Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
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n. 12550/2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12550 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. AVINO Parte_1
ANNA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona in persona dell'amministratore di sostegno sig.ra Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIMMINO FABIO CP_2
presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.5.23, , premesso il matrimonio Parte_1
contratto con il resistente in Napoli il 28.4.1990 e che dall'unione erano nati il 23.5.91 CP_2
e il 3.5.94, studente, nonché premessa la separazione personale tra i coniugi, chiedeva Per_1
a questo Tribunale: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
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Napoli in data 28/04/1990 tra i Sig. e ordinando all'ufficiale dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- confermare i provvedimenti resi in separazione;
- rimodulare i patti trascritti in sentenza nella parte in cui si prevede la vendita dell'immobile sito in Melito alla Via Umbria II, in quanto è risultato difficile vendere l'immobile a causa della categoria catastale che lo identifica come A10 cioè ufficio, in una delle seguenti modalità: stabile che l'immobile possa essere venduto anche per un prezzo inferire agli € 100,00 dividendo il ricavato della
vendita nella misura del 50%;
- in subordine al fine di non essere costretti a svendere l'immobile, annullare detto accordo nella parte in cui si prevede la vendita dell'immobile di Melito, fermo restando l'impegno dell'istante a provvedere al pagamento per l'intero della retta pagata presso la casa di cura pari ad € 900,00 mensili al fine di lasciare l'immobile nella disponibilità delle parti potendo in futuro in tal modo essere trasmesso agli eredi;
”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
All'udienza del 12.10.23, compariva personalmente la ricorrente, assistita dal difensore, nonché il resistente, privo di difensore, unitamente all'amministratrice di sostegno. Successivamente si costituiva il resistente che deduceva come in atti e concludeva: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Napoli il 28.4.90, tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
; Parte_1
2. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza;
3. modificare, per l'effetto, la sentenza di separazione, emessa in data 20.5.22 dal Tribunale di
Napoli, sezione 1 civile, e stabilire che l'immobile sito in Melito di Napoli (NA) potrà essere
venduto ad una somma inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00), con le medesime ripartizioni
stabilite nella sentenza di separazione;
4. confermare, in toto, tutti gli altri ulteriori provvedimenti di cui alla sentenza di separazione.”
In sede di note per l'udienza cartolare fissata ex 473bis.28 c.p.c. veniva rappresentato e documentato il decesso del resistente. La procedura era rimessa al collegio per la decisione. Il
P.M. concludeva come in atti.
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Osserva il Collegio che come rappresentato e documentato con certificato rilasciato dall'ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, è intervenuto il decesso di Controparte_1
avvenuto a Napoli il 9.6.2024 (cert. Comune Napoli 2024 n. 2784 parte II s B. sez CM).
Pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, la Corte di cassazione ha più volte stabilito che, con l'intervenuto decesso di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione od i di divorzio, il giudizio si arresta per la cessazione della materia del contendere su tutti i profili inerenti tanto lo status delle persone che qualsiasi pronuncia accessoria richiesta (Ordinanza 02/12/2019, n. 31358), sebbene con recente pronuncia n- 20494/2022, resa a
Sezioni Unite, abbia poi specificato che “nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge
nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere alla debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.”
Così tenuto conto delle conclusioni del P.M. va dichiarata cessata la materia del contendere.
Alla luce dell'esito e della natura del giudizio sussistono motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione civile I, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• spese compensate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/12/2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Carla Hubler
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