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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1009 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 02 Dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Pavia, estensore Giudice Dott. Federica Ferrari, promossa
DA
- (c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Daniele De Russis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, via Alberico Albricci n.9
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Federico Scisca ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 23/09/2024.
Per l'appellato: come da memoria difensiva depositata in data 21/11/2024.
1
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 446/24 il Tribunale di Pavia, in accoglimento del ricorso del lavoratore, condannava la al pagamento a favore del ricorrente Controparte_2 della somma lorda di € 3644,46 a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e risarcimento danno per mancata rotazione
Nello specifico il ricorrente esponeva di aver lavorato per
[...]
dal 13.6.2019 al 31.1.2022; eccepiva il Parte_1
mancato rispetto del termine di preavviso di licenziamento, la collocazione in CIG da covid 19 da agosto a dicembre 2021 (con eccezione di ottobre) con violazione del criterio della rotazione e conseguenziale richiesta di risarcimento del danno, nonché il mancato pagamento della retribuzione di gennaio 2022.
La società convenuta si costituiva in giudizio, esponendo che, nel mese di gennaio, il ricorrente era rimasto assente dal lavoro per “permesso non retribuito”, come da accordi con l'amministratore unico;
che la lettera di licenziamento gli era stata consegnata brevi manu il 15.1.2022 e che non risultasse provato e violato il principio di turnazione, con contestazione del credito rivendicato dal lavoratore.
La convenuta, inoltre, eccepiva preliminarmente la inammissibilità della domanda ricorrente in quanto data 15/07/2021 le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, con la quale il ricorrente rinunciava a qualsivoglia pretesa nei riguardi della per ragioni inerenti al rapporto di lavoro, tra Pt_1
l'altro con riguardo a supposte differenze retributive e/o ore in eccedenza.
Il Tribunale disattendeva l'eccezione preliminare della società ritenendo che l'accordo in sede sindacale spiegasse un'efficacia unicamente riconducibile al pregresso, e accoglieva le domande del lavoratore sulla base dei documenti prodotti in causa e stante il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte datoriale in relazione alle retribuzioni rivendicate dall' CP_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello la
[...]
deducendone l'illegittimità sotto diversi profili. Parte_1
Si è costituito , con memoria difensiva Controparte_1
depositata in data 21/11/2024, chiedendo il rigetto del gravame avversario.
Alla udienza del 2 dicembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da
2
dispositivo, di cui è stata data pubblica lettura.
Nell'atto di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado ribadendo in via preliminare la “carenza di interesse ad agire” dell' in virtù del verbale CP_1
di conciliazione sottoscritto il 15/07/2021, il quale, secondo la tesi appellante, conterrebbe una rinuncia a far valere ogni domanda o diritto connessi o anche solo occasionati con il rapporto di lavoro;
sotto diverso profilo eccepisce, stante la validità della rinuncia ed il valore transattivo della stessa, l'inadempimento dell' al detto accordo e l'infondatezza del diritto al risarcimento per la CP_1
“mancata turnazione” in quanto oggetto anch'esso dalla rinuncia in sede conciliativa.
Censura inoltre la sentenza in relazione alla riconosciuta retribuzione della mensilità di gennaio 2022 e indennità sostitutiva del termine di preavviso, contestando la valenza istruttoria dei messaggi whatsapp intercorsi con la impiegata contabile la quale non rivestiva la carica di legale rappresentante Controparte_3 della società e che invece con quest'ultimo vi era l'accordo circa il mese di gennaio come “permesso non retribuito” e considerato che la lettera di licenziamento era stata consegnata a mani proprie in data 15/01/22all' CP_1
I motivi di appello sono infondati.
Osserva in particolare il Collegio di condividere l'iter argomentativo di cui all'impugnata sentenza, in quanto fondato su una corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame, nonché del principio dell'onere della prova, avendo correttamente valorizzato gli elementi istruttori acquisiti in causa.
In relazione alla valenza del verbale di conciliazione transattivo si precisa che le somme richieste dall'appellato sono quelle maturate successivamente alla data della conciliazione e non comprese nel relativo verbale;
pertanto, sulle pretese riconosciute nella sentenza appellata non è intervenuta alcuna rinunzia.
In relazione al risarcimento del danno per mancata rotazione si osserva anzitutto che la società non ha fornito prova di avere definito le modalità di attuazione della rotazione, né i programmi di lavoro delle attività da assegnare ai lavoratori richiamati in servizio;
inoltre il legale rappresentante della società, in sede di libero
3
interrogatorio, ha ammesso che nel periodo agosto - dicembre 2021 l'altra dipendente addetta alle pulizie del centro sportivo aveva continuato a lavorare
“perché era più autonoma”, precisando che per scelta del precedente amministratore nel periodo agosto-dicembre è sempre stata chiamata lei.
Per i periodi di illegittima sospensione della mansione in violazione dei criteri di rotazione della cassa integrazione – anche nel periodo covud 19 – il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno rappresentato dalla differenza tra il trattamento di integrazione salariale percepito e la retribuzione piena cui lo stesso avrebbe avuto diritto nel caso in cui fosse stato richiamato al lavoro (Cass. 10377/2021). La somma a detto titolo dovuta è stata correttamente conteggiata dal Tribunale, avendo, dai conteggi redatti in base alla qualifica ed all'orario di lavoro, detratto quanto percepito a titolo di CIG (cfr. all. n. 10 e 11 fascicolo di primo grado
. CP_1
In relazione alla retribuzione del mese di gennaio 2022 è infondata la doglianza appellante circa un presunto accordo tra le parti sulla sospensione dell'attività lavorativa senza retribuzione. Infatti non è stata fornita né dedotta alcuna prova in ordine a tale accordo tra le parti, e risultano invece dirimenti le allegate conversazioni via whatsapp intercorse tra l' e l'impiegata che si CP_1 CP_3
occupava proprio della contabilità della società ed alla quale in data 19/01/22
l' chiedeva notizie circa la propria posizione, in particolare “sono ancora CP_1 in cassa integrazione”, escludendo così un accordo su un periodo di assenza non retribuita, in quanto solo a quella data l'appellato ha saputo di non essere in cassa integrazione.
Si verte quindi in ipotesi di illegittima sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, che determina il diritto del prestatore di lavoro al pagamento della retribuzione per il periodo in oggetto.
Circa l'indennità sostitutiva del preavviso si osserva che la comunicazione del licenziamento è stata inviata a mezzo raccomandata r.r. in data 31.1.22 e ricevuta il
0/02/22 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado e la deduzione appellante CP_1
circa la consegna a mani della medesima lettera è contraddetta altresì dai messaggi della impiegata che in data 24/01/22 comunicava all'appellato “Buongiorno CP_3
4
, stiamo preparando la lettera di licenziamento che verrà spedita con la CP_1 raccomandata e quindi la riceverai nei prossimi giorni” ed ancora, in data
31/01/22 “Buongiorno volevo informarti che ti ho inviato la lettera di CP_1
licenziamento via mail ed il documento originale lo riceverai nei prossimi giorni con la raccomandata”.
Il gravame deve quindi essere rigettato.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Pavia.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 1.200,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 02 Dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
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N.R.G. 1009 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 02 Dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Pavia, estensore Giudice Dott. Federica Ferrari, promossa
DA
- (c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Daniele De Russis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, via Alberico Albricci n.9
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Federico Scisca ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 23/09/2024.
Per l'appellato: come da memoria difensiva depositata in data 21/11/2024.
1
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 446/24 il Tribunale di Pavia, in accoglimento del ricorso del lavoratore, condannava la al pagamento a favore del ricorrente Controparte_2 della somma lorda di € 3644,46 a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e risarcimento danno per mancata rotazione
Nello specifico il ricorrente esponeva di aver lavorato per
[...]
dal 13.6.2019 al 31.1.2022; eccepiva il Parte_1
mancato rispetto del termine di preavviso di licenziamento, la collocazione in CIG da covid 19 da agosto a dicembre 2021 (con eccezione di ottobre) con violazione del criterio della rotazione e conseguenziale richiesta di risarcimento del danno, nonché il mancato pagamento della retribuzione di gennaio 2022.
La società convenuta si costituiva in giudizio, esponendo che, nel mese di gennaio, il ricorrente era rimasto assente dal lavoro per “permesso non retribuito”, come da accordi con l'amministratore unico;
che la lettera di licenziamento gli era stata consegnata brevi manu il 15.1.2022 e che non risultasse provato e violato il principio di turnazione, con contestazione del credito rivendicato dal lavoratore.
La convenuta, inoltre, eccepiva preliminarmente la inammissibilità della domanda ricorrente in quanto data 15/07/2021 le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, con la quale il ricorrente rinunciava a qualsivoglia pretesa nei riguardi della per ragioni inerenti al rapporto di lavoro, tra Pt_1
l'altro con riguardo a supposte differenze retributive e/o ore in eccedenza.
Il Tribunale disattendeva l'eccezione preliminare della società ritenendo che l'accordo in sede sindacale spiegasse un'efficacia unicamente riconducibile al pregresso, e accoglieva le domande del lavoratore sulla base dei documenti prodotti in causa e stante il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte datoriale in relazione alle retribuzioni rivendicate dall' CP_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello la
[...]
deducendone l'illegittimità sotto diversi profili. Parte_1
Si è costituito , con memoria difensiva Controparte_1
depositata in data 21/11/2024, chiedendo il rigetto del gravame avversario.
Alla udienza del 2 dicembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da
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dispositivo, di cui è stata data pubblica lettura.
Nell'atto di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado ribadendo in via preliminare la “carenza di interesse ad agire” dell' in virtù del verbale CP_1
di conciliazione sottoscritto il 15/07/2021, il quale, secondo la tesi appellante, conterrebbe una rinuncia a far valere ogni domanda o diritto connessi o anche solo occasionati con il rapporto di lavoro;
sotto diverso profilo eccepisce, stante la validità della rinuncia ed il valore transattivo della stessa, l'inadempimento dell' al detto accordo e l'infondatezza del diritto al risarcimento per la CP_1
“mancata turnazione” in quanto oggetto anch'esso dalla rinuncia in sede conciliativa.
Censura inoltre la sentenza in relazione alla riconosciuta retribuzione della mensilità di gennaio 2022 e indennità sostitutiva del termine di preavviso, contestando la valenza istruttoria dei messaggi whatsapp intercorsi con la impiegata contabile la quale non rivestiva la carica di legale rappresentante Controparte_3 della società e che invece con quest'ultimo vi era l'accordo circa il mese di gennaio come “permesso non retribuito” e considerato che la lettera di licenziamento era stata consegnata a mani proprie in data 15/01/22all' CP_1
I motivi di appello sono infondati.
Osserva in particolare il Collegio di condividere l'iter argomentativo di cui all'impugnata sentenza, in quanto fondato su una corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame, nonché del principio dell'onere della prova, avendo correttamente valorizzato gli elementi istruttori acquisiti in causa.
In relazione alla valenza del verbale di conciliazione transattivo si precisa che le somme richieste dall'appellato sono quelle maturate successivamente alla data della conciliazione e non comprese nel relativo verbale;
pertanto, sulle pretese riconosciute nella sentenza appellata non è intervenuta alcuna rinunzia.
In relazione al risarcimento del danno per mancata rotazione si osserva anzitutto che la società non ha fornito prova di avere definito le modalità di attuazione della rotazione, né i programmi di lavoro delle attività da assegnare ai lavoratori richiamati in servizio;
inoltre il legale rappresentante della società, in sede di libero
3
interrogatorio, ha ammesso che nel periodo agosto - dicembre 2021 l'altra dipendente addetta alle pulizie del centro sportivo aveva continuato a lavorare
“perché era più autonoma”, precisando che per scelta del precedente amministratore nel periodo agosto-dicembre è sempre stata chiamata lei.
Per i periodi di illegittima sospensione della mansione in violazione dei criteri di rotazione della cassa integrazione – anche nel periodo covud 19 – il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno rappresentato dalla differenza tra il trattamento di integrazione salariale percepito e la retribuzione piena cui lo stesso avrebbe avuto diritto nel caso in cui fosse stato richiamato al lavoro (Cass. 10377/2021). La somma a detto titolo dovuta è stata correttamente conteggiata dal Tribunale, avendo, dai conteggi redatti in base alla qualifica ed all'orario di lavoro, detratto quanto percepito a titolo di CIG (cfr. all. n. 10 e 11 fascicolo di primo grado
. CP_1
In relazione alla retribuzione del mese di gennaio 2022 è infondata la doglianza appellante circa un presunto accordo tra le parti sulla sospensione dell'attività lavorativa senza retribuzione. Infatti non è stata fornita né dedotta alcuna prova in ordine a tale accordo tra le parti, e risultano invece dirimenti le allegate conversazioni via whatsapp intercorse tra l' e l'impiegata che si CP_1 CP_3
occupava proprio della contabilità della società ed alla quale in data 19/01/22
l' chiedeva notizie circa la propria posizione, in particolare “sono ancora CP_1 in cassa integrazione”, escludendo così un accordo su un periodo di assenza non retribuita, in quanto solo a quella data l'appellato ha saputo di non essere in cassa integrazione.
Si verte quindi in ipotesi di illegittima sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, che determina il diritto del prestatore di lavoro al pagamento della retribuzione per il periodo in oggetto.
Circa l'indennità sostitutiva del preavviso si osserva che la comunicazione del licenziamento è stata inviata a mezzo raccomandata r.r. in data 31.1.22 e ricevuta il
0/02/22 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado e la deduzione appellante CP_1
circa la consegna a mani della medesima lettera è contraddetta altresì dai messaggi della impiegata che in data 24/01/22 comunicava all'appellato “Buongiorno CP_3
4
, stiamo preparando la lettera di licenziamento che verrà spedita con la CP_1 raccomandata e quindi la riceverai nei prossimi giorni” ed ancora, in data
31/01/22 “Buongiorno volevo informarti che ti ho inviato la lettera di CP_1
licenziamento via mail ed il documento originale lo riceverai nei prossimi giorni con la raccomandata”.
Il gravame deve quindi essere rigettato.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Pavia.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 1.200,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 02 Dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
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