Ordinanza collegiale 27 aprile 2016
Sentenza 7 gennaio 2017
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2019
Sentenza 20 febbraio 2020
Rigetto
Sentenza 9 ottobre 2020
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di Silvia Casilli Sommario: 1. Premessa: i fatti di causa e il ricorso al Consiglio di Stato – 2. La soluzione della Sezione Terza – 3. Interessi diffusi e collettivi: approdi in tema di legittimazione (soggettiva) ad agire delle associazioni (Ad. Plen. n. 6/2020). La funzione tutoria dell'interesse collettivo come interesse proprio dell'associazione di consumatori – 4. Sulla legittimazione (oggettiva) delle associazioni: azioni di accertamento e annullamento. 1. Premessa: i fatti di causa e il ricorso al Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 4116 del 2021, la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in tema di legittimazione a ricorrere in capo alle associazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 27/04/2016, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04805/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2016, proposto da:
CODACONS, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante Avv. US Ursini, nonché da NE TI, IN CE, RG LE, AL RE, GR AC, GI DI, ST BA, LA BAni, VA BA, NN EL ND, AN OL, IN OL, NR AR, PI LU AN, FA EN, NE BE, ST BE, IO AS, NI EL, CA ON, DO ON, NO ON, US RI ND, ER BO, ER ON, BE ZI, IN ZI, AN TT, LA TO, RT OT, TA BR, TA LI, NN RI, IT US, NG IN, NI IN, SA AI, RI DE, AN FF, ND LA, DE PI, LV EL, TO NT PE, TO IO, AR RB, IO CA, LV CA, OS CE CI, GI CA, LU CC, IN CA, ON DE, DA AS, IL LL, CA CA, LUno CA, AO IG, PIo CE, NNmaria CE, LUno NI, NC CE, NN ER, RL CC, ER AO HI, SA NA, AU LL, US LE, DD OL, AU LE, EL RA, SU RA, SI IO, IA OR, ND RE, AO CR, EG D'NG, IO D'NG, AB De CI, TA DE UD, SS EL IO, DR Di IC, RO Di TO, US Di OL, IL Di SQ, IA Di PE, AR IT DO, NI DO, DI IN, IA BI, IN TT, DA FA, TO IC, BR RA, ND RR, GI RR, AT FE, EL CO, IO RA, VA RI, NO ZZ, NN IA ZO, MA NA, RL LUno GE, RA NI, OL HI, CE LA HI, LW ES, US RI, ME RD, TO OR, GI OR, SQ LI, LU IU, IAno OR, NG RE, LUno RI, LU UC, MO ER, PI RL ID, AR SS, LE OV, GE IO, RU ZI, RT ZA, LA RI, UL LI, AU SI, LB LI, NR LI, IA UL LI, AO UC, US GH, GO AN, LU LL, US RA, PO NI, ES LA, DR NA, VI AN, ST AP, TO AP, RI MA, UI AR IA RE, DAe MA, LA IN, CL IN, SQ RI, PIgiuseppe ARtti, ND EL, ER EL, IE MA, EL TA, CA LE, EN ME, IA GH, IA GI EN, NG RI, RU IS, EG ES, AN NT, EG CC, GA UR, ST ON, VE IO, LV CH, LU VA, LUna DI, US SI, RA CE, AU AL, AN LM, UR PA, EN IC, ET IC, TR AO, AN AO, NL PA, MA RI, EM RIi, AN EL, OSnna OC, SI TO, LA VO, AU CI, AO RO, EN PE, EM OL, ES PIdominici, PA RA, LU LU, LU IN, IR IV, DAe LI, SA PO, RL LB IA, CH ET, NN PR, AN PR, CA QU, GE CI, LU LL, BR IC, SA GG, AU HE, AR LL, ME LL, IA RO, IA CH RO, LD OS, IS OS, AR CI, BI SE LA, TI SA, RD SA, IA AL, PI LT, AR SA, NI IN, AU IN, AB LO, NA MB, SAbetta NO, EN AR, CA BE, NO AT, GI SO, VE PE, TT PI, OS ST, LV NA, ZI RI, AR NI, CR TA, LI NT, AN OL, DI LL, IA CR LL, LI OR, IAnna LI, IA UI TR, IC UP, ND ZE, RL OR, EN AG, LUno LO, TO RI, CH BO, IO AM, AR CH, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti RL Rienzi, Gino AN, ST D'Ercole, AR Ramadori, RU Barbieri, Laura Binarelli e Giorgia Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. RL Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9,
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t.;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LU Sciotto, Donato Messineo, AR Di PIpaolo e AR Mancini, con domicilio eletto in Roma, via Nazionale, 91;
CONSOB - Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SA Providenti, UL Manto, Raffaella Sette e NN SAbetta Musy, con domicilio eletto in Roma, via G.B. Martini, 3;
nei confronti di
Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LU FA Perfetti, US Rumi, LV OM e SI OL, con domicilio eletto presso Studio Legale “Bonelli Erede” in Roma, via Salaria, 259;
Nuova Banca delle Marche s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LU FA Perfetti, US Rumi, LV OM e SI OL, con domicilio eletto presso Studio Legale “Bonelli Erede” in Roma, via Salaria, 259;
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LU FA Perfetti, US Rumi, LV OM e SI OL, con domicilio eletto presso Studio Legale “Bonelli Erede” in Roma, via Salaria, 259;
Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LU FA Perfetti, US Rumi, LV OM e SI OL, con domicilio eletto presso Studio Legale “Bonelli Erede” in Roma, via Salaria, 259;
Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;
Banca delle Marche s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;
Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento
dei provvedimenti adottati in attuazione del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 e in particolare:
- dei provvedimenti della Banca d’Italia prot. n. 1241015/15 del 21 novembre 2015 (delibera 554/2015), prot. n. 1241013/15 del 21 novembre 2015 (delibera 553/2015), prot. n. 1241012/15 del 21 novembre 2015 (delibera 555/2015), prot. n. 1241014/15 del 21 novembre 2015 (delibera 556/2015), che hanno disposto l’avvio della risoluzione nei confronti rispettivamente della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, della Banca delle Marche s.p.a., della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.;
- dei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2015 di approvazione dei predetti provvedimenti di avvio della risoluzione;
- dei provvedimenti della Banca d’Italia del 22 novembre 2015 con cui sono state disposte le cessioni delle aziende facenti capo alle predette banche agli enti-ponte;
- dei provvedimenti della Banca d’Italia del 22 novembre 2015 che hanno determinato la decorrenza giuridica della risoluzione delle predette banche;
- dei provvedimenti della Banca d’Italia del 22 novembre 2015 con i quali sono stati nominati gli organi delle procedure di risoluzione delle predette banche;
- dei provvedimenti della Banca d’Italia del 22 novembre 2015 di riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni nonché del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle predette banche;
- dei provvedimenti della Banca d’Italia di valutazione della sussistenza dei presupposti per l’ammissione delle predette banche alla procedura di risoluzione;
- degli atti e/o provvedimenti istitutivi degli enti-ponte Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a., Nuova Banca delle Marche s.p.a., Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a.;
- dell’atto recante “Invito a manifestare interesse in relazione all’operazione di dismissione” dei predetti enti-ponte del 19 gennaio 2016;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente, connesso o collegato,
nonché
per la condanna al risarcimento del danno per l’omesso e/o illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, e in particolare per l’omessa e/o illegittima attività di controllo e vigilanza esercitata da Banca d’Italia e da CONSOB sui soggetti sottoposti a procedura di risoluzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia, nonché della Banca d'Italia, della Consob - Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, di Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a., di Nuova Banca delle Marche s.p.a., di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., di Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2016 il dott. NC Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO:
- che, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 180 del 16 novembre 2015, la “valutazione” delle attività e delle passività dei soggetti sottoposti a procedura di risoluzione (effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente) è configurata quale presupposto per l'avvio della risoluzione o per la riduzione e conversione di azioni;
- che, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 180 del 2015, qualora sussistano motivi di urgenza, l’avvio della procedura può essere disposto sulla base di una valutazione “provvisoria”, la quale deve essere seguita, non appena possibile, da una valutazione “definitiva”, espressamente finalizzata, come chiarito dal comma 4, <<ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformità agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2>>;
- che, inoltre, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 180 del 2015, <<la valutazione è parte integrante della decisione>> (comma 1) e che <<… davanti al giudice amministrativo non è ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa può essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, …>> (comma 2);
RITENUTO che, alla luce delle richiamate disposizioni normative, la valutazione definitiva costituisce un elemento fondamentale dell’intera procedura e non può pertanto rimanere estranea al giudizio eventualmente proposto nei confronti di atti emanati sulla base della sola valutazione provvisoria;
RILEVATO che nella presente fattispecie l’avvio della risoluzione è stato disposto sulla base di una valutazione provvisoria e che agli atti di causa non è stata ancora acquisita la valutazione definitiva successivamente intervenuta;
RAVVISATA, pertanto, la necessità che la Banca d’Italia depositi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza l’atto di valutazione definitiva relativo alla procedura oggetto di causa, unitamente ad una relazione integrativa circa lo stato del procedimento successivo alla valutazione definitiva, comprensivo di eventuali sopravvenienze, in particolare anche con riferimento ai profili di cui all’art. 88 del menzionato decreto legislativo;
RITENUTO, infine, di fissare l’udienza pubblica per la discussione alla prima data utile disponibile per consentire anche il rispetto delle esigenze difensive delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone gli incombenti istruttori nei modi e nei termini indicati in motivazione.
Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 4 ottobre 2016.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
RD Pasanisi, Presidente
NC Arzillo, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2016
IL SEGRETARIO