Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:50, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 859/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALCAGNO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio della dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in PIAZZA VIGO 1 57123 LIVORNO Persona_1 presso il difensore dott.ssa Persona_1
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1
57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTI CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
Deduceva l'odierna parte attrice di essere dipendente del convenuto in forza di contratto CP_1
a tempo indeterminato nei ruoli del personale ATA con mansioni di assistente tecnico con immissione in ruolo intervenuta in data 1.9.2017. La ricorrente si duole del fatto che, dopo aver presentato domanda di ricostruzione di carriera in data 15.11.2018, l'Amministrazione ha integralmente omesso di valutare il servizio dalla stessa prestato nel corso dell'A.S. 2013.
Si costituiva il convenuto variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto, anche alla luce della normativa di rango primario vigente. Il
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione ad ogni pretesa CP_1 antecedente il quinquennio dall'atto interruttivo.
Si costituiva anche l' dichiarandosi pronto a ricevere la contribuzione eventualmente dovuta CP_2 dal Ministero resistente.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve anzitutto osservarsi che l'unico motivo di doglianza dedotto da parte ricorrente attiene alla mancata valutazione del servizio prestato dalla docente nell'anno 2013.
In particolare, in ricorso, la chiede il riconoscimento a fini giuridici del servizio prestato Pt_1 dalla stessa nel corso dell'anno 2013.
Orbene, l'unico motivo di doglianza dedotto da parte ricorrente attiene alla mancata valutazione del servizio prestato dalla odierna ricorrente rispetto a tale annualità, in virtù di una interpretazione pagina 2 di 6 che l'attrice assume non corretta dell'art. 9, co. 21 del D.L. 78/2010, secondo cui “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Dalla lettura della disciplina della ricostruzione di carriera richiamata in ricorso emerge invece chiaramente che l'anzianità di servizio c.d. pre-ruolo produce effetti in primo luogo giuridici da cui derivano (solo) in seconda battuta anche effetti economici, nei limiti di cui all'art. 485 D.Lgs.
297/94 e dell'art. 4, co. 3, L. 399/1988; il tenore letterale dell'art. 9, co. 21 D.L. 78/2010, rivela invece la volontà del Legislatore di escludere, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica i soli effetti economici quanto al servizio prestato nell'anno 2013 (unico oggetto di contestazione nel caso di specie).
Pertanto, stante la non piena sovrapponibilità degli effetti giuridici ed economici deve ritenersi non del tutto corretta la ricostruzione operata dall'amministrazione scolastica laddove esclude l'anno
2013 anche ai fini giuridici (ovvero per la determinazione dell'anzianità di servizio).
Come argomentato di recente anche dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, che si richiama poiché condivisa anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20
pagina 3 di 6 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n.
178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni
è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo”.
Peraltro, tale approdo ha ricevuto successiva conferma dalla Suprema Corte che ha compiutamente argomentato sulla questione affermando “3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale
(art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte
d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_6 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni pagina 4 di 6 contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav.
16133/2024).
Tanto chiarito, tenuto conto delle precise conclusioni del ricorso che non richiedono il riconoscimento dell'anno 2013 a fini economici, deve concludersi per l'accoglimento delle domande attoree con condanna del convenuto all'emissione di un nuovo decreto di CP_1 ricostruzione di carriera che, ferma restando la valutazione del periodo pre-ruolo (non contestato), contempli l'anno 2013 ai fini giuridici (ovvero nel computo dell'anzianità di servizio).
Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dalla ricorrente sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio nei limiti del quinquennio antecedente la diffida in atti versata del
21.5.2024 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso)
Infine, pare opportuno chiarire, quanto alla posizione dell' che come espressamente dedotto CP_2 in ricorso detto Ente è stato convenuto in giudizio per motivi processuali inerenti alla domanda di regolarizzazione contributiva (v. pag. 4 ricorso).
La novità della questione e il contrasto esistente in materia nella giurisprudenza di merito e l'assenza di precedenti di legittimità specifici sulla questione per cui è causa giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente ed il . CP_1
Nei rapporti con l' del pari, appare equa la compensazione integrale delle spese di lite CP_2 essendo, come detto, l' convenuto in giudizio solo per motivi processuali in relazione alla CP_7 domanda di regolarizzazione ed avendo l'Ente unicamente chiesto l'esonero dal pagamento delle spese in caso di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 nel Parte_1 computo dell'anzianità di servizio e ai fini della progressione di carriera e per l'effetto pagina 5 di 6 -condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere CP_1 dal 21.5.2019, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. 724/94, nonché al versamento in favore dell' della relativa contribuzione nella misura di legge;
CP_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Livorno, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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