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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/10/2024, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/10/2024 , ha pronunciato, ex art 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3542 /2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: arretrati pensione inabilità civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/11/2023, parte ricorrente premetteva di aver esperito positivamente ricorso per ATP al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere della pensione di inabilità civile.
Rilevava che, nonostante l'omologa della CTU espletata nel detto procedimento, regolarmente notificata alle varie sedi, l' non liquidava le somme dovute per pensione di inabilità civile, _1
riconosciuta giudizialmente con la dedotta decorrenza. Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa.
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al pagamento di tutti i ratei della _1
detta prestazione, scaduti e non corrisposti, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L' non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche dell'atto _1
introduttivo.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal mancato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . _1 Per quanto riguarda il merito della controversia, dalla documentazione in atti (v. decreto di omologa) emerge la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28/06/2021.
L'art. 445 bis recita che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Va rilevato che dagli atti del giudizio non risulta liquidata la prestazione in favore del ricorrente.
Accertato il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità, va rilevato che appare ricorrere anche l'ulteriore requisito reddituale, dato dal mancato superamento delle soglie massime di riferimento annualmente stabilite dalla legge, come risulta acclarato dalla documentazione in atti (v. certificazioni reddituali dell'Agenzia delle Entrate, riferibili alle annualità dal 2019 al 2022, mentre per il 2023 non sono presenti in anagrafe tributaria i dati reddituali).
Di conseguenza, la domanda appare fondata e va conseguentemente accolta per quanto di ragione, con condanna dell' a liquidare e pagare al ricorrente la pensione di inabilità a decorrere _1
dal 28/06/2021 e fino all'annualità 2022 compresa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Non può essere disposta la condanna per le annualità successive, in quanto il ricorrente non ha dimostrato in giudizio il mancato superamento delle soglie reddituali di riferimento con idonea certificazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n147/22, parametri minimi, in ragione del valore della controversia come dichiarato in ricorso e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro ., in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 _1
ricorso depositato il 18/11/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; _1 - Condanna l' a liquidare e pagare la pensione di inabilità civile, in favore di _1 PT
, a decorrere dal 28/06/2021 e fino all'annualità 2022 compresa, oltre interessi e
[...]
rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che _1
liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 10/10/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena