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Ordinanza cautelare 14 ottobre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 28/04/2014, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00102/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2014, proposto da:
AD HE, BE TT UZ, rappresentati e difesi dall'avv. Marina Grasso, con domicilio eletto presso CA EL in Firenze, via Lambruschini 52;
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato Sportello Unico per L'Immigrazione, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato il 03.10.2013 ed avente ad oggetto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra HE AD il 10.10.2012 in favore del sig. UZ BE TT e notificato per posta il 24.10.2013 e ricevuto il 25.10.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato Sportello Unico per l'Immigrazione e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2014 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non sembra munito del prescritto fumus boni iuris, alla luce degli elementi forniti dall’Amministrazione resistente con riguardo all’esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra i ricorrenti (v. nota dell’Ufficio Immigrazione del 14.05.2013);
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
Respinge la domanda cautelare;
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000 (mille).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente, Estensore
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2014
IL SEGRETARIO