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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2024, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.12.2022 al n. 7523 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Nola (NA) alla Via Saviano 79 presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Carrella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a San Giorgio a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA) via Kennedy n. 18 presso C.F._2
lo studio degli avvocati Silvana Caiazzo e Valeria Terracciano, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 29.01.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.12.2022, la GN premesso di aver contratto matrimonio, Parte_1
con il sig. , il 08.06.2016 in Saviano (NA) (n. 5 – Parte I - anno 2016) e che dalla Controparte_1 loro unione era nato nato il [...] a [...], esponeva Persona_1
che il Tribunale di Nola aveva emesso decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi in data 15.01.2021. Sulla scorta delle predette deduzioni il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione, regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre, rideterminare il contributo al mantenimento della prole, da porre a carico della resistente, nella misura di € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, vinte le spese.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma delle statuizioni del decreto di omologazione della separazione relativamente all'affido del minore, assegnazione della casa coniugale e regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre, contributo al mantenimento della prole, da porre a carico del resistente, nella misura di €
200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno unico detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 50%, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 29.01.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Quanto ai provvedimenti accessori, risulta pressoché inalterata la situazione dalla separazione dei coniugi così come emerso dal compendio istruttorio;
pertanto, questo Collegio, a conferma delle statuizioni previste nel decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi, affida il minore ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre Persona_1 Pt_1
cui va assegnata la casa familiare sita Saviano (NA) alla Via Ambrogio Leone 8.
[...]
Circa i tempi di permanenza del minore con il padre, si conferma che il sig. , salvo Controparte_1
diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore
20.00 e, nei fine settimana alterni, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con l'obbligo di prelevare il minore dal domicilio della madre ed ivi riaccompagnarlo;
in caso di indisponibilità di un genitore a rispettare il predetto calendario per esigenze lavorative, è fatto obbligo di comunicare tale indisponibilità all'altro genitore con un preavviso di almeno due giorni;
il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, ad anni alterni, il giorno della vigilia di Natale o il giorno di
Natale, il giorno della vigilia di capodanno o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
il minore, inoltre, trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma mentre con il padre il giorno della festa del papà, con entrambi i genitori, invece, il giorno del proprio compleanno;
per le vacanza estive, il padre potrà tenere con sé il minore 15 giorni consecutivi da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Considerato che dalla relazione degli assistenti sociali di Saviano in atti è emerso che il padre non possiede una totale consapevolezza delle esigenze del figlio in quanto trascorre poco tempo con questi e che, in una circostanza, il suo iniziale comportamento ostativo ha impedito la nomina tempestiva dell' insegnante di sostegno per il figlio durante l'orario scolastico, questo Tribunale ritiene opportuno invitare il resistente ad intraprendere percorsi presso struttura pubblica o convenzionata cui i SS di Napoli (luogo di residenza del avranno cura di indirizzare il percorsi CP_1 CP_1
volti ad un rafforzamento delle capacità genitoriali dello stesso.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso nel giudizio di separazione in quanto: 1) la ricorrente continua a lavorare in una sala bingo percependo una retribuzione di € 1.000,00 mensili, vive nell'abitazione familiare condotta il locazione, per la quale
è gravata dal canone di locazione di € 450,00 mensili, unitamente ad altre due figlie nate da una precedente relazione e per le quali il padre corrisponde 500,00 euro di mantenimento;
percepisce il
Org_ 50% dell'assegno unico erogato dall' per il minore;
2) il resistente vive con la madre, in un'abitazione di proprietà, lavora in una sala bingo e percepisce € 1.200,00 mensili di retribuzione;
Org_ percepisce il 50% dell'assegno unico erogato dall' per il minore;
ha dedotto, poi, di essere gravato da due finanziamenti, uno contratto per le spese del matrimonio con rata mensile di € 232,00
e l'altro per ristrutturare l'abitazione in cui vive con rata mensile di € 224,00.
Tutto quanto considerato, rilevato che negli accordi della separazione era previsto che decorsi 36 mesi dalla loro sottoscrizione il resistente avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 200,00 in luogo dei
150,00 previsti inizialmente, considerata la disponibilità mostrata dal resistente a corrispondere la detta somma, questo Tribunale ritiene congruo confermare l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento del figlio versando alla GN entro il 20 Persona_1 Parte_1
di ogni mese la somma pari ad euro 200,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo l'importo.
Ciascun genitore dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del
20.05.2021.
Spese di lite compensate stante la natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
il 08.06.2016 in Saviano (NA) (n. 5 – Parte I - anno 2016); Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) affida il minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
d) colloca in via preferenziale il minore presso la madre;
Parte_1
e) disciplina i tempi di permanenza del minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
f) assegna la casa familiare sita in Saviano (NA) alla Via Ambrogio Leone 8 alla GN;
Parte_1
g) invita il sig. ad intraprendere percorsi presso struttura pubblica o convenzionata Controparte_1
da individuarsi a cura dei SS di Napoli volti ad un rafforzamento delle capacità genitoriali;
h) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
versando alla GN , entro il 20 di ogni mese, la somma pari ad euro 200,00,
[...] Parte_1
importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo l'importo; i) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie, nell'interesse del minore, individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021;
l) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 2.05.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.12.2022 al n. 7523 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Nola (NA) alla Via Saviano 79 presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Carrella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a San Giorgio a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA) via Kennedy n. 18 presso C.F._2
lo studio degli avvocati Silvana Caiazzo e Valeria Terracciano, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 29.01.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.12.2022, la GN premesso di aver contratto matrimonio, Parte_1
con il sig. , il 08.06.2016 in Saviano (NA) (n. 5 – Parte I - anno 2016) e che dalla Controparte_1 loro unione era nato nato il [...] a [...], esponeva Persona_1
che il Tribunale di Nola aveva emesso decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi in data 15.01.2021. Sulla scorta delle predette deduzioni il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione, regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre, rideterminare il contributo al mantenimento della prole, da porre a carico della resistente, nella misura di € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, vinte le spese.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma delle statuizioni del decreto di omologazione della separazione relativamente all'affido del minore, assegnazione della casa coniugale e regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre, contributo al mantenimento della prole, da porre a carico del resistente, nella misura di €
200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno unico detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 50%, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 29.01.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Quanto ai provvedimenti accessori, risulta pressoché inalterata la situazione dalla separazione dei coniugi così come emerso dal compendio istruttorio;
pertanto, questo Collegio, a conferma delle statuizioni previste nel decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi, affida il minore ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre Persona_1 Pt_1
cui va assegnata la casa familiare sita Saviano (NA) alla Via Ambrogio Leone 8.
[...]
Circa i tempi di permanenza del minore con il padre, si conferma che il sig. , salvo Controparte_1
diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore
20.00 e, nei fine settimana alterni, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con l'obbligo di prelevare il minore dal domicilio della madre ed ivi riaccompagnarlo;
in caso di indisponibilità di un genitore a rispettare il predetto calendario per esigenze lavorative, è fatto obbligo di comunicare tale indisponibilità all'altro genitore con un preavviso di almeno due giorni;
il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, ad anni alterni, il giorno della vigilia di Natale o il giorno di
Natale, il giorno della vigilia di capodanno o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
il minore, inoltre, trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma mentre con il padre il giorno della festa del papà, con entrambi i genitori, invece, il giorno del proprio compleanno;
per le vacanza estive, il padre potrà tenere con sé il minore 15 giorni consecutivi da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Considerato che dalla relazione degli assistenti sociali di Saviano in atti è emerso che il padre non possiede una totale consapevolezza delle esigenze del figlio in quanto trascorre poco tempo con questi e che, in una circostanza, il suo iniziale comportamento ostativo ha impedito la nomina tempestiva dell' insegnante di sostegno per il figlio durante l'orario scolastico, questo Tribunale ritiene opportuno invitare il resistente ad intraprendere percorsi presso struttura pubblica o convenzionata cui i SS di Napoli (luogo di residenza del avranno cura di indirizzare il percorsi CP_1 CP_1
volti ad un rafforzamento delle capacità genitoriali dello stesso.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso nel giudizio di separazione in quanto: 1) la ricorrente continua a lavorare in una sala bingo percependo una retribuzione di € 1.000,00 mensili, vive nell'abitazione familiare condotta il locazione, per la quale
è gravata dal canone di locazione di € 450,00 mensili, unitamente ad altre due figlie nate da una precedente relazione e per le quali il padre corrisponde 500,00 euro di mantenimento;
percepisce il
Org_ 50% dell'assegno unico erogato dall' per il minore;
2) il resistente vive con la madre, in un'abitazione di proprietà, lavora in una sala bingo e percepisce € 1.200,00 mensili di retribuzione;
Org_ percepisce il 50% dell'assegno unico erogato dall' per il minore;
ha dedotto, poi, di essere gravato da due finanziamenti, uno contratto per le spese del matrimonio con rata mensile di € 232,00
e l'altro per ristrutturare l'abitazione in cui vive con rata mensile di € 224,00.
Tutto quanto considerato, rilevato che negli accordi della separazione era previsto che decorsi 36 mesi dalla loro sottoscrizione il resistente avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 200,00 in luogo dei
150,00 previsti inizialmente, considerata la disponibilità mostrata dal resistente a corrispondere la detta somma, questo Tribunale ritiene congruo confermare l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento del figlio versando alla GN entro il 20 Persona_1 Parte_1
di ogni mese la somma pari ad euro 200,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo l'importo.
Ciascun genitore dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del
20.05.2021.
Spese di lite compensate stante la natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
il 08.06.2016 in Saviano (NA) (n. 5 – Parte I - anno 2016); Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) affida il minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
d) colloca in via preferenziale il minore presso la madre;
Parte_1
e) disciplina i tempi di permanenza del minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
f) assegna la casa familiare sita in Saviano (NA) alla Via Ambrogio Leone 8 alla GN;
Parte_1
g) invita il sig. ad intraprendere percorsi presso struttura pubblica o convenzionata Controparte_1
da individuarsi a cura dei SS di Napoli volti ad un rafforzamento delle capacità genitoriali;
h) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
versando alla GN , entro il 20 di ogni mese, la somma pari ad euro 200,00,
[...] Parte_1
importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo l'importo; i) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie, nell'interesse del minore, individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021;
l) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 2.05.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)