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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7355 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 262/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 262 R.G. degli affari contenziosi del
2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19.06.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Paolo Garau ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 145
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa, dall' Avv. Claudia D'Alessio elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190,
APPELLATA
Oggetto: titoli di credito appello avverso la sentenza n. 10216/2021 del Tribunale civile di Roma, sez. X civ., depositata in data 10.06.2021
1 Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Qui, in sintesi, i fatti di causa.
La ha convenuto dinanzi al Tribunale civile di Roma la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 7.220,00 Controparte_1
quale risarcimento per l'illecita negoziazione di n. 3 assegni bancari non trasferibili
(contraddistinti ai nn. 8237675154, 8237921553 e 9103043279), contraffatti nel nominativo del beneficiario ed incassati da soggetti diversi dai reali legittimati. In particolare, la ha rilevato che, all'esito di controlli Parte_1
contabili, era emerso che i beneficiari (Sig. , Sig. Persona_1 Parte_2
e Sig.ra ) non avevano mai riscosso tali assegni, risultati incassati da tali Persona_2
, e , i quali si erano illecitamente Persona_3 Controparte_2 CP_3
impossessati dei titoli che avevano negoziato presso . CP_1
La si è costituita sottolineando di aver eseguito correttamente e Controparte_1
legittimamente, in conformità con il dovere di diligenza gravante sulla medesima, la negoziazione degli assegni in parola, posto che il pagamento era avvenuto nei confronti dell'effettivo beneficiario indicato quale intestatario nel titolo stesso. Infatti, ha sostenuto che gli Uffici postali presso i quali sono stati negoziati gli assegni per cui è causa avevano provveduto a identificare il cliente mediante apposita documentazione la quale, all'analisi accurata dell'operatore di sportello, appariva genuina poiché priva di cancellazione, aggiunte o abrasioni.
Con sentenza n. 10216/2021, pubblicata in data 10.06.2021, il Tribunale civile di
Roma, sez. X civ., ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e condanna la società attrice a rifondere alla controparte le spese processuali,
[...]
che liquida in euro 4.015,00 (875 fase di studio, 740 fase introduttiva, 1.200 fase di
2 trattazione e istruttoria, 1.200 fase decisoria) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.”
ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill. Corte adita: accogliere lo spiegato appello e per
l'effetto riformare la sentenza n. 10216 del 2021 emessa dal Tribunale civile di Roma in persona del G. Dott.ssa Gaetano;
accertare e dichiarare che gli assegni nn.
8237675154, 8237921553 e 9103043279 sono stati negoziati dalla società
[...]
in favore di persone diverse dai legittimi beneficiari tramite Controparte_1
contraffazione, in violazione degli artt. 43 della Legge sugli assegni e 1176 secondo comma e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore per i motivi di cui sopra CP_1
al pagamento in favore della della somma pari ad € 7.220,00 oltre Controparte_4
interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
condannare altresì controparte a restituire alla quanto da quest'ultima Parte_1
eventualmente corrisposto per le spese di lite liquidate in primo grado pari € 4.015,00 oltre accessori di legge. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA,
CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: si reitera la richiesta di ctu sui supporti cartacei dei titoli volta ad accertare il grado di rilevabilità della contraffazione tenuto conto della diligenza qualificata richiesta all'operatore di sportello dal secondo comma dell'art.
1176 c.c. (…). Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad € 7.220,00.”.
Si è costituita richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, nel merito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare
l'appello della perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti Controparte_4
in epigrafe indicati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della decisione impugnata si chiede che venga comunque accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'odierna appellante per l'incauta spedizione del titolo ai sensi dell'art
3 1227 cc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inconferenti e inammissibili in quanto vertenti su circostanze documentali, peraltro già oggetto di valutazione nel giudizio di I grado. Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado Rg. 14207/18.”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
L'appellante ha proposto un unico ed articolato motivo di gravame, denunziando l'erroneità della decisione di primo grado.
Sotto un primo profilo, la ha denunziato l'erronea Parte_1
applicazione da parte del Giudice di primo grado degli artt. 1218 cc e 43 Legge
Assegni, in tema di onere della prova. A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto la documentazione prodotta dalla inidonea a dimostrare i fatti posti a Parte_1
fondamento della domanda di risarcimento dalla stessa avanzata e cioè a dimostrare che i titoli in contestazione erano in realtà stati emessi in favore di persone diverse dai legittimi beneficiari. Ciò in ragione della mancata produzione da parte della Parte_1
delle copie delle denunce di sottrazione dei titoli da parte dei reali beneficiari e dell'omessa indicazione dei dati anagrafici di quest'ultimi.
Secondo l'appellante, invece, tale documentazione sarebbe stata ininfluente nel caso de quo. In particolare, l'indicazione delle generalità dei beneficiari sarebbe stata dirimente solo ove le illecite negoziazioni fossero derivate da ipotesi di furto d'identità ovvero dal trafugamento dei titoli ed il loro successivo incasso ad opera di soggetti muniti di documenti falsi. Invece, la fattispecie in oggetto attiene alla contraffazione dei titoli, i quali sono tutti grossolanamente contraffatti in corrispondenza del nominativo.
Sempre avuto riguardo all'onere della prova, l'appellante ha sottolineato che, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, la avrebbe Controparte_1
dovuto dar prova di non aver potuto adempiere correttamente la propria obbligazione per causa ad essa non imputabile. In particolare, la banca che consente la negoziazione
4 di un titolo non trasferibile in favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario si presume responsabile del danno, salvo fornisca prova liberatoria.
Tale prova, tuttavia, non sarebbe stata fornita da , che ha tenuto una CP_1
condotta negligente vista l'evidente falsificazione dei titoli oggetto di causa.
L'appellante ha dedotto che i titoli oggetto di giudizio erano palesemente contraffatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale.
Nello specifico, gli assegni nn. 8237675154 e 8237921553, emessi dalla Banca
Popolare di Novara, presenterebbero tra loro una colorazione difforme per quel che concerne lo sfondo del supporto cartaceo. Inoltre, la circostanza che il luogo e la data sui suddetti titoli siano scritti a penna sarebbe decisiva per rilevare la loro falsificazione. Quanto all'assegno n. 9103043279, emesso da viene Parte_3
evidenziata la contraffazione dello stesso in corrispondenza del nominativo, riscontrabile nell'inserimento dell'asterisco tra nome e cognome.
Dunque, tutti elementi di contraffazione grossolani e pertanto ictu oculi rilevabili dal cassiere di . Secondo la giurisprudenza di legittimità, il cassiere CP_1
dell'istituto bancario è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma secondo, cc e avendo riguardo alle Linee Guida dell'ABI le quali indicano una serie di accorgimenti per limitare le alterazioni e le falsificazioni di assegni bancari.
Nel caso di specie, l'operatore che ha consentito l'incasso avrebbe dovuto accorgersi delle anomalie presenti sui titoli, essendo dotato della strumentazione a tal d'uopo necessaria.
Da ciò, deriverebbe la responsabilità della . Controparte_1
Ancora, l'odierno appellante ha contestato la valutazione compiuta in ordine alla documentazione attestante i secondi pagamenti effettuati in favore dei legittimi beneficiari che, secondo il Giudice, sarebbe priva di attestazione da parte della Banca emittente. Sul punto, la ha rilevato che tutte le contabili prodotte sono Parte_1
ordinarie distinte di pagamento in cui sono riportati tutti i dati necessari a identificare gli esborsi eseguiti;
in ogni documento, infatti, sarebbero individuati non solo i
5 riferimenti di pagamento ma anche i nominativi dei rispettivi beneficiari, corrispondenti a quelli indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ciò premesso, ha evidenziato di aver adeguatamente dimostrato l'ulteriore diminuzione del proprio patrimonio connessa al danno che si è prodotto a carico della compagnia assicurativa dal momento in cui le provviste, sottese agli assegni trafugati e mal negoziati, sono state poste nella disponibilità di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, a prescindere dai secondi esborsi effettuati.
A sostegno dell'appello proposto, ha reiterato la richiesta di ctu sui supporti cartacei dei titoli volta ad accertare il grado di rilevabilità delle contraffazioni.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Occorre rilevare che il Giudice di primo grado ha fatto un corretto governo delle regole in tema di onere della prova, sancite in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Giova richiamare in materia di responsabilità della banca negoziatrice, la nota sentenza delle Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza relativo alla natura giuridica, ne hanno escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi un'ipotesi di responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso ( Cass., Sez. Un.
n. 14712/2007).
In questo senso, le Sezioni Unite hanno chiarito come “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art.
43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole
6 sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.”
Peraltro, le Sezioni Unite in un recente approdo, hanno ribadito il principio secondo cui la banca negoziatrice dell'assegno munito di clausola d'intrasferibilità, chiamata a rispondere del danno cagionato dal pagamento effettuato a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2
(cfr. Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477). Al fine di sottrarsi a tale responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi degli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c. dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
La diligenza richiesta alla banca nell'identificare il presentatore e nella verifica del titolo deve identificarsi nella diligenza tipica del buon banchiere.
Il dovere di diligenza che incombe su di essa non è circoscritto alla verifica dell'identità personale del girante, ma si estende al controllo della regolarità del procedimento del trasferimento del titolo mediante l'opportuno attento esame dello strumento cartaceo, tale da consentire la constatazione di contraffazioni percepibili con l'ordinaria diligenza professionale. (Cass. n.9902/2000).
Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (ex multis, Cass. n. 16178/2018).
7 Nel caso che qui interessa, alla luce dell'analisi della documentazione prodotta, deve ritenersi che la condotta tenuta dall'appellata in sede di negoziazione degli assegni sia esente da censure. Ciò in quanto non era possibile rilevare eventuali alterazioni o contraffazioni ictu oculi, ossia mediante la semplice osservazione del titolo presentato all'incasso. Con riferimento alle alterazioni evidenziate dall'appellante, si osserva, quanto alla diversità cromatica, che la stessa è ben possibile tra assegni diversi non essendo previsto che gli assegni riconducibili ad un medesimo istituto presentino sempre lo stesso sfondo. Peraltro, la diversità degli sfondi non implica necessariamente che entrambi gli assegni siano stati alterati, ma la parte appellante non indica quale dei due sarebbe lo sfondo corretto e per quale ragione.
Quanto alla indicazione a penna dei dati relativi al luogo e alla data sui suddetti titoli, questo non è in alcun modo segno di falsificazione a meno che questi elementi denotino segni di sovrascrittura o di alterazione della grafia.
Allo stesso modo la presenza di un asterisco tra nome e cognome non è indicativa di nulla in modo evidente, trattandosi di un segno grafico neutro che potrebbe avere avuto le più svariate spiegazioni. Soprattutto è un segno che non è indicatore di una evidente contraffazione.
Sulla base di tali considerazioni, deve escludersi che l'operatore preposto potesse rendersi agevolmente conto che i soggetti presentatisi all'incasso non fossero gli effettivi beneficiari degli assegni. Le irregolarità segnalate dall'appellante non costituiscono indici di anomalie evidenti. Né la difformità cromatica dello sfondo degli assegni, né l'indicazione a penna del luogo e della data, né l'apposizione di un asterisco accanto al nominativo del beneficiario possono considerarsi elementi idonei a comprovare la falsificazione dei titoli oggetto di causa.
A ciò deve aggiungersi quanto già condivisibilmente sostenuto nella sentenza di primo grado, e cioè che la non ha assolto all'onere di provare i Parte_1
fatti costitutivi posti a fondamento della sua domanda, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare che gli assegni nn. 8237675154, 8237921553 e
9103043279 siano stati negoziati dalla società in favore di persone Controparte_1
8 diverse dai legittimi beneficiari. In particolare, non ha allegato e prodotto nessun documento indicante le generalità dei soggetti asseritamente indicati quali beneficiari degli assegni, nessuna denuncia di smarrimento o sottrazione e comunque nessun altro documento utile a provare l'effettiva estraneità dei soggetti con cui ha negoziato CP_1
i titoli.
Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio. La consulenza tecnica, infatti, verterebbe su circostanze che possono essere valutate ed esaminate senza necessità di ausili di natura tecnica.
Pertanto, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza.
Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 10216/2021 del Tribunale civile di Parte_1
Roma, sez. X civile, pubblicata in data 10.06.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 3.200,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/25.
9 Il Consigliere estensore
Dott. Renato Castaldo
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 262 R.G. degli affari contenziosi del
2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19.06.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Paolo Garau ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 145
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa, dall' Avv. Claudia D'Alessio elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190,
APPELLATA
Oggetto: titoli di credito appello avverso la sentenza n. 10216/2021 del Tribunale civile di Roma, sez. X civ., depositata in data 10.06.2021
1 Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Qui, in sintesi, i fatti di causa.
La ha convenuto dinanzi al Tribunale civile di Roma la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 7.220,00 Controparte_1
quale risarcimento per l'illecita negoziazione di n. 3 assegni bancari non trasferibili
(contraddistinti ai nn. 8237675154, 8237921553 e 9103043279), contraffatti nel nominativo del beneficiario ed incassati da soggetti diversi dai reali legittimati. In particolare, la ha rilevato che, all'esito di controlli Parte_1
contabili, era emerso che i beneficiari (Sig. , Sig. Persona_1 Parte_2
e Sig.ra ) non avevano mai riscosso tali assegni, risultati incassati da tali Persona_2
, e , i quali si erano illecitamente Persona_3 Controparte_2 CP_3
impossessati dei titoli che avevano negoziato presso . CP_1
La si è costituita sottolineando di aver eseguito correttamente e Controparte_1
legittimamente, in conformità con il dovere di diligenza gravante sulla medesima, la negoziazione degli assegni in parola, posto che il pagamento era avvenuto nei confronti dell'effettivo beneficiario indicato quale intestatario nel titolo stesso. Infatti, ha sostenuto che gli Uffici postali presso i quali sono stati negoziati gli assegni per cui è causa avevano provveduto a identificare il cliente mediante apposita documentazione la quale, all'analisi accurata dell'operatore di sportello, appariva genuina poiché priva di cancellazione, aggiunte o abrasioni.
Con sentenza n. 10216/2021, pubblicata in data 10.06.2021, il Tribunale civile di
Roma, sez. X civ., ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e condanna la società attrice a rifondere alla controparte le spese processuali,
[...]
che liquida in euro 4.015,00 (875 fase di studio, 740 fase introduttiva, 1.200 fase di
2 trattazione e istruttoria, 1.200 fase decisoria) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.”
ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill. Corte adita: accogliere lo spiegato appello e per
l'effetto riformare la sentenza n. 10216 del 2021 emessa dal Tribunale civile di Roma in persona del G. Dott.ssa Gaetano;
accertare e dichiarare che gli assegni nn.
8237675154, 8237921553 e 9103043279 sono stati negoziati dalla società
[...]
in favore di persone diverse dai legittimi beneficiari tramite Controparte_1
contraffazione, in violazione degli artt. 43 della Legge sugli assegni e 1176 secondo comma e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore per i motivi di cui sopra CP_1
al pagamento in favore della della somma pari ad € 7.220,00 oltre Controparte_4
interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
condannare altresì controparte a restituire alla quanto da quest'ultima Parte_1
eventualmente corrisposto per le spese di lite liquidate in primo grado pari € 4.015,00 oltre accessori di legge. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA,
CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: si reitera la richiesta di ctu sui supporti cartacei dei titoli volta ad accertare il grado di rilevabilità della contraffazione tenuto conto della diligenza qualificata richiesta all'operatore di sportello dal secondo comma dell'art.
1176 c.c. (…). Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad € 7.220,00.”.
Si è costituita richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, nel merito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare
l'appello della perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti Controparte_4
in epigrafe indicati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della decisione impugnata si chiede che venga comunque accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'odierna appellante per l'incauta spedizione del titolo ai sensi dell'art
3 1227 cc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inconferenti e inammissibili in quanto vertenti su circostanze documentali, peraltro già oggetto di valutazione nel giudizio di I grado. Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado Rg. 14207/18.”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
L'appellante ha proposto un unico ed articolato motivo di gravame, denunziando l'erroneità della decisione di primo grado.
Sotto un primo profilo, la ha denunziato l'erronea Parte_1
applicazione da parte del Giudice di primo grado degli artt. 1218 cc e 43 Legge
Assegni, in tema di onere della prova. A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto la documentazione prodotta dalla inidonea a dimostrare i fatti posti a Parte_1
fondamento della domanda di risarcimento dalla stessa avanzata e cioè a dimostrare che i titoli in contestazione erano in realtà stati emessi in favore di persone diverse dai legittimi beneficiari. Ciò in ragione della mancata produzione da parte della Parte_1
delle copie delle denunce di sottrazione dei titoli da parte dei reali beneficiari e dell'omessa indicazione dei dati anagrafici di quest'ultimi.
Secondo l'appellante, invece, tale documentazione sarebbe stata ininfluente nel caso de quo. In particolare, l'indicazione delle generalità dei beneficiari sarebbe stata dirimente solo ove le illecite negoziazioni fossero derivate da ipotesi di furto d'identità ovvero dal trafugamento dei titoli ed il loro successivo incasso ad opera di soggetti muniti di documenti falsi. Invece, la fattispecie in oggetto attiene alla contraffazione dei titoli, i quali sono tutti grossolanamente contraffatti in corrispondenza del nominativo.
Sempre avuto riguardo all'onere della prova, l'appellante ha sottolineato che, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, la avrebbe Controparte_1
dovuto dar prova di non aver potuto adempiere correttamente la propria obbligazione per causa ad essa non imputabile. In particolare, la banca che consente la negoziazione
4 di un titolo non trasferibile in favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario si presume responsabile del danno, salvo fornisca prova liberatoria.
Tale prova, tuttavia, non sarebbe stata fornita da , che ha tenuto una CP_1
condotta negligente vista l'evidente falsificazione dei titoli oggetto di causa.
L'appellante ha dedotto che i titoli oggetto di giudizio erano palesemente contraffatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale.
Nello specifico, gli assegni nn. 8237675154 e 8237921553, emessi dalla Banca
Popolare di Novara, presenterebbero tra loro una colorazione difforme per quel che concerne lo sfondo del supporto cartaceo. Inoltre, la circostanza che il luogo e la data sui suddetti titoli siano scritti a penna sarebbe decisiva per rilevare la loro falsificazione. Quanto all'assegno n. 9103043279, emesso da viene Parte_3
evidenziata la contraffazione dello stesso in corrispondenza del nominativo, riscontrabile nell'inserimento dell'asterisco tra nome e cognome.
Dunque, tutti elementi di contraffazione grossolani e pertanto ictu oculi rilevabili dal cassiere di . Secondo la giurisprudenza di legittimità, il cassiere CP_1
dell'istituto bancario è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma secondo, cc e avendo riguardo alle Linee Guida dell'ABI le quali indicano una serie di accorgimenti per limitare le alterazioni e le falsificazioni di assegni bancari.
Nel caso di specie, l'operatore che ha consentito l'incasso avrebbe dovuto accorgersi delle anomalie presenti sui titoli, essendo dotato della strumentazione a tal d'uopo necessaria.
Da ciò, deriverebbe la responsabilità della . Controparte_1
Ancora, l'odierno appellante ha contestato la valutazione compiuta in ordine alla documentazione attestante i secondi pagamenti effettuati in favore dei legittimi beneficiari che, secondo il Giudice, sarebbe priva di attestazione da parte della Banca emittente. Sul punto, la ha rilevato che tutte le contabili prodotte sono Parte_1
ordinarie distinte di pagamento in cui sono riportati tutti i dati necessari a identificare gli esborsi eseguiti;
in ogni documento, infatti, sarebbero individuati non solo i
5 riferimenti di pagamento ma anche i nominativi dei rispettivi beneficiari, corrispondenti a quelli indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ciò premesso, ha evidenziato di aver adeguatamente dimostrato l'ulteriore diminuzione del proprio patrimonio connessa al danno che si è prodotto a carico della compagnia assicurativa dal momento in cui le provviste, sottese agli assegni trafugati e mal negoziati, sono state poste nella disponibilità di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, a prescindere dai secondi esborsi effettuati.
A sostegno dell'appello proposto, ha reiterato la richiesta di ctu sui supporti cartacei dei titoli volta ad accertare il grado di rilevabilità delle contraffazioni.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Occorre rilevare che il Giudice di primo grado ha fatto un corretto governo delle regole in tema di onere della prova, sancite in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Giova richiamare in materia di responsabilità della banca negoziatrice, la nota sentenza delle Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza relativo alla natura giuridica, ne hanno escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi un'ipotesi di responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso ( Cass., Sez. Un.
n. 14712/2007).
In questo senso, le Sezioni Unite hanno chiarito come “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art.
43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole
6 sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.”
Peraltro, le Sezioni Unite in un recente approdo, hanno ribadito il principio secondo cui la banca negoziatrice dell'assegno munito di clausola d'intrasferibilità, chiamata a rispondere del danno cagionato dal pagamento effettuato a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2
(cfr. Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477). Al fine di sottrarsi a tale responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi degli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c. dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
La diligenza richiesta alla banca nell'identificare il presentatore e nella verifica del titolo deve identificarsi nella diligenza tipica del buon banchiere.
Il dovere di diligenza che incombe su di essa non è circoscritto alla verifica dell'identità personale del girante, ma si estende al controllo della regolarità del procedimento del trasferimento del titolo mediante l'opportuno attento esame dello strumento cartaceo, tale da consentire la constatazione di contraffazioni percepibili con l'ordinaria diligenza professionale. (Cass. n.9902/2000).
Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (ex multis, Cass. n. 16178/2018).
7 Nel caso che qui interessa, alla luce dell'analisi della documentazione prodotta, deve ritenersi che la condotta tenuta dall'appellata in sede di negoziazione degli assegni sia esente da censure. Ciò in quanto non era possibile rilevare eventuali alterazioni o contraffazioni ictu oculi, ossia mediante la semplice osservazione del titolo presentato all'incasso. Con riferimento alle alterazioni evidenziate dall'appellante, si osserva, quanto alla diversità cromatica, che la stessa è ben possibile tra assegni diversi non essendo previsto che gli assegni riconducibili ad un medesimo istituto presentino sempre lo stesso sfondo. Peraltro, la diversità degli sfondi non implica necessariamente che entrambi gli assegni siano stati alterati, ma la parte appellante non indica quale dei due sarebbe lo sfondo corretto e per quale ragione.
Quanto alla indicazione a penna dei dati relativi al luogo e alla data sui suddetti titoli, questo non è in alcun modo segno di falsificazione a meno che questi elementi denotino segni di sovrascrittura o di alterazione della grafia.
Allo stesso modo la presenza di un asterisco tra nome e cognome non è indicativa di nulla in modo evidente, trattandosi di un segno grafico neutro che potrebbe avere avuto le più svariate spiegazioni. Soprattutto è un segno che non è indicatore di una evidente contraffazione.
Sulla base di tali considerazioni, deve escludersi che l'operatore preposto potesse rendersi agevolmente conto che i soggetti presentatisi all'incasso non fossero gli effettivi beneficiari degli assegni. Le irregolarità segnalate dall'appellante non costituiscono indici di anomalie evidenti. Né la difformità cromatica dello sfondo degli assegni, né l'indicazione a penna del luogo e della data, né l'apposizione di un asterisco accanto al nominativo del beneficiario possono considerarsi elementi idonei a comprovare la falsificazione dei titoli oggetto di causa.
A ciò deve aggiungersi quanto già condivisibilmente sostenuto nella sentenza di primo grado, e cioè che la non ha assolto all'onere di provare i Parte_1
fatti costitutivi posti a fondamento della sua domanda, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare che gli assegni nn. 8237675154, 8237921553 e
9103043279 siano stati negoziati dalla società in favore di persone Controparte_1
8 diverse dai legittimi beneficiari. In particolare, non ha allegato e prodotto nessun documento indicante le generalità dei soggetti asseritamente indicati quali beneficiari degli assegni, nessuna denuncia di smarrimento o sottrazione e comunque nessun altro documento utile a provare l'effettiva estraneità dei soggetti con cui ha negoziato CP_1
i titoli.
Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio. La consulenza tecnica, infatti, verterebbe su circostanze che possono essere valutate ed esaminate senza necessità di ausili di natura tecnica.
Pertanto, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza.
Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 10216/2021 del Tribunale civile di Parte_1
Roma, sez. X civile, pubblicata in data 10.06.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 3.200,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/25.
9 Il Consigliere estensore
Dott. Renato Castaldo
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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