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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2757/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2757 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, via Giovanni Pacini n. 84, presso lo studio dell'avv. Salvatore Castellana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata, in Palermo, via Sammartino, n. 115 presso lo studio dell'Avv. Manfredi
Carriglio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: v. note di trattazione in sostituzione d'udienza del 09.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2024, esponeva, nel complesso: Parte_1
- che, con sentenza n. 863/2016, il Tribunale di Termini Imerese dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con;
Controparte_1
- che, con il suindicato provvedimento, veniva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla resistente l'importo mensile di € 230,00 quale contributo per il mantenimento del loro figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che, nel periodo successivo al divorzio, mutavano le rispettive condizioni economiche delle parti.
Nel dettaglio, deduceva di avere perso il lavoro nel marzo del 2023 e di essere Parte_1 disoccupato, mentre asseriva il miglioramento delle condizioni economiche di CP_1
, proprietaria di immobili e priva di problemi economici.
[...]
Tutto ciò esposto, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
- “Accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la corresponsione del mantenimento in favore della sig.ra per il mantenimento del figlio Controparte_1
e, pertanto, revocare e/o ritenere insussistente, dalla data di proposizione Persona_1 della presente domanda, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. Parte_1 relativa al mantenimento del figlio versata mensilmente alla sig.ra Persona_1 [...]
. Spese straordinarie al 50% in capo ai coniugi;
CP_1
- In subordine nel caso in cui l'On.le Tribunale dovesse ritenere sussistente l'obbligo di mantenimento in capo al sig. in favore del figlio tenuto Parte_1 Persona_1 conto dell'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del ricorrente e del diverso collocamento del figlio ridurre l'assegno di mantenimento che viene versato alla sig.ra
nella somma di € 100,00 o nella maggiore o minore ritenuta di Controparte_1 giustizia con effetto dalla data di proposizione della presente domanda con versamento diretto al figlio.” (cfr. ricorso introduttivo).
Con memoria congiunta del 31.03.2025, si costituiva . In tale memoria gli Controparte_1 ex coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della vicenda “de qua”.
Cone le note depositate in sostituzione d'udienza del 09.07.2025, le parti insistevano nelle chieste modifiche secondo le pattuizioni da loro concordate.
***** Tutto quanto sopra premesso, e parti hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di modificare le condizioni stabilite in sede di divorzio nei seguenti termini: “Nessun mantenimento
è dovuto dal sig. alla sig.ra dal momento della Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione del presente atto in favore del figlio ormai maggiorenne, stante il Persona_1 suo collocamento paritario. Il ragazzo trascorrerà 15 giorni al mese con un genitore e 15 giorni con l'altro. Le vacanze e le festività saranno concordate con ciascun genitore;
Le spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Termini Imerese, concordate ed autorizzate dall'altro genitore, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno” (cfr. memoria congiunta depositata il 31.03.2025).
Orbene, ritiene il Collegio che le sopra riportate condizioni non sono contrarie a norme imperative né all'interesse della prole e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ritiene il Collegio che ricorrano giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta, a modifica della sentenza 863/2016, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. 900/2016 R.G., così provvede:
- revoca l'obbligo per di versare a l'importo mensile Parte_1 Controparte_1 di €230,00 a titolo di assegno di mantenimento del loro figlio, Persona_1
- pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascun, alle spese straordinarie concordate in favore del figlio;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2757 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, via Giovanni Pacini n. 84, presso lo studio dell'avv. Salvatore Castellana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata, in Palermo, via Sammartino, n. 115 presso lo studio dell'Avv. Manfredi
Carriglio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: v. note di trattazione in sostituzione d'udienza del 09.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2024, esponeva, nel complesso: Parte_1
- che, con sentenza n. 863/2016, il Tribunale di Termini Imerese dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con;
Controparte_1
- che, con il suindicato provvedimento, veniva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla resistente l'importo mensile di € 230,00 quale contributo per il mantenimento del loro figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che, nel periodo successivo al divorzio, mutavano le rispettive condizioni economiche delle parti.
Nel dettaglio, deduceva di avere perso il lavoro nel marzo del 2023 e di essere Parte_1 disoccupato, mentre asseriva il miglioramento delle condizioni economiche di CP_1
, proprietaria di immobili e priva di problemi economici.
[...]
Tutto ciò esposto, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
- “Accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la corresponsione del mantenimento in favore della sig.ra per il mantenimento del figlio Controparte_1
e, pertanto, revocare e/o ritenere insussistente, dalla data di proposizione Persona_1 della presente domanda, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. Parte_1 relativa al mantenimento del figlio versata mensilmente alla sig.ra Persona_1 [...]
. Spese straordinarie al 50% in capo ai coniugi;
CP_1
- In subordine nel caso in cui l'On.le Tribunale dovesse ritenere sussistente l'obbligo di mantenimento in capo al sig. in favore del figlio tenuto Parte_1 Persona_1 conto dell'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del ricorrente e del diverso collocamento del figlio ridurre l'assegno di mantenimento che viene versato alla sig.ra
nella somma di € 100,00 o nella maggiore o minore ritenuta di Controparte_1 giustizia con effetto dalla data di proposizione della presente domanda con versamento diretto al figlio.” (cfr. ricorso introduttivo).
Con memoria congiunta del 31.03.2025, si costituiva . In tale memoria gli Controparte_1 ex coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della vicenda “de qua”.
Cone le note depositate in sostituzione d'udienza del 09.07.2025, le parti insistevano nelle chieste modifiche secondo le pattuizioni da loro concordate.
***** Tutto quanto sopra premesso, e parti hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di modificare le condizioni stabilite in sede di divorzio nei seguenti termini: “Nessun mantenimento
è dovuto dal sig. alla sig.ra dal momento della Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione del presente atto in favore del figlio ormai maggiorenne, stante il Persona_1 suo collocamento paritario. Il ragazzo trascorrerà 15 giorni al mese con un genitore e 15 giorni con l'altro. Le vacanze e le festività saranno concordate con ciascun genitore;
Le spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Termini Imerese, concordate ed autorizzate dall'altro genitore, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno” (cfr. memoria congiunta depositata il 31.03.2025).
Orbene, ritiene il Collegio che le sopra riportate condizioni non sono contrarie a norme imperative né all'interesse della prole e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ritiene il Collegio che ricorrano giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta, a modifica della sentenza 863/2016, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. 900/2016 R.G., così provvede:
- revoca l'obbligo per di versare a l'importo mensile Parte_1 Controparte_1 di €230,00 a titolo di assegno di mantenimento del loro figlio, Persona_1
- pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascun, alle spese straordinarie concordate in favore del figlio;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle