TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1633/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel.
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1633 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
) con il CP_1 nata in [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 patrocinio dell'Avv. SPINA CARLO RUFO ( Codice Fiscale_2
)
e
C.F._3 con il Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. SPINA CARLO RUFO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/10/2024 con il quale CP_1 e CP_2
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 24.09.2016, a Bellaria-Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 14.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1 - Separazione personale e casa coniugale
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, nel mutuo rispetto personale e familiare.
La ex casa coniugale in Bellaria Igea Marina, Via Traù, 11/A, di proprietà della sola madre, è stata da questa venduta in data 18.06.2024 ed, in attesa di acquistare la nuova casa di residenza in Rimini,
Viale Adige, 13 entro novembre 2024, la madre e la figlia attualmente dimorano presso il vicino
Residence Hotel Rosa in Rimini, Via Toscanelli, 6.
2- Rapporti personali tra i coniugi
I coniugi manterranno mutuo rispetto e rapporti pacifici sia tra i medesimi, sia nei confronti dei loro rispettivi conviventi, senza interferire l'uno nella vita dell'altro e senza criticare eventuali scelte personali affettive di fronte alla figlia.
I coniugi si obbligano a non interferire l'uno nella vita dell'altro ed a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, comunque, da non condizionare negativamente la formazione della figlia in dipendenza di nuovi ed eventuali rapporti affettivi.
Ciascun genitore è consapevole che la figlia ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi, restando inteso che la sua formazione dovrà competere ai genitori, scevra da qualsiasi condizionamento e/o influenza da parte di soggetti diversi dagli stessi;
ciascun genitore curerà altresì il mantenimento di relazioni significative con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e ciascuno si asterrà in modo più assoluto, in presenza della figlia, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alla causa del fallimento del matrimonio.
Nel caso di nascite di altri figli con i nuovi compagni, i genitori si impegnano a favorirne il rapporto Per_ fraterno con nelle forme e nei modi più adeguati alle fasi di crescita della figlia.
3- Rapporti patrimoniali e mantenimento della figlia
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano ad ogni richiesta reciproca di mantenimento.
Per_ Il padre Controparte_2 quale contributo al mantenimento della figlia minore si impegna ed obbliga a corrispondere la somma di complessivi € 1.000,00 (mille/00) mensili sul conto corrente della Sig.ra CP_1 ovvero mediante altro mezzo scelto in comune accordo tra le parti, opportunamente documentabile, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso;
dette somme saranno corrisposte fino alla raggiunta indipendenza economica della figlia.
Il contributo è automaticamente rivalutabile della maggiorazione accertata dall'ISTAT a partire dal secondo anno e per gli anni successivi tenendo come base quella di settembre 2024.
4- Responsabilità genitoriale
I genitori manterranno la responsabilità genitoriale congiunta sulla figlia minore, che abiterà stabilmente presso la madre.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità sulla figlia in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza della figlia presso di sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
resta, in ogni caso, inteso fra le parti che i genitori si terranno reciprocamente aggiornati telefonicamente sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia, non per il tramite di essa, ma provvedendo a comunicare direttamente fra loro.
5- Diritto di visita paterno e pernottamenti Per_ rimarrà affidata ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre.
Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
Il padre potrà tenere con sé la figlia in base al seguente schema a week-end alternati:
Settimana 1:
- mercoledì dalle ore 15:30 (uscita da scuola) fino alle ore 20:30;
Settimana 2:
- dalle ore 19:00 di venerdì fino alle ore 21:00 di domenica.
I genitori con mutuo accordo potranno sempre variare e/o integrare il presente schema.
Il padre avrà diritto ad 1 (una) settimana continuativa da trascorrere con la figlia durante le vacanze estive (dal 1 luglio al 31 agosto) ed 1 (una) settimana continuativa durante le vacanze invernali (dal La figlia trascorrerà col padre e la madre, ad anni alterni, le festività natalizie (dal 24 al 26 dicembre)
e le festività pasquali (dal giovedì alla domenica).
Gli eventuali "ponti” e vacanze fuori dal Comune di residenza saranno concordate di volta in volta dai genitori con preavviso di almeno 3 giorni.
6- Spese straordinarie
Tutte le spese straordinarie documentate relative al mantenimento della figlia, quali, esemplificativamente, le spese per le vacanze scolastiche, le spese mediche non mutuabili, la retta scolastica e quelle relative ad uno sport, saranno poste a carico dei genitori al 50% ciascuno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
7 - Spese legali
Tutte le spese legali del presente procedimento di separazione, ivi compresi gli esborsi, sono compensate tra i coniugi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento de matrimonio contratto da CP_1 e
Controparte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 15 Parte II Serie A
Anno 2016); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 dicembre al 6 gennaio).
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel.
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1633 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
) con il CP_1 nata in [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 patrocinio dell'Avv. SPINA CARLO RUFO ( Codice Fiscale_2
)
e
C.F._3 con il Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. SPINA CARLO RUFO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/10/2024 con il quale CP_1 e CP_2
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 24.09.2016, a Bellaria-Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 14.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1 - Separazione personale e casa coniugale
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, nel mutuo rispetto personale e familiare.
La ex casa coniugale in Bellaria Igea Marina, Via Traù, 11/A, di proprietà della sola madre, è stata da questa venduta in data 18.06.2024 ed, in attesa di acquistare la nuova casa di residenza in Rimini,
Viale Adige, 13 entro novembre 2024, la madre e la figlia attualmente dimorano presso il vicino
Residence Hotel Rosa in Rimini, Via Toscanelli, 6.
2- Rapporti personali tra i coniugi
I coniugi manterranno mutuo rispetto e rapporti pacifici sia tra i medesimi, sia nei confronti dei loro rispettivi conviventi, senza interferire l'uno nella vita dell'altro e senza criticare eventuali scelte personali affettive di fronte alla figlia.
I coniugi si obbligano a non interferire l'uno nella vita dell'altro ed a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, comunque, da non condizionare negativamente la formazione della figlia in dipendenza di nuovi ed eventuali rapporti affettivi.
Ciascun genitore è consapevole che la figlia ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi, restando inteso che la sua formazione dovrà competere ai genitori, scevra da qualsiasi condizionamento e/o influenza da parte di soggetti diversi dagli stessi;
ciascun genitore curerà altresì il mantenimento di relazioni significative con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e ciascuno si asterrà in modo più assoluto, in presenza della figlia, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alla causa del fallimento del matrimonio.
Nel caso di nascite di altri figli con i nuovi compagni, i genitori si impegnano a favorirne il rapporto Per_ fraterno con nelle forme e nei modi più adeguati alle fasi di crescita della figlia.
3- Rapporti patrimoniali e mantenimento della figlia
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano ad ogni richiesta reciproca di mantenimento.
Per_ Il padre Controparte_2 quale contributo al mantenimento della figlia minore si impegna ed obbliga a corrispondere la somma di complessivi € 1.000,00 (mille/00) mensili sul conto corrente della Sig.ra CP_1 ovvero mediante altro mezzo scelto in comune accordo tra le parti, opportunamente documentabile, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso;
dette somme saranno corrisposte fino alla raggiunta indipendenza economica della figlia.
Il contributo è automaticamente rivalutabile della maggiorazione accertata dall'ISTAT a partire dal secondo anno e per gli anni successivi tenendo come base quella di settembre 2024.
4- Responsabilità genitoriale
I genitori manterranno la responsabilità genitoriale congiunta sulla figlia minore, che abiterà stabilmente presso la madre.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità sulla figlia in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza della figlia presso di sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
resta, in ogni caso, inteso fra le parti che i genitori si terranno reciprocamente aggiornati telefonicamente sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia, non per il tramite di essa, ma provvedendo a comunicare direttamente fra loro.
5- Diritto di visita paterno e pernottamenti Per_ rimarrà affidata ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre.
Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
Il padre potrà tenere con sé la figlia in base al seguente schema a week-end alternati:
Settimana 1:
- mercoledì dalle ore 15:30 (uscita da scuola) fino alle ore 20:30;
Settimana 2:
- dalle ore 19:00 di venerdì fino alle ore 21:00 di domenica.
I genitori con mutuo accordo potranno sempre variare e/o integrare il presente schema.
Il padre avrà diritto ad 1 (una) settimana continuativa da trascorrere con la figlia durante le vacanze estive (dal 1 luglio al 31 agosto) ed 1 (una) settimana continuativa durante le vacanze invernali (dal La figlia trascorrerà col padre e la madre, ad anni alterni, le festività natalizie (dal 24 al 26 dicembre)
e le festività pasquali (dal giovedì alla domenica).
Gli eventuali "ponti” e vacanze fuori dal Comune di residenza saranno concordate di volta in volta dai genitori con preavviso di almeno 3 giorni.
6- Spese straordinarie
Tutte le spese straordinarie documentate relative al mantenimento della figlia, quali, esemplificativamente, le spese per le vacanze scolastiche, le spese mediche non mutuabili, la retta scolastica e quelle relative ad uno sport, saranno poste a carico dei genitori al 50% ciascuno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
7 - Spese legali
Tutte le spese legali del presente procedimento di separazione, ivi compresi gli esborsi, sono compensate tra i coniugi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento de matrimonio contratto da CP_1 e
Controparte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 15 Parte II Serie A
Anno 2016); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 dicembre al 6 gennaio).