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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da e , rappresentate e difese dalle Parte_1 Parte_2 avv.te Serena Lenzi e Chiara Scartabelli
PARTE ISTANTE contro
(P.I./ C.F. ) con sede in Quarrata, via Controparte_1 P.IVA_1
Roma 2/A-2/B, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Corradini
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 6.2.2025 i creditori in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della (P.I./ C.F. Controparte_1
), cancellata dal registro delle imprese l'8.10.2024, deducendo il mancato pagamento dei P.IVA_1
crediti di euro 6.007,73, vantato da e di euro 3.171,01, vantato da , oltre rivalutazione Pt_1 Parte_2
monetaria ed interessi legali, già consacrato nei decreti ingiuntivi emessi dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Pistoia, rispettivamente, n. 237/24 del 17.9.2024 e n. 238/2024 del 17.9.2024, derivanti dal rapporto di lavoro dipendente.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
liquidazione giudiziale in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII.
1 All'udienza tenutasi l'11.3.2025, dinanzi al giudice delegato alla trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive domande e difese ed il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII e non essendo decorso l'anno dalla
[...]
cancellazione dal registro delle imprese.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della Controparte_1
è posta, da oltre un anno, in Comune ricadente nel circondario di Pistoia.
[...]
La resistente ha negato la sussistenza dei requisiti soggettivi deducendo la propria qualità di impresa minore.
Ai sensi del combinato disposti degli artt. 121 e 2 c. 1 lett. d) del CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: - aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale un attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00; - aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi non superiori a euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
E' posto pacificamente in capo al debitore l'onere probatorio della dimostrazione della propria qualità di impresa minore. Affinché l'imprenditore assolva a tale onere probatorio è preliminare e necessaria la produzione della documentazione prevista dal 4° comma dell'art. 41 CCII che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata. Occorre, altresì, che la documentazione sia formalmente e sostanzialmente corretta, pena la sua inidoneità allo scopo. Tale impostazione è stata più volte ribadita dalla Corte di
Cassazione nella vigenza della legge fallimentare e, stante la continuità normativa in punto di onere probatorio, i principi espressi possono essere richiamati anche nel contesto del Codice della Crisi. La
Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che, pur non avendo il valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'insussistenza delle soglie dimensionali non possa desumersi da documenti altrettanto significativi e segnatamente dalle scritture contabili o da qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., 5 maggio 2009 n. 11309; Cass. Civ. 28 maggio 2010 n. 13086; da ultimo Cass. n. 24548 del 01/12/2016, Cass. 30516/2018, Cass. 30518/2018, Cass. n. 6991 del 2019,
Cass. n. 21188 del 2021, Cass. 18141/2024).
2 Nel caso in esame non ha prodotto, come prescritto Controparte_1 dall'art. 41 CCII, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, né ha prodotto dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni iva o alcuna scrittura contabili. L'unico documento prodotto è il bilancio finale di liquidazione al 31.8.2024. Tale bilancio finale non fornisce alcuna informazione sui ricavi e sull'attivo patrimoniale nei tre esercizi antecedenti il deposito della domanda di liquidazione giudiziale ed è, quindi, ex sé inidoneo a provare la natura di impresa minore della resistente.
Il bilancio finale di liquidazione è, comunque, inattendibile posto che nella nota integrativa si legge che tutta la documentazione contabile, fiscale e commerciale è andata distrutta il 2.11.2023, a seguito dell'alluvione che ha danneggiato i locali aziendali, e che il bilancio finale è stato redatto “sulla base delle migliori informazioni disponibili” e segnatamente recuperando informazioni dai “dati elettronici disponibili sulle varie piattaforme on-line”. Il bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato di esercizio con riferimento al periodo successivo all'ultimo bilancio intermedio approvato ai sensi dell'art. 2490. Ebbene i principi di veridicità e correttezza nella redazione del bilancio presuppongono la regolare tenuta delle scritture contabili, poiché esse sono la base informativa indispensabile della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato di esercizio (o di liquidazione). Nel caso in esame, quindi, l'assenza della contabilità, surrogata da imprecisate informazioni ricavata da “varie piattaforme on-line”, rende inattendibile il bilancio finale di liquidazione al 31.8.2024. Va, inoltre, rimarcato la società debitrice è in liquidazione dal 10.6.2024 e non risultano approvati e depositati i bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2020 in poi. Il bilancio finale di liquidazione è, quindi, privo di ogni collegamento con la ricostruzione continuativa della pregressa gestione societaria, apparendo, anche sotto tale profilo, privo di attendibilità.
In conclusione, non può affermarsi che sia un'impresa minore, non assoggettabile alla Controparte_1
procedura di liquidazione giudiziale.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalle note informative acquisite d'ufficio dal Tribunale ex art. 41 c. 6
CCII e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione supera l'ammontare di € 30/mila.
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, merita rammentare che, con riferimento alle società in liquidazione assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e
Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass.
24948/2019). Ebbene la società debitrice è priva di attivo e risultano, con certezza, debiti per euro
9.000,00 nei confronti delle ricorrenti e per euro 87.700,00 nei confronti di erario, Inps ed Inail, fondati su
3 cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2017 in poi, comprovati dalle note informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.I./ C.F. ) con sede in Quarrata, via Roma 2/A-2/B,
[...] P.IVA_1
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore il dott. che farà Persona_1
pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
4 Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
1.7.2025, alle ore 11,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 11/03/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da e , rappresentate e difese dalle Parte_1 Parte_2 avv.te Serena Lenzi e Chiara Scartabelli
PARTE ISTANTE contro
(P.I./ C.F. ) con sede in Quarrata, via Controparte_1 P.IVA_1
Roma 2/A-2/B, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Corradini
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 6.2.2025 i creditori in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della (P.I./ C.F. Controparte_1
), cancellata dal registro delle imprese l'8.10.2024, deducendo il mancato pagamento dei P.IVA_1
crediti di euro 6.007,73, vantato da e di euro 3.171,01, vantato da , oltre rivalutazione Pt_1 Parte_2
monetaria ed interessi legali, già consacrato nei decreti ingiuntivi emessi dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Pistoia, rispettivamente, n. 237/24 del 17.9.2024 e n. 238/2024 del 17.9.2024, derivanti dal rapporto di lavoro dipendente.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
liquidazione giudiziale in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII.
1 All'udienza tenutasi l'11.3.2025, dinanzi al giudice delegato alla trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive domande e difese ed il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII e non essendo decorso l'anno dalla
[...]
cancellazione dal registro delle imprese.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della Controparte_1
è posta, da oltre un anno, in Comune ricadente nel circondario di Pistoia.
[...]
La resistente ha negato la sussistenza dei requisiti soggettivi deducendo la propria qualità di impresa minore.
Ai sensi del combinato disposti degli artt. 121 e 2 c. 1 lett. d) del CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: - aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale un attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00; - aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi non superiori a euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
E' posto pacificamente in capo al debitore l'onere probatorio della dimostrazione della propria qualità di impresa minore. Affinché l'imprenditore assolva a tale onere probatorio è preliminare e necessaria la produzione della documentazione prevista dal 4° comma dell'art. 41 CCII che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata. Occorre, altresì, che la documentazione sia formalmente e sostanzialmente corretta, pena la sua inidoneità allo scopo. Tale impostazione è stata più volte ribadita dalla Corte di
Cassazione nella vigenza della legge fallimentare e, stante la continuità normativa in punto di onere probatorio, i principi espressi possono essere richiamati anche nel contesto del Codice della Crisi. La
Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che, pur non avendo il valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'insussistenza delle soglie dimensionali non possa desumersi da documenti altrettanto significativi e segnatamente dalle scritture contabili o da qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., 5 maggio 2009 n. 11309; Cass. Civ. 28 maggio 2010 n. 13086; da ultimo Cass. n. 24548 del 01/12/2016, Cass. 30516/2018, Cass. 30518/2018, Cass. n. 6991 del 2019,
Cass. n. 21188 del 2021, Cass. 18141/2024).
2 Nel caso in esame non ha prodotto, come prescritto Controparte_1 dall'art. 41 CCII, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, né ha prodotto dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni iva o alcuna scrittura contabili. L'unico documento prodotto è il bilancio finale di liquidazione al 31.8.2024. Tale bilancio finale non fornisce alcuna informazione sui ricavi e sull'attivo patrimoniale nei tre esercizi antecedenti il deposito della domanda di liquidazione giudiziale ed è, quindi, ex sé inidoneo a provare la natura di impresa minore della resistente.
Il bilancio finale di liquidazione è, comunque, inattendibile posto che nella nota integrativa si legge che tutta la documentazione contabile, fiscale e commerciale è andata distrutta il 2.11.2023, a seguito dell'alluvione che ha danneggiato i locali aziendali, e che il bilancio finale è stato redatto “sulla base delle migliori informazioni disponibili” e segnatamente recuperando informazioni dai “dati elettronici disponibili sulle varie piattaforme on-line”. Il bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato di esercizio con riferimento al periodo successivo all'ultimo bilancio intermedio approvato ai sensi dell'art. 2490. Ebbene i principi di veridicità e correttezza nella redazione del bilancio presuppongono la regolare tenuta delle scritture contabili, poiché esse sono la base informativa indispensabile della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato di esercizio (o di liquidazione). Nel caso in esame, quindi, l'assenza della contabilità, surrogata da imprecisate informazioni ricavata da “varie piattaforme on-line”, rende inattendibile il bilancio finale di liquidazione al 31.8.2024. Va, inoltre, rimarcato la società debitrice è in liquidazione dal 10.6.2024 e non risultano approvati e depositati i bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2020 in poi. Il bilancio finale di liquidazione è, quindi, privo di ogni collegamento con la ricostruzione continuativa della pregressa gestione societaria, apparendo, anche sotto tale profilo, privo di attendibilità.
In conclusione, non può affermarsi che sia un'impresa minore, non assoggettabile alla Controparte_1
procedura di liquidazione giudiziale.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalle note informative acquisite d'ufficio dal Tribunale ex art. 41 c. 6
CCII e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione supera l'ammontare di € 30/mila.
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, merita rammentare che, con riferimento alle società in liquidazione assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e
Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass.
24948/2019). Ebbene la società debitrice è priva di attivo e risultano, con certezza, debiti per euro
9.000,00 nei confronti delle ricorrenti e per euro 87.700,00 nei confronti di erario, Inps ed Inail, fondati su
3 cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2017 in poi, comprovati dalle note informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.I./ C.F. ) con sede in Quarrata, via Roma 2/A-2/B,
[...] P.IVA_1
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore il dott. che farà Persona_1
pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
4 Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
1.7.2025, alle ore 11,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 11/03/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
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