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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11958/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNEA Parte_1 C.F._1
ILENIA, elettivamente domiciliato in VIA GUELFA 5 40138 BOLOGNA presso il difensore avv.
FORNEA ILENIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO EMANUELA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA MASSARENTI 478 BOLOGNA presso il difensore avv. ELMO EMANUELA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 08.10.2024 (nato a [...] Parte_1
(BO) il 06.08.1967) e (nata a [...] il [...]) proponevano domanda Parte_2 congiunta di divorzio. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile a Lido di Ostia (RM) il 13.06.1994 iscritto nei Registri dello Stato Civile Comune di Roma, Atto N. 59 parte 1- anno 1994.
Dalla loro unione è nata una figlia, (12.20.1994, Roma) maggiorenne ed Persona_1 autosufficiente.
Il Tribunale dichiarava la separazione fra i coniugi all'esito del procedimento rubricato al numero di R.G. 12870/2010 conclusosi con sottoscrizione del verbale di separazione omologato in data
17.12.2010. pagina 1 di 2 All'udienza del 06.02.2025, a seguito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice le parti dichiaravano l'intenzione di proseguire con il giudizio di divorzio. La causa veniva trattenuta in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre la comparizione dei coniugi avanti a sé onde, esperite le formalità di rito, si addivenga allo scioglimento del matrimonio civile contratto in Lido di Ostia (RM) il 13.06.1994 iscritto nei Registri dello Stato Civile Comune di Roma, Atto N. 59 parte 1- anno 1994.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza in data 17.12.2010 e sono trascorsi più di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Non vi sono, inoltre, altre domande, ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali, data l'assenza di prole minore.
Inoltre, le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente. Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, vi sono ragioni a che le spese si intendano interamente compensate fra le parti.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]). Parte_2
Unitisi in matrimonio civile a Lido di Ostia (RM) il 13.06.1994 iscritto nei Registri dello Stato Civile
Comune di Roma, Atto N. 59 parte 1- anno 1994.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Le spese e competenze del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11958/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNEA Parte_1 C.F._1
ILENIA, elettivamente domiciliato in VIA GUELFA 5 40138 BOLOGNA presso il difensore avv.
FORNEA ILENIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO EMANUELA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA MASSARENTI 478 BOLOGNA presso il difensore avv. ELMO EMANUELA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 08.10.2024 (nato a [...] Parte_1
(BO) il 06.08.1967) e (nata a [...] il [...]) proponevano domanda Parte_2 congiunta di divorzio. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile a Lido di Ostia (RM) il 13.06.1994 iscritto nei Registri dello Stato Civile Comune di Roma, Atto N. 59 parte 1- anno 1994.
Dalla loro unione è nata una figlia, (12.20.1994, Roma) maggiorenne ed Persona_1 autosufficiente.
Il Tribunale dichiarava la separazione fra i coniugi all'esito del procedimento rubricato al numero di R.G. 12870/2010 conclusosi con sottoscrizione del verbale di separazione omologato in data
17.12.2010. pagina 1 di 2 All'udienza del 06.02.2025, a seguito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice le parti dichiaravano l'intenzione di proseguire con il giudizio di divorzio. La causa veniva trattenuta in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre la comparizione dei coniugi avanti a sé onde, esperite le formalità di rito, si addivenga allo scioglimento del matrimonio civile contratto in Lido di Ostia (RM) il 13.06.1994 iscritto nei Registri dello Stato Civile Comune di Roma, Atto N. 59 parte 1- anno 1994.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza in data 17.12.2010 e sono trascorsi più di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Non vi sono, inoltre, altre domande, ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali, data l'assenza di prole minore.
Inoltre, le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente. Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, vi sono ragioni a che le spese si intendano interamente compensate fra le parti.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]). Parte_2
Unitisi in matrimonio civile a Lido di Ostia (RM) il 13.06.1994 iscritto nei Registri dello Stato Civile
Comune di Roma, Atto N. 59 parte 1- anno 1994.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Le spese e competenze del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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