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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2406/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Conte Ivo) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Ciccarello Davide) CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 11.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/11/2024, chiedeva che il Tribunale dichiarasse Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 19.02.1986, con
CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nata una figlia, oramai maggiorenne, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 6 giugno 2003, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente. pronunziata con sentenza n. 455 del 24-28 giugno 2004, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio che, aderendo alla domanda formulata dal ricorrente, CP_1
chiedeva la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “i coniugi vivranno separati e ciascun coniuge – essendo entrambi autosufficienti – provvederà al proprio mantenimento. Spese del presente giudizio integralmente compensate”.
All'udienza del 11.06.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle stesse conclusioni e la causa veniva quindi posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Sanremo con sentenza del 24-28 giugno 2004, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura di separazione risale al 6 giugno 2003.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato. Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Non avendo le parti formulato richieste diverse da quella relativa allo status, nessun'altra statuizione deve essere adottata.
In ragione dell'accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Naro il 19.02.1986 da nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
23/08/1965, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Naro al n. 7, parte II, serie A, anno 1986. DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Naro, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 12.6.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)