Articolo 13 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 gennaio 1962
Art. 13. Promozioni a primo referendario, a consigliare e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale.

Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri. Il giudizio di promovibilita', a scelta o secondo il turno di anzianita', e' dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale e Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte cui decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parete di promovibilita' dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1962
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