TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/11/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante il numero R.G. 1381/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , con l'Avv. SERENA CIRIO;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. FULVIO CASSANO;
CP_1 C.F._2
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni per entrambe le parti: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE (AL), l'annotazione CP_1 della sentenza sull'atto di matrimonio Anno 2022, n. 1, Parte I, Serie -;
- La casa familiare sita in NE (AT), regione Balbi, n. 8, rimarrà assegnata in uso con tutti gli arredi alla moglie che l'abiterà con i figli minori sino all'indipendenza economica degli stessi. Il marito ha già lasciato la casa famigliare e ritirato i propri effetti personali;
- Disporsi la facoltà del signor di poter accedere e fruire, per esclusive esigenze CP_1 lavorative, della porzione di immobile adibita a magazzino e del locale adiacente ad esso ad uso ufficio. Contestualmente il sig. provvederà a consegnare le chiavi delle porte del locale CP_1 magazzino alla moglie;
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, i quali manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, ad entrambi i genitori;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
- Disporre il collocamento paritario abitativo alternato pari a sette giorni presso la madre e sette giorni presso il padre, dal lunedì mattina alla domenica sera;
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli per i periodi in cui essi staranno con uno o con l'altro genitore;
- i figli trascorreranno le festività ed i compleanni alternativamente con il padre e con la madre, secondo modalità da concordarsi tra le parti. Con riferimento al 25-26/12 ed il 31/12- 01/01 lo trascorreranno alternativamente con i genitori, a cominciare dal 25-26/12/2025 che i figli trascorreranno con la madre;
- il marito si accollerà interamente il pagamento di tutte le utenze della casa famigliare (che rimarranno al medesimo intestate) oltre all'acquisto della legna ed il pellet per il riscaldamento e del GPL per il bombolone, nonché la tassa dei rifiuti;
- i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche non mutuabili, spese dentistiche, di quelle straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori previo accordo tra gli stessi e dietro presentazione di idonea documentazione, come da
Protocollo del Tribunale di Alessandria datato 20/07/2016;
- il padre acconsente al totale accredito dell'assegno Unico alla madre, impegnandosi a fornire, ove necessarie, le relative autorizzazioni sul punto.
- spese legali compensate tra le parti".
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 civile a NE (AT), in data 29/10/2022, con dal quale, in data 01.04.2010, era nata CP_1 la figlia e in data 19.10.2011, era nato il figlio;
aggiungeva che la prosecuzione della Per_1 Per_2 convivenza era divenuta intollerabile e pertanto si era determinata ad addivenire alla separazione personale dei coniugi. L'unione, aveva sempre vissuto momenti di estrema difficoltà e nell'ambito del rapporto, il marito aveva mostrato il proprio carattere irascibile e la sua estrema gelosia;
domandava, dunque, nel merito la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre e determinazione del contributo del padre al mantenimento dei figli nella somma di € 900,00 mensili (€ 450,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
il pagamento di tutte le utenze della casa familiare e l'accredito dell'assegno unico alla madre.
Il resistente si costituiva in giudizio respingendo la richiesta di addebito della separazione in quanto infondata in fatto e in diritto, disporsi l'assegnazione della casa familiare al marito.
All'udienza del 9 ottobre 2025, dopo il tentativo di conciliazione e la sospensione dell'udienza, le parti rientravano chiedendo un rinvio per addivenire alle conclusioni congiunte, essendo stato raggiunto un accordo.
Il Giudice rinviava per la formulazione di congiunte conclusioni all'udienza del 18 novembre 2025.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*****
Il Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano in contrasto con norme imperative e corrispondano all'interesse prevalente dei figli minori e , essendo Per_1 Per_2 garantito ai medesimi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Non si ravvisano, pertanto, giusti motivi per discostarsi dall'accordo raggiunto dalle parti, anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
(C.F. nata ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , nato ad [...], il [...], i quali hanno celebrato matrimonio C.F._2 in NE (AT), in data 29.10.2022; trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso
Comune al n. 1, Parte 1^, Serie, Anno 2022,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Alessandria, in data 27 novembre 2025
Il presidente estensore
Dott. Paolo Rampini
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante il numero R.G. 1381/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , con l'Avv. SERENA CIRIO;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. FULVIO CASSANO;
CP_1 C.F._2
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni per entrambe le parti: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE (AL), l'annotazione CP_1 della sentenza sull'atto di matrimonio Anno 2022, n. 1, Parte I, Serie -;
- La casa familiare sita in NE (AT), regione Balbi, n. 8, rimarrà assegnata in uso con tutti gli arredi alla moglie che l'abiterà con i figli minori sino all'indipendenza economica degli stessi. Il marito ha già lasciato la casa famigliare e ritirato i propri effetti personali;
- Disporsi la facoltà del signor di poter accedere e fruire, per esclusive esigenze CP_1 lavorative, della porzione di immobile adibita a magazzino e del locale adiacente ad esso ad uso ufficio. Contestualmente il sig. provvederà a consegnare le chiavi delle porte del locale CP_1 magazzino alla moglie;
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, i quali manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, ad entrambi i genitori;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
- Disporre il collocamento paritario abitativo alternato pari a sette giorni presso la madre e sette giorni presso il padre, dal lunedì mattina alla domenica sera;
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli per i periodi in cui essi staranno con uno o con l'altro genitore;
- i figli trascorreranno le festività ed i compleanni alternativamente con il padre e con la madre, secondo modalità da concordarsi tra le parti. Con riferimento al 25-26/12 ed il 31/12- 01/01 lo trascorreranno alternativamente con i genitori, a cominciare dal 25-26/12/2025 che i figli trascorreranno con la madre;
- il marito si accollerà interamente il pagamento di tutte le utenze della casa famigliare (che rimarranno al medesimo intestate) oltre all'acquisto della legna ed il pellet per il riscaldamento e del GPL per il bombolone, nonché la tassa dei rifiuti;
- i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche non mutuabili, spese dentistiche, di quelle straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori previo accordo tra gli stessi e dietro presentazione di idonea documentazione, come da
Protocollo del Tribunale di Alessandria datato 20/07/2016;
- il padre acconsente al totale accredito dell'assegno Unico alla madre, impegnandosi a fornire, ove necessarie, le relative autorizzazioni sul punto.
- spese legali compensate tra le parti".
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 civile a NE (AT), in data 29/10/2022, con dal quale, in data 01.04.2010, era nata CP_1 la figlia e in data 19.10.2011, era nato il figlio;
aggiungeva che la prosecuzione della Per_1 Per_2 convivenza era divenuta intollerabile e pertanto si era determinata ad addivenire alla separazione personale dei coniugi. L'unione, aveva sempre vissuto momenti di estrema difficoltà e nell'ambito del rapporto, il marito aveva mostrato il proprio carattere irascibile e la sua estrema gelosia;
domandava, dunque, nel merito la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre e determinazione del contributo del padre al mantenimento dei figli nella somma di € 900,00 mensili (€ 450,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
il pagamento di tutte le utenze della casa familiare e l'accredito dell'assegno unico alla madre.
Il resistente si costituiva in giudizio respingendo la richiesta di addebito della separazione in quanto infondata in fatto e in diritto, disporsi l'assegnazione della casa familiare al marito.
All'udienza del 9 ottobre 2025, dopo il tentativo di conciliazione e la sospensione dell'udienza, le parti rientravano chiedendo un rinvio per addivenire alle conclusioni congiunte, essendo stato raggiunto un accordo.
Il Giudice rinviava per la formulazione di congiunte conclusioni all'udienza del 18 novembre 2025.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*****
Il Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano in contrasto con norme imperative e corrispondano all'interesse prevalente dei figli minori e , essendo Per_1 Per_2 garantito ai medesimi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Non si ravvisano, pertanto, giusti motivi per discostarsi dall'accordo raggiunto dalle parti, anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
(C.F. nata ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , nato ad [...], il [...], i quali hanno celebrato matrimonio C.F._2 in NE (AT), in data 29.10.2022; trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso
Comune al n. 1, Parte 1^, Serie, Anno 2022,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Alessandria, in data 27 novembre 2025
Il presidente estensore
Dott. Paolo Rampini
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.