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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2452/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Leda
Puleo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nato a [...] il [...] (CF. ), rappr. Parte_2 C.F._2
e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Leda Puleo,
presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024, i coniugi premesso di essersi Parte_3
separati, giusta decreto di omologa n. 320/2023, emesso dal Tribunale di Catania il
10/02/2023, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a San Pietro Clarenza in data 13/02/1996,
senza altre statuizioni.
Ciò premesso e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione fra i coniugi (come dagli stessi dichiarato all'udienza del 04.12.2024), ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come in domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in San Pietro Clarenza
(CT) il 13/02/1996 tra e e trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di San Pietro Clarenza al n. 1, parte 1,
anno 1996.
2 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.12.2024.
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2452/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Leda
Puleo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nato a [...] il [...] (CF. ), rappr. Parte_2 C.F._2
e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Leda Puleo,
presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024, i coniugi premesso di essersi Parte_3
separati, giusta decreto di omologa n. 320/2023, emesso dal Tribunale di Catania il
10/02/2023, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a San Pietro Clarenza in data 13/02/1996,
senza altre statuizioni.
Ciò premesso e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione fra i coniugi (come dagli stessi dichiarato all'udienza del 04.12.2024), ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come in domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in San Pietro Clarenza
(CT) il 13/02/1996 tra e e trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di San Pietro Clarenza al n. 1, parte 1,
anno 1996.
2 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.12.2024.
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
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