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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 105/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero emesso ai sensi dell'art. 6, del D. Lgs. 142/2015 e 14 del D. Lgs 286/98, dal
Questore della Provincia di Caltanissetta il 17/3/2025, nei confronti di Pt_1
nato in [...] il [...] , notificato alla parte lo stesso giorno;
[...]
considerato che il suddetto decreto è stato depositato, ai fini della convalida, in
Cancelleria il 19/3/2025; visto il verbale dell'udienza di convalida;
considerate le conclusioni formulate dal V.Q. Dott. F. Lacagnina e dall'Avv.
G.Ganci;
considerato che
il predetto sig. , nei cui confronti era già in corso il Parte_1
trattenimento ad altro titolo, ha presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, e nei suoi confronti è stata disposta l'adozione di misure alternative al trattenimento;
ritenuto, in particolare, che le misure alternative al trattenimento sono state adottate sul presupposto di cui all'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 142/2015 in quanto la domanda di protezione è stata presentata quando era già programmato il rimpatrio dello straniero;
ritenuto che
il provvedimento con il quale vengono disposte dal Questore le misure alternative al trattenimento è soggetto al medesimo controllo di legittimità proprio di tutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi e limitativi della libertà personale a carico di cittadini extracomunitari e, conseguentemente, tale controllo deve essere limitato all'esistenza ed efficacia del decreto e alla sua adozione in una delle ipotesi contemplate dal legislatore nonché all'accertamento incidentale della non "manifesta illegittimità" del provvedimento di respingimento o di espulsione
(cfr. Cass. Civ. 2022 n. 18128); ritenuto che nella fattispecie in esame il provvedimento con il quale sono state adottate le misure alternative al trattenimento è stato tempestivamente depositato in
Cancelleria ed è stato ritualmente emesso ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 142/2015, in quanto risultano indicati i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione;
ritenuto che
lo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Agrigento del 12/3/2025 è stato trattenuto presso il Centro per i
Rimpatri di Caltanissetta con provvedimento convalidato dal Giudice di Pace mentre solo in data 17/3/2025 ha proposto la domanda di protezione internazionale;
ritenuto che
la manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
è avvenuta quando era già programmato il rimpatrio dello straniero e dopo che nei suoi confronti era stato emesso un decreto di espulsione la cui validità non è stata contestata mentre ne è stata differita l'esecuzione;
ritenuto che
non si ravvisano alla stregua della documentazione in atti e di quanto dichiarato dalla parte motivi ostativi all'espulsione del richiedente il quale non versa, allo stato, in alcuna delle situazioni previste dall'art. 19, comma 2, del D.
Lgs 289/98; ritenuto a tal riguardo che lo straniero non è, allo stato coniugato con cittadina italiana né ha intrapreso alcuna convivenza con la stessa atteso che dopo il suo sbarco in Italia è stato arrestato e rinviato a giudizio per poi solo di recente essere scagionato da ogni accusa come dedotto dal difensore;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 14, comma 1 bis del D. Lgs
286/98, per l'adozione di una misura alternativa al trattenimento atteso il possesso di un passaporto e l'indicazione di una dimora ove può essere facilmente rintracciato;
ritenuto, conclusivamente, che si ravvisano i presupposti per l'adozione nei confronti del richiedente della misura restrittiva alternativa al trattenimento, peraltro già in corso;
P.Q.M.
convalida il provvedimento con il quale sono state disposte le misure alternative al trattenimento emesso dal Questore della Provincia di Caltanissetta il 17/3/2025 nei confronti di nato in [...] il [...] CUI: 060M5DL. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Caltanissetta 20 marzo 2025
Il Giudice
Calogero D. Cammarata