TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 382/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 12.06.2025 si dà atto che solo parte opposta, nonostante la regolare comunicazione del provvedimento con cui si è disposta l'udienza cartolare, ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, con cui ha precisato le conclusioni, insistendo nei propri atti e verbali, e discusso la causa.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 382/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(CF. ) e (CF. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), con l'Avv. Carmelita Alvaro;
CodiceFiscale_2
OPPONENTI
E
(C.F./P.I. , con gli Avv.ti Vittorio Colomba e Controparte_1 P.IVA_1
Valentina Zanni;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 10/2024 del Tribunale di Palmi.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
12.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 21.03.2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione, innanzi a questo Tribunale, nei confronti di avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo nr. 10/2024 del Tribunale di Palmi, notificato in data 09.02.2024. si costituiva in giudizio ed eccepiva la tardività dell'opposizione, Controparte_1 notificata in data 21.03.2024 decorso il termine di legge di nr. 40 giorni.
All'esito della prima udienza, veniva accolta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva rinviata per la decisione.
Infine, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, parte opposta precisava le conclusioni come da atti e discuteva la causa.
2. L'opposizione proposta e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo nr. 10/2024 del Tribunale di Palmi deve essere dichiarata CP_1 inammissibile in quanto tardiva.
Ed infatti, il decreto ingiuntivo è stato pacificamente notificato in data 09.02.2024 e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato pacificamente in data 21.03.2024 e, dunque, decorso il termine di legge di 40 giorni (scaduto in data 20.03.2024, rilevato che il 2024 è stato anno bisestile).
Pertanto, il decreto ingiuntivo nr. 10/2024 del Tribunale di Palmi deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
3. e devono, quindi, essere condannati a rifondere le Parte_1 Parte_2 spese di lite sostenute da , che, in conformità al DM 55/2014, si liquidano Controparte_1 nell'importo minimo di € 2.540,00, tenuto conto del valore della causa, della natura della stessa e delle questioni ad essa sottese. Ai compensi si aggiungono il rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta e nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso il decreto ingiuntivo nr. 10/2024 del Tribunale di Palmi e, Controparte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 10/2024 del Tribunale di Palmi e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 Parte_2 da , che si liquidano nell'importo di € 2.540,00, oltre al rimborso delle spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per ogni comunicazione di legge.
Così deciso in Palmi, il 13 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
2