sostanzialmente una rigidità emotiva ed organizzativa delle parti nonché un coinvolgimento della minore nelle dinamiche di coppia che, unitamente alla ritrosia della figlia ad incontrare il padre, ha contribuito, nel corso degli anni, ad ingessare la comunicativa tra genitore e figlia. Come evidenziato dalla CTU, la minore ha espresso il proprio disinteresse a rapportarsi con il padre che considera “aggressivo e prevaricante”, affermando la propria volontà di non voler interagire con lui a causa dei comportamenti aggressivi che in passato ha adottato nei confronti della madre. Tale percezione del padre è però di fatto condizionata da altrui racconti ed esperienze;
riferisce di Per_2 non aver mai assistito a tali comportamenti ma di aver ascoltato i racconti dalla madre e dal fratello maggiore . Per_1
Sulla scorta delle indicazioni della C.T.U., si ritiene necessario in primis per il benessere psico-fisico della minore l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico individuale anche al fine di migliorare l'immagine si sé, riconoscere le proprie caratteristiche ed elaborare i vissuti di rabbia e di risentimento legati alla figura paterna, nonché l'avvio per le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto al diritto di visita paterno, in considerazione della necessità di consentire al minore il lento consolidamento del rapporto con la figura paterna che rispetto al quale non sembra nutrire aspettative di “cambiamento” appare opportuno disporre il diritto di visita in modalità protetta presso il SS di residenza della minore alla presenza di educatori professionali al fine di valutare le modalità di interazione, contribuire alla creazione di dinamiche relazionali funzionali e contenere i vissuti emotivi della parti. La modalità attuale di esercizio del diritto di visita, presso il cortile dei nonni materni, non risulta funzionale allo scopo di ricostruire un legame affettivo né appare protettivo per il benessere psico-fisico della minore che manifesta timore a rapportarsi con il sig. che considera una CP_1 minaccia non per se stessa ma per la madre.
Quanto al contributo economico per detta figlia, preso atto delle condizioni economiche delle parti come dalle stesse rappresentate (la ricorrente è impiegata in azienda edile, non è documentato lo stipendio percepito, ha dichiarato che l'introito stipendiale è di euro 1.600,00 ma in informative del
14.11.12019 risultava euro 1.800,00, il di lei compagno è CI , dalla nuova unione sono nati due figli, il nucleo vive in appartamento condotto in locazione con canone di euro 420,00; a sua volta il resistente svolge attività di scaffalista al AD , percepisce stipendio di euro 1.200,00 , ha una nuova compagna che fa la commessa, da lei ha avuto un figlio vive in affitto pagando canone di euro
550,00 ha dovuto contrarre finanziamento per spese del nuovo nucleo e ripianare debiti contratti in precedenza , versa rata di euro 280,00 mensili) il Collegio ritiene di confermare il contributo a carico del padre come indicato in ordinanza presidenziale pari ad € 180,00 rivalutato secondi gli indici
ISTAT ad € 210,60.
Con riferimento al figlio , nelle more divenuto maggiorenne, il Tribunale, in linea di Per_1 premessa teorica, osserva che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cc non cessa automaticamente con la maggiore età, ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica (ex multis da ultimo proprio sul punto: Cass. Civ.Sez.I 1.12.2004
n.22500).
In termini processuali si ritiene che in sede di giudizio di divorzio (cfr. Cass. Civ.Sez. I 30.8.1999 n.
9109), a differenza di ciò che avviene in sede di giudizio di separazione, è il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne con cui convive, che è tenuto oltre che a formulare la domanda, anche a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso, vigendo solo in sede di separazione una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori, essendo quindi in tal senso sufficiente, in tale sede processuale, solo la domanda.
Sul genitore che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni grava l'onere di addurre elementi sufficienti di prova in merito alla dedotta indipendenza economica del figlio ovvero fornire la prova liberatoria che il figlio maggiorenne non svolga attività lavorativa retribuita per condotta colpevole del figlio.
E' pacifico in giurisprudenza che allorché il figlio maggiorenne, completato il proprio percorso formativo (sia esso di studio o professionale) trovi una occupazione che, ancorché retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro, perde il diritto al mantenimento e che una volta che il Giudice abbia sancito con provvedimento non più impugnabile la perdita del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne, questo diritto non potrà più rivivere, anche nell'ipotesi di perdita e/o di riduzione da parte del figlio della attività lavorativa intrapresa, indipendentemente dalle ragioni sottese residuando, in presenza dei requisiti di legge, solo gli obblighi alimentari. Lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica. (Corte di
Cassazione, Sez. 1 – Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021). Acquisita una certa capacità lavorativa e retributiva si è posti nelle condizioni di una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti ( Cass. Ord. n. 19696 del 22 luglio 2019).
Con riferimento al figlio , il Tribunale osserva preliminarmente che la richiesta di revoca del Per_1 di lui mantenimento è stata formulata da parte resistente irritualmente all'udienza del 13.11.2023 a seguito della quale è stato autorizzato a depositare documentazione attestante l'autonomia finanziaria del figlio;
sulla questione parte ricorrente non si è opposta né ha svolto difesa in comparsa conclusionale;
pertanto, esigenze di economia dei mezzi processuali impongono al Collegio la disamina della questione.
Secondo consolidato orientamento, l'accertamento della sussistenza di cause ostative al riconoscimento del contributo al mantenimento deve essere effettuato tenendo conto dell'età, delle aspirazioni e dell'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica da parte del figlio, nonché dell'impegno dallo stesso profuso nella ricerca di un'occupazione e più in generale della complessiva condotta personale da lui tenuta dal momento del raggiungimento della maggiore età ( Cass, Sez VI, 5088 del 5.03.2018) .
Il resistente deposita attestazione Unilav relativa all'anno 2023 dalla quale emerge la sussistenza per l'anno indicato di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi 3, in periodo estivo
( dal 13.06.2023 al 11.09.2023) a tempo parziale orizzontale per 20 ore settimanali;
deduce pertanto che il figlio , entrato nel mondo del lavoro, abbia raggiunto l'autonomia economica ragione Per_1 per la quale non gli spetterebbe più il contributo al mantenimento.
Al Tribunale è richiesto quindi di effettuare una valutazione in concreto sia delle caratteristiche dell'attività lavorativa che delle aspirazioni, attitudini e capacità effettive del figlio maggiorenne sulla base agli elementi del giudizio offerti dalle parti onerate;
presupposti che sono necessariamente valutati in ragione dell'età del figlio – destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento.
Le scarne risultanze processuali confermano nel Giudicante l'idea che non può dirsi raggiunta in
, attualmente di anni 20, la prova dell'acquisizione di una effettiva capacità lavorativa e Per_1 quanto meno dell'autonomia finanziaria;
l'attività lavorativa così come prestata, la cui sussistenza non è dimostrata all'attualità, non si presenta come fonte di reddito idonea a garantire al figlio neo maggiorenne il raggiungimento dell'autosufficienza economica;
offre tuttavia una valida argomentazione per la riduzione del contributo economico posto a suo favore.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale determina in € 100,00 il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo da porre a carico del sig. . Per_1 Controparte_1
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti nonché del comportamento processuale di entrambe le parti, per compensare le spese di lite.
In particolare, con riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art 96 cpc avanzata dal resistente, la stessa va rigettata in quanto non risultano essere né dedotte né comprovate le ragioni e i presupposti di diritto di tale richiesta.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il giorno 4/12/2004 dai signori , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13/08/1984 e c.f. , nato a [...] a Controparte_1 C.F._3
Cremano il 16/08/1982 ( atto n. 218, P.II, s. A, sez. U , anno 2004);
2) dispone affido condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale della minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Afragola alla via 14 ° Per_2
Saggese, 3 con diritto di visita paterno in modalità protetta presso il SS di residenza della minore alla presenza di educatori professionali con le specifiche di cui alla parte motiva;
3) determina in euro 210,60, rivalutabile annualmente, il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra Per_2 Controparte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese in contanti, vaglia postale o bonifico bancario, con Parte_1 contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
4) determina in euro 100,00, rivalutabile annualmente, il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra Per_1 Controparte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese in contanti, vaglia postale o bonifico bancario, con Parte_1 contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
5) dispone che le parti seguano i percorsi consigliati dal CTU come indicato in parte motiva;
6) rigetta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal sig. nei Controparte_1 confronti della ricorrente Parte_1
7) dispone che sia trasmessa copia della presente sentenza al GT in sede per vigilanza ex art. 337 cc;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
9) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 07/07/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca