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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) iscritto al n. R.G. 53/2025, promosso da
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Tiziano
RECLAMANTE
CONTRO la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società in persona del curatore avv. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Patera CP_1
RECLAMATA
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO
CALABRIA, Ufficio istante in prime cure e qui rappresentato, ex art. 38 comma 4 C.C.I.I., dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
RECLAMATA NON COSTITUITA
1 Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 35/2024 del
27.12.2024 di apertura della procedura di liquidazione della società Parte_1
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 24 marzo 2025
1. Con ricorso depositato in data 10.09.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, richiamate le risultanze della nota della Guardia di Finanza di Reggio
Calabria Gruppo Tutela Economia – Sezione Riciclaggio del “NUCLEO PEF” datata
08.08.2024, ha domandato la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dagli artt. 121 e seguenti del D.lgs. n. Pt_1
14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, d'ora in poi, per brevità, C.C.I.I.).
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 35/2024 del 27.12.2024, visti gli artt. 2, 49,
121 e seguenti del C.C.I.I. , ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
nominando il Giudice delegato ed il Curatore Avv. . CP_1
Con ricorso del 28.01.2025, la società ha proposto reclamo avverso la sentenza ai Parte_1 sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 14/2019, contestando:
a) la valutazione dei requisiti dimensionali della società di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del D.lgs. 14/2019 e l'esclusione della prova della qualificazione della società
[...] quale impresa minore, non soggetta all'applicabilità delle disposizioni sulla Pt_1
liquidazione giudiziale;
b) l'assenza di motivazione rispetto alla ritenuta inattendibilità della documentazione depositata dalla sulla base della sola tardività del deposito dei bilanci di Parte_1
esercizio degli anni 2021,2022, 2023, indice, piuttosto, di disordine organizzativo dell'impresa;
c) l'omesso esame dei bilanci degli ultimi tre esercizi il cui contenuto è fedelmente riproduttivo delle altre scritture contabili versate in atti e depone per la sussistenza della prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del
D.lgs. 14/2019.
Designato il Consigliere relatore e fissata con decreto l'udienza collegiale camerale, il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati a cura di parte reclamante.
2 Con comparsa del 12.03.2025 si è costituita la Liquidazione giudiziale della società
[...]
eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato oltre il termine perentorio Pt_1 di giorni 30 prescritto dall'art. 51 commi 1 e 3 del C.C.I.I. e contestando nel merito la fondatezza del gravame.
L'ufficio del Procuratore Generale, con nota del 20.03.2025, ha apposto il visto.
La causa è stata assunta in riserva all' udienza del 24.03.2025, e preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, con ordinanza del 05.04.2025, è stata assegnata a sentenza.
2. Preliminarmente, il Collegio ritiene infondata l'eccezione sollevata da parte reclamata in ordine all'omesso rispetto del termine perentorio per la proposizione del reclamo prescritto dall'art. 51 C.C.I.I., a mente del quale: “1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni […].
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile”.
Nella fattispecie, è pacifico e documentalmente provato che:
a) la sentenza n. 35/2024 è stata comunicata dalla Cancelleria all'odierna reclamante a mezzo pec in data 27 dicembre 2024 (allegato n. 1bis al reclamo);
b) la busta telematica denominata “deposito atto” proveniente dalla pec dell'Avv.
Tiziano è stata accettata, inoltrata e consegnata all'indirizzo pec della Corte d'Appello in data 27.01.2025 con esito “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione” (allegato n. 13 al reclamo);
c) l'atto è stato rifiutato in data 28.01.2025 con la seguente motivazione: “Altro. Con la legge finanziaria 2025, in vigore dal 01/01/2025, non è possibile iscrivere a ruolo procedimenti civili se non è versato almeno il C.U. pari ad euro 43,00. Atti rifiutati il
28/01/2025” (allegato n. 14 al reclamo).
3 d) il ricorso è stato successivamente iscritto a ruolo in data 28.01.2025.
L'art. 14 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 812 lett. a) n. 2 della
Legge 30 dicembre 2024 n. 207, in vigore dal 1° gennaio 2025, prevede che “fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Dunque, come chiarito con nota del Ministero della Giustizia del 29.12.2024, per le controversie successive al 1° gennaio 2025, la Cancelleria non può procedere all'iscrizione nell'ipotesi in cui non sia versato neppure l'importo minimo del contributo unificato pari a
43,00 euro.
Orbene, il Collegio ritiene che la norma in questione vada interpretata ed applicata tenendo conto delle disposizioni che regolano il deposito telematico degli atti processuali.
L'art. 196 sexies c.p.c. , nel testo applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce che “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed
è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni”.
L'art. 17 comma 11 delle nuove specifiche tecniche sul processo telematico (specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni” ) stabilisce che “in caso di accettazione dell'atto, anche dopo
l'intervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di
4 accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68”.
Dunque, le vigenti disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali individuano il momento perfezionativo del deposito telematico nella data della ricevuta di accettazione emessa dal gestore di posta elettronica certificata del mittente e depongono per la tesi sposata da una parte della giurisprudenza del deposito telematico a formazione istantanea, cioè con effetti processuali che si producono e stabilizzano ancor prima dei controlli automatici e manuali di Cancelleria, i quali hanno lo scopo di rendere visibile l'atto al giudice e alle controparti, senza incidere sulla tempestività del deposito telematico (in tal senso si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia 12 luglio 2021 n. 19796, intervenuta in un contesto normativo e giurisprudenziale antecedente all'introduzione dell'art. 17 comma 11 delle nuove specifiche tecniche sul processo telematico, le quali hanno essenzialmente positivizzato il suddetto orientamento: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Diversa è invece la funzione della terza e quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende la perfezione dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo.
Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati”.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, il reclamo deve ritenersi ritualmente depositato nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, atteso che sia la ricevuta di accettazione sia quella di consegna del ricorso sono state generate dal gestore di posta elettronica certificata in data
27.01.2025, non assumendo rilevanza, al fine di stabilire la tempestività dell'introduzione del giudizio, il successivo rifiuto dell'atto a causa dell'omesso versamento del contributo unificato contestualmente al deposito del ricorso.
3. Ciò posto, il reclamo è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della declaratoria di liquidazione giudiziale pronunciata in primo grado.
5 La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dall'art. 121
C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ragione delle seguenti considerazioni:
a) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
b) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. b) come CP_2 risulta dall'esistenza dall'ingente debito erariale attestato dall'Agenzia delle Entrate, pari ad € 314.102,37;
c) sono inattendibili e non valutabili i bilanci degli ultimi tre esercizi (2021,2022 e 2023), avuto riguardo alla vicinanza dell'approvazione e deposito degli stessi nel registro delle imprese rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare e alla distanza rispetto a quelle stabilite per legge;
d) il debitore non ha assolto all'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.
La società reclamante non ha contestato il presupposto di cui alla lettera a), né la sussistenza dei debiti verso l'Erario in misura pari ad euro 314.102,37, mentre ha negato la ricorrenza degli ulteriori due requisiti posti dal Giudice di prime cure a fondamento dell'apertura della liquidazione giudiziale e ha censurato la valutazione al riguardo compiuta dal Tribunale, il quale, applicando erroneamente la giurisprudenza di legittimità richiamata, si è limitato a giudicare inattendibili i bilanci valorizzando la tardività del loro deposito, senza vagliare nel merito il contenuto delle scritture contabili prodotte (bilanci di verifica, libri degli inventari, libri giornale), rispetto alle quali i bilanci, ancorché tardivamente depositati, sono, a dire dell'appellante, del tutto coerenti e fedeli e attestano che la società si pone al di Parte_1
sotto delle soglie fissate dalla legge in tema di attivo patrimoniale, ricavi e debiti.
In punto di diritto giova premettere che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I., è
«impresa minore» quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
6 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza della Legge Fallimentare - e da cui non vi è motivo di discostarsi alla luce dell'attuale C.C.I.I. - ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare costituiscono strumento privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. E' pur vero che i bilanci danno luogo solo ad una presunzione semplice della corrispondenza al vero di quanto in essi attestato, e non assurgono quindi a prova legale, essendo comunque soggetti alla valutazione del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. (Cass. civ. n. 30516/2018), nondimeno, lo stesso giudice non può ritenerli inattendibili solo a causa del mancato deposito della documentazione contabile, ma deve, invece, indicare gli elementi concreti che denotano l'eventuale anomalia dei dati in essi contenuti (Cass. civ. 11218/2021).
Inoltre, ai fini del riconoscimento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 del C.C.I.I., sono utilizzabili pure degli “strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio;
e non solo in via di integrazione e cumulo, ma anche in via di sostituzione di questi […] Il bilancio di esercizio può dirsi canale "privilegiato" per la valutazione prevista dall'art. 1, comma 2, solo perchè - e nella concreta misura in cui - la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la "situazione patrimoniale e finanziaria" dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizza la norma dell'art. 2423 c.c., comma 2 (cfr. Cass.,
n. 30541/2018). Ma il sistema vigente non pone, in proposito, nessuna preclusione o sorta di vincolo. La verifica della sussistenza dei requisiti di "non fallibilità" di cui all'art. 1, comma 2,
L. Fall. si manifesta, in via correlata, campo di indagine particolarmente aperto e disponibile.
Che ha come suo termine "naturale" di riferimento - bensì di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con la piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa (per un richiamo al libro giornale, come pure alle denunce dei redditi, v. già Cass., n. 13643/2013; per la documentazione IVA e per quella specificamente attinente ai rapporti bancari v., poi, Cass., n. 25025/2020); e secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti alla "corrispondenza di impresa", di cui alle norme di base dell'art. 2220 c.c. e art.
2214 c.c., comma 2, seconda parte (cfr. Cass. civ. 9045/2021 e pronunce ivi richiamate).
7 Ove i bilanci siano ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. civ.
16067/2018).
Nella fattispecie, vero è che il giudice di prime cure ha errato nell'escludere il mancato assolvimento dell'onere della prova circa i limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d)
C.C.I.I. esclusivamente sulla base dei tempi di approvazione e deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (i bilanci sono stati approvati per l'anno di esercizio 2021 il 9/9/2024; per l'anno di esercizio 2022 il 10/9/2024; per l'anno di esercizio 2023 l'11/9/2024, ossia pressochè contestualmente al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'Ufficio di Procura il 10/9/2024), senza esaminare le scritture contabili prodotte dalla società Parte_1
(bilanci di verifica e libro giornale anni 2021, 2022 e 2023 allegati alla comparsa di costituzione del debitore con n. 6 nel procedimento di primo grado RG n. 50/2024), nondimeno alle medesime conclusioni si perviene anche all'esito della valutazione nel merito delle scritture contabili in atti.
Segnatamente, giova osservare che la società nel bilancio di esercizio al Parte_1
31.12.2021, ha registrato un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di €
241.121,00 e ricavi per € 120.000,00; nel bilancio di esercizio al 31.12.2022, ha registrato un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 249.281,00 e ricavi per € 66.000,00; nel bilancio di esercizio al 31.12.2023, ha registrato un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 286.486,00 e ricavi per € 66.000,00 (cfr. allegati nn. 7,8,9 al reclamo).
Dal bilancio di verifica relativo ai medesimi anni, i ricavi di euro 120.000,00, 66.000,00 e
66.000,00 rispettivamente per gli anni 2021, 2022, 2023 sono identificati come “affitto di ramo d'azienda”.
Ora, è documentato (cfr. allegato n. 1 al ricorso della Procura della Repubblica di Reggio
Calabria RG n. 50/2024) che la società , titolare del ramo d'azienda avente ad Parte_1 oggetto l'attività di commercio al dettaglio di prodotti di profumeria ed articoli vari in Reggio
Calabria, con contratto per notaio rep. 4246 racc. 2975 del 27.04.2017, ha concesso in Per_1 affitto alla società “il ramo d'azienda corrente in Controparte_3
Reggio Calabria via Santa Caterina n. 24 esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti di profumeria e articoli vari” per la durata di un anno con tacito rinnovo e con canone di affitto di euro 10.000,00 oltre IVA al mese (euro 120.000,00 annui).
8 La suddetta voce di ricavo è riportata nel conto economico dei bilanci di esercizio come “altri ricavi e proventi” e subisce una variazione da euro 120.000,00 nel bilancio di esercizio al
31.12.2021 ad euro 66.000,00 nei successivi bilanci di esercizio al 31.12.2022 e al 31.12.2023
(cfr. punto A.5 del conto economico), in assenza di alcuna motivazione che avrebbe dovuto essere riportata nella nota integrativa ai bilanci, la quale, tuttavia, contiene solo delle clausole di stile.
Peraltro, nessuna variazione del canone di affitto risulta sia stata convenuta, non avendo la parte reclamante né dedotto né documentato una eventuale clausola di modifica del canone, neppure a seguito della puntuale osservazione avanzata sul punto dalla parte reclamata con la comparsa di costituzione.
Orbene, è evidente che la differenza tra il canone di affitto di euro 120.000,00 contrattualmente stabilito (annotato nei ricavi nel bilancio di esercizio al 31.12.2021) e quello dichiarato negli anni 2022 e 2023 in misura pari ad euro 66.000,00, avrebbe determinato, se sommata all'attivo dichiarato, il superamento dell'attivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C
I.I. (per l'anno 2022, euro 249.281,00 + 54.000,00 avrebbe comportato un attivo pari ad euro
303.281,00; per l'anno 2023 euro 286.486 ,00 + 54.000,00 un attivo pari ad euro 340.486,00).
Ed ancora, non c'è corrispondenza fra la situazione debitoria attestata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e quella presente nei bilanci, così come non vi è allineamento fra i bilanci di verifica e bilanci di esercizio depositati in formato CEE. Ad esempio, nel bilancio di verifica dell'anno 2023 sono distinti i debiti tributari di ammontare pari ad euro 312.290,81 e quelli verso i fornitori per euro 6.596,33 mentre nel bilancio di esercizio al 31.12.2023 il totale dei debiti (peraltro riportato come “esigibile entro l'anno successivo”) ammonta ad euro
302.330,00.
Le considerazioni sopra esposte depongono per l'inattendibilità delle scritture contabili prodotte dalla e per l'infondatezza della tesi della reclamante secondo cui il Parte_1
contenuto dei bilanci, ancorché tardivamente depositati, riproduce fedelmente la situazione economico contabile della società avente i requisiti di impresa minore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.
Pertanto, in assenza della prova del possesso congiunto dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dall'apertura della liquidazione giudiziale, considerato lo stato di insolvenza della società, desumibile dalla documentata e non contestata esposizione debitoria verso l'Erario
9 pari a circa 314.000,00 euro e dall'omessa dimostrazione della sussistenza di crediti sufficienti a ripianarla, nonché della pacifica qualifica di imprenditore commerciale della società
[...]
, non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 121 C.C. I.I. e Pt_1
per il rigetto del reclamo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile (avendo il reclamo ad oggetto la sentenza dichiarativa di fallimento, cfr. Cass. civ. SU n. 16300/2007), scaglione di bassa complessità in ragione del carattere strettamente documentale della controversia, applicati i parametri di cui alla tabella n. 12 del predetto D.M. 55/2014, ai sensi dell'art. 4 comma 10 sexies, valori medi per le fasi introduttiva, studio e trattazione, minimi per la fase decisionale, essendo stata la causa assegnata a sentenza all'udienza di trattazione senza termini per comparse conclusionali (non richiesti dalle parti).
5. Ai sensi dell'art. 51 comma 15 del D.lgs. n. 14/2019, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso affermativo, lo condanna in solido con la società al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. Nella fattispecie, si ravvisa la mala fede del legale rappresentante della società il quale ha conferito la procura per la Parte_1
proposizione del giudizio nonostante la conosciuta assenza di congruenza delle scritture contabili.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato.
Alla luce, infine, dell'art. 51, comma 12 C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, così provvede:
10 - rigetta il reclamo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore della in persona del Controparte_4 curatore nominato, delle spese del presente procedimento che liquida in € 8256,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza della male fede del legale rappresentante della società che Parte_1 ha conferito la procura e, per l'effetto, condanna lo stesso in solido con la società al pagamento delle spese dell'intero processo e di una somma pari al doppio del contributo unificato;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002;
- dispone, ai sensi dell' art. 51 comma 12 C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti a cura della Cancelleria e in via telematica;
- dispone altresì, ai sensi dell'art. 51 comma 12 C.C.I.I., che la presente sentenza venga pubblicata ed iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 4 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott.ssa Patrizia Morabito
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