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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4255/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4255/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 24 settembre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi ad ore 11,00 :
Per l'avv.to PERUZZI JACOPO FOLCO Parte_1
Per l'avv.to PETROCCHI GIOVANNI Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Peruzzi conclude come in atti chiedendo la condanna della convenuta a quanto indicato in ricorso oltre alle spese legali. L'Avv. Petrocchi conclude per il rigetto della domanda attrice con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 6 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4255/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PERUZZI JACOPO FOLCO. , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANGUILLARA 22 50122 FIRENZE presso il difensore avv. PERUZZI JACOPO FOLCO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETROCCHI Controparte_1 P.IVA_2 GIOVANNI e dell'avv. PETROCCHI PIERO ( VIA CIRO MENOTTI 50136 C.F._1 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 28 50136 FIRENZE presso il difensore avv. PETROCCHI GIOVANNI
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER IL RICORRENTE voglia il Tribunale adito condannare (P.I. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
Parte_ corrente in Firenze, Via Abba n° 6 al pagamento in favore alla
(C.F. e P.I. in persona Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con sede in Firenze, Via
XXVII Aprile n° 2, della somma di € 19.400,00 = oltre interessi pagina 3 di 6 moratori dalla data della fattura al saldo, nonché le competenze e spese del presente procedimento.
PER IL RESISTENTE per la totale reiezione della domanda svolta nei suoi confronti da Parte_1
per i motivi di cui agli atti di causa;
con vittoria di spese ed onorari.
[...]
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere il pagamento di lavori edili svolti su incarico di Controparte_1 nell'appartamento di proprietà del Sig. in Firenze, Via Duccio da Boninsegna n° Parte_2
48. A sostegno della propria pretesa allegava la fattura n° 3/E per l'importo di € 19,400,00 e chiedeva l'ammissione del teste Geom. progettista dell'intervento, e l'interrogatorio formale del Testimone_1 legale rappresentante pro tempore della parte resistente.
Alla prima udienza del 12/11/2024 il Giudice, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente e la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia e ammetteva le prove Controparte_1 richieste dal ricorrente rinviando all'udienza del 21/1/2025 per l'espletamento. In data 20/01/2025 si costituiva tardivamente negando l'esistenza dell'incarico e la debenza della Controparte_1 somma richiesta. Esaurita l'istruttoria orale, la causa passava alla discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata.
Il ricorrente , sulla base sostanzialmente della fattura n. 3/E del 20/02/2023 emessa per l'importo di €
19,400,00 e della dichiarazione del tecnico asseverante della IL (pratica n. 6508/02022) (docc. 2,3) attestante la presenza in cantiere della ditta e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione Parte_1 all'immobile di proprietà di sulla scorta di una richiesta di prova testimoniale e Parte_2 di interrogatorio formale, domandava la condanna del resistente al pagamento del corrispettivo per l'opera svolta.
Tuttavia né nel ricorso, né nei capitoli di prova testimoniale , emerge la consistenza delle opere edili asseritamente eseguite;
non vi è in altri termini alcuna analitica descrizione dei lavori , né è stata prodotta dal ricorrente alcuna documentazione tecnica o fotografica a riguardo o chiesto un ordine di esibizione a terzi ( committente o PA).
In tema di appalto , contratto a forma libera che - come nel caso di specie - ben può essere stipulato anche verbalmente , l'art. 1657 c.c. stabilisce che “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”. pagina 4 di 6 La disposizione si applica non solo quando manchi la pattuizione di un corrispettivo, ma anche quando non sia raggiunta la prova del corrispettivo indicato dalle parti ( vedasi Cassazione civile sez. II,
28/08/1993, n.9129).
In forza di tale principio e in deroga alla disposizione generale dell'art. 1346, che richiede un oggetto del contratto determinato o determinabile e quindi un prezzo ed una prestazione definita dalle parti, nell'appalto la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire “a posteriori” in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del
Giudice.
Tale potere officioso non può tuttavia prescindere dalle allegazioni dell'attore necessarie per determinare l'opera e quindi l'attività eseguita, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie l'attore ha riferito genericamente nel ricorso di avere svolto “lavori di ristrutturazione”, senza ulteriori specificazioni.
La fattura prodotta reca una causale ancor più generica (“Lavori eseguiti presso appartamento sito a
Firenze Via Duccio da Boninsegna 48”). Parte_ Il testimone geom. , pur avendo confermato l'esecuzione dei lavori da parte della Tes_1
(vedasi deposizione sui capp. 1,2,) , nulla ha saputo riferire sul corrispettivo pattuito ( cap. 3) D.C.V. che la svolse effettivamente i lavori in detto immobile Parte_1 Parte_1 Parte_1 come commissionatole dalla ha risposto la ditta ha eseguito i lavori di Controparte_1 Pt_1 cui alla pratica edilizia ADR non so quali fossero gli accordi tra le parti e sul cap. 4) D.C.V. che siete personalmente a conoscenza che il prezzo di detti lavori era stato concordato tra e Controparte_1
Parte_ in € 19.400,00; ha risposto non sono in grado di affermarlo.). Parte_1
Il legale rappresentante della sentito in interrogatorio formale, ha negato Controparte_1
l'esistenza dell'incarico e ha negato di avere conseguentemente pattuito il suddetto corrispettivo.
Pertanto, pur essendo stata raggiunta la prova di un “incarico” quindi di un contratto di subappalto fra le due imprese, nonché dell'esecuzione di “lavori” da parte del ricorrente, non è stata fornita alcuna prova circa l'entità oggettiva dei lavori svolti.
Diventa pertanto impossibile ricorrere all'integrazione ufficiosa di cui all'art. 1957 c.c. che non può certamente prescindere dall'onere di allegazione della parte circa gli elementi di fatto necessari a svolgere una indagine tecnica tramite CTU o ad applicare le tariffe o gli usi, come l'equità.
Il principio trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale nella sentenza 07/09/2022, n.26365 ha affermato “Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo pagina 5 di 6 ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare
l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.” .
L'enunciato principio trova risalente fondamento nella giurisprudenza della S.C. ( v. Cass.29/03/1989,
n. 1511; Cass. 13/04/1987, n. 3672; Cass. 26/05/1976, n. 1906, Cassazione civile sez. II, 13/09/2016,
n.17959).
Pertanto, risultando nel caso di specie le lavorazioni assolutamente indeterminate nella loro entità , il contratto in questione non può essere integrato ex art. 1657 c.c. né tramite una consulenza tecnica (che difetterebbe di elementi oggettivi e sarebbe del tutto esplorativa) né tantomeno ricorrendo ad equità.
La domanda, carente di prova, deve essere quindi respinta.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e devono gravare sul ricorrente, liquidate come da dispositivo secondo parametri del DM 55/2014 , al minimo quanto a fase istruttoria ( non avendo il resistente svolto alcuna istanza) e decisionale ( stante la semplificazione del rito) e medi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
RESPINGE la domanda attrice;
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del resistente , che liquida in € 3.839,00 per compensi, oltre 15% spese Controparte_1 generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 18,35 in assenza dlele parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4255/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 24 settembre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi ad ore 11,00 :
Per l'avv.to PERUZZI JACOPO FOLCO Parte_1
Per l'avv.to PETROCCHI GIOVANNI Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Peruzzi conclude come in atti chiedendo la condanna della convenuta a quanto indicato in ricorso oltre alle spese legali. L'Avv. Petrocchi conclude per il rigetto della domanda attrice con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 6 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4255/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PERUZZI JACOPO FOLCO. , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANGUILLARA 22 50122 FIRENZE presso il difensore avv. PERUZZI JACOPO FOLCO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETROCCHI Controparte_1 P.IVA_2 GIOVANNI e dell'avv. PETROCCHI PIERO ( VIA CIRO MENOTTI 50136 C.F._1 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 28 50136 FIRENZE presso il difensore avv. PETROCCHI GIOVANNI
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER IL RICORRENTE voglia il Tribunale adito condannare (P.I. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
Parte_ corrente in Firenze, Via Abba n° 6 al pagamento in favore alla
(C.F. e P.I. in persona Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con sede in Firenze, Via
XXVII Aprile n° 2, della somma di € 19.400,00 = oltre interessi pagina 3 di 6 moratori dalla data della fattura al saldo, nonché le competenze e spese del presente procedimento.
PER IL RESISTENTE per la totale reiezione della domanda svolta nei suoi confronti da Parte_1
per i motivi di cui agli atti di causa;
con vittoria di spese ed onorari.
[...]
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere il pagamento di lavori edili svolti su incarico di Controparte_1 nell'appartamento di proprietà del Sig. in Firenze, Via Duccio da Boninsegna n° Parte_2
48. A sostegno della propria pretesa allegava la fattura n° 3/E per l'importo di € 19,400,00 e chiedeva l'ammissione del teste Geom. progettista dell'intervento, e l'interrogatorio formale del Testimone_1 legale rappresentante pro tempore della parte resistente.
Alla prima udienza del 12/11/2024 il Giudice, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente e la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia e ammetteva le prove Controparte_1 richieste dal ricorrente rinviando all'udienza del 21/1/2025 per l'espletamento. In data 20/01/2025 si costituiva tardivamente negando l'esistenza dell'incarico e la debenza della Controparte_1 somma richiesta. Esaurita l'istruttoria orale, la causa passava alla discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata.
Il ricorrente , sulla base sostanzialmente della fattura n. 3/E del 20/02/2023 emessa per l'importo di €
19,400,00 e della dichiarazione del tecnico asseverante della IL (pratica n. 6508/02022) (docc. 2,3) attestante la presenza in cantiere della ditta e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione Parte_1 all'immobile di proprietà di sulla scorta di una richiesta di prova testimoniale e Parte_2 di interrogatorio formale, domandava la condanna del resistente al pagamento del corrispettivo per l'opera svolta.
Tuttavia né nel ricorso, né nei capitoli di prova testimoniale , emerge la consistenza delle opere edili asseritamente eseguite;
non vi è in altri termini alcuna analitica descrizione dei lavori , né è stata prodotta dal ricorrente alcuna documentazione tecnica o fotografica a riguardo o chiesto un ordine di esibizione a terzi ( committente o PA).
In tema di appalto , contratto a forma libera che - come nel caso di specie - ben può essere stipulato anche verbalmente , l'art. 1657 c.c. stabilisce che “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”. pagina 4 di 6 La disposizione si applica non solo quando manchi la pattuizione di un corrispettivo, ma anche quando non sia raggiunta la prova del corrispettivo indicato dalle parti ( vedasi Cassazione civile sez. II,
28/08/1993, n.9129).
In forza di tale principio e in deroga alla disposizione generale dell'art. 1346, che richiede un oggetto del contratto determinato o determinabile e quindi un prezzo ed una prestazione definita dalle parti, nell'appalto la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire “a posteriori” in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del
Giudice.
Tale potere officioso non può tuttavia prescindere dalle allegazioni dell'attore necessarie per determinare l'opera e quindi l'attività eseguita, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie l'attore ha riferito genericamente nel ricorso di avere svolto “lavori di ristrutturazione”, senza ulteriori specificazioni.
La fattura prodotta reca una causale ancor più generica (“Lavori eseguiti presso appartamento sito a
Firenze Via Duccio da Boninsegna 48”). Parte_ Il testimone geom. , pur avendo confermato l'esecuzione dei lavori da parte della Tes_1
(vedasi deposizione sui capp. 1,2,) , nulla ha saputo riferire sul corrispettivo pattuito ( cap. 3) D.C.V. che la svolse effettivamente i lavori in detto immobile Parte_1 Parte_1 Parte_1 come commissionatole dalla ha risposto la ditta ha eseguito i lavori di Controparte_1 Pt_1 cui alla pratica edilizia ADR non so quali fossero gli accordi tra le parti e sul cap. 4) D.C.V. che siete personalmente a conoscenza che il prezzo di detti lavori era stato concordato tra e Controparte_1
Parte_ in € 19.400,00; ha risposto non sono in grado di affermarlo.). Parte_1
Il legale rappresentante della sentito in interrogatorio formale, ha negato Controparte_1
l'esistenza dell'incarico e ha negato di avere conseguentemente pattuito il suddetto corrispettivo.
Pertanto, pur essendo stata raggiunta la prova di un “incarico” quindi di un contratto di subappalto fra le due imprese, nonché dell'esecuzione di “lavori” da parte del ricorrente, non è stata fornita alcuna prova circa l'entità oggettiva dei lavori svolti.
Diventa pertanto impossibile ricorrere all'integrazione ufficiosa di cui all'art. 1957 c.c. che non può certamente prescindere dall'onere di allegazione della parte circa gli elementi di fatto necessari a svolgere una indagine tecnica tramite CTU o ad applicare le tariffe o gli usi, come l'equità.
Il principio trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale nella sentenza 07/09/2022, n.26365 ha affermato “Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo pagina 5 di 6 ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare
l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.” .
L'enunciato principio trova risalente fondamento nella giurisprudenza della S.C. ( v. Cass.29/03/1989,
n. 1511; Cass. 13/04/1987, n. 3672; Cass. 26/05/1976, n. 1906, Cassazione civile sez. II, 13/09/2016,
n.17959).
Pertanto, risultando nel caso di specie le lavorazioni assolutamente indeterminate nella loro entità , il contratto in questione non può essere integrato ex art. 1657 c.c. né tramite una consulenza tecnica (che difetterebbe di elementi oggettivi e sarebbe del tutto esplorativa) né tantomeno ricorrendo ad equità.
La domanda, carente di prova, deve essere quindi respinta.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e devono gravare sul ricorrente, liquidate come da dispositivo secondo parametri del DM 55/2014 , al minimo quanto a fase istruttoria ( non avendo il resistente svolto alcuna istanza) e decisionale ( stante la semplificazione del rito) e medi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
RESPINGE la domanda attrice;
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del resistente , che liquida in € 3.839,00 per compensi, oltre 15% spese Controparte_1 generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 18,35 in assenza dlele parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 6 di 6