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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE - II° Collegio
così composta:
dott.ssa Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Garufi Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del
13-2-2025, vertente tra
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Macedonia n. 68, presso lo studio dell'Avv. Mario
Di Meo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Orestano n. Controparte_1
21, presso lo studio degli Avv.ti Fabio Pontesilli e Fabio D'Abramo, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
- Appellata -
Oggetto: sfratto per morosità. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3/2/2020, la (nel prosieguo, Parte_1
“ ), conduttrice di un immobile di proprietà della sig.ra sito in Pt_1 Controparte_1
Roma, Via dei Sabelli n. 93 (in virtù di un contratto di locazione decorrente dal 1/3/2013, che prevedeva la corresponsione di un canone annuo di Euro 13.200,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 1.100,00 ciascuna), proponeva appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma con cui era stato convalidato lo sfratto per morosità
(pari a complessivi Euro 16.873,13) intimatogli dalla locatrice.
Con un primo motivo di appello, la sosteneva la radicale nullità dell'impugnato Pt_1 provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto l'atto di intimazione notificatole aveva recato gli ordinari avvisi previsti dall'art. 163, n.7, c.p.c., ma non quello di cui all'art. 660, comma 3, c.p.c., che prevede che, con l'invito a comparire, sia fatto avvertimento al convenuto che, in caso di mancata comparizione o, in caso contrario, di mancata opposizione, la convalida di licenza o di sfratto viene convalidata dal Giudice ai sensi dell'art. 663 c.p.c..
Tale omissione, pertanto, aveva impedito la formulazione di una corretta “vocatio in ius” che, peraltro, non era stata mai sanata, non essendosi l'appellante costituita in giudizio.
Ne conseguiva, quindi, la nullità della citazione e, di conseguenza, anche della successiva ordinanza di convalida, perché emessa in assenza di una regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, in violazione del diritto di difesa della Pt_1
Inoltre l'appellante evidenziava che, non risultando esperibile il rimedio dell'opposizione tardiva, l'ordinanza in questione, che aveva definito il giudizio, aveva assunto il valore di una sentenza, sicché poteva essere impugnato con il rimedio dell'appello.
Con un secondo motivo di gravame, poi, l'appellante sosteneva che il calcolo della morosità operato dalla locatrice fosse erroneo, anche perché in relazione ad un bonifico da lei effettuato in favore della locatrice in data 3/5/2017 era stata erroneamente conteggiata la somma di Euro 2.315,50 in luogo di quella effettivamente corrisposta, pari ad Euro 2.592,50.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, in via principale, la declaratoria della nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di Roma in data 18/11/2019, stante la nullità che aveva afflitto l'atto di citazione a causa della mancata formulazione degli avvertimenti di cui all'art. 660, comma 3, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.; in via subordinata, previo accertamento dell'erroneità della morosità intimata dalla locatrice, l'annullamento e/o la riforma del provvedimento di convalida;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costitutasi in giudizio, la sig.ra “in primis”, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, avente ad oggetto l'ordinanza di convalida, non rientrante nel novero dei provvedimenti appellabili;
inoltre, nel merito, l'appellata contestava la fondatezza del gravame, in quanto, a suo dire, dalla semplice lettura dell'atto di intimazione notificato si evinceva la correttezza formale dell'atto introduttivo, nel quale si era comunque fatto riferimento agli art. 658, 665, 667 e 664 c.p.c.. A ciò, poi, doveva aggiungersi il fatto che la stessa una volta raggiunta dalla notifica dell'atto di Pt_1 intimazione, aveva formulato una proposta transattiva all'intimante, riconoscendo quindi il proprio debito.
Pertanto, nel contestare anche la pretesa erroneità della morosità, l'appellata concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del gravame e, in via subordinata, il rigetto del medesimo, con la condanna della alla rifusione delle spese del grado. Pt_1
All'udienza del 13/2/2025, dopo la discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, di cui è stata data immediata lettura in udienza.
Motivi della decisione
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo in tal caso equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione (Cass. n. 15230/14).
Ovviamente, la ricorrenza dei presupposti prescritti dalla legge per l'emanazione dell'ordinanza (e, tra essi, in particolare, la mancanza di eccezioni o difese del conduttore o la sua assenza all'udienza di convalida) è necessariamente connessa alla corretta formulazione dell'intimazione e alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'intimato.
Orbene, ai sensi dell'art. 660, comma 3, c.p.c., la citazione per la convalida, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti dall'art. 163, comma 3, n. 7 (secondo cui la citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi entro determinati termini ed a comparire all'udienza indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167), deve recare, assieme all'invito a comparire all'udienza indicata, anche l'avvertimento che l'intimato se non compare o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663.
Dovendo ricondursi la citazione per la convalida nella generale categoria degli atti di citazione, ad essa va applicata, nel caso di omissione dell'avvertimento, la disciplina in punto di nullità afferenti alla “vocatio in ius” dettata dall'art. 164, commi 1, 2 e 3, intendendosi sostituito, nei commi 1 e 2, il richiamo all'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, con quello richiesto dall'art. 660, comma 3.
L'art. 164 dispone, al 1° comma, che la citazione è nulla -tra l'altro- se manca l'avvertimento in questione;
stabilisce, al comma 2, che, se il convenuto non si costituisce, il giudice, rilevata la nullità della citazione ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio;
prevede, poi, al comma 3, che la costituzione del convenuto sana la nullità della citazione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma precedente, ma precisa che, se il convenuto, costituitosi, deduce (l'inosservanza del termine a comparire o) la mancanza dell'avvertimento (da individuare, nel caso di citazione per convalida, in quello previsto dall'art. 660, comma
3), in tal caso il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini (in tal senso, vedi specificamente Cass. n. 16089/2003).
Nel caso di specie, la sebbene avesse ricevuto la notifica dell'intimazione e della Pt_1 contestuale citazione per la convalida, non si costituì in giudizio;
ne consegue che il giudice, verificata d'ufficio la nullità della citazione, che non aveva recato gli specifici avvisi di cui all'art. 660, comma 3, c.p.c., previsti a pena di nullità dell'atto introduttivo, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione in favore dell'intimato, fissando un termine perentorio al riguardo. Il che non è avvenuto.
Ne consegue che la convalida non avrebbe potuto essere emessa a causa della mancata instaurazione di un regolare contraddittorio nei confronti dell'intimato, il quale non era stato ritualmente portato a conoscenza delle specifiche conseguenze connesse all'eventuale sua mancata comparizione o, in caso di comparizione, alla sua mancata opposizione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
Da quanto premesso deriva che, nel caso di specie, l'appello non solo è pienamente ammissibile (avendo avuto ad oggetto un provvedimento che ha oramai definito il procedimento di convalida, non più suscettibile di essere impugnato con il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., stante l'avvenuta tempestiva conoscenza, da parte dell'intimato, dell'intimazione di sfratto) ma, alla luce delle su esposte ragioni, è anche fondato, sicché dev'essere dichiarata la nullità dell'intervenuta convalida -che ha definito tale procedimento- a causa della nullità dell'atto di citazione recante l'intimazione di sfratto.
Il logico corollario giuridico di tale rilievo è l'inevitabile rimessione della causa al giudice di primo grado, espressamente previsto dall'art. 354 c.p.c..
Le spese del grado seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, vengono liquidate nel minimo, come da dispositivo, con l'esclusione della voce “istruttoria”, perché non effettuata, e con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dalla nei confronti Parte_1 di avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Controparte_1
Tribunale di Roma in data 18/11/2019 (R.G. n. 65849/19) e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dichiara la nullità di tale ordinanza;
dispone la rimessione della causa al primo giudice, assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della sentenza;
condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 200,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in
Euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Roma, lì 13/2/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE - II° Collegio
così composta:
dott.ssa Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Garufi Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del
13-2-2025, vertente tra
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Macedonia n. 68, presso lo studio dell'Avv. Mario
Di Meo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Orestano n. Controparte_1
21, presso lo studio degli Avv.ti Fabio Pontesilli e Fabio D'Abramo, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
- Appellata -
Oggetto: sfratto per morosità. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3/2/2020, la (nel prosieguo, Parte_1
“ ), conduttrice di un immobile di proprietà della sig.ra sito in Pt_1 Controparte_1
Roma, Via dei Sabelli n. 93 (in virtù di un contratto di locazione decorrente dal 1/3/2013, che prevedeva la corresponsione di un canone annuo di Euro 13.200,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 1.100,00 ciascuna), proponeva appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma con cui era stato convalidato lo sfratto per morosità
(pari a complessivi Euro 16.873,13) intimatogli dalla locatrice.
Con un primo motivo di appello, la sosteneva la radicale nullità dell'impugnato Pt_1 provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto l'atto di intimazione notificatole aveva recato gli ordinari avvisi previsti dall'art. 163, n.7, c.p.c., ma non quello di cui all'art. 660, comma 3, c.p.c., che prevede che, con l'invito a comparire, sia fatto avvertimento al convenuto che, in caso di mancata comparizione o, in caso contrario, di mancata opposizione, la convalida di licenza o di sfratto viene convalidata dal Giudice ai sensi dell'art. 663 c.p.c..
Tale omissione, pertanto, aveva impedito la formulazione di una corretta “vocatio in ius” che, peraltro, non era stata mai sanata, non essendosi l'appellante costituita in giudizio.
Ne conseguiva, quindi, la nullità della citazione e, di conseguenza, anche della successiva ordinanza di convalida, perché emessa in assenza di una regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, in violazione del diritto di difesa della Pt_1
Inoltre l'appellante evidenziava che, non risultando esperibile il rimedio dell'opposizione tardiva, l'ordinanza in questione, che aveva definito il giudizio, aveva assunto il valore di una sentenza, sicché poteva essere impugnato con il rimedio dell'appello.
Con un secondo motivo di gravame, poi, l'appellante sosteneva che il calcolo della morosità operato dalla locatrice fosse erroneo, anche perché in relazione ad un bonifico da lei effettuato in favore della locatrice in data 3/5/2017 era stata erroneamente conteggiata la somma di Euro 2.315,50 in luogo di quella effettivamente corrisposta, pari ad Euro 2.592,50.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, in via principale, la declaratoria della nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di Roma in data 18/11/2019, stante la nullità che aveva afflitto l'atto di citazione a causa della mancata formulazione degli avvertimenti di cui all'art. 660, comma 3, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.; in via subordinata, previo accertamento dell'erroneità della morosità intimata dalla locatrice, l'annullamento e/o la riforma del provvedimento di convalida;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costitutasi in giudizio, la sig.ra “in primis”, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, avente ad oggetto l'ordinanza di convalida, non rientrante nel novero dei provvedimenti appellabili;
inoltre, nel merito, l'appellata contestava la fondatezza del gravame, in quanto, a suo dire, dalla semplice lettura dell'atto di intimazione notificato si evinceva la correttezza formale dell'atto introduttivo, nel quale si era comunque fatto riferimento agli art. 658, 665, 667 e 664 c.p.c.. A ciò, poi, doveva aggiungersi il fatto che la stessa una volta raggiunta dalla notifica dell'atto di Pt_1 intimazione, aveva formulato una proposta transattiva all'intimante, riconoscendo quindi il proprio debito.
Pertanto, nel contestare anche la pretesa erroneità della morosità, l'appellata concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del gravame e, in via subordinata, il rigetto del medesimo, con la condanna della alla rifusione delle spese del grado. Pt_1
All'udienza del 13/2/2025, dopo la discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, di cui è stata data immediata lettura in udienza.
Motivi della decisione
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo in tal caso equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione (Cass. n. 15230/14).
Ovviamente, la ricorrenza dei presupposti prescritti dalla legge per l'emanazione dell'ordinanza (e, tra essi, in particolare, la mancanza di eccezioni o difese del conduttore o la sua assenza all'udienza di convalida) è necessariamente connessa alla corretta formulazione dell'intimazione e alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'intimato.
Orbene, ai sensi dell'art. 660, comma 3, c.p.c., la citazione per la convalida, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti dall'art. 163, comma 3, n. 7 (secondo cui la citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi entro determinati termini ed a comparire all'udienza indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167), deve recare, assieme all'invito a comparire all'udienza indicata, anche l'avvertimento che l'intimato se non compare o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663.
Dovendo ricondursi la citazione per la convalida nella generale categoria degli atti di citazione, ad essa va applicata, nel caso di omissione dell'avvertimento, la disciplina in punto di nullità afferenti alla “vocatio in ius” dettata dall'art. 164, commi 1, 2 e 3, intendendosi sostituito, nei commi 1 e 2, il richiamo all'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, con quello richiesto dall'art. 660, comma 3.
L'art. 164 dispone, al 1° comma, che la citazione è nulla -tra l'altro- se manca l'avvertimento in questione;
stabilisce, al comma 2, che, se il convenuto non si costituisce, il giudice, rilevata la nullità della citazione ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio;
prevede, poi, al comma 3, che la costituzione del convenuto sana la nullità della citazione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma precedente, ma precisa che, se il convenuto, costituitosi, deduce (l'inosservanza del termine a comparire o) la mancanza dell'avvertimento (da individuare, nel caso di citazione per convalida, in quello previsto dall'art. 660, comma
3), in tal caso il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini (in tal senso, vedi specificamente Cass. n. 16089/2003).
Nel caso di specie, la sebbene avesse ricevuto la notifica dell'intimazione e della Pt_1 contestuale citazione per la convalida, non si costituì in giudizio;
ne consegue che il giudice, verificata d'ufficio la nullità della citazione, che non aveva recato gli specifici avvisi di cui all'art. 660, comma 3, c.p.c., previsti a pena di nullità dell'atto introduttivo, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione in favore dell'intimato, fissando un termine perentorio al riguardo. Il che non è avvenuto.
Ne consegue che la convalida non avrebbe potuto essere emessa a causa della mancata instaurazione di un regolare contraddittorio nei confronti dell'intimato, il quale non era stato ritualmente portato a conoscenza delle specifiche conseguenze connesse all'eventuale sua mancata comparizione o, in caso di comparizione, alla sua mancata opposizione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
Da quanto premesso deriva che, nel caso di specie, l'appello non solo è pienamente ammissibile (avendo avuto ad oggetto un provvedimento che ha oramai definito il procedimento di convalida, non più suscettibile di essere impugnato con il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., stante l'avvenuta tempestiva conoscenza, da parte dell'intimato, dell'intimazione di sfratto) ma, alla luce delle su esposte ragioni, è anche fondato, sicché dev'essere dichiarata la nullità dell'intervenuta convalida -che ha definito tale procedimento- a causa della nullità dell'atto di citazione recante l'intimazione di sfratto.
Il logico corollario giuridico di tale rilievo è l'inevitabile rimessione della causa al giudice di primo grado, espressamente previsto dall'art. 354 c.p.c..
Le spese del grado seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, vengono liquidate nel minimo, come da dispositivo, con l'esclusione della voce “istruttoria”, perché non effettuata, e con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dalla nei confronti Parte_1 di avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Controparte_1
Tribunale di Roma in data 18/11/2019 (R.G. n. 65849/19) e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dichiara la nullità di tale ordinanza;
dispone la rimessione della causa al primo giudice, assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della sentenza;
condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 200,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in
Euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Roma, lì 13/2/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato