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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 677/2018 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.08.1990, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE RUSTICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
, (P.I. ) in persona del sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. VINCENZO RIZZA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia
CONCLUSIONI
Attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa nel merito:
-Accertare e dichiarare, per le causali descritte in narrativa e per quant'altro sarà dedotto in corso di causa, che la signora , il giorno 26/10/2014, intorno alle ore 18.25 circa, mentre Parte_1 si trovava a nella via Luigi Einaudi e precisamente in corrispondenza del civico 30, scesa CP_1 dall'autovettura del Sig. si accingeva a raggiungere a piedi l'ingresso dell'attività Parte_2 commerciale “L'isola del dolci”, quando il suo piede sinistro, prima di salire sul marciapiede, rimaneva incastrato all'interno di una profonda e vasta buca, peraltro non segnalata e la cui presenza era, nella circostanza totalmente mimetizzata dall'acqua piovana che la ricopriva interamente;
pagina 1 di 6 -Accertare e dichiarare che l'evento lesivo testé descritto è da imputarsi ai sensi degli artt. 2051 e CP_ 2043 c.c. a responsabilità esclusiva del , in quanto proprietario della strada Controparte_1 in cui si è verificato l'occorso di cui è causa;
-Accertare e dichiarare che in occasione, del sinistro oggetto del presente giudizio parte attrice ha riportato danni da lesioni personali quantificabili in complessivi €. 18.591,87 comprensivi di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, inabilità assoluta e temporanea e spese mediche sostenute, salva quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta più congrua dall'Ill.mo decidente all'esito dell'istruttoria e/o anche a mezzo di apposita C.T.U. medico legale che si chiede sin d'ora disporsi;
-Consequenzialmente e per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, a risarcire tutti i danni patititi dall'attrice in occasione ed a causa del sinistro per cui è causa, e in ragione di ciò pagando alla stessa l'indennizzo come sopra determinato e quantificato, equivalenti ai danni patiti, il tutto oltre interessi di legge maturati e maturandi dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
-Condannare altresì il , in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare e/o Controparte_1 pagare in favore dell'odierna attrice le spese legali ed i compensi di avvocato del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% all'IVA e alla CPA come per legge.
Convenuto: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ragusa adito, contrariis reiectis: - In via principale: rigettare la domanda attorea;
- In via subordinata: dichiarare il prevalente concorso di colpa dell'attore nel verificarsi dell'evento; - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
Con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi difensivi e accessori come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 09.02.2018, conveniva in giudizio il Parte_1
e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 26.10.2014 in , nella via Luigi CP_1
Einaudi, in corrispondenza del civico n. 30, allorché, scesa dall'autovettura di si Parte_2 accingeva a raggiungere a piedi l'ingresso dell'attività commerciale “L'isola dei Dolci”, ma inciampava in una buca aperta nel manto stradale, cadeva a terra e riportava danni fisici. L'attrice riferiva che, a seguito della caduta, in data 27.10.2014, veniva accompagnata presso il nosocomio di
Ragusa, laddove le veniva diagnosticata frattura del corpo del calcagno sinistro con interessamento della superficie articolare, per la quale si rendeva necessaria l'immobilizzazione in valva gessata.
Deduceva che la presenza della buca, non segnalata e per nulla visibile, era tale da determinare una situazione di pericolo imprevedibile e quindi un'affermazione di responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., e quantificava i danni riportati nell'occorso in
€ 18.591,87. In data 12.06.2018 si costituiva tardivamente il , contestava la domanda e Controparte_1 ne chiedeva il rigetto, ravvisando la corresponsabilità della medesima attrice nella causazione dell'evento, quanto meno sotto il profilo di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. Esperito in corso di causa il procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con esito negativo, ed assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice e quindi acquisita CTU medico-legale.
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva infine posta in decisione previa assegnazione di termine per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
pagina 2 di 6 Incontestata in capo al la proprietà e la custodia della strada in cui si è verificato il Controparte_1 sinistro del 26.10.2014 e ritenuta l'applicabilità al caso di specie della norma di cui all'art. 2051 c.c., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, va precisato che la norma in esame richiede la sussistenza di un duplice requisito: a) deve trattarsi di danno cagionato da una cosa;
b) che questa sia una cosa che si ha in custodia;
null'altro è richiesto.
La ragione giustificatrice di tale peculiare responsabilità viene ravvisata nella sua natura e funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati, signoria che l'ordinamento riconosce ad un soggetto affinché ne tragga o possa trarre beneficio o in dipendenza di peculiari situazioni doverose, nell'ambito della quale rientrano pacificamente anche le strade pubbliche, sul quale l'ente è in grado di esplicare un potere di sorveglianza.
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui alla disposizione in esame ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. SS.UU. Ord.
20943/2022). Tale responsabilità prescinde da qualunque connotato di colpa in capo al custode e postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (fra le tante, Cass. 15761/2016).
Dall'applicabilità dell'art. 2051 c.c. consegue, dunque, la seguente ripartizione dell'onere della prova: a carico dell'attore la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento dannoso;
a carico del convenuto il superamento della presunzione di responsabilità, attraverso la prova della riferibilità del danno a caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato).
Nel caso di specie, è stata accertata l'esistenza della denunciata anomalia del manto stradale, confermata dalla relazione della Polizia Municipale, dalle testimonianze e dalle foto prodotte in atti. Si deve altresì osservare che il contesto spazio-temporale in cui si è verificato l'evento (condizioni di scarsa illuminazione e pioggia) non consentiva alla di individuare la buca sul manto stradale, Parte_1 senza considerare il ragionevole affidamento che ogni utente ripone sulle buone condizioni manutentive delle strade destinate al pubblico transito.
Di contro va rilevato che il convenuto non ha contestato l'evento dannoso (caduta), né CP_1 l'esistenza della buca;
anzi, il rapporto redatto dalla Polizia Municipale, intervenuta sul luogo in data 29.12.2014, ha attestato la presenza di un lieve avvallamento sottostante il marciapiede adiacente al pubblico esercizio “L'isola dei Dolci…provveduto a dare comunicazione al geom CP_3 dell'UTC per il ripristino del tratto dissestato”. Tuttavia, il convenuto ha ricondotto la responsabilità della caduta esclusivamente all'attrice, sostenendo la mancanza del nesso causale con la cosa in ragione pagina 3 di 6 del comportamento colposo dell'attrice, ritenuto idoneo a integrare il caso fortuito, ed affermando che la avrebbe potuto evitare la buca mediante l'esercizio di ordinaria diligenza e dovuta Parte_1 attenzione.
La dinamica del sinistro ha trovato conferma anche nelle conclusioni rassegnate dal CTU, il quale ha concluso affermando che i danni subiti sono compatibile con la dinamica descritta da parte attrice;
“In ordine al nesso di causalità materiale tra le modalità di accadimento del sinistro e le lesioni obiettivate nel corso delle successive osservazioni nosocomiali è possibile accogliere l'ammissibilità dei criteri medico legali. Infatti, a seguito dell'evento si generava una sollecitazione contusiva distorsiva a carico del piede e della caviglia sinistra responsabile del quadro patologico diagnosticato in sede di primo intervento nosocomiale” (Relazione CTU) Orbene, da tale ricostruzione appare indubbia l'esistenza del nesso causale tra la presenza della buca non segnalata e l'evento dannoso subito da parte attrice, avuto riguardo alla pericolosità in sé della cosa, idonea a causare caduta del pedone, tanto più se poco visibile in ragione di condizioni meteorologiche sempre prevedibili.
I testi e , sentiti all'udienza del 04.10.2019, hanno confermato le Parte_2 Testimone_1 circostanze dedotte nei capitoli di prova. Il teste riferisce: “Vero, preciso che si tratta della mia fidanzata. È inciampata, Parte_2 perché ha messo il piede in una buca abbastanza larga ed è caduta. Preciso che la strada era bagnata e dunque non si vedeva bene la buca. Aveva piovuto. Nella buca c'era un tubo di fognatura. Posso dire che nella stessa buca sono cadute anche altre persone, tra cui un'amica della mia ragazza, S_
, per come riferito da quest'ultima dopo l'incidente occorso alla mia ragazza. Preciso che ha
[...] messo il piede destro sull'asfalto e poi il sinistro nella buca.; Lamentava dolore alla caviglia e al piede sinistro. Non ci siamo rivolti ad alcun medico, perché sembrava soltanto una storta. Visto che il dolore perdurava, il giorno seguente siamo andati in Ospedale a Ragusa.”
Il teste riferisce: “Io mi trovavo all'interno del bar “Isola dei dolci” ed ho visto la Testimone_1 scena attraverso la vetrata in vetro. In particolare, ho visto la , che conoscevo da prima, Parte_1 cadere al suolo sul marciapiede. Sono uscito per prestare soccorso e la , insieme al suo Parte_1 fidanzato, è entrata nel bar. Era zoppicante e lamentava dolore. Abbiamo messo del ghiaccio.
Mancava la luce, c'era buio. Aiutandoci con i cellulari, abbiamo visto la buca, dove c'erano anche dei tubi. Abbiamo guardato la buca immediatamente dopo aver soccorso la . Peraltro, posso Parte_1 riferire che nella stessa buca sono cadute e , sempre in mia Persona_1 Testimone_2 presenza, prima dei fatti di causa. Le ho viste personalmente cadere. Vero, riconosco la buca. Posso dire che al momento dell'incidente la buca era nello stesso stato che si vede nelle foto. Ad oggi, invece, è stata coperta.”
La non immediata visibilità della buca e le circostanze di fatto in cui è avvenuto il sinistro (condizioni di scarsa illuminazione e pioggia) escludono, pertanto, un concorso colposo dell'attrice. L'ente convenuto, dal canto suo, non ha fornito la prova liberatoria della disattenzione da parte dell'attrice, né la stessa può desumersi da tutte le circostanze del caso concreto, attesa la scarsa visibilità del pericolo;
lo stesso agente della polizia municipale, come sopra visto, descrive un leggero avvallamento del manto stradale, come tale poco visibile ma pur sempre idoneo, per quanto si evince dalle foto in atti, a causare quel vuoto sufficiente a far posare il piede in fallo, tanto è vero che il manto stradale è stato poi ripristinato.
Ai fini di una sua esclusione di responsabilità, l'ente convenuto avrebbe dovuto, provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva, che presentasse i caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità, avente efficacia determinante dell'evento dannoso;
il fatto anomalo cioè deve presentare i requisiti della autonomia, della imprevedibilità, della eccezionalità, della inevitabilità e che esplichi pagina 4 di 6 efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (così Cass. n. 18317/2015). Il caso fortuito, che esclude il rapporto causale, va infatti generalmente inteso in quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, avente efficacia determinante dell'evento dannoso;
imprevedibilità intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, non anche come sua impossibilità; eccezionalità intesa come sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale.
Per quanto sopra osservato si esclude il caso fortuito ed il concorso di colpa del danneggiato.
Sulla quantificazione del risarcimento richiesto, attesi gli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze possono essere poste a base della odierna decisione giacché congruamente motivate e condivisibili, va rilevato che: “• Dai dati scaturiti dal presente accertamento medico legale è possibile formulare il seguente giudizio diagnostico: “sequele anatomo funzionali in esito a frattura del calcagno sinistro con interessamento traumatico del cuboide e trauma distorsivo della caviglia sinistra”. Per quanto attiene la parametrazione della durata della temporanea compromissione dello stato di salute, questa va considerata come danno biologico temporaneo da intendersi quale transitoria incapacità di attendere alle normali ed usuali attività individuali intimamente connesse all'evoluzione dello stato di malattia ma a prescindere dalla prognosi clinica e dalla capacità lavorativa specifica. • Tali premesse sono prodromiche per definire il danno biologico temporaneo assoluto come completo e totale impedimento a tutte quelle azioni che compongono la dimensione umana, o come necessario periodo di adattamento clinico ed attitudinale del soggetto ad una condizione peggiorativa del suo essere;
nel caso di specie, questo, può essere stimato nella misura di: gg. 32 (trentadue). • Alla stessa stregua, tenuto conto del progressivo evolversi delle fasi convalescenziali della malattia traumatica e della graduale ripresa “sociale” dell'individuo, il danno biologico temporaneo relativo può essere indicato in: gg. 20 (venti) al 50% e gg. 20 (venti) al 25% rispetto l'assoluta. • In conclusione, privilegiando il momento valutativo del caso, tenuto conto dell'obiettività clinica, degli esami strumentali visionati, nonchè dei più usati barèmes valutativi ne deriva un danno da menomazione permanente in ragione del 7% (settepercento) rispetto la totale. - Le spese sanitarie presenti in atti risultano congrue per € 791,45. (Relazione CTU)
Va conseguentemente disposta la liquidazione del danno seguendo le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano 2024, oltre interessi calcolati sulla somma devalutata all'epoca del sinistro (avvenuto nell'anno
2014); va dunque riconosciuto all'attrice: € 14.145,95 a titolo di danno biologico permanente, avuto riguardo alla età (anni 24) e al 7% di invalidità riscontrato in giudizio;
€ 5.905,54 a titolo di danno biologico temporaneo. La somma complessivamente dovuta per il danno non patrimoniale è di € 14.145,95+5905,54=20.051,49, oltre € 791,45 per spese documentate= 20.842,94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 20.842,94, Controparte_1 oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al pagamento;
pone le spese di CTU medico-legale in via definitiva a carico del convenuto;
condanna il CP_1 convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 237,00 CP_1 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Rustico e Gianfranco Bognandi. pagina 5 di 6 Ragusa, 29/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 677/2018 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.08.1990, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE RUSTICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
, (P.I. ) in persona del sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. VINCENZO RIZZA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia
CONCLUSIONI
Attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa nel merito:
-Accertare e dichiarare, per le causali descritte in narrativa e per quant'altro sarà dedotto in corso di causa, che la signora , il giorno 26/10/2014, intorno alle ore 18.25 circa, mentre Parte_1 si trovava a nella via Luigi Einaudi e precisamente in corrispondenza del civico 30, scesa CP_1 dall'autovettura del Sig. si accingeva a raggiungere a piedi l'ingresso dell'attività Parte_2 commerciale “L'isola del dolci”, quando il suo piede sinistro, prima di salire sul marciapiede, rimaneva incastrato all'interno di una profonda e vasta buca, peraltro non segnalata e la cui presenza era, nella circostanza totalmente mimetizzata dall'acqua piovana che la ricopriva interamente;
pagina 1 di 6 -Accertare e dichiarare che l'evento lesivo testé descritto è da imputarsi ai sensi degli artt. 2051 e CP_ 2043 c.c. a responsabilità esclusiva del , in quanto proprietario della strada Controparte_1 in cui si è verificato l'occorso di cui è causa;
-Accertare e dichiarare che in occasione, del sinistro oggetto del presente giudizio parte attrice ha riportato danni da lesioni personali quantificabili in complessivi €. 18.591,87 comprensivi di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, inabilità assoluta e temporanea e spese mediche sostenute, salva quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta più congrua dall'Ill.mo decidente all'esito dell'istruttoria e/o anche a mezzo di apposita C.T.U. medico legale che si chiede sin d'ora disporsi;
-Consequenzialmente e per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, a risarcire tutti i danni patititi dall'attrice in occasione ed a causa del sinistro per cui è causa, e in ragione di ciò pagando alla stessa l'indennizzo come sopra determinato e quantificato, equivalenti ai danni patiti, il tutto oltre interessi di legge maturati e maturandi dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
-Condannare altresì il , in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare e/o Controparte_1 pagare in favore dell'odierna attrice le spese legali ed i compensi di avvocato del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% all'IVA e alla CPA come per legge.
Convenuto: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ragusa adito, contrariis reiectis: - In via principale: rigettare la domanda attorea;
- In via subordinata: dichiarare il prevalente concorso di colpa dell'attore nel verificarsi dell'evento; - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
Con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi difensivi e accessori come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 09.02.2018, conveniva in giudizio il Parte_1
e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 26.10.2014 in , nella via Luigi CP_1
Einaudi, in corrispondenza del civico n. 30, allorché, scesa dall'autovettura di si Parte_2 accingeva a raggiungere a piedi l'ingresso dell'attività commerciale “L'isola dei Dolci”, ma inciampava in una buca aperta nel manto stradale, cadeva a terra e riportava danni fisici. L'attrice riferiva che, a seguito della caduta, in data 27.10.2014, veniva accompagnata presso il nosocomio di
Ragusa, laddove le veniva diagnosticata frattura del corpo del calcagno sinistro con interessamento della superficie articolare, per la quale si rendeva necessaria l'immobilizzazione in valva gessata.
Deduceva che la presenza della buca, non segnalata e per nulla visibile, era tale da determinare una situazione di pericolo imprevedibile e quindi un'affermazione di responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., e quantificava i danni riportati nell'occorso in
€ 18.591,87. In data 12.06.2018 si costituiva tardivamente il , contestava la domanda e Controparte_1 ne chiedeva il rigetto, ravvisando la corresponsabilità della medesima attrice nella causazione dell'evento, quanto meno sotto il profilo di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. Esperito in corso di causa il procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con esito negativo, ed assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice e quindi acquisita CTU medico-legale.
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva infine posta in decisione previa assegnazione di termine per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
pagina 2 di 6 Incontestata in capo al la proprietà e la custodia della strada in cui si è verificato il Controparte_1 sinistro del 26.10.2014 e ritenuta l'applicabilità al caso di specie della norma di cui all'art. 2051 c.c., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, va precisato che la norma in esame richiede la sussistenza di un duplice requisito: a) deve trattarsi di danno cagionato da una cosa;
b) che questa sia una cosa che si ha in custodia;
null'altro è richiesto.
La ragione giustificatrice di tale peculiare responsabilità viene ravvisata nella sua natura e funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati, signoria che l'ordinamento riconosce ad un soggetto affinché ne tragga o possa trarre beneficio o in dipendenza di peculiari situazioni doverose, nell'ambito della quale rientrano pacificamente anche le strade pubbliche, sul quale l'ente è in grado di esplicare un potere di sorveglianza.
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui alla disposizione in esame ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. SS.UU. Ord.
20943/2022). Tale responsabilità prescinde da qualunque connotato di colpa in capo al custode e postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (fra le tante, Cass. 15761/2016).
Dall'applicabilità dell'art. 2051 c.c. consegue, dunque, la seguente ripartizione dell'onere della prova: a carico dell'attore la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento dannoso;
a carico del convenuto il superamento della presunzione di responsabilità, attraverso la prova della riferibilità del danno a caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato).
Nel caso di specie, è stata accertata l'esistenza della denunciata anomalia del manto stradale, confermata dalla relazione della Polizia Municipale, dalle testimonianze e dalle foto prodotte in atti. Si deve altresì osservare che il contesto spazio-temporale in cui si è verificato l'evento (condizioni di scarsa illuminazione e pioggia) non consentiva alla di individuare la buca sul manto stradale, Parte_1 senza considerare il ragionevole affidamento che ogni utente ripone sulle buone condizioni manutentive delle strade destinate al pubblico transito.
Di contro va rilevato che il convenuto non ha contestato l'evento dannoso (caduta), né CP_1 l'esistenza della buca;
anzi, il rapporto redatto dalla Polizia Municipale, intervenuta sul luogo in data 29.12.2014, ha attestato la presenza di un lieve avvallamento sottostante il marciapiede adiacente al pubblico esercizio “L'isola dei Dolci…provveduto a dare comunicazione al geom CP_3 dell'UTC per il ripristino del tratto dissestato”. Tuttavia, il convenuto ha ricondotto la responsabilità della caduta esclusivamente all'attrice, sostenendo la mancanza del nesso causale con la cosa in ragione pagina 3 di 6 del comportamento colposo dell'attrice, ritenuto idoneo a integrare il caso fortuito, ed affermando che la avrebbe potuto evitare la buca mediante l'esercizio di ordinaria diligenza e dovuta Parte_1 attenzione.
La dinamica del sinistro ha trovato conferma anche nelle conclusioni rassegnate dal CTU, il quale ha concluso affermando che i danni subiti sono compatibile con la dinamica descritta da parte attrice;
“In ordine al nesso di causalità materiale tra le modalità di accadimento del sinistro e le lesioni obiettivate nel corso delle successive osservazioni nosocomiali è possibile accogliere l'ammissibilità dei criteri medico legali. Infatti, a seguito dell'evento si generava una sollecitazione contusiva distorsiva a carico del piede e della caviglia sinistra responsabile del quadro patologico diagnosticato in sede di primo intervento nosocomiale” (Relazione CTU) Orbene, da tale ricostruzione appare indubbia l'esistenza del nesso causale tra la presenza della buca non segnalata e l'evento dannoso subito da parte attrice, avuto riguardo alla pericolosità in sé della cosa, idonea a causare caduta del pedone, tanto più se poco visibile in ragione di condizioni meteorologiche sempre prevedibili.
I testi e , sentiti all'udienza del 04.10.2019, hanno confermato le Parte_2 Testimone_1 circostanze dedotte nei capitoli di prova. Il teste riferisce: “Vero, preciso che si tratta della mia fidanzata. È inciampata, Parte_2 perché ha messo il piede in una buca abbastanza larga ed è caduta. Preciso che la strada era bagnata e dunque non si vedeva bene la buca. Aveva piovuto. Nella buca c'era un tubo di fognatura. Posso dire che nella stessa buca sono cadute anche altre persone, tra cui un'amica della mia ragazza, S_
, per come riferito da quest'ultima dopo l'incidente occorso alla mia ragazza. Preciso che ha
[...] messo il piede destro sull'asfalto e poi il sinistro nella buca.; Lamentava dolore alla caviglia e al piede sinistro. Non ci siamo rivolti ad alcun medico, perché sembrava soltanto una storta. Visto che il dolore perdurava, il giorno seguente siamo andati in Ospedale a Ragusa.”
Il teste riferisce: “Io mi trovavo all'interno del bar “Isola dei dolci” ed ho visto la Testimone_1 scena attraverso la vetrata in vetro. In particolare, ho visto la , che conoscevo da prima, Parte_1 cadere al suolo sul marciapiede. Sono uscito per prestare soccorso e la , insieme al suo Parte_1 fidanzato, è entrata nel bar. Era zoppicante e lamentava dolore. Abbiamo messo del ghiaccio.
Mancava la luce, c'era buio. Aiutandoci con i cellulari, abbiamo visto la buca, dove c'erano anche dei tubi. Abbiamo guardato la buca immediatamente dopo aver soccorso la . Peraltro, posso Parte_1 riferire che nella stessa buca sono cadute e , sempre in mia Persona_1 Testimone_2 presenza, prima dei fatti di causa. Le ho viste personalmente cadere. Vero, riconosco la buca. Posso dire che al momento dell'incidente la buca era nello stesso stato che si vede nelle foto. Ad oggi, invece, è stata coperta.”
La non immediata visibilità della buca e le circostanze di fatto in cui è avvenuto il sinistro (condizioni di scarsa illuminazione e pioggia) escludono, pertanto, un concorso colposo dell'attrice. L'ente convenuto, dal canto suo, non ha fornito la prova liberatoria della disattenzione da parte dell'attrice, né la stessa può desumersi da tutte le circostanze del caso concreto, attesa la scarsa visibilità del pericolo;
lo stesso agente della polizia municipale, come sopra visto, descrive un leggero avvallamento del manto stradale, come tale poco visibile ma pur sempre idoneo, per quanto si evince dalle foto in atti, a causare quel vuoto sufficiente a far posare il piede in fallo, tanto è vero che il manto stradale è stato poi ripristinato.
Ai fini di una sua esclusione di responsabilità, l'ente convenuto avrebbe dovuto, provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva, che presentasse i caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità, avente efficacia determinante dell'evento dannoso;
il fatto anomalo cioè deve presentare i requisiti della autonomia, della imprevedibilità, della eccezionalità, della inevitabilità e che esplichi pagina 4 di 6 efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (così Cass. n. 18317/2015). Il caso fortuito, che esclude il rapporto causale, va infatti generalmente inteso in quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, avente efficacia determinante dell'evento dannoso;
imprevedibilità intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, non anche come sua impossibilità; eccezionalità intesa come sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale.
Per quanto sopra osservato si esclude il caso fortuito ed il concorso di colpa del danneggiato.
Sulla quantificazione del risarcimento richiesto, attesi gli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze possono essere poste a base della odierna decisione giacché congruamente motivate e condivisibili, va rilevato che: “• Dai dati scaturiti dal presente accertamento medico legale è possibile formulare il seguente giudizio diagnostico: “sequele anatomo funzionali in esito a frattura del calcagno sinistro con interessamento traumatico del cuboide e trauma distorsivo della caviglia sinistra”. Per quanto attiene la parametrazione della durata della temporanea compromissione dello stato di salute, questa va considerata come danno biologico temporaneo da intendersi quale transitoria incapacità di attendere alle normali ed usuali attività individuali intimamente connesse all'evoluzione dello stato di malattia ma a prescindere dalla prognosi clinica e dalla capacità lavorativa specifica. • Tali premesse sono prodromiche per definire il danno biologico temporaneo assoluto come completo e totale impedimento a tutte quelle azioni che compongono la dimensione umana, o come necessario periodo di adattamento clinico ed attitudinale del soggetto ad una condizione peggiorativa del suo essere;
nel caso di specie, questo, può essere stimato nella misura di: gg. 32 (trentadue). • Alla stessa stregua, tenuto conto del progressivo evolversi delle fasi convalescenziali della malattia traumatica e della graduale ripresa “sociale” dell'individuo, il danno biologico temporaneo relativo può essere indicato in: gg. 20 (venti) al 50% e gg. 20 (venti) al 25% rispetto l'assoluta. • In conclusione, privilegiando il momento valutativo del caso, tenuto conto dell'obiettività clinica, degli esami strumentali visionati, nonchè dei più usati barèmes valutativi ne deriva un danno da menomazione permanente in ragione del 7% (settepercento) rispetto la totale. - Le spese sanitarie presenti in atti risultano congrue per € 791,45. (Relazione CTU)
Va conseguentemente disposta la liquidazione del danno seguendo le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano 2024, oltre interessi calcolati sulla somma devalutata all'epoca del sinistro (avvenuto nell'anno
2014); va dunque riconosciuto all'attrice: € 14.145,95 a titolo di danno biologico permanente, avuto riguardo alla età (anni 24) e al 7% di invalidità riscontrato in giudizio;
€ 5.905,54 a titolo di danno biologico temporaneo. La somma complessivamente dovuta per il danno non patrimoniale è di € 14.145,95+5905,54=20.051,49, oltre € 791,45 per spese documentate= 20.842,94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 20.842,94, Controparte_1 oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al pagamento;
pone le spese di CTU medico-legale in via definitiva a carico del convenuto;
condanna il CP_1 convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 237,00 CP_1 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Rustico e Gianfranco Bognandi. pagina 5 di 6 Ragusa, 29/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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