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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 809/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 809/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 16.12.2024 vertente tra
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Vittorio Emanuele n. 16, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio C.F._1
Sangiorgio, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Patti (ME), Via Case Nuove Russo, n. 15.
Appellante
e
con sede in Basiglio (MI) Via Ennio Doris, Controparte_1 CP_2 in persona del procuratore speciale Dott. , all'uopo facultizzato in forza della procura CP_3
speciale in Notaio Repertorio n. 59995, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Persona_1
Alessandro Dagnino (C.F. ed elettivamente domiciliata preso il suo C.F._3
studio sito in Palermo (PA), Via Quintino Sella n. 77.
Appellata oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa dal Tribunale di Patti in data
20.10.2022 e pubblicata in data 21.10.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 510/2016 R.G. in materia di contratti ed obbligazioni varie – contratto di assicurazione.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) Dichiarare la sussistenza tra le parti di una polizza incendio e scoppio n. 994-01-4261242, avente ad oggetto il risarcimento del danno ovvero l'indennizzo dei danni subiti a seguito di incendio del fabbricato sito in c.da Galice n. 3 del Comune di Patti, oggetto del contratto di mutuo del 08.11.2010, n. 18715 repertorio – n. 7044 Raccolta, notaio;
Persona_2
2) In riforma della Ordinanza resa nel giudizio di primo grado, dichiarare l'inoperatività e/o la nullità della clausola invocata dalla ovvero dell'art. 2 della Controparte_4
Convenzione perché sia perché l'operatività è stata eccepita tardivamente nel giudizio di primo grado e, in subordine, ove l'eccezione venga ritenuta tempestivamente sollevata, perché mai portata a conoscenza di e quindi nulla per i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
3) In subordine, ove ritenuta operante, ritenere e dichiarare dovuto l'indennizzo in quanto la copertura del tetto era realizzata in materiale incombustibile ai sensi del medesimo art. 2, in cui
è previsto che in tal caso la struttura portante può essere realizzata anche in materiale combustibile e in ogni caso le parti danneggiate diverse dalla struttura portante rientrano nella copertura assicurativa ai sensi di polizza;
4) accertare ritenere e dichiarare che la sig.ra ha subito danni all'immobile Parte_1 sito in Patti Via Galice n. 3 a seguito di incendio, quantificati in €. 17.410,00 come da CTU o in subordine nella misura che l'On.ma Corte d'Appello riterrà equa e di giustizia e che i danni sopra specificati sono coperti da polizza incendio così come indicata nel contratto di mutuo e nella proposta di mutuo allegata al medesimo contratto di mutuo specificato in narrativa;
5) Per l'effetto condannare la al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'importo di €. 17.410,00, per le causali sopra esposte, ovvero, in subordine: dell'importo di €. 6.560,00 per i danni al massetto e alle lastre in porfido quarzifero, della somma di €. 350,00 per i danni ai paletti e alla recinzione metallica, € 400,00 per la sostituzione del coperchio collare serbatoio GPL interrato, €. 650,00 per i danni al cancello e al motore elettrico già quantificati in perizia di parte dalla MP Assicurativa, ovvero nella misura ritenuta dall'On.ma Corte D'Appello equa e di giustizia;
6) Condannare la al pagamento di spese e compensi di causa di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio, comprese le spese per CTU anticipate dalla parte, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario di spese e compensi di lite…”. Per l'appellata:
“… in via principale, con qualsiasi statuizione, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nella gravata ordinanza di rigetto delle domande formulate dalla Sig.ra nei confronti della ritenendo Parte_1 Controparte_1
e dichiarando che nulla è dovuto dall'odierna appellata all'appellante in conseguenza dei fatti di causa;
in subordine, in applicazione della franchigia, dei limiti di indennizzo. dei casi di esclusione delle garanzie indicati nelle condizioni di polizza, nonché alla luce di quanto accertato dal c.t.u., ritenere e dichiarare che l'appellante ha diritto ad un indennizzo di € 4.000,00 ovvero a quella diversa somma che parrà di Giustizia, comunque inferiore rispetto a quella richiesta da parte appellante;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. datato 14.01.2016, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Patti la al fine di ottenere la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa dell'incendio occorso al fabbricato di sua proprietà ,sito in
Patti, c.da Galice n. 3.
Premetteva la ricorrente di aver stipulato un contratto di mutuo in data 08.11.2010 per l'acquisto del detto immobile, individuato in catasto fabbricati del Comune di Patti al foglio 11, particella n.
440, subalterno 2, zona censuaria 1, cat. A/7, classe 2, vani 12,5 e consistente in un fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni f.t., con corte annessa sulla quale insisteva una tettoia aperta in legno, confinante a nord con strada privata, ad est con particella 351, a sud con strada privata e ad ovest con particella 439.
Contestualmente alla richiesta di mutuo n. 1138967 aveva, altresì, stipulato con la compagnia assicuratrice la polizza “Incendio e scoppio” n. 994-01-4261242, Controparte_1
volta a fornire copertura assicurativa per i citati rischi sull'immobile oggetto di finanziamento.
Ciò posto, esponeva:
- che in data 10.10.2012 una parte del suddetto immobile aveva subito gravi danni conseguenti ad un incendio , sviluppatosi sotto la tettoia ove erano parcheggiati alcuni veicoli;
incendio, questo, che aveva distrutto completamente detta tettoia e danneggiato i seguenti beni: a) la pavimentazione in pietra naturale di porfido per mq 95; b) parte dell'impianto di irrigazione con le relative tubazioni in polietilene, centralina e impianto elettrico;
c) motore di apertura del cancello automatico;
d) 2 lampioni a palo;
d) la recinzione in rete metallica e paletti per ml. 14; e) coperchio e collare del serbatoio interrato di GPL;
f) il telo di copertura della piscina di mq 80 ;
-che i danni patiti ammontavano a € 26.8550,00 come da perizia di stima di parte effettuata dal
TR , depositata in atti nel giudizio di primo grado in uno al ricorso Persona_3
introduttivo del giudizio;
- che con comunicazione a firma di (fideiussore nel citato contrato di mutuo) Parte_2 datata 11.10.2011, aveva informato dell'accaduto , oltre che le autorità preposte all'accertamento delle cause, la società assicuratrice;
- che quest'ultima, incaricato un perito (la società ed espletati gli opportuni Parte_3
accertamenti, aveva comunicato la non indennizzabilità del sinistro, atteso che la tettoia danneggiata non poteva considerarsi rientrante nella definizione di fabbricato di cui all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.
Atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, poi conclusosi in data 15.06.2015, formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Patti, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale, a) Accertare ritenere e dichiarare la sussistenza tra le parti di una polizza incendio e scoppio n. 994-01-4261242, avente ad oggetto il risarcimento del danno ovvero l'indennizzo dei danni subiti a seguito di incendio del fabbricato sito in c.da
Galice n. 3 del Comune di Patti;
b) accertare ritenere e dichiarare che la sig.ra Parte_1
ha subito danni all'immobile sito in Patti Via Galice n. 3 a seguito di incendio,
[...] quantificati in €. 25.355,00 (danni coperti da polizza incendio); c) Per l'effetto condannare la al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €. Controparte_1
25.355,00, per le causali sopra esposte, ovvero della somma ritenuta dal Giudice equa e di giustizia;
d) Condannare la al pagamento di spese e compensi di causa con Controparte_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa di risposta depositata 17.05.2017, si costituiva in giudizio la resistente, eccependo la non indennizzabilità del sinistro poiché non rientrante nelle garanzie oggetto di polizza e, in subordine, l'applicazione della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti dall'art. 10 delle
Condizioni generali di assicurazione.
In ogni caso, contestava la quantificazione dei danni effettuata da controparte, ritenendo, invece, congrua la stima operata dal perito della MP (pari ad € 8.137,40, di cui € 1.880,00 per danni su proprietà di terzi); contestava le voci di danno indicate ai punti 1, 8 e 9 della perizia avversaria, sia nella loro quantificazione, sia perché inerenti a presunti danni verificatisi nell'attigua proprietà e non nella proprietà e, dunque, non indennizzabili;
Pt_4 Parte_1
contestava, altresì, le voci di danno indicate ai punti 3,5, 6 e 7 della perizia avversaria, poiché trattavasi di asseriti danni non riscontrati e non segnalati al perito di parte assicuratrice in sede di sopralluogo.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 17.04.2020 dall'incaricato Ing. e conclusasi la fase istruttoria, conformemente al rito la Persona_4
causa veniva posta in decisione all'udienza cartolare del 12.10.2022.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 20.10.2022 e comunicata alle parti il 21.10.2022, il Tribunale di Patti così pronunciava:
“1. Rigetta le domande della ricorrente;
2. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Pone le spese di CTU, liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico della ricorrente.”
Avverso l'ordinanza, con atto d'appello ex art. 702 quater c.p.c. notificato a mezzo pec il
21.11.2022 proponeva impugnazione, affidando il gravame a due motivi Parte_1 così rubricati: “1) Tardività delle eccezioni sollevate dalla 2) Controparte_4
Inoperatività della clausola limitativa della responsabilità e indennizzo ai sensi di polizza”.
Insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata pronuncia con condanna dell'appellata al pagamento di € 17.410,00, (riducendo quindi l'importo richiesto in primo grado) per le causali sopra esposte, ovvero, in subordine: dell'importo di € 6.560,00 per i danni al massetto e alle lastre in porfido quarzifero, della somma di € 350,00 per i danni ai paletti e alla recinzione metallica, €
400,00 per la sostituzione del coperchio collare del serbatoio GPL interrato e € 650,00 per i danni al cancello e al motore elettrico già quantificati in perizia di parte dalla MP Assicurativa, ovvero nella misura determinata equa e di giustizia, oltre al pagamento di spese e compensi di causa di entrambi i grado di giudizio, comprese le spese di c.t.u. anticipate dall'appellante.
Con comparsa di risposta depositata il 19.02.2024 si costituiva l'appellata
[...]
contestando integralmente le doglianze di controparte e chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata ordinanza.
In subordine, in applicazione della franchigia, dei limiti di indennizzo e dei casi di esclusione delle garanzie indicati nelle condizioni di polizza, instava per il riconoscimento di un indennizzo in misura pari ad € 4.000,00; con vittoria di spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 03.03.2023, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 17.12.2024, comunicata alle parti in data 19.12.2024, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di appello la deduce la tardività delle eccezioni Parte_1
sollevate da nel corso del giudizio di prime cure. Controparte_1
In particolare, sostiene l'appellante che la convenuta compagnia assicurativa, non essendosi costituita nei termini concessi, non avrebbe potuto opporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e, in particolare, non avrebbe nemmeno potuto eccepire l'operatività della clausola limitativa della convenzione di cui all'art. 2.
§
2.-Con il secondo motivo di doglianza, parte appellante denuncia l'inoperatività della clausola limitativa della responsabilità e dell'indennizzo di cui alla polizza assicurativa.
Afferma che la compagnia assicurativa aveva negato l'indennizzo, facendo riferimento a fantomatiche condizioni generali di polizza, che essa contraente non aveva mai potuto conoscere al momento della stipula del contratto assicurativo, in quanto mai fornite, e di cui aveva appreso l'esistenza solo successivamente, in occasione dello scambio di missive tra il proprio legale e la
Controparte_1
Assume che rispetto a tale circostanza nessuna contestazione era stata sollevata dalla controparte,
e che, pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazioni condizioni generali mai portate a conoscenza, ma al contrario avrebbe dovuto fondare la decisione unicamente sulla documentazione allegata in uno al contratto di mutuo.
Aggiunge che dette clausole di esonero da responsabilità o limitazione di responsabilità dell'art. 2 delle condizioni generali contenute nella “Polizza Convenzione Incendio e Scoppio n. 994-01-
4261242” dovevano ritenersi prive di effetto nel caso di specie, in quanto non specificamente approvate per iscritto.
Lamenta, quindi, l'erroneità della valutazione espressa dal primo decidente , che aveva escluso la vessatorietà delle clausole , senza considerare che detta connotazione discendeva dal rinvio operato in modo univoco dalla controparte a clausole mai conosciute, né approvate e/o sottoscritte.
Richiama , in proposito, l'art. 36 comma 2 lett. C, Codice del consumo, a mente del quale “Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”
Nel merito, deduce che l'esclusione da una polizza incendio di parti infiammabili determinerebbe il venir meno della causa del contratto e costituirebbe una contraddizione in termini, in quanto se le parti non infiammabili non fossero suscettibili di indennizzo per natura e quelle infiammabili venissero escluse, la compagnia assicurativa non sopporterebbe alcun rischio.
Rappresenta che in base alle stesse condizioni generali richiamate dalla per Controparte_5 fabbricato doveva intendersi l'intera costruzione edile , ivi comprese le parti incendiate e danneggiate.
Ciò in quanto l'art. 3 del contratto di mutuo indicava chiaramente la presenza di tettoia aperta in legno ed anche per essa era stato anche pagato il premio assicurativo
Evidenzia che l'esclusione della porzione di immobile danneggiato dall'ambito del rischio assicurato priverebbe di qualunque utilità pratica il contratto e renderebbe ingiustificato il pagamento del premio.
A sostegno delle proprie argomentazioni richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 14595/2020 in tema di contratti di assicurazione, secondo cui le clausole che neutralizzano il rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore possono divenire «fonte di una rendita parassitaria» , violando l'equilibrio tra premio pagato e rischio assicurato.
Deduce ancora che il giudice di prime cure, nell'interpretazione del regolamento contrattuale, non aveva attribuito il giusto peso all'effettiva volontà dei contraenti, atteso che proprio nelle previsioni contrattuali era stata chiaramente presa in considerazione la parte interessata dall'incendio.
Il premio assicurativo era stato, infatti, calcolato e pagato per l'intero valore dell'immobile assicurato e specificato in contratto di mutuo, sicchè sarebbe del tutto illogico escludere dalla garanzia una parte (l'autorimessa o box esterno), che pure era stata considerata nel calcolo della superficie abitativa.
Osserva, infatti, che all'art. 3 del contratto di mutuo era chiaramente indicata la presenza di una tettoia aperta in legno, facente parte del fabbricato acquistato e rientrante anche nel calcolo della superficie abitativa, per cui “fabbricato assicurato” doveva intendersi l'intera costruzione edile, tra cui rientrano le parti incendiate e danneggiate.
Richiamato l'art. 2 della convenzione - a mente del quale gli immobili indennizzabili dovevano possedere le seguenti caratteristiche: coperture del tetto in materiali incombustibili, fatta eccezione per la struttura portante dello stesso che poteva essere anche in materiale combustibile- evidenzia che, come accertato dal perito incaricato dalla società assicuratrice, la struttura ove si era verificato l'incendio era stata realizzata con tegole ondulate in policarbonato – notoriamente incombustibile
- e travi in legno e, pertanto, era perfettamente indennizzabile.
A prescindere da tale circostanza, rileva di avere diritto al risarcimento del danno subito dalla pavimentazione realizzata in porfido quarzifero, per un importo quantificato in € 6.560,00, nonché quelli verificatisi in relazione al cancello, alla recinzione, al motore elettrico ed al serbatoio GPL, che erano incontestati, poiché riscontrati dalla stessa compagnia assicurativa tramite il proprio tecnico intervenuto sui luoghi dopo il sinistro.
L'appellante lamenta, quindi, l'erroneità della motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, nella parte in cui, anche a voler considerare operativa la clausola limitativa della responsabilità, aveva escluso in modo del tutto arbitrario la risarcibilità o indennizzabilità di tutte le parti diverse dalla tettoia e dalla struttura portante sopra descritte, il cui danneggiamento era stato accertato anche con relazione redatta dai Vigili del Fuoco e depositata in atti.
Insiste, dunque, per la riforma della gravata ordinanza di prime cure nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto operativa la clausola de qua.
In via subordinata, ove ritenuta operante, ha chiesto la liquidazione dell'indennizzo nella misura di € 17.410,00, come determinata dal c.t.u., ovvero, in subordine nella misura di € 6.560,00 per i danni al massetto e alle lastre in porfido quarzifero, di € 350,00 per i danni ai paletti e alla recinzione metallica, di € 400,00 per la sostituzione del coperchio collare serbatoio GPL interrato, di € 650,00 per i danni al cancello e al motore elettrico già quantificati in perizia di parte dalla compagnia assicurativa. §
3.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente poiché connessi.
E' infondato il primo motivo di gravame.
Giova prendere le mosse dall'art. 702 bis comma 4 c.p.c.- nel testo applicabile ratione temporis – che, nel disciplinare il procedimento sommario di cognizione, prevedeva che “Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”.
La comminatoria di decadenza, in caso di mancata costituzione nel termine assegnato dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, è dunque espressamente prevista per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (cd. eccezioni in senso stretto o proprio) e per l'istanza di chiamata in causa del terzo (ipotesi che non viene in rilievo per la fattispecie qui in esame); al contrario, per tutte le altre eccezioni e le contestazioni in merito ai fatti proposti dal ricorrente - le cd. mere difese - non sono soggette a decadenza e la costituzione tardiva non influisce sulla loro ammissibilità.
Dunque, la questione che si pone al vaglio di questo Collegio è quella di accertare se, nella controversia tra assicurato e assicuratore avente ad oggetto la condanna del secondo al pagamento dell'indennizzo, sia consentito all'assicuratore eccepire la non indennizzabilità del sinistro anche oltre i termini previsti per la costituzione del convenuto.
Ebbene, va osservato che la Suprema Corte ha, in più occasioni, risolto la questione, enunciando il consolidato principio di diritto secondo cui: “L'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, formulata in base a un'interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non può costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata” (in tal senso Cass. Civ. sez. 3, 22.02.2000, n. 1967; Cass. Civ., sez.
3, 03.07.2014, n. 15228; Cass. Civ., sez. 3, 31.10.2018, n. 27998; Cass. Civ., sez. 3, 12.07.2019,
n. 18742; Cass. Civ. n. 9205/2021; Cass. Civ., sez. 3, 24.11.2023, n. 32769).
Sulla scorta di tali presupposti logici, non assume alcun rilievo la dedotta tardività delle eccezioni sollevate da oltre il termine assegnatole per la costituzione in Controparte_1
giudizio.
Il Collegio ben conosce il recentissimo arresto della a Suprema Corte, che, tornando sul tema della proponibilità dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, ha pronunciato un contrapposto principio.
Ha, in particolare, affermato che “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare.” (Cass. Civ., sez. 3, 21.01.2025 n. 1469)
Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover assicurare continuità al più vecchio e consolidato orientamento , che ritiene maggiormente convincente , poiché la clausola limitativa di operatività della polizza assicurativa contrattualmente prevista, come nel caso di specie, si limita a negare il fatto costitutivo dedotto dall'attore e, al contrario, non introduce fatti nuovi (impeditivi, modificativi od estintivi) inerenti la pretesa azionata in giudizio.
Di talché l'eccezione de qua si atteggia certamente quale eccezione in senso lato o mera difesa, volta a contestare il fondamento della domanda di parte attrice, assumendo, in particolare,
l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati all'interno del contratto.
Ne discende l'ammissibilità della deduzione sollevata da nel Controparte_1
corso del giudizio di prime cure, seppur oltre il termine assegnatole.
§
Quanto al secondo motivo di appello, è infondato il profilo di doglianza che fa leva sulla mancata conoscenza delle condizioni generali di contratto di detta polizza incendio e scoppio, che l'appellante assume non esserle mai state fornite dalla compagnia assicurativa.
Tale circostanza, infatti, non risulta credibile, poichè smentita dalla documentazione acquisita ed, in particolare, dall'atto notarile di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario e di costituzione d'ipoteca.
All'art. 12, infatti, i contraenti hanno espressamente convenuto che “ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Trasparenza bancaria, la parte mutuataria e la parte fideiubente dichiarano di aver ricevuto in precedenza la proposta contrattuale di mutuo, con allegati il
Capitolato delle condizioni generali ed il Documento di sintesi”.
Benchè il riferimento concerna la documentazione inerente il contratto di mutuo, nondimeno, va considerato che la stipula della polizza incendio e scoppio faceva parte delle condizioni del contratto di mutuo e che, inoltre, il fascicolo informativo relativo alla polizza incendio e scoppio convenzione n. 994-01-4261242 era espressamente richiamato al punto 15 dell'allegato B denominato “Capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo” e punto 5 dell'allegato
D denominato “Condizioni per le principali operazioni di finanziamento”.
Alla stregua di tali emergenze documentali, deve ritenersi che la contraente abbia ricevuto anche tale documentazione e che, dunque, fosse a conoscenza delle condizioni generali di contratto, così come predisposte da o quantomeno avrebbe dovuto conoscerle Controparte_1
utilizzando l'ordinaria diligenza.
Del resto, non è verosimile che la mutuataria fosse consapevole di pagare una somma a titolo di premio assicurativo per incendio e scoppio e . al contempo, non fosse stata resa edotta o non si fosse informata delle condizioni contrattuali applicate al contratto.
A ciò si aggiunga che in allegato al summenzionato atto pubblico le parti hanno sottoscritto, per conoscenza ed accettazione, anche tutti gli allegati dalla lettera “A” alla lettera “D” ove espressamente si rinvia alla polizza convenzione incendio..
§
Miglior sorte non merita il profilo della doglianza che concerne la pretesa vessatorietà della clausola limitativa della responsabilità contenuta nell'art. 2 e la conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto dalle parti ai sensi dell'art. 1341 c.c. in conformità alla disciplina dettata in tema di clausole vessatorie del Codice del Consumo.
Invero, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale più volte ribadito dal giudice di legittimità: “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità - per gli effetti dell'art. 1341 c.c., con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto - quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono, invece, all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c. - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito”. (v., tra le altre, Cass. Civ. 09.03.2005, n. 5158; Cass.
Civ. 11.01.2007, n. 395; Cass. Civ. 10.11.2009, n. 23741; Cass. Civ., Sez. 1, 07.08.2014 n. 17783;
Cass. Civ., sez. 3, 10.05.2016 n.9383; Cass. Civ., Sez. 3, 11.06.2019 n. 15598, Rv. 654289 - 01).
Una limitazione di responsabilità dell'assicuratore è ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione in toto del rischio contrattuale ed essa può risolversi anche nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c.. Siffatta condizione non ricorre, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale venga contrattualmente delimitata attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi.
Nella specie, l'art. 2 della Convenzione denominato “Caratteristiche degli immobili” testualmente recita: “I fabbricati assicurati sono unicamente gli immobili oggetto del finanziamento, i cui estremi sono riportati sul contratto di mutuo (Atto di mutuo) e a condizione che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive:
– strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
– coperture del tetto in materiali incombustibili, fatta eccezione per la struttura portante dello stesso che può essere anche in materiale combustibile;
– solai e pareti esterne comunque costruiti.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la clausola in questione, nell' individuare le caratteristiche dei fabbricati coperti dall'assicurazione , serviva a precisare l'oggetto del contratto, concernendo l'identificazione del rischio garantito.
In altri termini, detta clausola mirava a delimitare l'oggetto della garanzia, specificando la natura e l'eziologia del rischio , senza escluderlo o limitare la responsabilità dell'assicuratore e ciò escludeva la necessità di una sua approvazione per iscritto.
§
Ritiene la Corte che la clausola contestata – contrariamente a quanto assunto dall'appellante - non risulti neanche redatta in termini tali da renderla in concreto mai operativa.
Al contrario, risulta di tutta evidenza la sussistenza di ampi spazi di operatività della garanzia, sicché è esclusa la possibilità che il contratto fosse affetto da nullità per carenza di causa ed inesistenza del rischio.
Essa, invero, nel delimitare l'oggetto dei rischi garantiti, non ha sortito l'effetto di svuotare completamente la garanzia e rendere inutile il contratto per l'assicurato, poiché- come rilevato dall'appellata compagnia assicurativa- se l'incendio avesse arrecato danni all'immobile principale
– evidentemente costruito in materiale incombustibile - anziché alla tettoia esterna costruita in legno, o se la struttura portante della stessa fosse stata realizzata in altro materiale, la polizza sarebbe stata pienamente operativa.
Né può trascurarsi che la polizza concerneva non solo i danni derivanti da incendio, ma anche quelli derivanti da altri eventi, quali – a mero titolo esemplificativo- fulmini, esplosioni, scoppio, caduta aeromobile, urto di veicoli stradali e ciò per ben 30 anni a fronte del pagamento una tantum del premio previsto.
Non è corretta l'argomentazione dell'appellante, secondo cui la tettoia doveva ritenersi rientrare nella nozione di fabbricato assicurato, poiché la copertura era stata realizzata con materiali non infiammabili.
L'assunto è smentito dall'esito degli accertamenti eseguiti dal c.t.u. e pure riportati in sentenza, secondo cui “il legno è notoriamente materiale infiammabile e combustibile e quindi solo in tali termini può dirsi che sia le strutture e le parti della tettoia in legno lo sono stati a giudicare e nei termini di quanto rappresentato dalle foto nel fascicolo di parte ricorrente rappresentanti la tettoia bruciata”
Pertanto, incensurabile risulta la valutazione del primo decidente, nella parte in cui ha escluso la indennizzabilità dei danni subiti dal detto manufatto, non rientrante nella nozione di “Fabbricato
Assicurato” indennizzabile ai sensi dell'art. 2 della convenzione di polizza stipulata con la
. CP_1
Parimenti non indennizzabili devono ritenersi i danni subiti dalla recinzione in rete metallica e dai paletti per ml. 14 (quantificati dal c.t.u. in € 350,00).
Anch'essi, infatti, risultano esclusi dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 10 del Fascicolo informativo della polizza incendio e scoppio convenzione n° 994-01-4261242, in forza del quale
“La Società non risponde dei danni subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegna od antenne e consimili installazioni esterne”.
La sentenza impugnata resiste alle censure di controparte anche per quanto attiene ai danni patiti dalla pavimentazione della tettoia, che il Tribunale ha ritenuto non indennizzabili, poiché afferenti a parte integrante del manufatto, non rientrante nella definizione di “fabbricato assicurato” di cui all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione .
Dalle fotografie allegate alla relazione di c.t.u. emerge, infatti, che la porzione di pavimentazione verosimilmente danneggiata ( ossia quella porzione che risulta mancante ) era quella, posta sotto la tettoia , di cui, pertanto, costituiva parte integrante.
Infine, non possono trovare accoglimento le domande formulate dalla volte ad ottenere Parte_1 il pagamento dell' importo di € 400,00 per la sostituzione del coperchio collare del serbatoio GPL interrato e di quello di € 650,00 per i danni al cancello e al motore elettrico poiché, stante l'accertamento condotto sui luoghi dal nominato consulente tecnico d'ufficio, non vi è prova della sussistenza di tali pregiudizi.
Ed invero, il c.t.u. ing. nella propria perizia ha accertato che: “le foto scattate al Persona_4
sopralluogo e facenti parte della presente mostrano la situazione di fatto: in particolare le foto dalla n°8 alla n°17 rappresentano anche manufatti ed impianti (cancello; motore cancello;
centralina ed, in parte, impianti elettrici e/o idraulici, involucro e/o parte esterna “serbatoio gpl interrato”) che non appaiono (in dette foto) mostrare segni di ammaloramento o danni dovuti ad incendio”.
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L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese di questo grado, che si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del disputatum ( € 5.201/26.000) ed in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M.
147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
809/2022 R.G. sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Parte_1
c.p.c. resa dal Tribunale di Patti in data 20.10.2022 e pubblicata in data 21.10.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 510/2016 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in complessivi € Controparte_1
4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per quella introduttiva;
€ 922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda alla
Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino