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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/10/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7442/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa AR Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7442/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CRACCO LORENZA, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. PEZZANGORA MARIA LUDOVICA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione nelle note scritte del 15.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“ 1) Pronuncia sullo status (separazione)
Dichiarare la separazione personale delle parti, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e AR ad Persona_1
entrambi i genitori, con impegno delle parti ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto ovviamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, esercitando la propria responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione;
qualora insorgessero contrasti sull'educazione dei figli, le parti si impegnano a far ricorso, di comune accordo, ad un professionista esperto delle relazioni familiari.
Assegnare la casa coniugale sita in Padova in Via A. Testa n. 20, comprese le pertinenze e l'arredo, al sig. indirizzo presso il quale e AR manterranno la residenza;
Parte_1 Per_1
Disporre che i minori trascorrano, salvo diversi previ accordi tra le parti, con ciascun genitore a far data dal mese di settembre 2025 o, successivamente a tale mese, a far data dal rilascio della ex casa coniugale da parte della madre, i tempi di frequentazione settimanali come segue:
- Settimana A: la madre terrà con sé i figli da lunedì dopo scuola (o dalla mattina a partire dalle ore
8.00 in periodo di astensione scolastica) fino a martedì sera, quando i minori verranno consegnati al padre presso la residenza dello stesso, entro le ore 19.00 e resteranno con lui fino alla domenica sera con pernottamento e riaccompagnamento a scuola dei figli da parte del padre (o presso la residenza della madre entro le ore 8.00 in periodo di astensione scolastica) il lunedì mattina.
Settimana B: la madre terrà con sé i figli da lunedì dopo scuola (o dalla mattina a partire dalle ore
8.00 in periodo di astensione scolastica) fino a giovedì sera, quando i minori verranno consegnati al padre presso la residenza dello stesso, entro le ore 19.00 e il padre li terrà con sé dal giovedì sera per cena con pernottamento e accompagnamento a scuola (o presso la residenza della madre entro le ore 8.00 in periodo di astensione scolastica) il venerdì mattina ed i figli rimarranno per la restante parte della settimana (venerdì dalla mattina, sabato e domenica) con la madre sino alla domenica e poi, successivamente, sempre con essa secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla precedente descrizione della tempistica della Settimana A, con la conseguenza che la madre terrà con sé i figli fino a martedì sera, quando i minori verranno consegnati al padre, presso la residenza dello stesso, entro le ore 19.00 e resteranno con lui fino alla domenica sera con pernottamento e riaccompagnamento a scuola (o presso la residenza dalla madre entro le ore 8.00 in periodo di astensione scolastica) il lunedì mattina, con conseguente gestione dei figli secondo le modalità di cui alla Settimana B. La gestione dei figli avverrà pertanto con l'alternanza delle Settimane A e B come da schema allegato 1 .
Resta inteso che, qualora nei casi sopra prospettati in cui i figli debbano essere consegnati dalla madre presso la residenza del padre entro le 19.00 (il giorno martedì della Settimana A e il giovedì della Settimana B), agli stessi sarà consentito accedere all'abitazione paterna anche in assenza del genitore;
inoltre, se in quei giorni i figli svolgano attività ludiche e/o ricreative che si protraggono oltre le 19.00 non sarà competenza della madre andare a prendere i figli e accompagnarli a casa del padre e sarà invece competenza del padre prelevare i figli dal luogo in cui svolgono tali attività e condurli nella residenza dello stesso.
- Al riguardo si chiarisce che i figli staranno prevalentemente con il padre nella Settimana A e prevalentemente con la madre nella Settimana B, come sopra descritto e che le settimane si alterneranno sempre fatto salvo per quanto previsto di seguito (per il caso di festività e vacanze);
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno i seguenti periodi: dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 30 dicembre (mattina e pomeriggio fino alle 18.00), e dal 30 dicembre (a partire dalle ore 18.00) sino al termine delle vacanze natalizie;
- l'intero periodo di vacanze pasquali, alternandolo di anno in anno con quello delle vacanze di carnevale;
- durante le vacanze estive la gestione dei figli avverrà secondo le consuete modalità sopra indicate
(alternanza della Settimana A e della Settimana B), con la sola eccezione che ciascun coniuge avrà diritto a trascorrere due settimane consecutive con i figli, con comunicazione di tale periodo di due settimane da concordare entro il 30 febbraio di ciascun anno.
- In ogni caso, durante tutto l'anno, nel caso di pernottamenti dei figli al di fuori della residenza abituale (per vacanze/pernottamenti presso amici e/o parenti, come, a titolo meramente esemplificativo, presso l'abitazione dei nonni materni a Dolo e/o Sottomarina o presso i nonni paterni a Imola e/o Piancaldoli), i genitori dovranno semplicemente comunicarsi vicendevolmente i periodi di soggiorno dei figli presso tali altre dimore mentre per i viaggi all'estero sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, i quali si impegnano a tenere conto che i figli sono stati abituati a compiere tali viaggi;
- le festività/ponti religiosi o nazionali che dovessero cadere durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc..) alternati di anno in anno;
Resta inteso che i genitori potranno concordare in ogni momento modalità diverse di frequentazione rispetto a quanto stabilito nel presente accordo, in considerazione delle esigenze dei figli ovvero di necessità di carattere lavorativo o personale di ciascun genitore.
d) Disporsi, considerato il reddito superiore percepito dal sig. ispetto a quello percepito Pt_1
dalla sig.ra , a carico del padre il pagamento alla madre, con ordine di bonifico permanente al CP_1
conto corrente con IBAN: [...] entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento di e AR, la somma di € 1.100,00 (millecento/00) per ciascun figlio, oltre Per_1
rivalutazione annuale Istat, nonché il 70% delle spese straordinarie afferenti ai figli, come da
Protocollo vigente del Tribunale di Padova (17.1.2017), con decorrenza dal rilascio della ex casa coniugale da parte della madre. Con riferimento alla somma di € 1.100,00 (millecento/00) per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale Istat a titolo di mantenimento ordinario dei figli Per_1 e AR si precisa e si dispone: (i) che tale somma deve intendersi comprensiva anche di tutte le esigenze ordinarie (di qualsiasi genere) relative al mantenimento dei figli che dovessero rendersi necessarie anche quando i figli sono presso il padre e che, spettando alla madre, verranno eccezionalmente sostenute dal padre (e successivamente rimborsate allo stesso) solo ed esclusivamente previa autorizzazione della madre, con la conseguenza che rientrano nell'ambito della predetta somma di € 1.100,00 (millecento/00) per ciascun figlio a titolo meramente esemplificativo: spese/esborsi per acquisito di cancelleria/vestiti, libri e/o per materiale scolastico,
e/o per mensa scolastica, per trasporti urbani, autobus e/o per parrucchiere/estetista e altri trattamenti di bellezza personali e/o spese mediche ordinarie e per medicinali di base, le spese sostenute per viaggi giornalieri di istruzione organizzati dall'istituto scolastico, le spese che attengono all'igiene personale del figlio e all'organizzazione domestica e/o le spese relative a qualsiasi altra spesa ordinaria che si rendesse necessaria;
(ii) che tale somma non è invece comprensiva delle spese e/o degli esborsi (che saranno pertanto a carico del padre) di vitto e alloggio (comprensive di cibo, bollette e/o utenze, e, in generale, di ogni spesa di gestione dell'immobile di residenza, comprensive di arredamento/gestione/manutenzione di detto immobile di residenza) che il padre dovrà sostenere quando i figli saranno con lui presso l'abitazione di residenza;
(iii) che tale somma non è invece comprensiva delle spese e/o esborsi (che saranno pertanto a carico del padre) sostenuti per viaggi/vacanze compiute dai figli assieme al padre (solo pertanto se compiute assieme al padre), il quale sosterrà interamente tutte le predette spese/esborsi, facendosi carico, a titolo esemplificativo, delle spese di pernottamento, vitto e alloggio, aerei/trasporti, attività di qualsiasi tipo, quali ad esempio ingressi in musei, escursioni, skipass e, in generale, tutte le spese che dovessero essere sostenute per viaggi e vacanze dei figli con il padre.
Con riferimento alle spese straordinarie per la prole, entrambi i coniugi acconsentono sin d'ora a concorrere, in proporzione alle rispettive quote, alle spese per materiale scolastico (testi) e di cancelleria di inizio anno, alle spese per attività e corsi sportivi, comprensive di attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica, alle spese per patente di guida, di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, alle spese per corsi privati di apprendimento di lingue straniere, alle spese per acquisto di pc/tablet/cellulari (con esclusione delle spese per relativi abbonamenti e/o ricariche e manutenzione/mantenimento, da intendersi spese ordinarie), alle rette scolastiche ed ogni conseguente spesa accessoria affinché entrambe i figli possano proseguire il percorso di studi presso il Polo educativo Scuole Romano Bruni, sia per la scuola media secondaria sia per il liceo scientifico, o altra scuola secondaria di secondo grado privata, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali. Per le spese straordinarie che necessitano del previo consenso le parti concordano che a fronte della richiesta scritta (mediante e-mail e/o pec avente espressamente ad oggetto “CONSENSO SPESE STRAORDINARIE”) di un genitore, l'altro dovrà manifestare il motivato dissenso scritto (mediante e-mail e/o pec) entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa straordinaria.
e) Disporsi che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico Universale, compresa la quota spettante al padre;
3) Accordi funzionali alla composizione della crisi coniugale
A definizione di ogni e ulteriore rapporto dare-avere discendente dal matrimonio e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa reciproca, i coniugi convengono quanto segue:
a) La sig.ra si impegna a cedere al sig. che accetta, la proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito a Padova in via A. Testa n. 20, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, davanti a un Notaio individuato dallo stesso;
b) Il sig. i impegna a versare la somma di € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) Parte_1
alla sig.ra contestualmente al perfezionamento del trasferimento immobiliare di Controparte_1
cui al punto precedente;
c) La sig.ra rilascerà l'immobile sito a Padova in via A. Testa n. 20 non oltre il 31.12.2027, con CP_1
la facoltà di asportare (quanto a mobilio, arredi e suppellettili, stoviglieria, vasellame, tegami ed elettrodomestici – quali macchina da caffè, ferro da stiro, aspirapolvere, lavatrice – e stampante) esclusivamente un bronzo di MU e un vaso di;
d) Nell'ambito della complessiva Persona_2
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti — comprensiva anche della definizione delle rispettive posizioni creditorie tra i componenti delle due famiglie — si dà atto che: (i) il sig.
[...]
padre del sig. rinuncia al credito di € 170.000,00 vantato nei confronti CP_2 Parte_1
della sig.ra e il sig. i impegna a tenere indenne la sig.ra da qualsiasi CP_1 Parte_1 CP_1
pretesa nei confronti della stessa da parte del sig. (ii) il sig. a sua volta, Controparte_2 Pt_1 rinuncia al credito, di importo superiore a € 100.000,00, vantato nei confronti del sig. Per_3
, padre della sig.ra .
[...] CP_1
e) I Ricorrenti precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economicopatrimoniali discendenti dal loro matrimonio è stata condizione funzionale e indispensabile alla definizione condivisa del presente procedimento congiunto. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente ricorso, chiedono l'esenzione da imposte di registro, bollo, catastali e ipotecarie, ai sensi dell'art.19 L. 06.03.1987 n.74, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999;
4) Spese di lite Spese di lite interamente compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio il CP_1
07/09/2008 in Sambruson di Dolo (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 13, Parte II, Serie A, anno 2008.
Dalla loro unione sono nati i figli il 17.03.2011 in Dolo (VE), e Persona_4
il 25.10.2012 in Dolo (VE). Persona_5
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei minori,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze dei figli.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo. P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa AR Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7442/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CRACCO LORENZA, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. PEZZANGORA MARIA LUDOVICA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione nelle note scritte del 15.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“ 1) Pronuncia sullo status (separazione)
Dichiarare la separazione personale delle parti, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e AR ad Persona_1
entrambi i genitori, con impegno delle parti ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto ovviamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, esercitando la propria responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione;
qualora insorgessero contrasti sull'educazione dei figli, le parti si impegnano a far ricorso, di comune accordo, ad un professionista esperto delle relazioni familiari.
Assegnare la casa coniugale sita in Padova in Via A. Testa n. 20, comprese le pertinenze e l'arredo, al sig. indirizzo presso il quale e AR manterranno la residenza;
Parte_1 Per_1
Disporre che i minori trascorrano, salvo diversi previ accordi tra le parti, con ciascun genitore a far data dal mese di settembre 2025 o, successivamente a tale mese, a far data dal rilascio della ex casa coniugale da parte della madre, i tempi di frequentazione settimanali come segue:
- Settimana A: la madre terrà con sé i figli da lunedì dopo scuola (o dalla mattina a partire dalle ore
8.00 in periodo di astensione scolastica) fino a martedì sera, quando i minori verranno consegnati al padre presso la residenza dello stesso, entro le ore 19.00 e resteranno con lui fino alla domenica sera con pernottamento e riaccompagnamento a scuola dei figli da parte del padre (o presso la residenza della madre entro le ore 8.00 in periodo di astensione scolastica) il lunedì mattina.
Settimana B: la madre terrà con sé i figli da lunedì dopo scuola (o dalla mattina a partire dalle ore
8.00 in periodo di astensione scolastica) fino a giovedì sera, quando i minori verranno consegnati al padre presso la residenza dello stesso, entro le ore 19.00 e il padre li terrà con sé dal giovedì sera per cena con pernottamento e accompagnamento a scuola (o presso la residenza della madre entro le ore 8.00 in periodo di astensione scolastica) il venerdì mattina ed i figli rimarranno per la restante parte della settimana (venerdì dalla mattina, sabato e domenica) con la madre sino alla domenica e poi, successivamente, sempre con essa secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla precedente descrizione della tempistica della Settimana A, con la conseguenza che la madre terrà con sé i figli fino a martedì sera, quando i minori verranno consegnati al padre, presso la residenza dello stesso, entro le ore 19.00 e resteranno con lui fino alla domenica sera con pernottamento e riaccompagnamento a scuola (o presso la residenza dalla madre entro le ore 8.00 in periodo di astensione scolastica) il lunedì mattina, con conseguente gestione dei figli secondo le modalità di cui alla Settimana B. La gestione dei figli avverrà pertanto con l'alternanza delle Settimane A e B come da schema allegato 1 .
Resta inteso che, qualora nei casi sopra prospettati in cui i figli debbano essere consegnati dalla madre presso la residenza del padre entro le 19.00 (il giorno martedì della Settimana A e il giovedì della Settimana B), agli stessi sarà consentito accedere all'abitazione paterna anche in assenza del genitore;
inoltre, se in quei giorni i figli svolgano attività ludiche e/o ricreative che si protraggono oltre le 19.00 non sarà competenza della madre andare a prendere i figli e accompagnarli a casa del padre e sarà invece competenza del padre prelevare i figli dal luogo in cui svolgono tali attività e condurli nella residenza dello stesso.
- Al riguardo si chiarisce che i figli staranno prevalentemente con il padre nella Settimana A e prevalentemente con la madre nella Settimana B, come sopra descritto e che le settimane si alterneranno sempre fatto salvo per quanto previsto di seguito (per il caso di festività e vacanze);
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno i seguenti periodi: dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 30 dicembre (mattina e pomeriggio fino alle 18.00), e dal 30 dicembre (a partire dalle ore 18.00) sino al termine delle vacanze natalizie;
- l'intero periodo di vacanze pasquali, alternandolo di anno in anno con quello delle vacanze di carnevale;
- durante le vacanze estive la gestione dei figli avverrà secondo le consuete modalità sopra indicate
(alternanza della Settimana A e della Settimana B), con la sola eccezione che ciascun coniuge avrà diritto a trascorrere due settimane consecutive con i figli, con comunicazione di tale periodo di due settimane da concordare entro il 30 febbraio di ciascun anno.
- In ogni caso, durante tutto l'anno, nel caso di pernottamenti dei figli al di fuori della residenza abituale (per vacanze/pernottamenti presso amici e/o parenti, come, a titolo meramente esemplificativo, presso l'abitazione dei nonni materni a Dolo e/o Sottomarina o presso i nonni paterni a Imola e/o Piancaldoli), i genitori dovranno semplicemente comunicarsi vicendevolmente i periodi di soggiorno dei figli presso tali altre dimore mentre per i viaggi all'estero sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, i quali si impegnano a tenere conto che i figli sono stati abituati a compiere tali viaggi;
- le festività/ponti religiosi o nazionali che dovessero cadere durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc..) alternati di anno in anno;
Resta inteso che i genitori potranno concordare in ogni momento modalità diverse di frequentazione rispetto a quanto stabilito nel presente accordo, in considerazione delle esigenze dei figli ovvero di necessità di carattere lavorativo o personale di ciascun genitore.
d) Disporsi, considerato il reddito superiore percepito dal sig. ispetto a quello percepito Pt_1
dalla sig.ra , a carico del padre il pagamento alla madre, con ordine di bonifico permanente al CP_1
conto corrente con IBAN: [...] entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento di e AR, la somma di € 1.100,00 (millecento/00) per ciascun figlio, oltre Per_1
rivalutazione annuale Istat, nonché il 70% delle spese straordinarie afferenti ai figli, come da
Protocollo vigente del Tribunale di Padova (17.1.2017), con decorrenza dal rilascio della ex casa coniugale da parte della madre. Con riferimento alla somma di € 1.100,00 (millecento/00) per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale Istat a titolo di mantenimento ordinario dei figli Per_1 e AR si precisa e si dispone: (i) che tale somma deve intendersi comprensiva anche di tutte le esigenze ordinarie (di qualsiasi genere) relative al mantenimento dei figli che dovessero rendersi necessarie anche quando i figli sono presso il padre e che, spettando alla madre, verranno eccezionalmente sostenute dal padre (e successivamente rimborsate allo stesso) solo ed esclusivamente previa autorizzazione della madre, con la conseguenza che rientrano nell'ambito della predetta somma di € 1.100,00 (millecento/00) per ciascun figlio a titolo meramente esemplificativo: spese/esborsi per acquisito di cancelleria/vestiti, libri e/o per materiale scolastico,
e/o per mensa scolastica, per trasporti urbani, autobus e/o per parrucchiere/estetista e altri trattamenti di bellezza personali e/o spese mediche ordinarie e per medicinali di base, le spese sostenute per viaggi giornalieri di istruzione organizzati dall'istituto scolastico, le spese che attengono all'igiene personale del figlio e all'organizzazione domestica e/o le spese relative a qualsiasi altra spesa ordinaria che si rendesse necessaria;
(ii) che tale somma non è invece comprensiva delle spese e/o degli esborsi (che saranno pertanto a carico del padre) di vitto e alloggio (comprensive di cibo, bollette e/o utenze, e, in generale, di ogni spesa di gestione dell'immobile di residenza, comprensive di arredamento/gestione/manutenzione di detto immobile di residenza) che il padre dovrà sostenere quando i figli saranno con lui presso l'abitazione di residenza;
(iii) che tale somma non è invece comprensiva delle spese e/o esborsi (che saranno pertanto a carico del padre) sostenuti per viaggi/vacanze compiute dai figli assieme al padre (solo pertanto se compiute assieme al padre), il quale sosterrà interamente tutte le predette spese/esborsi, facendosi carico, a titolo esemplificativo, delle spese di pernottamento, vitto e alloggio, aerei/trasporti, attività di qualsiasi tipo, quali ad esempio ingressi in musei, escursioni, skipass e, in generale, tutte le spese che dovessero essere sostenute per viaggi e vacanze dei figli con il padre.
Con riferimento alle spese straordinarie per la prole, entrambi i coniugi acconsentono sin d'ora a concorrere, in proporzione alle rispettive quote, alle spese per materiale scolastico (testi) e di cancelleria di inizio anno, alle spese per attività e corsi sportivi, comprensive di attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica, alle spese per patente di guida, di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, alle spese per corsi privati di apprendimento di lingue straniere, alle spese per acquisto di pc/tablet/cellulari (con esclusione delle spese per relativi abbonamenti e/o ricariche e manutenzione/mantenimento, da intendersi spese ordinarie), alle rette scolastiche ed ogni conseguente spesa accessoria affinché entrambe i figli possano proseguire il percorso di studi presso il Polo educativo Scuole Romano Bruni, sia per la scuola media secondaria sia per il liceo scientifico, o altra scuola secondaria di secondo grado privata, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali. Per le spese straordinarie che necessitano del previo consenso le parti concordano che a fronte della richiesta scritta (mediante e-mail e/o pec avente espressamente ad oggetto “CONSENSO SPESE STRAORDINARIE”) di un genitore, l'altro dovrà manifestare il motivato dissenso scritto (mediante e-mail e/o pec) entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa straordinaria.
e) Disporsi che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico Universale, compresa la quota spettante al padre;
3) Accordi funzionali alla composizione della crisi coniugale
A definizione di ogni e ulteriore rapporto dare-avere discendente dal matrimonio e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa reciproca, i coniugi convengono quanto segue:
a) La sig.ra si impegna a cedere al sig. che accetta, la proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito a Padova in via A. Testa n. 20, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, davanti a un Notaio individuato dallo stesso;
b) Il sig. i impegna a versare la somma di € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) Parte_1
alla sig.ra contestualmente al perfezionamento del trasferimento immobiliare di Controparte_1
cui al punto precedente;
c) La sig.ra rilascerà l'immobile sito a Padova in via A. Testa n. 20 non oltre il 31.12.2027, con CP_1
la facoltà di asportare (quanto a mobilio, arredi e suppellettili, stoviglieria, vasellame, tegami ed elettrodomestici – quali macchina da caffè, ferro da stiro, aspirapolvere, lavatrice – e stampante) esclusivamente un bronzo di MU e un vaso di;
d) Nell'ambito della complessiva Persona_2
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti — comprensiva anche della definizione delle rispettive posizioni creditorie tra i componenti delle due famiglie — si dà atto che: (i) il sig.
[...]
padre del sig. rinuncia al credito di € 170.000,00 vantato nei confronti CP_2 Parte_1
della sig.ra e il sig. i impegna a tenere indenne la sig.ra da qualsiasi CP_1 Parte_1 CP_1
pretesa nei confronti della stessa da parte del sig. (ii) il sig. a sua volta, Controparte_2 Pt_1 rinuncia al credito, di importo superiore a € 100.000,00, vantato nei confronti del sig. Per_3
, padre della sig.ra .
[...] CP_1
e) I Ricorrenti precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economicopatrimoniali discendenti dal loro matrimonio è stata condizione funzionale e indispensabile alla definizione condivisa del presente procedimento congiunto. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente ricorso, chiedono l'esenzione da imposte di registro, bollo, catastali e ipotecarie, ai sensi dell'art.19 L. 06.03.1987 n.74, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999;
4) Spese di lite Spese di lite interamente compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio il CP_1
07/09/2008 in Sambruson di Dolo (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 13, Parte II, Serie A, anno 2008.
Dalla loro unione sono nati i figli il 17.03.2011 in Dolo (VE), e Persona_4
il 25.10.2012 in Dolo (VE). Persona_5
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei minori,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze dei figli.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo. P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti