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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5921 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2743/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
RESISTENTI CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come da ricorso del 17.5.2024:
“Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti, onde sentire il ricorrente che chiede espressamente di essere sentito,
1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa;
2) in via principale, annullare il decreto di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno emesso e notificato dal Questore di Pistoia in data 18.04.2024; contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali”. Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione del 8/10/2024:
“Piaccia al Tribunale rigettare il ricorso Spese vinte” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha presentato in data 21.6.2022 istanza di rilascio di permesso di soggiorno
Pagina 1 per motivi familiari in quanto coniuge della connazionale nonché padre di Per_1
e tutti titolari di permesso di soggiorno dal 2019. Il Persona_2 Persona_3 ricorrente ha evidenziato di aver fatto ingresso in Italia per la prima volta nel 2002, di aver vissuto per tanti anni in Italia unitamente alla moglie, , che in Italia sono altresì Per_1 nati i loro figli , nata a [...] il [...], ed nato a [...], il [...]), che Per_2 Per_3 la famiglia si è vista costretta, per gravi motivi familiari, a lasciare temporaneamente il territorio italiano;
che tale allontanamento ha comportato la decadenza del loro titolo di soggiorno;
che nell'anno 2019, a seguito di coesione con la sorella naturalizzata italiana, la
Sig.ra ha fatto ingresso in Italia con i figli (allora entrambi minorenni); che Per_1 successivamente, non appena in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa, il ricorrente ha esercitato il diritto di coesione familiare, avanzando istanza di rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari. Il Questore di Pistoia ha rigettato la domanda in quanto risultavano “gravi pregiudizi penali a suo carico, relativi anche a reato ostativo alla permanenza in Italia (… )1”; che era inoltre emersa “una discontinuità nella coesione familiare tra l'istante e la moglie, con la quale contrasse matrimonio nel 2008 in AL, nonché con i figli;
in particolare, l'ultimo permesso di soggiorno del quale egli fu titolare scadde di validità il 17.11.2006, mentre la consorte mantenne il titolo per altri quattro a anni e mezzo, fino al 06.05.2011; successivamente, dopo alcuni anni di assenza nel territorio nazionale, la consorte ottenne un nuovo permesso di soggiorno in data 22.01.2019 per ricongiungimento con la sorella cittadina italiana, portando al seguito i figli, mentre l'istante ha presentato l'attuale istanza soltanto tre anni e mezzo dopo”; in conclusione, la Questura di CP_1 riteneva che “il profilo criminale dell'istante prevale sul legame familiare con la moglie ed i figli, peraltro connotato dalla discontinuità nel corso degli anni”, decretando il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno in quanto “condannato per reati ostativi alla permanenza in Italia, compromettenti il bene tutelato della salute pubblica, sia per il disinteresse mostrato nel coro degli anni verso il ricongiungimento familiare“ con il provvedimento decreto n. 27/2024 Reg. Rig. e Rev. emesso in data 14.03.2024 e notificato in data 18.04.2024, che è in questa sede impugnato. Il ricorrente ha censurato il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. 7 e dell'art. 10-bis della L. 7 Agosto 1990, n. 241 in quanto la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 10 bis L. 241/1990 risultava riportare quale elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno unicamente la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, documentazione che è stata successivamente integrata dall'odierno ricorrente: alcun riferimento, quindi, alla presunta pericolosità sociale e tantomeno alla “discontinuità” del legame familiare;
che se al ricorrente fossero stati comunicati tutti i motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno, l'esito del procedimento in questione sarebbe stato differente, alla stregua della possibilità di attribuire il dovuto rilievo al legame familiare del ricorrente con la moglie, i figli (all'epoca entrambi minori) nonché una specifica illustrazione dei provvedimenti a suo carico (che risultano essere riportati in maniera erronea).
- che “Quanto all'abitazione (…), quando il Sig. ha presentato istanza di coesione Pt_1 familiare, il figlio era minore di anni 14, motivo per cui questi non era incluso nel computo degli Per_3 occupanti dell'alloggio ai sensi dell'art. 29 comma 3 lett. a) del Testo Unico Immigrazione: l'abitazione, pertanto, risultava idonea ad ospitare tutto il nucleo familiare. Per mero scrupolo, Per_ tuttavia, si rappresenta sin d'ora che la Sig.ra ha reperito una diversa sistemazione alloggiativa, di cui si riserva di produrre documentazione.”
- Erronea applicazione dell'art. 5 comma 5 D.Lgs. 286/1998 per la mancata valutazione della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine nonché della durata del suo soggiorno nel territorio italiano;
- che la Questura non avrebbe adeguatamente valutato la necessità di tutelare l'unità familiare ex art. 8 CEDU;
- che i figli dell'odierno ricorrente, nati in Italia, presentano ormai legami unicamente con il territorio italiano. Gli stessi frequentano regolarmente istituti scolastici della provincia di ed hanno avviato un percorso educativo e formativo in Italia. La madre, Sig.ra CP_1 Per_
, è intestataria di un contratto di affitto e presta regolarmente la propria attività lavorativa, percependo redditi che permettono al nucleo familiare di vivere dignitosamente, pur potendo comunque contare sull'aiuto dei propri familiari regolarmente residenti in Italia;
- Quanto alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non avrebbe richiesto immediatamente la coesione familiare, la difesa evidenzia che tale istanza deve essere corredata della documentazione richiesta dalla normativa stessa, tra cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti reddituali e dell'idoneità alloggiativa: requisiti che la coniuge, con cui ha richiesto la coesione, ha soddisfatto solo nell'anno 2022;
- che la famiglia – nonostante la distanza geografica – è rimasta comunque unita nell'ottica di ricongiungersi tutti nel Paese che ha visto nascere i figli e;
Per_3 Per_2
- che il ricorrente è inoltre ben integrato sotto il profilo sociale e linguistico ed ha concrete possibilità di inserimento lavorativo qualora ottenga un regolare permesso di soggiorno, tanto da aver ricevuto una proposta di lavoro stabile;
- Carente motivazione in merito alla valutazione della c.d. pericolosità attuale, quale indice di una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Non emerge, infatti, alcun giudizio positivo sulla pericolosità sociale del Sig. e Pt_1 non quella in re ipsa dedotta automaticamente dalla sentenza di condanna emessa nei confronti del medesimo.
Pagina 3 - Invero, la difesa rappresenta in ordine ai precedenti penali che trattasi di fatti risalenti a circa 20 anni fa e che, da tale momento, il Sig. ha sempre mantenuto ottima Pt_1 condotta, non ha riportato altre condanne, né risulta avere ulteriori carichi pendenti;
tali precedenti penali costituiscono gli unici episodi “criminosi” in cui lo stesso è stato coinvolto: i fatti ascritti erano e sono rimasti del tutto estranei ed antitetici alla reale personalità dell'odierno esponente;
- quanto alla sentenza n. 195 del 28.11.2013 citata nel decreto quivi impugnato, la difesa rappresenta che la stessa è stata riformata e che il Sig. stato condannato ad anni Pt_1
5 di reclusione nonché €. 20.000,00 di multa. Tuttavia, il medesimo – stante la mancata ulteriore impugnazione del provvedimento emesso a seguito di “rito abbreviato” – potrà beneficiare di una ulteriore riduzione di 1/6 nonché dell'indulto di anni 3, residuando in tal modo da espiare solo mesi 4 di pena.
Si è costituito in giudizio il , per mezzo dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato, la quale - richiamando i due fattori ostativi riportati nel provvedimento impugnato, ovvero i precedenti penali e la discontinuità nella coesione con il nucleo familiare - ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite. L'amministrazione convenuta rileva inoltre “Quanto all' attualità dei rapporti familiari, si rilevano ulteriori indici di instabilità, oltre che di criticità. In particolare, in data 14.11.2022 gli operatori della Squadra Volante intervennero per un diverbio tra cognati (il ricorrente ed il fratello della moglie), nell'ambito del quale la donna informò gli operatori che da tempo aveva intrapreso la decisione di separarsi dal marito a causa di incomprensioni e che per tale motivo aveva invitato l'uomo, tornato il 14.11.2022 dopo un mese trascorso in AL, a trovarsi momentaneamente un'altra sistemazione, condividendo consensualmente la decisione di farlo restare in casa e di provvedere in tal senso nei giorni a seguire (all. 7)”.
Il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensiva al fine di valutare più approfonditamente la rilevanza dei legami familiari ed il percorso compiuto dal ricorrente sotto il profilo socio- lavorativo a seguito delle condanne riportate anche al fine di verificare l'attualità e concretezza del giudizio di pericolosità formulato dalla Questura.
All'udienza del 17.10.2024 sono comparsi il ricorrente, la moglie, e la figlia, i quali hanno riferito:
“ “Io sono arrivato per la prima volta in Italia nel 2002, sono venuto qua Parte_1 con mia moglie. Lei studiava qui. Lei frequentava all'epoca l'università a Firenze. I nostri figli sono nati Per_ nel 2005 ( ) e nel 2008 ( . All'epoca ero giovane, ho sbagliato, non avevo esperienza. In certe Per_2 cose sono stato anche. Io sono andato via dall'Italia nel 2008. Sono ritornato in AL, avevo lasciato l'università a metà. Ho finito l'università, posso esibirle la laurea.. Il figlio era appena nato quindi mia moglie ci raggiunge nel 2009/2010. A quel punto abbiamo vissuto in AL. Mia moglie in AL faceva l'insegnante. Ho fatto l'accademia militare in AL, ho prestato attività nella pubblica amministrazione, ho lavorato presso vari uffici ministeriali come dirigente. Nel 2009 mi sono candidato come deputato per il partito Movimento Socialista per l'Integrazione. Non sono stato eletto. Abbiamo
Pagina 4 vinto noi al tempo. Nel 2016-2017 è cambiato governo. Siamo rimasti entrambi senza lavoro. Io sono stato costretto a dare le dimissioni perché mi volevano arrestare per macchiare la mia immagine, sono stato minacciato dal ministro dell'epoca che se non avessi dato le dimissioni si sarebbero inventati un mio coinvolgimento in fatti di corruzione. Bastava che un cittadino presentasse una denuncia dicendo che per avere un atto avevo chiesto 50.000 euro, sarebbe stato avviato un procedimento. Volevano macchiare la mia immagine di funzionario pubblico. Mia moglie e i miei figli sono rientrati nel 2018. Io sono rientrato appena era possibile viaggiare, era il periodo pandemico. Abbiamo deciso di tornare in Italia perché lì non si vive più, tutto è corrotto, non esiste il merito. Mia moglie è stata insegnante, le hanno tolto il lavoro per motivi politici. Abitavamo in una città che si chiama Lushje, vivevamo dai miei genitori. I miei figli hanno studiato in Italia in questi anni. Prima sono venuti i miei figli con mia moglie. Mia moglie ha la sorella che è cittadina italiana, quindi era facilitata nella coesione familiare, il titolo si estendeva poi ai figli. Mia moglie ha iniziato fin da subito a lavorare in Italia. Sono ritornato in Italia nel 2020, sono entrato regolarmente con il passaporto, era scaduto il termine dell'espulsione. Subito appena arrivato ho fatto la domanda di coesione familiare. Ho lavorato due mesi, poi mi hanno mandato via, perché ho ricevuto il rigetto. Nonostante la sospensiva non sono riuscito ad essere assunto. Ho una proposta di assunzione di un ristorante. Io faccio su e giù dall'AL, al fine di rispettare il termine di 3 mesi qui e risultare regolare. Viviamo a CP_1 con mia moglie, i miei figli e mio cognato che contribuisce al mantenimento della famiglia. Facciamo questi sacrifici per i nostri figli per una vita migliore. In relazione alle dichiarazioni di mia moglie riportate dalla Questura di datate 14 novembre 2022 preciso che in realtà c'erano discussioni tra me e il cognato, CP_1 avevamo qualche problema e dovevamo trovare un alloggio ma non ci siamo mai separati” Viene sentita la moglie “Io sono arrivata in Italia nel 2001, ho studiato e mi sono Per_1 laureata a Firenze in studi interculturali. Mio marito mi ha raggiunto dopo circa tre mesi. Io non lavoravo in Italia, ho lavorato solo in AL. Noi siamo ritornati nel 2018. Per 10 anni siamo stati in AL. In AL lavoravo come insegnante di inglese. La situazione non era buona, c'è stato un calo di studenti nei corsi pomeridiani. Mio marito lavorava nella pubblica amministrazione, un settore legato al ministero della giustizia. Ha dovuto lasciare il lavoro per questioni politiche. Io sono stato licenziata senza motivo, mi è stato data una indennità per liquidarmi. Questo è successo per la posizione di mio marito. Eravamo tornati con l'idea di rimanere lì perché è il nostro paese ma siamo dovuti rientrare qua. Non c'è futuro. I nostri figli frequentavano l'asilo e la scuola in AL. Dopo tutti questi eventi nel 2018 siamo rientrati. Viviamo qui da circa 6 anni. Io dal 2019 lavoro. Ho lavorato in fabbrica, poi ho fatto la badante. Mi sto impegnando per cercare di entrare nel mio profilo, l'ufficio per l'impiego mi sta orientando. Dopo la pandemia, a fine 2020 è arrivato mio marito. Quando siamo arrivati i miei figli frequentavano 5 elementare e 2 media. Mio marito ha vissuto con noi, alcune volte si è dovuto allontanare per motivi familiari perché i suoi genitori non stavano molto bene. In relazione al verbale del 14 novembre 2022 della Questura posso riferire che i problemi familiari sono risolti, era una questione tra cognati, una lite. Al momento ci manteniamo con il mio stipendio, anche i miei suoceri mi aiutano. Anche mia madre vive qui, ha un assegno sociale e una pensione in AL”. Viene sentita la figlia “Sono in Italia dal 2018, il periodo precedente non Persona_2 lo ricordo, ho frequentato le medie ad Agliana, poi ho fatto la scuola Parrucchieri a e poi mi sono CP_1 iscritta l'istituto Enaudi socio-sanitario a . Mio fratello ha frequentato anche lui le medie ad CP_1
Agliana. Ha fatto anche la quinta elementare qui in Italia. Viviamo a . Mio padre ci ha raggiunto CP_1 in Italia dopo il covid. Mio padre ha vissuto con noi tranne qualche periodo in AL. In Italia vivono anche mia zia e mia nonna materna. Anche mio zio paterno vive a Milano. In genere torniamo in AL
Pagina 5 qualche settimana durante l'estate”. All'esito dell'udienza, concessi i termini per note conclusive e produzioni documentali la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
°°° °°° 1. Il ricorrente, cittadino albanese, ha esercitato il diritto alla coesione familiare, rispetto alla coniuge cittadina albanese ed ai due figli (di cui uno minore), titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE. La coesione familiare è definibile, di fatto, come un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia dato che non presuppone la preventiva richiesta da parte del cittadino straniero del nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente, né la successiva richiesta da parte del familiare di un visto d'ingresso. Atteso che né il ricorrente né il coniuge sono cittadini UE trova applicazione unicamente la disciplina prevista dal T.U. Immigrazione. In particolare, l'art. 30, comma 1 lett. c) d.lgs 286/1998 dispone che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al “c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
2.1 La prima questione da affrontare riguarda la dedotta “discontinuità della coesione familiare tra l'istante e la moglie” nonché il “disinteresse mostrato nel corso degli anni verso il ricongiungimento familiare”. La Questura ha rilevato, infatti, nel provvedimento impugnato, che ”l'ultimo permesso di soggiorno del quale egli fu titolare scadde di validità il 17.11.2006, mentre la consorte mantenne il titolo per altri quattro a anni e mezzo, fino al 06.05.2011; successivamente, dopo alcuni anni di assenza nel territorio nazionale, la consorte ottenne un nuovo permesso di soggiorno in data 22.01.2019 per ricongiungimento con la sorella cittadina italiana, portando al seguito i figli, mentre l'istante ha presentato l'attuale istanza soltanto tre anni e mezzo dopo”. Ancora, nella memoria di costituzione si rileva che: In realtà, il ricorrente non ha fatto parte in maniera stabile del nucleo familiare in Italia, vista che ha vissuto per complessivi 8 anni in uno Stato diverso da quello ove erano stabiliti i congiunti. (…) Dal 2006 al 2022, il ricorrente non ha richiesto alcun titolo autorizzativo alla permanenza sul territorio nazionale, che tra l'altro, gli avrebbe dato l'opportunità di intraprendere un'eventuale attività lavorativa di sostegno economico e morale alla famiglia. Viceversa, la moglie è stata titolare di permesso di soggiorno fino al Per_1
06.05.2011, poi dopo una lunga assenza dall'Italia, in data 28.01.2019 ha presentato istanza di permesso per motivi familiari, unitamente ai figli all'epoca entrambi minori, per convivenza con sorella cittadina italiana stabilita a Modena. (…) Sempre dalle risultanze degli applicativi dedicati, emerge come dopo il 14.6.2022 (data di presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno), il ricorrente si sia recato all'estero (AL) con ripetuta frequenza, rimanendovi anche per periodi
Pagina 6 temporali superiori ai due mesi, ulteriori circostanze indicative del fatto che i suoi legami con la terra di origine sono prevalenti rispetto a quelli in Italia;
in particolare, risultano assenze dal T.N. dal 17.10.2022 al 10.11.2022, dal 31.12.2022 al 19.1.2023, dal 27.1.2023 al 20.2.2023, dal 12.5.2023 all'1.7.2023, dal 12.7.2023 al 20.9.2023, quindi dal 30.6.2024 al 4.7.2024.
2.2. In proposito, va osservato preliminarmente che il “disinteresse” appare smentito dallo stesso incardinamento del giudizio che qui ci occupa. Né può ricavarsi tale disinteresse dal tempo intercorso tra la domanda del ricorrente e quella presentata dalla moglie (per coesione con la sorella cittadina italiana), posto che il primo non aveva al tempo della richiesta della moglie – e a differenza di quest'ultima - i requisiti per chiedere il rilascio del permesso in parola, come dedotto da parte ricorrente. La circostanza non è contestata dalla Questura, che infatti rileva nella sua memoria:
“Quanto alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non abbia richiesto immediatamente la coesione familiare, nel ricorso si afferma che la relativa istanza debba essere corredata della documentazione richiesta dalla normativa vigente, tra cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti reddituali e dell'idoneità alloggiativa, nel caso di specie soddisfatti solo nell'anno 2022. In realtà, essendo il ricorrente persona in età lavorativa, lo stesso avrebbe potuto presentare istanza di ingresso attraverso i flussi per lavoro, anche per non gravare economicamente sulla consorte (o ex tale)”. Orbene, non può evidentemente attribuirsi alcuna rilevanza in termini di “disinteresse” alla circostanza che il ricorrente avrebbe potuto presentare una richiesta per un permesso diverso per far ingresso in Italia;
in primo luogo, perché la percorribilità di tale ipotesi è solo presunta e sfornita di prova;
in secondo luogo, perché trattasi appunto di una tipologia di permesso diversa (nell'ipotesi adombrata dall'Amministrazione un permesso per motivi di lavoro) sorretta da interessi e motivi dell'istante eterogenei a quelli del caso di specie.
2.3. Con riguardo invece alla discontinuità della presenza del richiedente sul territorio, essa non è idonea a formulare un giudizio di ineffettività del legame familiare. L'Autorità Amministrativa deve infatti tener conto di ulteriori principi che permeano la disciplina in materia di tutela del diritto all'unità familiare. Orbene, nel caso di specie, successivamente al periodo in cui l'intero nucleo familiare ha fatto ritorno in AL (dovendo il ricorrente svolgere un lavoro per l'amministrazione pubblica albanese, cfr. verbale udienza del 17.102024) è pacifico che il ricorrente e la sua famiglia abbiano radicato la propria vita familiare in Italia;
egli è coniugato con la sig.ra Per_1
titolare di permesso di soggiorno, la quale, dopo il periodo trascorso in AL
[...]
(svolgendo l'attività di insegnante), ha preceduto il rientro in Italia nel 2018 insieme ai figli minori avvalendosi di procedura di ricongiungimento alla sorella naturalizzata cittadina italiana;
oggi vive stabilmente in Italia insieme ai figli che frequentano scuole italiane;
non è inoltre irrilevante che il ricorrente abbia fatto ingresso per la prima volta più di venti anni or sono e che i figli della coppia (nata a [...] il [...]) ed Persona_2 [...] nato a [...] il [...]) siano nati durante il primo periodo di soggiorno del Per_3 nucleo familiare in Italia,; Il mancato inserimento nello stato di famiglia del coniuge, dipeso dall'assenza dei requisiti amministrativi richiesti (doc. 20), non esclude l'esistenza della vita familiare e
Pagina 7 l'effettiva convivenza presso l'abitazione familiare sita in , via XX Settembre n. 4, CP_1 confermata dal coniuge e risultante nei vari documenti prodotti da parte ricorrente (quali l'istanza di affidamento in prova ovvero di detenzione domiciliare e la dichiarazione di ospitalità) ed invero neppure contestata dall'Amministrazione. La dichiarazione anagrafica rappresenta infatti uno strumento di prova e non elemento costitutivo necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
2.3. Tanto premesso si ritiene che, nel caso di specie, il Questore, nell'emettere il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare i periodi di “discontinuità” nella coesione familiare, ma avrebbe dovuto valutare se l'assenza di uno dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 30 D.lgs. 286/1998, poteva essere bilanciata da considerazioni relative alla durata del soggiorno pregresso, alla effettività dei vincoli familiari, alla convivenza coi familiari stessi valutando altresì, una volta verificata la sussistenza di un legame familiare di chiara significatività, la situazione del richiedente sotto i profili suppletivi dalla durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, dell'integrazione sociale e del mantenimento di un legame socio-culturale col paese di origine. Deve in tal senso essere valorizzato, come già si è detto, il radicamento in Italia del ricorrente e dei familiari. In particolare:
- La moglie, dopo il primo ingresso nel 2001, il conseguimento della laurea, la decisione di tornare in patria (l'intero nucleo ha fatto rientro in AL per un periodo di 10 anni), è Per_ in Italia ininterrottamente dal 2018; qui la sig.ra ha compiuto studi e si è laureata (doc.
); qui risiede la sorella, cittadina italiana;
qui lavora attualmente come collaboratore familiare ed ha lavorato con continuità per tutti i periodi di permanenza in Italia (cfr. estratto contributivo del 30/09/2024); qui è inoltre titolare del contratto di locazione dell'immobile ove risiede l'intero nucleo familiare;
- I figli, nati in Italia, frequentano scuole italiane: la figlia, è iscritta all'Istituto Professionale Luigi Einaudi in ove frequenta la classe 3°; il figlio, minorenne, CP_1 frequenta il secondo anno all'Istituto Professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica;
- la famiglia ha inoltre in Italia radicati legami familiari (tanto da aver fatto ingresso con domanda di ricongiungimento familiare con cittadina naturalizzata italiana) essendo presenti in Italia i genitori ed il fratello del ricorrente, la madre, il fratello e la sorella della moglie;
Quanto alla discontinuità il ricorrente, la moglie e la figlia, all'udienza sopra indicata, hanno ben circostanziato gli spostamenti tra Italia e AL, approfondendo i motivi di ogni spostamento, le ragioni del ritardo nel ricongiungimento del padre (dovute, oltre che alle note restrizioni del periodo pandemico, alla necessità di maturare i requisiti per attivare la procedura di ricongiungimento) e manifestando il loro desiderio di radicarsi in Italia. Anche con riguardo all'episodio del 14 novembre 2022 riportato dalla Questura, la moglie del ricorrente ha dichiarato: “posso riferire che i problemi familiari sono risolti, era una questione
Pagina 8 tra cognati, una lite”.
3. Quanto ai precedenti penali, il provvedimento impugnato si limita a richiamare la sentenza di condanna del G.D.P. del Tribunale di Lucca 6.10.2009 (pena di anni 2 di reclusione ed € 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 c. 5 D.P.R. 309/1990) e la sentenza di condanna n. 195 del 28.11.2013 del Tribunale di Bologna (pena di 9 anni di reclusione ed € 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 73 c. 1 D.P.R. n. 309/1990) affermando che “il profilo criminale dell'istante prevale sul legame familiare con la moglie ed i figli “. In proposito, va osservato che l'art. 4, comma 3 d. lgs 286/1998 dispone che “lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”. Anche in presenza di reati astrattamente ostativi alla permanenza sul territorio nazionale (art. 4, comma 3), è quindi necessaria una valutazione in concreto della pericolosità sociale del soggetto potendo il diritto essere limitato solo in caso di necessità “per ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, valutazioni da compiersi in concreto. Il provvedimento impugnato, sotto tale profilo, risulta invece del tutto carente sotto il profilo motivazionale in quanto non sono esplicitati gli indici dai quali è desunta la pericolosità attuale del soggetto, né è in maniera esaustiva esplicitato l'iter motivazionale del bilanciamento compiuto tra i vari interessi in gioco. In proposito, osserva il Tribunale che entrambe le condanne, seppur per reati gravi ed ostativi, si riferiscono a fatti risalenti a venti anni or sono ed oggi non risultano carichi pendenti. La difesa ha inoltre allegato la parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Bologna n. 195 del 28.11.2013 in Appello (n. 6789/2023 definitiva il 13/01/2024, che ha condannato il ricorrente ad anni 5 di reclusione nonché €. 20.000,00 di multa (oltre alle pene accessorie dell'interdizione dai Pubblici Uffici e la Misura di sicurezza dell'Espulsione). Tuttavia, la difesa del ricorrente ha rappresentato che “il medesimo – stante la mancata ulteriore impugnazione del provvedimento emesso a seguito di “rito abbreviato” – potrà beneficiare di una ulteriore riduzione di 1/6 nonché dell'indulto di anni 3, residuando in tal modo da espiare solo mesi
4 di pena”.
Come si evince dall'Ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo ex 656 comma 5 c.p.p., al netto dei benefici disposti risultano da espiare - alla data del 13/06/2024 - 2 anni di reclusione residua, rispetto ai quali il ricorrente ha formulato istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 354/1975, ovvero di detenzione domiciliare ex art. 47 ter L.354/1975. il bin data 13/06/2024 Dalla medesima istanza di affidamento in prova al servizio sociale, e dalle dichiarazioni del ricorrente in udienza risulta che egli ha ottenuto la disponibilità all'assunzione presso un'impresa nel settore della ristorazione. La Questura non ha fornito alcun elemento, neppure indiziario, per dimostrare il
Pagina 9 perdurante inserimento del ricorrente nel circuito criminale mentre l'esistenza di un forte legame familiare, ed anche di una concreta offerta di assunzione, oltre al tempo intercorso dalle vicende possono effettivamente far presumere, come sostenuto dal ricorrente, una effettiva presa di distanza da tali condotte. Di converso, il ricorrente ha documentato di essersi laureato in Giurisprudenza (cfr. doc. 26) nel periodo in cui era in AL, di aver ricoperto il ruolo di Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio Esecutivo di Lushnje dal 2014-2017 e dal 2017-2018 presso l'Ufficio Esecutivo di Berat.
Il ricorrente ha dunque sviluppato nel tempo il proprio profilo professionale, ha un ottimo livello di istruzione e di conoscenza della lingua italiana, tanto che oggi sembra lontano dalle condotte delittuose. Sebbene non risulti al momento lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, sono stati prodotti contratti, buste paga e dichiarazioni fiscali dai quali risulta che la moglie è capace di provvedere al mantenimento della famiglia, in attesa che il ricorrente possa ottenere un autonomo impiego.
In assenza di ulteriori elementi da cui dedurre una pericolosità attuale e concreta del soggetto sono da ritenersi prevalenti le esigenze di tutela della vita familiare radicata in Italia, considerate altresì le esigenze dei figli minori che devono essere tenuti in considerazione prioritariamente “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare” (art. 28 T.U. Immigrazione). Si deve concludere che il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ed il successivo allontanamento dal territorio nazionale comprometterebbe in maniera grave la vita familiare del richiedente per cui, in assenza di indici di pericolosità sociale concreta ed attuale, nonostante il precedente penale ostativo richiamato, deve ritenersi prevalente l'esigenza di tutela dei legami familiari instaurati in Italia.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto impugnato risulta illegittimo e va annullato disponendo che il Questore competente rilasci il titolo richiesto sussistendone i presupposti.
5.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della domanda sono emerse, in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 30, comma 6 d.lgs 286/1998, in accoglimento del ricorso
- annulla il decreto del Questore di Pistoia decreto n. 27/2024 Reg. Rig. e Rev. emesso in data 14.03.2024 e notificato in data 18.04.2024 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e dispone che il Questore rilasci il permesso suddetto;
Pagina 10 - dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi
Firenze, 18 febbraio 2024 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
Pagina 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel provvedimento impugnato i gravi pregiudizi penali a carico del ricorrente consistevano nei seguenti provvedimenti rilevati dalle banche dati a disposizione:
1)- il 6.10.2009 il G.D.P. del Tribunale di Lucca, con sentenza n. 506 (stralcio dal n. 3257/08 G.IP.), irrevocabile il 12.11.2009, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed € 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 c. 5 D.P.R. 309/1990, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
2)- il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 195 del 28.11.2013 lo aveva condannato alla pena di 9 anni di reclusione ed € 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 73 c. 1 D.P.R. n. 309/1990, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, ne dichiarava l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione legale per tutta la durata della pena, nonché l'espulsione dallo Stato a pena espiata, quale misura di sicurezza.
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2743/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
RESISTENTI CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come da ricorso del 17.5.2024:
“Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti, onde sentire il ricorrente che chiede espressamente di essere sentito,
1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa;
2) in via principale, annullare il decreto di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno emesso e notificato dal Questore di Pistoia in data 18.04.2024; contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali”. Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione del 8/10/2024:
“Piaccia al Tribunale rigettare il ricorso Spese vinte” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha presentato in data 21.6.2022 istanza di rilascio di permesso di soggiorno
Pagina 1 per motivi familiari in quanto coniuge della connazionale nonché padre di Per_1
e tutti titolari di permesso di soggiorno dal 2019. Il Persona_2 Persona_3 ricorrente ha evidenziato di aver fatto ingresso in Italia per la prima volta nel 2002, di aver vissuto per tanti anni in Italia unitamente alla moglie, , che in Italia sono altresì Per_1 nati i loro figli , nata a [...] il [...], ed nato a [...], il [...]), che Per_2 Per_3 la famiglia si è vista costretta, per gravi motivi familiari, a lasciare temporaneamente il territorio italiano;
che tale allontanamento ha comportato la decadenza del loro titolo di soggiorno;
che nell'anno 2019, a seguito di coesione con la sorella naturalizzata italiana, la
Sig.ra ha fatto ingresso in Italia con i figli (allora entrambi minorenni); che Per_1 successivamente, non appena in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa, il ricorrente ha esercitato il diritto di coesione familiare, avanzando istanza di rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari. Il Questore di Pistoia ha rigettato la domanda in quanto risultavano “gravi pregiudizi penali a suo carico, relativi anche a reato ostativo alla permanenza in Italia (… )1”; che era inoltre emersa “una discontinuità nella coesione familiare tra l'istante e la moglie, con la quale contrasse matrimonio nel 2008 in AL, nonché con i figli;
in particolare, l'ultimo permesso di soggiorno del quale egli fu titolare scadde di validità il 17.11.2006, mentre la consorte mantenne il titolo per altri quattro a anni e mezzo, fino al 06.05.2011; successivamente, dopo alcuni anni di assenza nel territorio nazionale, la consorte ottenne un nuovo permesso di soggiorno in data 22.01.2019 per ricongiungimento con la sorella cittadina italiana, portando al seguito i figli, mentre l'istante ha presentato l'attuale istanza soltanto tre anni e mezzo dopo”; in conclusione, la Questura di CP_1 riteneva che “il profilo criminale dell'istante prevale sul legame familiare con la moglie ed i figli, peraltro connotato dalla discontinuità nel corso degli anni”, decretando il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno in quanto “condannato per reati ostativi alla permanenza in Italia, compromettenti il bene tutelato della salute pubblica, sia per il disinteresse mostrato nel coro degli anni verso il ricongiungimento familiare“ con il provvedimento decreto n. 27/2024 Reg. Rig. e Rev. emesso in data 14.03.2024 e notificato in data 18.04.2024, che è in questa sede impugnato. Il ricorrente ha censurato il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. 7 e dell'art. 10-bis della L. 7 Agosto 1990, n. 241 in quanto la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 10 bis L. 241/1990 risultava riportare quale elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno unicamente la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, documentazione che è stata successivamente integrata dall'odierno ricorrente: alcun riferimento, quindi, alla presunta pericolosità sociale e tantomeno alla “discontinuità” del legame familiare;
che se al ricorrente fossero stati comunicati tutti i motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno, l'esito del procedimento in questione sarebbe stato differente, alla stregua della possibilità di attribuire il dovuto rilievo al legame familiare del ricorrente con la moglie, i figli (all'epoca entrambi minori) nonché una specifica illustrazione dei provvedimenti a suo carico (che risultano essere riportati in maniera erronea).
- che “Quanto all'abitazione (…), quando il Sig. ha presentato istanza di coesione Pt_1 familiare, il figlio era minore di anni 14, motivo per cui questi non era incluso nel computo degli Per_3 occupanti dell'alloggio ai sensi dell'art. 29 comma 3 lett. a) del Testo Unico Immigrazione: l'abitazione, pertanto, risultava idonea ad ospitare tutto il nucleo familiare. Per mero scrupolo, Per_ tuttavia, si rappresenta sin d'ora che la Sig.ra ha reperito una diversa sistemazione alloggiativa, di cui si riserva di produrre documentazione.”
- Erronea applicazione dell'art. 5 comma 5 D.Lgs. 286/1998 per la mancata valutazione della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine nonché della durata del suo soggiorno nel territorio italiano;
- che la Questura non avrebbe adeguatamente valutato la necessità di tutelare l'unità familiare ex art. 8 CEDU;
- che i figli dell'odierno ricorrente, nati in Italia, presentano ormai legami unicamente con il territorio italiano. Gli stessi frequentano regolarmente istituti scolastici della provincia di ed hanno avviato un percorso educativo e formativo in Italia. La madre, Sig.ra CP_1 Per_
, è intestataria di un contratto di affitto e presta regolarmente la propria attività lavorativa, percependo redditi che permettono al nucleo familiare di vivere dignitosamente, pur potendo comunque contare sull'aiuto dei propri familiari regolarmente residenti in Italia;
- Quanto alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non avrebbe richiesto immediatamente la coesione familiare, la difesa evidenzia che tale istanza deve essere corredata della documentazione richiesta dalla normativa stessa, tra cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti reddituali e dell'idoneità alloggiativa: requisiti che la coniuge, con cui ha richiesto la coesione, ha soddisfatto solo nell'anno 2022;
- che la famiglia – nonostante la distanza geografica – è rimasta comunque unita nell'ottica di ricongiungersi tutti nel Paese che ha visto nascere i figli e;
Per_3 Per_2
- che il ricorrente è inoltre ben integrato sotto il profilo sociale e linguistico ed ha concrete possibilità di inserimento lavorativo qualora ottenga un regolare permesso di soggiorno, tanto da aver ricevuto una proposta di lavoro stabile;
- Carente motivazione in merito alla valutazione della c.d. pericolosità attuale, quale indice di una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Non emerge, infatti, alcun giudizio positivo sulla pericolosità sociale del Sig. e Pt_1 non quella in re ipsa dedotta automaticamente dalla sentenza di condanna emessa nei confronti del medesimo.
Pagina 3 - Invero, la difesa rappresenta in ordine ai precedenti penali che trattasi di fatti risalenti a circa 20 anni fa e che, da tale momento, il Sig. ha sempre mantenuto ottima Pt_1 condotta, non ha riportato altre condanne, né risulta avere ulteriori carichi pendenti;
tali precedenti penali costituiscono gli unici episodi “criminosi” in cui lo stesso è stato coinvolto: i fatti ascritti erano e sono rimasti del tutto estranei ed antitetici alla reale personalità dell'odierno esponente;
- quanto alla sentenza n. 195 del 28.11.2013 citata nel decreto quivi impugnato, la difesa rappresenta che la stessa è stata riformata e che il Sig. stato condannato ad anni Pt_1
5 di reclusione nonché €. 20.000,00 di multa. Tuttavia, il medesimo – stante la mancata ulteriore impugnazione del provvedimento emesso a seguito di “rito abbreviato” – potrà beneficiare di una ulteriore riduzione di 1/6 nonché dell'indulto di anni 3, residuando in tal modo da espiare solo mesi 4 di pena.
Si è costituito in giudizio il , per mezzo dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato, la quale - richiamando i due fattori ostativi riportati nel provvedimento impugnato, ovvero i precedenti penali e la discontinuità nella coesione con il nucleo familiare - ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite. L'amministrazione convenuta rileva inoltre “Quanto all' attualità dei rapporti familiari, si rilevano ulteriori indici di instabilità, oltre che di criticità. In particolare, in data 14.11.2022 gli operatori della Squadra Volante intervennero per un diverbio tra cognati (il ricorrente ed il fratello della moglie), nell'ambito del quale la donna informò gli operatori che da tempo aveva intrapreso la decisione di separarsi dal marito a causa di incomprensioni e che per tale motivo aveva invitato l'uomo, tornato il 14.11.2022 dopo un mese trascorso in AL, a trovarsi momentaneamente un'altra sistemazione, condividendo consensualmente la decisione di farlo restare in casa e di provvedere in tal senso nei giorni a seguire (all. 7)”.
Il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensiva al fine di valutare più approfonditamente la rilevanza dei legami familiari ed il percorso compiuto dal ricorrente sotto il profilo socio- lavorativo a seguito delle condanne riportate anche al fine di verificare l'attualità e concretezza del giudizio di pericolosità formulato dalla Questura.
All'udienza del 17.10.2024 sono comparsi il ricorrente, la moglie, e la figlia, i quali hanno riferito:
“ “Io sono arrivato per la prima volta in Italia nel 2002, sono venuto qua Parte_1 con mia moglie. Lei studiava qui. Lei frequentava all'epoca l'università a Firenze. I nostri figli sono nati Per_ nel 2005 ( ) e nel 2008 ( . All'epoca ero giovane, ho sbagliato, non avevo esperienza. In certe Per_2 cose sono stato anche. Io sono andato via dall'Italia nel 2008. Sono ritornato in AL, avevo lasciato l'università a metà. Ho finito l'università, posso esibirle la laurea.. Il figlio era appena nato quindi mia moglie ci raggiunge nel 2009/2010. A quel punto abbiamo vissuto in AL. Mia moglie in AL faceva l'insegnante. Ho fatto l'accademia militare in AL, ho prestato attività nella pubblica amministrazione, ho lavorato presso vari uffici ministeriali come dirigente. Nel 2009 mi sono candidato come deputato per il partito Movimento Socialista per l'Integrazione. Non sono stato eletto. Abbiamo
Pagina 4 vinto noi al tempo. Nel 2016-2017 è cambiato governo. Siamo rimasti entrambi senza lavoro. Io sono stato costretto a dare le dimissioni perché mi volevano arrestare per macchiare la mia immagine, sono stato minacciato dal ministro dell'epoca che se non avessi dato le dimissioni si sarebbero inventati un mio coinvolgimento in fatti di corruzione. Bastava che un cittadino presentasse una denuncia dicendo che per avere un atto avevo chiesto 50.000 euro, sarebbe stato avviato un procedimento. Volevano macchiare la mia immagine di funzionario pubblico. Mia moglie e i miei figli sono rientrati nel 2018. Io sono rientrato appena era possibile viaggiare, era il periodo pandemico. Abbiamo deciso di tornare in Italia perché lì non si vive più, tutto è corrotto, non esiste il merito. Mia moglie è stata insegnante, le hanno tolto il lavoro per motivi politici. Abitavamo in una città che si chiama Lushje, vivevamo dai miei genitori. I miei figli hanno studiato in Italia in questi anni. Prima sono venuti i miei figli con mia moglie. Mia moglie ha la sorella che è cittadina italiana, quindi era facilitata nella coesione familiare, il titolo si estendeva poi ai figli. Mia moglie ha iniziato fin da subito a lavorare in Italia. Sono ritornato in Italia nel 2020, sono entrato regolarmente con il passaporto, era scaduto il termine dell'espulsione. Subito appena arrivato ho fatto la domanda di coesione familiare. Ho lavorato due mesi, poi mi hanno mandato via, perché ho ricevuto il rigetto. Nonostante la sospensiva non sono riuscito ad essere assunto. Ho una proposta di assunzione di un ristorante. Io faccio su e giù dall'AL, al fine di rispettare il termine di 3 mesi qui e risultare regolare. Viviamo a CP_1 con mia moglie, i miei figli e mio cognato che contribuisce al mantenimento della famiglia. Facciamo questi sacrifici per i nostri figli per una vita migliore. In relazione alle dichiarazioni di mia moglie riportate dalla Questura di datate 14 novembre 2022 preciso che in realtà c'erano discussioni tra me e il cognato, CP_1 avevamo qualche problema e dovevamo trovare un alloggio ma non ci siamo mai separati” Viene sentita la moglie “Io sono arrivata in Italia nel 2001, ho studiato e mi sono Per_1 laureata a Firenze in studi interculturali. Mio marito mi ha raggiunto dopo circa tre mesi. Io non lavoravo in Italia, ho lavorato solo in AL. Noi siamo ritornati nel 2018. Per 10 anni siamo stati in AL. In AL lavoravo come insegnante di inglese. La situazione non era buona, c'è stato un calo di studenti nei corsi pomeridiani. Mio marito lavorava nella pubblica amministrazione, un settore legato al ministero della giustizia. Ha dovuto lasciare il lavoro per questioni politiche. Io sono stato licenziata senza motivo, mi è stato data una indennità per liquidarmi. Questo è successo per la posizione di mio marito. Eravamo tornati con l'idea di rimanere lì perché è il nostro paese ma siamo dovuti rientrare qua. Non c'è futuro. I nostri figli frequentavano l'asilo e la scuola in AL. Dopo tutti questi eventi nel 2018 siamo rientrati. Viviamo qui da circa 6 anni. Io dal 2019 lavoro. Ho lavorato in fabbrica, poi ho fatto la badante. Mi sto impegnando per cercare di entrare nel mio profilo, l'ufficio per l'impiego mi sta orientando. Dopo la pandemia, a fine 2020 è arrivato mio marito. Quando siamo arrivati i miei figli frequentavano 5 elementare e 2 media. Mio marito ha vissuto con noi, alcune volte si è dovuto allontanare per motivi familiari perché i suoi genitori non stavano molto bene. In relazione al verbale del 14 novembre 2022 della Questura posso riferire che i problemi familiari sono risolti, era una questione tra cognati, una lite. Al momento ci manteniamo con il mio stipendio, anche i miei suoceri mi aiutano. Anche mia madre vive qui, ha un assegno sociale e una pensione in AL”. Viene sentita la figlia “Sono in Italia dal 2018, il periodo precedente non Persona_2 lo ricordo, ho frequentato le medie ad Agliana, poi ho fatto la scuola Parrucchieri a e poi mi sono CP_1 iscritta l'istituto Enaudi socio-sanitario a . Mio fratello ha frequentato anche lui le medie ad CP_1
Agliana. Ha fatto anche la quinta elementare qui in Italia. Viviamo a . Mio padre ci ha raggiunto CP_1 in Italia dopo il covid. Mio padre ha vissuto con noi tranne qualche periodo in AL. In Italia vivono anche mia zia e mia nonna materna. Anche mio zio paterno vive a Milano. In genere torniamo in AL
Pagina 5 qualche settimana durante l'estate”. All'esito dell'udienza, concessi i termini per note conclusive e produzioni documentali la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
°°° °°° 1. Il ricorrente, cittadino albanese, ha esercitato il diritto alla coesione familiare, rispetto alla coniuge cittadina albanese ed ai due figli (di cui uno minore), titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE. La coesione familiare è definibile, di fatto, come un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia dato che non presuppone la preventiva richiesta da parte del cittadino straniero del nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente, né la successiva richiesta da parte del familiare di un visto d'ingresso. Atteso che né il ricorrente né il coniuge sono cittadini UE trova applicazione unicamente la disciplina prevista dal T.U. Immigrazione. In particolare, l'art. 30, comma 1 lett. c) d.lgs 286/1998 dispone che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al “c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
2.1 La prima questione da affrontare riguarda la dedotta “discontinuità della coesione familiare tra l'istante e la moglie” nonché il “disinteresse mostrato nel corso degli anni verso il ricongiungimento familiare”. La Questura ha rilevato, infatti, nel provvedimento impugnato, che ”l'ultimo permesso di soggiorno del quale egli fu titolare scadde di validità il 17.11.2006, mentre la consorte mantenne il titolo per altri quattro a anni e mezzo, fino al 06.05.2011; successivamente, dopo alcuni anni di assenza nel territorio nazionale, la consorte ottenne un nuovo permesso di soggiorno in data 22.01.2019 per ricongiungimento con la sorella cittadina italiana, portando al seguito i figli, mentre l'istante ha presentato l'attuale istanza soltanto tre anni e mezzo dopo”. Ancora, nella memoria di costituzione si rileva che: In realtà, il ricorrente non ha fatto parte in maniera stabile del nucleo familiare in Italia, vista che ha vissuto per complessivi 8 anni in uno Stato diverso da quello ove erano stabiliti i congiunti. (…) Dal 2006 al 2022, il ricorrente non ha richiesto alcun titolo autorizzativo alla permanenza sul territorio nazionale, che tra l'altro, gli avrebbe dato l'opportunità di intraprendere un'eventuale attività lavorativa di sostegno economico e morale alla famiglia. Viceversa, la moglie è stata titolare di permesso di soggiorno fino al Per_1
06.05.2011, poi dopo una lunga assenza dall'Italia, in data 28.01.2019 ha presentato istanza di permesso per motivi familiari, unitamente ai figli all'epoca entrambi minori, per convivenza con sorella cittadina italiana stabilita a Modena. (…) Sempre dalle risultanze degli applicativi dedicati, emerge come dopo il 14.6.2022 (data di presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno), il ricorrente si sia recato all'estero (AL) con ripetuta frequenza, rimanendovi anche per periodi
Pagina 6 temporali superiori ai due mesi, ulteriori circostanze indicative del fatto che i suoi legami con la terra di origine sono prevalenti rispetto a quelli in Italia;
in particolare, risultano assenze dal T.N. dal 17.10.2022 al 10.11.2022, dal 31.12.2022 al 19.1.2023, dal 27.1.2023 al 20.2.2023, dal 12.5.2023 all'1.7.2023, dal 12.7.2023 al 20.9.2023, quindi dal 30.6.2024 al 4.7.2024.
2.2. In proposito, va osservato preliminarmente che il “disinteresse” appare smentito dallo stesso incardinamento del giudizio che qui ci occupa. Né può ricavarsi tale disinteresse dal tempo intercorso tra la domanda del ricorrente e quella presentata dalla moglie (per coesione con la sorella cittadina italiana), posto che il primo non aveva al tempo della richiesta della moglie – e a differenza di quest'ultima - i requisiti per chiedere il rilascio del permesso in parola, come dedotto da parte ricorrente. La circostanza non è contestata dalla Questura, che infatti rileva nella sua memoria:
“Quanto alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non abbia richiesto immediatamente la coesione familiare, nel ricorso si afferma che la relativa istanza debba essere corredata della documentazione richiesta dalla normativa vigente, tra cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti reddituali e dell'idoneità alloggiativa, nel caso di specie soddisfatti solo nell'anno 2022. In realtà, essendo il ricorrente persona in età lavorativa, lo stesso avrebbe potuto presentare istanza di ingresso attraverso i flussi per lavoro, anche per non gravare economicamente sulla consorte (o ex tale)”. Orbene, non può evidentemente attribuirsi alcuna rilevanza in termini di “disinteresse” alla circostanza che il ricorrente avrebbe potuto presentare una richiesta per un permesso diverso per far ingresso in Italia;
in primo luogo, perché la percorribilità di tale ipotesi è solo presunta e sfornita di prova;
in secondo luogo, perché trattasi appunto di una tipologia di permesso diversa (nell'ipotesi adombrata dall'Amministrazione un permesso per motivi di lavoro) sorretta da interessi e motivi dell'istante eterogenei a quelli del caso di specie.
2.3. Con riguardo invece alla discontinuità della presenza del richiedente sul territorio, essa non è idonea a formulare un giudizio di ineffettività del legame familiare. L'Autorità Amministrativa deve infatti tener conto di ulteriori principi che permeano la disciplina in materia di tutela del diritto all'unità familiare. Orbene, nel caso di specie, successivamente al periodo in cui l'intero nucleo familiare ha fatto ritorno in AL (dovendo il ricorrente svolgere un lavoro per l'amministrazione pubblica albanese, cfr. verbale udienza del 17.102024) è pacifico che il ricorrente e la sua famiglia abbiano radicato la propria vita familiare in Italia;
egli è coniugato con la sig.ra Per_1
titolare di permesso di soggiorno, la quale, dopo il periodo trascorso in AL
[...]
(svolgendo l'attività di insegnante), ha preceduto il rientro in Italia nel 2018 insieme ai figli minori avvalendosi di procedura di ricongiungimento alla sorella naturalizzata cittadina italiana;
oggi vive stabilmente in Italia insieme ai figli che frequentano scuole italiane;
non è inoltre irrilevante che il ricorrente abbia fatto ingresso per la prima volta più di venti anni or sono e che i figli della coppia (nata a [...] il [...]) ed Persona_2 [...] nato a [...] il [...]) siano nati durante il primo periodo di soggiorno del Per_3 nucleo familiare in Italia,; Il mancato inserimento nello stato di famiglia del coniuge, dipeso dall'assenza dei requisiti amministrativi richiesti (doc. 20), non esclude l'esistenza della vita familiare e
Pagina 7 l'effettiva convivenza presso l'abitazione familiare sita in , via XX Settembre n. 4, CP_1 confermata dal coniuge e risultante nei vari documenti prodotti da parte ricorrente (quali l'istanza di affidamento in prova ovvero di detenzione domiciliare e la dichiarazione di ospitalità) ed invero neppure contestata dall'Amministrazione. La dichiarazione anagrafica rappresenta infatti uno strumento di prova e non elemento costitutivo necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
2.3. Tanto premesso si ritiene che, nel caso di specie, il Questore, nell'emettere il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare i periodi di “discontinuità” nella coesione familiare, ma avrebbe dovuto valutare se l'assenza di uno dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 30 D.lgs. 286/1998, poteva essere bilanciata da considerazioni relative alla durata del soggiorno pregresso, alla effettività dei vincoli familiari, alla convivenza coi familiari stessi valutando altresì, una volta verificata la sussistenza di un legame familiare di chiara significatività, la situazione del richiedente sotto i profili suppletivi dalla durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, dell'integrazione sociale e del mantenimento di un legame socio-culturale col paese di origine. Deve in tal senso essere valorizzato, come già si è detto, il radicamento in Italia del ricorrente e dei familiari. In particolare:
- La moglie, dopo il primo ingresso nel 2001, il conseguimento della laurea, la decisione di tornare in patria (l'intero nucleo ha fatto rientro in AL per un periodo di 10 anni), è Per_ in Italia ininterrottamente dal 2018; qui la sig.ra ha compiuto studi e si è laureata (doc.
); qui risiede la sorella, cittadina italiana;
qui lavora attualmente come collaboratore familiare ed ha lavorato con continuità per tutti i periodi di permanenza in Italia (cfr. estratto contributivo del 30/09/2024); qui è inoltre titolare del contratto di locazione dell'immobile ove risiede l'intero nucleo familiare;
- I figli, nati in Italia, frequentano scuole italiane: la figlia, è iscritta all'Istituto Professionale Luigi Einaudi in ove frequenta la classe 3°; il figlio, minorenne, CP_1 frequenta il secondo anno all'Istituto Professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica;
- la famiglia ha inoltre in Italia radicati legami familiari (tanto da aver fatto ingresso con domanda di ricongiungimento familiare con cittadina naturalizzata italiana) essendo presenti in Italia i genitori ed il fratello del ricorrente, la madre, il fratello e la sorella della moglie;
Quanto alla discontinuità il ricorrente, la moglie e la figlia, all'udienza sopra indicata, hanno ben circostanziato gli spostamenti tra Italia e AL, approfondendo i motivi di ogni spostamento, le ragioni del ritardo nel ricongiungimento del padre (dovute, oltre che alle note restrizioni del periodo pandemico, alla necessità di maturare i requisiti per attivare la procedura di ricongiungimento) e manifestando il loro desiderio di radicarsi in Italia. Anche con riguardo all'episodio del 14 novembre 2022 riportato dalla Questura, la moglie del ricorrente ha dichiarato: “posso riferire che i problemi familiari sono risolti, era una questione
Pagina 8 tra cognati, una lite”.
3. Quanto ai precedenti penali, il provvedimento impugnato si limita a richiamare la sentenza di condanna del G.D.P. del Tribunale di Lucca 6.10.2009 (pena di anni 2 di reclusione ed € 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 c. 5 D.P.R. 309/1990) e la sentenza di condanna n. 195 del 28.11.2013 del Tribunale di Bologna (pena di 9 anni di reclusione ed € 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 73 c. 1 D.P.R. n. 309/1990) affermando che “il profilo criminale dell'istante prevale sul legame familiare con la moglie ed i figli “. In proposito, va osservato che l'art. 4, comma 3 d. lgs 286/1998 dispone che “lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”. Anche in presenza di reati astrattamente ostativi alla permanenza sul territorio nazionale (art. 4, comma 3), è quindi necessaria una valutazione in concreto della pericolosità sociale del soggetto potendo il diritto essere limitato solo in caso di necessità “per ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, valutazioni da compiersi in concreto. Il provvedimento impugnato, sotto tale profilo, risulta invece del tutto carente sotto il profilo motivazionale in quanto non sono esplicitati gli indici dai quali è desunta la pericolosità attuale del soggetto, né è in maniera esaustiva esplicitato l'iter motivazionale del bilanciamento compiuto tra i vari interessi in gioco. In proposito, osserva il Tribunale che entrambe le condanne, seppur per reati gravi ed ostativi, si riferiscono a fatti risalenti a venti anni or sono ed oggi non risultano carichi pendenti. La difesa ha inoltre allegato la parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Bologna n. 195 del 28.11.2013 in Appello (n. 6789/2023 definitiva il 13/01/2024, che ha condannato il ricorrente ad anni 5 di reclusione nonché €. 20.000,00 di multa (oltre alle pene accessorie dell'interdizione dai Pubblici Uffici e la Misura di sicurezza dell'Espulsione). Tuttavia, la difesa del ricorrente ha rappresentato che “il medesimo – stante la mancata ulteriore impugnazione del provvedimento emesso a seguito di “rito abbreviato” – potrà beneficiare di una ulteriore riduzione di 1/6 nonché dell'indulto di anni 3, residuando in tal modo da espiare solo mesi
4 di pena”.
Come si evince dall'Ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo ex 656 comma 5 c.p.p., al netto dei benefici disposti risultano da espiare - alla data del 13/06/2024 - 2 anni di reclusione residua, rispetto ai quali il ricorrente ha formulato istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 354/1975, ovvero di detenzione domiciliare ex art. 47 ter L.354/1975. il bin data 13/06/2024 Dalla medesima istanza di affidamento in prova al servizio sociale, e dalle dichiarazioni del ricorrente in udienza risulta che egli ha ottenuto la disponibilità all'assunzione presso un'impresa nel settore della ristorazione. La Questura non ha fornito alcun elemento, neppure indiziario, per dimostrare il
Pagina 9 perdurante inserimento del ricorrente nel circuito criminale mentre l'esistenza di un forte legame familiare, ed anche di una concreta offerta di assunzione, oltre al tempo intercorso dalle vicende possono effettivamente far presumere, come sostenuto dal ricorrente, una effettiva presa di distanza da tali condotte. Di converso, il ricorrente ha documentato di essersi laureato in Giurisprudenza (cfr. doc. 26) nel periodo in cui era in AL, di aver ricoperto il ruolo di Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio Esecutivo di Lushnje dal 2014-2017 e dal 2017-2018 presso l'Ufficio Esecutivo di Berat.
Il ricorrente ha dunque sviluppato nel tempo il proprio profilo professionale, ha un ottimo livello di istruzione e di conoscenza della lingua italiana, tanto che oggi sembra lontano dalle condotte delittuose. Sebbene non risulti al momento lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, sono stati prodotti contratti, buste paga e dichiarazioni fiscali dai quali risulta che la moglie è capace di provvedere al mantenimento della famiglia, in attesa che il ricorrente possa ottenere un autonomo impiego.
In assenza di ulteriori elementi da cui dedurre una pericolosità attuale e concreta del soggetto sono da ritenersi prevalenti le esigenze di tutela della vita familiare radicata in Italia, considerate altresì le esigenze dei figli minori che devono essere tenuti in considerazione prioritariamente “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare” (art. 28 T.U. Immigrazione). Si deve concludere che il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ed il successivo allontanamento dal territorio nazionale comprometterebbe in maniera grave la vita familiare del richiedente per cui, in assenza di indici di pericolosità sociale concreta ed attuale, nonostante il precedente penale ostativo richiamato, deve ritenersi prevalente l'esigenza di tutela dei legami familiari instaurati in Italia.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto impugnato risulta illegittimo e va annullato disponendo che il Questore competente rilasci il titolo richiesto sussistendone i presupposti.
5.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della domanda sono emerse, in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 30, comma 6 d.lgs 286/1998, in accoglimento del ricorso
- annulla il decreto del Questore di Pistoia decreto n. 27/2024 Reg. Rig. e Rev. emesso in data 14.03.2024 e notificato in data 18.04.2024 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e dispone che il Questore rilasci il permesso suddetto;
Pagina 10 - dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi
Firenze, 18 febbraio 2024 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
Pagina 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel provvedimento impugnato i gravi pregiudizi penali a carico del ricorrente consistevano nei seguenti provvedimenti rilevati dalle banche dati a disposizione:
1)- il 6.10.2009 il G.D.P. del Tribunale di Lucca, con sentenza n. 506 (stralcio dal n. 3257/08 G.IP.), irrevocabile il 12.11.2009, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed € 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 c. 5 D.P.R. 309/1990, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
2)- il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 195 del 28.11.2013 lo aveva condannato alla pena di 9 anni di reclusione ed € 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 73 c. 1 D.P.R. n. 309/1990, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, ne dichiarava l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione legale per tutta la durata della pena, nonché l'espulsione dallo Stato a pena espiata, quale misura di sicurezza.
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