Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 20262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e vertente TRA
Avv. PAOLO SPATARO, elett.te dom.to in Roma, Corso d'Italia 83, presso il proprio studio, difeso personalmente ex art. 86 cpc appellante
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Controparte_1 I. Newton 34, presso lo studio dell'avv. Silvana Durante, che la rappresenta e difende come da procura in atti appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 23664/2022 – pagamento somme. CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da rispettivi atti depositati telematicamente entro i termini concessi ex art. 352
c.p.c. conformemente alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.3.2023 l'avv. PA AR proponeva appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 23664/2022, pubblicata il 13.12.2022, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dallo stesso AR nei confronti della , con condanna dell'attore al pagamento delle Controparte_1
spese processuali (liquidate in € 1.050,00 oltre € 98,00 per spese e oltre accessori di legge).
L'appellante, con quattro motivi di impugnazione, censurava la decisione del Giudice di Pace e chiedeva – in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva – che, accertato l'inadempimento del la società appellata venisse condannata al pagamento della somma di Controparte_2
€ 4.932,00 a titolo di restituzione della somma corrisposta per l'acquisto del soggiorno o, in subordine, alla restituzione della minor somma di € 3.699,00; vinte le spese. In via più gradata l'appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese processuali, con compensazione totale o parziale delle stesse.
dell'appello ex art. 348 c.p.c. e comunque chiedeva il rigetto del gravame e dell'istanza di inibitoria, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.9.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dello
AR e disattesa l'eccezione dell'appellata ex art. 348 bis cpc.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e relativi alla valutazione di infondatezza, da parte del primo giudice, circa il merito della pretesa attorea.
L'appellante lamenta, in detti motivi, l'errata valutazione delle risultanze probatorie e la violazione degli artt.
116-244-246 cpc.
In particolare l'appellante sottolinea come il Giudice di Pace abbia errato nel non ravvisare l'altrui inadempimento nella mancata esecuzione del servizio di transfert dall'Aeroporto di Cagliari al e nella CP_2
difformità fra la stanza assegnata e quella pubblicizzata.
Reputa il Tribunale di condividere la valutazione del primo giudice circa la mancanza di prova adeguata dell'inadempimento della ai propri obblighi contrattuali. CP_1
In primo luogo, quanto alla stanza messa a disposizione, si osserva che l'avv. AR aveva prenotato una
“camera Junior suite dimora family” composta da “ampi bilocali con camera doppia e zona soggiorno con 2 o
3 divani letto” per tre persone (due adulti e un bambino) come emerge dai docc. 2-3-6-7 della convenuta e come dedotto dallo stesso AR nella citazione di primo grado (pagg. 1-2).
Orbene quanto messo a disposizione della struttura alberghiera è risultato conforme a quanto prenotato;
assume invero lo stesso attore in citazione che gli era stata fornita una stanza matrimoniale con collocazione di due letti singoli nell'altro vano soggiorno (pag. 2).
Non appare invece condivisibile l'assunto difensivo dell'appellante per cui l'aspettativa sarebbe stata quella di una doppia camera da letto oltre a una zona soggiorno;
in tal caso, infatti, ci si troverebbe in presenza di un trilocale e non già di un bilocale come da prenotazione effettuata.
Peraltro il teste nella sua deposizione, ha riferito che la stanza fornita all'appellante era appunto un Tes_1
bilocale composto da camera matrimoniale e da altro ambiente con divani letto, oltre che da una cucina a sè
stante, e che “le stanze di quella tipologia sono tutte di uguale conformazione”. Riguardo alla testimonianza del giova rilevare che il fatto che egli fosse un mero dipendente dalla Tes_1
convenuta non è tale da farne ravvisare l'incapacità a deporre ex art. 246 cpc. Quanto all'altro teste o Tes_2
stesso neppure risulta dipendente della convenuta, ma solo appartenente all'Ufficio reclami Alpitour, sicchè
neppure è ravvisabile un qualsiasi motivo di incapacità a testimoniare.
Dal canto suo l'appellante (sul quale grava l'onere probatorio) a sostegno dei propri assunti richiama essenzialmente la testimonianza del proprio coniuge signora Riguardo a tale testimonianza Testimone_3
il primo giudice – pur non esprimendosi in termini di incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. - correttamente ha effettuato una, pur doverosa, valutazione di “poca attendibilità” del teste (che si condivide) visti i rapporti di coniugio con l'attore.
In ogni caso l'inadempimento della convenuta va di per sé escluso in base alle argomentazioni sopra riportate.
Ne consegue che è irrilevante la circostanza (di cui al terzo motivo) che la struttura alberghiera non avesse potuto accedere alla richiesta dell'attore di un cambio di stanza, per mancanza di altra disponibilità.
L'appellante ha altresì lamentato una serie di disservizi (quali la scarsa pulizia delle stanze, l'inutilizzabilità
dell'asciugacapelli, la presenza di buchi nelle pareti, di una porta che si chiudeva male…) nonché il mancato godimento nella serata del 28.7.2018 del ristorante a la carte “la Terrazza del Mirto”.
Orbene riguardo al primo aspetto (anche prescindendo da ogni considerazione circa la prova dei fatti lamentati) si osserva che trattasi di piccoli inconvenienti (per lo più risolvibili tramite segnalazione alla reception, che avrebbe potuto provvedere a far effettuare una più accurata pulizia ovvero ad esempio a sostituire l'asciugacapelli).
In ogni caso detti inconvenienti non appaiono così gravi nell'economia complessiva del rapporto da giustificarne l'interruzione con l'abbandono unilaterale della struttura, come fatto dall'attore, senza preavviso dopo i primi due giorni di permanenza.
Quanto al ristorante ha riferito il teste che comunque era fruibile l'altro ristorante a la carte “Stella di Tes_1
Mare” sulla spiaggia;
né dal canto suo l'attore appellante ha dimostrato di avere uno specifico interesse a cenare presso il primo ristorante piuttosto che presso l'altro della medesima struttura.
Per quanto concerne, infine, il mancato transfert dall'Aeroporto al Resort è circostanza pacifica, in quanto ammessa dalla stessa parte appellata nelle sue difese, che l'attore non è stato prelevato in Aeroporto
dall'autista.
Tuttavia tale evento avrebbe giustificato un'eventuale richiesta di rimborso delle spese asseritamente sostenute dall'attore per il taxi ovvero per il trasporto alternativo, ma non anche il rimborso dell'intero soggiorno posto che l'accaduto non ha comunque impedito all'attore di raggiungere la struttura alberghiera e usufruire della camera prenotata.
Nel caso di specie, peraltro, l'avv. AR inspiegabilmente non solo non ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto alternativo, ma neppure le ha documentate.
Infine va disatteso il quarto motivo relativo alla condanna alle spese del primo grado. Invero la mancata partecipazione della convenuta alla fase di mediazione non è tale da consentire di derogare al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e, tanto meno, è tale da giustificare un'inammissibile condanna alle spese della parte non soccombente, come pure richiesto nel gravame (pag. 16). Non ricorrono, pertanto, le condizioni per una compensazione, sia pur parziale, delle spese di primo grado.
Atteso quanto innanzi va confermata la sentenza impugnata.
Le spese processuali di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri medi (compresa la fase di trattazione relativa all'istanza di inibitoria disattesa in prima udienza).
Trattandosi di causa proposta successivamente al 31.1.2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012,
per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da AR PA;
2) condanna AR PA al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado che liquida in € 2.550,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 c. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 3 gennaio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)