TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2024 ed iscritta al n. 291
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Grazie e Paola Scurria del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Corso Martiri della libertà n. 28 -
Lecco, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- (CF. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_1 P.IVA_1
Maria Laura Giglio del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Piazza degli Affari n. 12 - Lecco,
presso e nello studio del difensore, per mandato agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione mobiliare preso terzi.
In data 26 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito:
IN VIA PRINCIPALE ACCOGLIERE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE dei crediti e di decadenza dal diritto di iscrivere
a ruolo i tributi dell'Ente impositore. Conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione dei
crediti asseritamente vantati da nei confronti del sig. per decorrenza Controparte_2 Parte_1
del termine prescrizionale di legge,
pagina 1 di 9 - di tutte le somme portate dalle cartelle di pagamento n.13420040004528131000, n.13420060003025840000,
n.13420110006892729502, n.13420140002903374000, n.1342016000005956000;
- delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi nelle cartelle di pagamento n.13420060002783131502,
n.13420060004412449000, n.13420060004959129502, n.13420070002675352000, n.13420070003586247502,
n.13420090002119944502, n.13420120000921910502, n.13420140002903273000, n.13420150003993780000
e DICHIARARE la decadenza dell'ente impositore dalla possibilità di procedere alla riscossione tramite ruolo delle
cartelle di pagamento n.13420180000960212000, n.13420190003019131000 e n.13420210000010240000 per tutti i motivi
dedotti negli atti difensivi.
Con vittoria di spese di lite”.
Per la convenuta: “Nel merito: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. dichiarando l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza in quanto tardiva e per l'effetto confermare la Parte_1
legittimità dell'attività di riscossione posta in essere e degli atti di pignoramento presso terzi impugnati, confermando
l'attualità del debito iscritto, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche avuto riguardo alla fase cautelare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In forza di 24 cartelle (cfr. relativi estratti di ruolo ai docc.
1-2 della convenuta) l
[...]
ha proceduto esecutivamente alla riscossione nei confronti di Controparte_1 Pt_1
per l'importo di euro 203.478,23 (per imposte/tributi, sanzioni ed interessi) nelle forme del
[...]
pignoramento presso terzi e, precisamente, notificando a mezzo PEC in data 9.11.2023 a Banco BPM
s.p.a. e ad atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. (docc. 3 e 4 della convenuta). I Controparte_3
pignoramenti sono stati notificati al debitore il 27.11.2023 (docc.
2-3 dell'attore).
ha provveduto ad iscrive a ruolo le due procedure (ai nn. 68 e 69/2023 R.G. Es. Mob.) ed CP_4
a notificare l'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. alle società terze pignorate a mezzo PEC il 4.12.2023
ed al debitore esecutato presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Lecco in pari data, attesa la mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 492 c.p.c. (docc. 5A/B dell'attore e docc.
3bis e 4bis della convenuta).
La terza pignorata con dichiarazione del 14.11.2023, ha indicato il debitore Controparte_3
come intestatario del rapporto n. 40137283, aperto tramite il collocatore Banco BPM per la pagina 2 di 9 sottoscrizione dei fondi comuni di investimento, per un controvalore di euro 28.470,18 (doc. 5 della convenuta).
Banco BPM ha reso dichiarazione positiva il 14.11.2023 relativamente alla somma di euro
11.090,64 nonché relativamente a strumenti finanziari intestati al debitore per euro 16.692,00 ed euro
79,35 (doc. della convenuta).
2. - In entrambe le procedure il debitore ha depositato in data 11.12.2023 “Memoria di Pt_1
costituzione” (docc. 6A/B dell'attore), nella quale ha preliminarmente eccepito “la mancata notifica dell'avviso ex art. 543 quinto comma c.p.c., che non risulta regolarmente notificato al debitore esecutato presso la residenza”, con conseguente “lesione del diritto di difesa” ed inefficacia del pignoramento. Nel merito, il debitore ha contestato che “la asserita pretesa creditoria di
[...]
si fonda su crediti ormai pacificamente prescritti. Dalla documentazione prodotta Controparte_5
del creditore procedente infatti, risulta che la gran parte delle somme per cui si è proceduto a
pignoramento presso terzi sono prescritte per decorso del termine di prescrizione decennale e
quinquennale previsto per legge per ogni singolo tributo. Alcuni tributi risalgono addirittura a quasi
venti anni or sono, e le notifiche delle relative cartelle di pagamento sono di oltre dieci anni fa. Da
allora non è stato più notificato validamente all'odierno debitore alcun atto interruttivo della prescrizione”. Non solo, ma “per alcuni tributi era già incorsa in Controparte_5
decadenza al momento dell'iscrizione a ruolo degli stessi e della notifica della cartella di pagamento,
poiché tali notifiche sono avvenute ben oltre il termine previsto per legge, ovvero entro il 31 dicembre
del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. La prescrizione
di legge deve intendersi già maturata allora, in quanto iscritti a ruolo oltre il limite temporale di decadenza degli stessi”. Nei due atti il ha avanzato le seguenti testuali conclusioni: “IN VIA Pt_1
PRELIMINARE DICHIARARE inefficace il pignoramento immobiliare notificato al sig. e a Pt_1
Banco B.P.M. S.p.a. per mancata notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento
immobiliare al debitore esecutato. IN VIA PRELIMINARE DI RITO si formula opposizione all'esecuzione e all'assegnazione delle somme pignorate per tutti i motivi sopra esposti. In caso di
mancato accoglimento di tale richiesta, si chiede che il Giudice provveda al mutamento del rito con i
provvedimenti consequenziali. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO DICHIARARE l'intervenuta
pagina 3 di 9 prescrizione del credito per tutti i motivi di cui in narrativa Con la condanna dell'
[...]
alla rifusione delle spese in favore del sig. ”. Controparte_1 Parte_1
3. - non ha chiesto termini a difesa ed il G.E., con ordinanza riservata del 15.12.2023, ha CP_4
ritenuto la validità della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo effettuata presso la Cancelleria, in assenza di elezione di domicilio da parte del debitore e, in carenza di istanza di sospensione, ha assegnato il termine di giorni 60 per l'avvio della fase di merito (doc. 7 dell'attore e docc.
7-7quater
della convenuta).
Con altre ordinanze in pari data ha ordinato la vendita “al meglio” sul mercato dei titoli pignorati e, all'esito, con ordinanze ex art. 533 c.p.c. del 6.2.2024, ha assegnato le somme di euro
29.255,89 ricavata dalla vendita dei fondi presso e di euro 15.933,00 ricavata della Controparte_3
vendita delle azioni pignorate presso Banco BPM nonché il credito di euro 11.090,64 vantato dal debitore esecutato nei confronti di quest'ultimo istituto (docc. 8 e 9 della convenuta).
4. - Con atto di citazione notificato il 5.2.2024 ha tempestivamente introdotto Parte_1
la presente fase di merito: fermo il denunciato vizio formale della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo perché non avvenuto presso la residenza del debitore, ha meglio specificato le ragioni dell'opposizione relative alla prescrizione.
Per l'esattezza, con riguardo alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n.13420040004528131000 notificata il 29.6.2005 e relativa a spese processuali anno di riferimento 2003;
2) n.13420060002783131502 notificata il 2.10.2006 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni e IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2002;
3) n.13420060003025840000 notificata il 18.4.2007 e relativa a recupero multe e ammende anno di riferimento 2005;
4) n. 13220060004412449000 notificata il 3.1.2007 e relativa a IRPEF, IRPEF interessi e sanzioni, Addizionale regionale all'IRPEF e Addizionale Regionale all'Irpef interessi e sanzioni anno di riferimento 2003;
5) n. 13420060004959129502 notificata il 3.1.2007 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni, IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2003;
pagina 4 di 9 6) n.13420070002675352000 notificata il 20.12.2008 e relativa a IRPEF, IRPEF interessi e sanzioni, Addizionale regionale all'IRPEF, Addizionale regionale IRPEF interessi e sanzioni anno di riferimento 2004;
7) n. 13420070003586247502 notificata il 7.12.2007 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni, IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2004;
8) n. 13420090002119944502 notificata il 3.4.2009 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni, IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2005;
9) n. 13420100000947117502 notificata il 26.4.2010 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni, IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2006;
10) n. 13420110006892729502 notificata il 28.12.2011 e relativa a e sanzioni CP_6 CP_6
anno di riferimento 2009,2010 e 2011;
11) n. 13420120000921910502 notificata il 16.4.2012 e relativa a IVA, IVA sanzioni e interessi anno di riferimento 2008
l'attore ha fatto rilevare come fossero state notificate prima dell'anno 2012 e ben oltre 10 anni prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420239001154605/000, avvenuta il 31.8.2023
(doc. 8 dell'attore), sicché i relativi crediti, soggetti al termine di prescrizione decennale, “erano già ampiamente prescritti quando ha notificato l'Intimazione di Controparte_5
pagamento, questo pur tenendo conto del periodo interruttivo introdotto per l'emergenza Covid”.
Con riferimento alla cartella n. 13420140002903374000 notificata il 28.12.2014 e relativa a contravvenzioni al Codice della strada anno di riferimento 2013 e alla cartella n.
13420160000059560001 notificata il 27.5.2016 e relativa a contravvenzioni al Codice della strada anno di riferimento 2014, l'attore ha dedotto la prescrizione, essendo state notificate rispettivamente nell'anno 2014 e 2016 per contravvenzioni che si prescrivono nel termine di 5 anni e dunque prescritte alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 31.8.2023.
Infine, le cartelle n. 13420210000010240000 notificata il 20.6.2022 relativa a IMU, IMU
sanzioni, spese e interessi anno di riferimento 2014, 2015, 2016, 2017; n. 13420190003019131000
notificata il 5.12.2019 relativa a IMU, IMU interessi, sanzioni e spese anno di riferimento 2012; n.
pagina 5 di 9 riferimento 2014, 2015, 2016 e 2017 riguardano un'imposta per la quale l'Ente impositore deve notificare l'avviso di accertamento per il mancato pagamento entro il termine di 5 anni dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato e per tutte il termine sarebbe irrimediabilmente prescritto.
5. - Si è costituita in giudizio l' per sostenere la regolarità Controparte_1
della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo e per ripercorrere la normativa che regola la prescrizione in relazione all'impugnazione degli atti impositivi, al fine di concludere per l'interruzione della prescrizione in forza di molteplici atti interruttivi indicati e depositati.
6. - Il vizio di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo non sussiste.
Infatti, se è vero che il comma 5 dell'art. 543 c.p.c., aggiunto dalla lege 26.11.2021 n. 206, dispone che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina
l'inefficacia del pignoramento”, è non meno vero che l'art. 492 c.p.c. non è stato variato nel suo comma 2, a tenor del quale “Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con
l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice”.
Dal momento che il non ha dichiarato la propria residenza nel circondario di Lecco, Pt_1
correttamente la notifica dell'avviso è avvenuta presso la Cancelleria.
Per completezza, va aggiunto come, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. 31.10.2024
n. 164, per il futuro non è più prevista la notifica al debitore.
7. - Passando al merito, ha esattamente ripercorso la disciplina che regola la deduzione CP_4
dei vizi degli atti impositivi e la prescrizione dei crediti.
A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite 17.11.2016 n. 23397, è ormai dato acquisito che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento produce soltanto pagina 6 di 9 l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare invece anche l'effetto della "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale a mente dell'art. 2953 c.c.. Ne consegue che tutti i vizi, formali o sostanziali, riguardanti il credito dell'Ente
impositore consacrati nella cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, rimangono definitivamente superati e non possono essere successivamente proposti mediante l'impugnazione di un atto successivo, anche esecutivo. Non di meno, dalla notifica della cartella non opposta riprende a decorrere il termine di prescrizione, che si interrompe nuovamente al momento della notifica da parte dell'Ente di riscossione di un atto di esecuzione forzata ovvero comunque di un atto idoneo a manifestare la volontà di chiedere il pagamento del credito (come nel caso dell'avviso di pagamento successivo alla notifica della cartella): in tali casi, il debitore, se l'atto interruttivo della prescrizione è
stato notificato al maturare della stessa, ha l'onere di impugnare detto atto per eccepire l'intervenuta prescrizione del credito;
se non lo fa, la prescrizione fino a quel momento maturata non può più essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo e per effetto della notifica dell'atto interruttivo non opposto comincia a decorrere ex novo il termine di prescrizione (Cass. 29.3.2023 n. 8853; Cass.
15.11.2022 n. 33569; Cass. 14.3.2022 n. 8198, Cass.
9.11.2021 n. 32810; Cass. 12.5.2021 n. 12471;
Cass.
7.2.2020 n. 3005; Cass. 28.1.2020 n. 1901; Cass. 16.7.2019 n. 19010; Cass. 20.11.2018 n.
29978).
Quindi: se prima della notifica della cartella il credito (per entrate tributarie o non) si era prescritto o presentava decadenze, la mancata impugnazione della cartella rende irretrattabile il credito e non è più possibile far valere quella prescrizione (o decadenza) attraverso l'impugnazione di un atto successivo. Se fra la data di notificazione della cartella e quella di un successivo atto di intimazione di pagamento è decorso il termine di prescrizione, il debitore deve eccepire la prescrizione attraverso la tempestiva impugnazione di quest'ultimo atto e, in mancanza, la prescrizione fino a quel momento maturata diviene irrilevante e non può più essere invocata attraverso l'impugnazione di un ulteriore atto successivo.
Calando questi principi al caso in decisione, per respingere l'opposizione è sufficiente notare come sia stato lo stesso – che mai ha contestato l'omessa notifica delle varie cartelle – a Pt_1
depositare in atti (doc. 8 cit. dell'attore) l'intimazione di pagamento n. 13420239001154605/000,
pagina 7 di 9 notificatagli il 31.8.2023 e non opposta: poiché tale intimazione richiama tutte le cartelle azionate nell'esecuzione presso terzi qui opposta, per far valere qualsivoglia maturata prescrizione il debitore avrebbe dovuto impugnare quell'atto ed eccepire allora la prescrizione;
in difetto, da quella notifica ha ricominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione per ciascuna cartella, evidentemente non maturato al momento dell'avvio dell'esecuzione.
Il tutto, a tacere delle precedenti intimazioni di pagamento che ha dimostrato di aver CP_4
notificato al (cfr. intimazione di pagamento n. 13420159002643254/000 notificata il 6.10.2015; Pt_1
intimazione di pagamento n. 13420199000206376/000 notificata il 20.6.2019; intimazione di pagamento n. 13420219000179755/000 notificata il 24.3.2022; intimazione di pagamento n.
13420219000036619/000 notificata il 30.5.2022; intimazione di pagamento n.
13420239001154605/000 notificata l'1.9.2023 ai docc.11-14 e 18 della convenuta).
Con specifico riguardo, poi, alla decadenza per tardiva iscrizione a ruolo relativamente alle tre cartelle riguardanti l'IMU, la doglianza avrebbe dovuto esser sollevata con l'opposizione alla cartella e rimane definitivamente preclusa in relazione ai successivi atti che fanno valere quel credito ormai cristallizzato.
8. - Solo nella comparsa conclusionale il ha richiamato un recente precedente di Pt_1
legittimità (Cass. 17.6.2024 n. 16743) che fa leva sulla circostanza che l'avviso di intimazione non è un atto previsto dall'art. 19 D.Lgs. 31.12.1992 n. 564 tra gli atti impugnabili, con conseguente facoltà, ma non obbligo, di impugnazione. Ne dovrebbe derivare che l'avviso di intimazione notificato, integrando un sollecito di pagamento, sotto l'aspetto sostanziale è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione e a determinare l'inizio di un nuovo decorso, ma sotto il profilo processuale la sua mancata impugnazione non preclude la possibilità di far valere anche successivamente (ossia con l'impugnazione di un atto successivo nel tempo) la prescrizione già maturata.
Il precedente non convince e si discosta dall'interpretazione tradizionale. In ogni caso, comporta una nuova ragione di opposizione che l'opponente ha introdotto in causa del tutto tardivamente rispetto alla precedente impostazione difensiva. In particolare, quel che non persuade nel limitare l'effetto della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento alla sola interruzione della prescrizione è il contenuto stesso del documento, che non si limita ad indicare complessivamente il credito erariale ed a pagina 8 di 9 richiederne il pagamento nei 5 giorni, pena l'avvio dell'esecuzione forzata, ma riporta l'elenco delle cartelle con le relative somme e le date di notifica ed inoltre ripercorre minuziosamente il dettaglio dei debiti. In questo modo al debitore viene rammentata la natura del debito ma anche (e soprattutto) le date delle notifiche delle cartelle di pagamento, in modo che possa valutare eventuali prescrizioni e in tal caso non può rimanere inerte bensì deve far valere l'intervenuta prescrizione attraverso l'opposizione al documento, pena la rinunzia alla prescrizione ex art. 2937 comma 3 c.c..
9. - L'opposizione è dunque infondata e va respinta: alla soccombenza si accompagna la condanna dell'opponente a rifondere le spese di lite, che si liquidano – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa (pari al credito di euro 202.600,00), dell'attività concretamente effettuata
(senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro
9.000,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 5.2.2024. Parte_1
CONDANNA
(CF. ) a rifondere alla parte opposta le spese di lite per euro Parte_1 C.F._1
9.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 20 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13420210000010240000 notificata il 20.6.2022 relativa a IMU, IMU interessi, sanzioni e spese anno di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2024 ed iscritta al n. 291
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Grazie e Paola Scurria del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Corso Martiri della libertà n. 28 -
Lecco, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- (CF. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_1 P.IVA_1
Maria Laura Giglio del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Piazza degli Affari n. 12 - Lecco,
presso e nello studio del difensore, per mandato agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione mobiliare preso terzi.
In data 26 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito:
IN VIA PRINCIPALE ACCOGLIERE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE dei crediti e di decadenza dal diritto di iscrivere
a ruolo i tributi dell'Ente impositore. Conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione dei
crediti asseritamente vantati da nei confronti del sig. per decorrenza Controparte_2 Parte_1
del termine prescrizionale di legge,
pagina 1 di 9 - di tutte le somme portate dalle cartelle di pagamento n.13420040004528131000, n.13420060003025840000,
n.13420110006892729502, n.13420140002903374000, n.1342016000005956000;
- delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi nelle cartelle di pagamento n.13420060002783131502,
n.13420060004412449000, n.13420060004959129502, n.13420070002675352000, n.13420070003586247502,
n.13420090002119944502, n.13420120000921910502, n.13420140002903273000, n.13420150003993780000
e DICHIARARE la decadenza dell'ente impositore dalla possibilità di procedere alla riscossione tramite ruolo delle
cartelle di pagamento n.13420180000960212000, n.13420190003019131000 e n.13420210000010240000 per tutti i motivi
dedotti negli atti difensivi.
Con vittoria di spese di lite”.
Per la convenuta: “Nel merito: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. dichiarando l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza in quanto tardiva e per l'effetto confermare la Parte_1
legittimità dell'attività di riscossione posta in essere e degli atti di pignoramento presso terzi impugnati, confermando
l'attualità del debito iscritto, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche avuto riguardo alla fase cautelare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In forza di 24 cartelle (cfr. relativi estratti di ruolo ai docc.
1-2 della convenuta) l
[...]
ha proceduto esecutivamente alla riscossione nei confronti di Controparte_1 Pt_1
per l'importo di euro 203.478,23 (per imposte/tributi, sanzioni ed interessi) nelle forme del
[...]
pignoramento presso terzi e, precisamente, notificando a mezzo PEC in data 9.11.2023 a Banco BPM
s.p.a. e ad atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. (docc. 3 e 4 della convenuta). I Controparte_3
pignoramenti sono stati notificati al debitore il 27.11.2023 (docc.
2-3 dell'attore).
ha provveduto ad iscrive a ruolo le due procedure (ai nn. 68 e 69/2023 R.G. Es. Mob.) ed CP_4
a notificare l'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. alle società terze pignorate a mezzo PEC il 4.12.2023
ed al debitore esecutato presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Lecco in pari data, attesa la mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 492 c.p.c. (docc. 5A/B dell'attore e docc.
3bis e 4bis della convenuta).
La terza pignorata con dichiarazione del 14.11.2023, ha indicato il debitore Controparte_3
come intestatario del rapporto n. 40137283, aperto tramite il collocatore Banco BPM per la pagina 2 di 9 sottoscrizione dei fondi comuni di investimento, per un controvalore di euro 28.470,18 (doc. 5 della convenuta).
Banco BPM ha reso dichiarazione positiva il 14.11.2023 relativamente alla somma di euro
11.090,64 nonché relativamente a strumenti finanziari intestati al debitore per euro 16.692,00 ed euro
79,35 (doc. della convenuta).
2. - In entrambe le procedure il debitore ha depositato in data 11.12.2023 “Memoria di Pt_1
costituzione” (docc. 6A/B dell'attore), nella quale ha preliminarmente eccepito “la mancata notifica dell'avviso ex art. 543 quinto comma c.p.c., che non risulta regolarmente notificato al debitore esecutato presso la residenza”, con conseguente “lesione del diritto di difesa” ed inefficacia del pignoramento. Nel merito, il debitore ha contestato che “la asserita pretesa creditoria di
[...]
si fonda su crediti ormai pacificamente prescritti. Dalla documentazione prodotta Controparte_5
del creditore procedente infatti, risulta che la gran parte delle somme per cui si è proceduto a
pignoramento presso terzi sono prescritte per decorso del termine di prescrizione decennale e
quinquennale previsto per legge per ogni singolo tributo. Alcuni tributi risalgono addirittura a quasi
venti anni or sono, e le notifiche delle relative cartelle di pagamento sono di oltre dieci anni fa. Da
allora non è stato più notificato validamente all'odierno debitore alcun atto interruttivo della prescrizione”. Non solo, ma “per alcuni tributi era già incorsa in Controparte_5
decadenza al momento dell'iscrizione a ruolo degli stessi e della notifica della cartella di pagamento,
poiché tali notifiche sono avvenute ben oltre il termine previsto per legge, ovvero entro il 31 dicembre
del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. La prescrizione
di legge deve intendersi già maturata allora, in quanto iscritti a ruolo oltre il limite temporale di decadenza degli stessi”. Nei due atti il ha avanzato le seguenti testuali conclusioni: “IN VIA Pt_1
PRELIMINARE DICHIARARE inefficace il pignoramento immobiliare notificato al sig. e a Pt_1
Banco B.P.M. S.p.a. per mancata notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento
immobiliare al debitore esecutato. IN VIA PRELIMINARE DI RITO si formula opposizione all'esecuzione e all'assegnazione delle somme pignorate per tutti i motivi sopra esposti. In caso di
mancato accoglimento di tale richiesta, si chiede che il Giudice provveda al mutamento del rito con i
provvedimenti consequenziali. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO DICHIARARE l'intervenuta
pagina 3 di 9 prescrizione del credito per tutti i motivi di cui in narrativa Con la condanna dell'
[...]
alla rifusione delle spese in favore del sig. ”. Controparte_1 Parte_1
3. - non ha chiesto termini a difesa ed il G.E., con ordinanza riservata del 15.12.2023, ha CP_4
ritenuto la validità della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo effettuata presso la Cancelleria, in assenza di elezione di domicilio da parte del debitore e, in carenza di istanza di sospensione, ha assegnato il termine di giorni 60 per l'avvio della fase di merito (doc. 7 dell'attore e docc.
7-7quater
della convenuta).
Con altre ordinanze in pari data ha ordinato la vendita “al meglio” sul mercato dei titoli pignorati e, all'esito, con ordinanze ex art. 533 c.p.c. del 6.2.2024, ha assegnato le somme di euro
29.255,89 ricavata dalla vendita dei fondi presso e di euro 15.933,00 ricavata della Controparte_3
vendita delle azioni pignorate presso Banco BPM nonché il credito di euro 11.090,64 vantato dal debitore esecutato nei confronti di quest'ultimo istituto (docc. 8 e 9 della convenuta).
4. - Con atto di citazione notificato il 5.2.2024 ha tempestivamente introdotto Parte_1
la presente fase di merito: fermo il denunciato vizio formale della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo perché non avvenuto presso la residenza del debitore, ha meglio specificato le ragioni dell'opposizione relative alla prescrizione.
Per l'esattezza, con riguardo alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n.13420040004528131000 notificata il 29.6.2005 e relativa a spese processuali anno di riferimento 2003;
2) n.13420060002783131502 notificata il 2.10.2006 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni e IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2002;
3) n.13420060003025840000 notificata il 18.4.2007 e relativa a recupero multe e ammende anno di riferimento 2005;
4) n. 13220060004412449000 notificata il 3.1.2007 e relativa a IRPEF, IRPEF interessi e sanzioni, Addizionale regionale all'IRPEF e Addizionale Regionale all'Irpef interessi e sanzioni anno di riferimento 2003;
5) n. 13420060004959129502 notificata il 3.1.2007 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni, IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2003;
pagina 4 di 9 6) n.13420070002675352000 notificata il 20.12.2008 e relativa a IRPEF, IRPEF interessi e sanzioni, Addizionale regionale all'IRPEF, Addizionale regionale IRPEF interessi e sanzioni anno di riferimento 2004;
7) n. 13420070003586247502 notificata il 7.12.2007 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni, IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2004;
8) n. 13420090002119944502 notificata il 3.4.2009 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni, IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2005;
9) n. 13420100000947117502 notificata il 26.4.2010 e relativa a IRAP, IRAP interessi e sanzioni, IVA, IVA interessi e sanzioni anno di riferimento 2006;
10) n. 13420110006892729502 notificata il 28.12.2011 e relativa a e sanzioni CP_6 CP_6
anno di riferimento 2009,2010 e 2011;
11) n. 13420120000921910502 notificata il 16.4.2012 e relativa a IVA, IVA sanzioni e interessi anno di riferimento 2008
l'attore ha fatto rilevare come fossero state notificate prima dell'anno 2012 e ben oltre 10 anni prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420239001154605/000, avvenuta il 31.8.2023
(doc. 8 dell'attore), sicché i relativi crediti, soggetti al termine di prescrizione decennale, “erano già ampiamente prescritti quando ha notificato l'Intimazione di Controparte_5
pagamento, questo pur tenendo conto del periodo interruttivo introdotto per l'emergenza Covid”.
Con riferimento alla cartella n. 13420140002903374000 notificata il 28.12.2014 e relativa a contravvenzioni al Codice della strada anno di riferimento 2013 e alla cartella n.
13420160000059560001 notificata il 27.5.2016 e relativa a contravvenzioni al Codice della strada anno di riferimento 2014, l'attore ha dedotto la prescrizione, essendo state notificate rispettivamente nell'anno 2014 e 2016 per contravvenzioni che si prescrivono nel termine di 5 anni e dunque prescritte alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 31.8.2023.
Infine, le cartelle n. 13420210000010240000 notificata il 20.6.2022 relativa a IMU, IMU
sanzioni, spese e interessi anno di riferimento 2014, 2015, 2016, 2017; n. 13420190003019131000
notificata il 5.12.2019 relativa a IMU, IMU interessi, sanzioni e spese anno di riferimento 2012; n.
pagina 5 di 9 riferimento 2014, 2015, 2016 e 2017 riguardano un'imposta per la quale l'Ente impositore deve notificare l'avviso di accertamento per il mancato pagamento entro il termine di 5 anni dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato e per tutte il termine sarebbe irrimediabilmente prescritto.
5. - Si è costituita in giudizio l' per sostenere la regolarità Controparte_1
della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo e per ripercorrere la normativa che regola la prescrizione in relazione all'impugnazione degli atti impositivi, al fine di concludere per l'interruzione della prescrizione in forza di molteplici atti interruttivi indicati e depositati.
6. - Il vizio di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo non sussiste.
Infatti, se è vero che il comma 5 dell'art. 543 c.p.c., aggiunto dalla lege 26.11.2021 n. 206, dispone che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina
l'inefficacia del pignoramento”, è non meno vero che l'art. 492 c.p.c. non è stato variato nel suo comma 2, a tenor del quale “Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con
l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice”.
Dal momento che il non ha dichiarato la propria residenza nel circondario di Lecco, Pt_1
correttamente la notifica dell'avviso è avvenuta presso la Cancelleria.
Per completezza, va aggiunto come, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. 31.10.2024
n. 164, per il futuro non è più prevista la notifica al debitore.
7. - Passando al merito, ha esattamente ripercorso la disciplina che regola la deduzione CP_4
dei vizi degli atti impositivi e la prescrizione dei crediti.
A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite 17.11.2016 n. 23397, è ormai dato acquisito che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento produce soltanto pagina 6 di 9 l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare invece anche l'effetto della "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale a mente dell'art. 2953 c.c.. Ne consegue che tutti i vizi, formali o sostanziali, riguardanti il credito dell'Ente
impositore consacrati nella cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, rimangono definitivamente superati e non possono essere successivamente proposti mediante l'impugnazione di un atto successivo, anche esecutivo. Non di meno, dalla notifica della cartella non opposta riprende a decorrere il termine di prescrizione, che si interrompe nuovamente al momento della notifica da parte dell'Ente di riscossione di un atto di esecuzione forzata ovvero comunque di un atto idoneo a manifestare la volontà di chiedere il pagamento del credito (come nel caso dell'avviso di pagamento successivo alla notifica della cartella): in tali casi, il debitore, se l'atto interruttivo della prescrizione è
stato notificato al maturare della stessa, ha l'onere di impugnare detto atto per eccepire l'intervenuta prescrizione del credito;
se non lo fa, la prescrizione fino a quel momento maturata non può più essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo e per effetto della notifica dell'atto interruttivo non opposto comincia a decorrere ex novo il termine di prescrizione (Cass. 29.3.2023 n. 8853; Cass.
15.11.2022 n. 33569; Cass. 14.3.2022 n. 8198, Cass.
9.11.2021 n. 32810; Cass. 12.5.2021 n. 12471;
Cass.
7.2.2020 n. 3005; Cass. 28.1.2020 n. 1901; Cass. 16.7.2019 n. 19010; Cass. 20.11.2018 n.
29978).
Quindi: se prima della notifica della cartella il credito (per entrate tributarie o non) si era prescritto o presentava decadenze, la mancata impugnazione della cartella rende irretrattabile il credito e non è più possibile far valere quella prescrizione (o decadenza) attraverso l'impugnazione di un atto successivo. Se fra la data di notificazione della cartella e quella di un successivo atto di intimazione di pagamento è decorso il termine di prescrizione, il debitore deve eccepire la prescrizione attraverso la tempestiva impugnazione di quest'ultimo atto e, in mancanza, la prescrizione fino a quel momento maturata diviene irrilevante e non può più essere invocata attraverso l'impugnazione di un ulteriore atto successivo.
Calando questi principi al caso in decisione, per respingere l'opposizione è sufficiente notare come sia stato lo stesso – che mai ha contestato l'omessa notifica delle varie cartelle – a Pt_1
depositare in atti (doc. 8 cit. dell'attore) l'intimazione di pagamento n. 13420239001154605/000,
pagina 7 di 9 notificatagli il 31.8.2023 e non opposta: poiché tale intimazione richiama tutte le cartelle azionate nell'esecuzione presso terzi qui opposta, per far valere qualsivoglia maturata prescrizione il debitore avrebbe dovuto impugnare quell'atto ed eccepire allora la prescrizione;
in difetto, da quella notifica ha ricominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione per ciascuna cartella, evidentemente non maturato al momento dell'avvio dell'esecuzione.
Il tutto, a tacere delle precedenti intimazioni di pagamento che ha dimostrato di aver CP_4
notificato al (cfr. intimazione di pagamento n. 13420159002643254/000 notificata il 6.10.2015; Pt_1
intimazione di pagamento n. 13420199000206376/000 notificata il 20.6.2019; intimazione di pagamento n. 13420219000179755/000 notificata il 24.3.2022; intimazione di pagamento n.
13420219000036619/000 notificata il 30.5.2022; intimazione di pagamento n.
13420239001154605/000 notificata l'1.9.2023 ai docc.11-14 e 18 della convenuta).
Con specifico riguardo, poi, alla decadenza per tardiva iscrizione a ruolo relativamente alle tre cartelle riguardanti l'IMU, la doglianza avrebbe dovuto esser sollevata con l'opposizione alla cartella e rimane definitivamente preclusa in relazione ai successivi atti che fanno valere quel credito ormai cristallizzato.
8. - Solo nella comparsa conclusionale il ha richiamato un recente precedente di Pt_1
legittimità (Cass. 17.6.2024 n. 16743) che fa leva sulla circostanza che l'avviso di intimazione non è un atto previsto dall'art. 19 D.Lgs. 31.12.1992 n. 564 tra gli atti impugnabili, con conseguente facoltà, ma non obbligo, di impugnazione. Ne dovrebbe derivare che l'avviso di intimazione notificato, integrando un sollecito di pagamento, sotto l'aspetto sostanziale è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione e a determinare l'inizio di un nuovo decorso, ma sotto il profilo processuale la sua mancata impugnazione non preclude la possibilità di far valere anche successivamente (ossia con l'impugnazione di un atto successivo nel tempo) la prescrizione già maturata.
Il precedente non convince e si discosta dall'interpretazione tradizionale. In ogni caso, comporta una nuova ragione di opposizione che l'opponente ha introdotto in causa del tutto tardivamente rispetto alla precedente impostazione difensiva. In particolare, quel che non persuade nel limitare l'effetto della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento alla sola interruzione della prescrizione è il contenuto stesso del documento, che non si limita ad indicare complessivamente il credito erariale ed a pagina 8 di 9 richiederne il pagamento nei 5 giorni, pena l'avvio dell'esecuzione forzata, ma riporta l'elenco delle cartelle con le relative somme e le date di notifica ed inoltre ripercorre minuziosamente il dettaglio dei debiti. In questo modo al debitore viene rammentata la natura del debito ma anche (e soprattutto) le date delle notifiche delle cartelle di pagamento, in modo che possa valutare eventuali prescrizioni e in tal caso non può rimanere inerte bensì deve far valere l'intervenuta prescrizione attraverso l'opposizione al documento, pena la rinunzia alla prescrizione ex art. 2937 comma 3 c.c..
9. - L'opposizione è dunque infondata e va respinta: alla soccombenza si accompagna la condanna dell'opponente a rifondere le spese di lite, che si liquidano – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa (pari al credito di euro 202.600,00), dell'attività concretamente effettuata
(senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro
9.000,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 5.2.2024. Parte_1
CONDANNA
(CF. ) a rifondere alla parte opposta le spese di lite per euro Parte_1 C.F._1
9.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 20 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13420210000010240000 notificata il 20.6.2022 relativa a IMU, IMU interessi, sanzioni e spese anno di