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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di
ConSIlio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano ConSIliere dott.ssa Maria Elena Del Forno ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 503/17 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 550/17 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 22.03.17
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali procuratori generali di e di
[...] Controparte_1 [...]
, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Gaetano Bruno e Anna Bruno Parte_4
- Appellanti -
E
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alessandro Vella e Controparte_2
Rodolfo Viserta
- Appellata -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Controparte_2 in giudizio e al fine di sentir Controparte_1 Parte_4 accertare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale da essi stipulato in data 18.7.07; chiedeva altresì la condanna del alla restituzione delle somme CP_1
1 incassate a titolo di onorario per prestazioni mai effettuate, al risarcimento dei danni, già oggetto di condanna in sede penale, a titolo di danno biologico e di danno morale, nonché, infine, al pagamento dell'importo di € 20.000,00, liquidato a titolo di provvisionale.
Deduceva l'attrice di essersi rivolta, nell'anno 1985, al dott. CP_1 medico psichiatra e psicoanalista, in quanto soffriva di quotidiani attacchi di panico e senso di soffocamento e di avere pertanto iniziato a partecipare a sedute terapeutiche di gruppo settimanali fino all'anno
1996.
Successivamente il le aveva proposto un percorso analitico CP_1 individuale presso il proprio studio, iniziato nell'anno 1997, nel corso del quale le era stata praticata la “terapia freudiana”.
Tale terapia aveva subìto, però, una svolta profonda nell'anno 1998, in seguito alla morte della sorella della - che aveva fortemente CP_2 provato quest'ultima -, allorché il la convinse che, trattandosi CP_1 di un disturbo di tipo sessuale, era necessario che “egli stesso attraversasse il suo corpo”.
Da quel momento ogni settimana si erano tenute due sedute, sia presso lo studio professionale del che fuori dallo stesso, nel corso delle CP_1 quali l'attrice veniva indotta ad avere rapporti sessuali con quest'ultimo.
Nello stesso periodo la aveva manifestato disturbi continui, quali CP_2 vertigini e claustrofobia, che le impedivano di svolgere qualsiasi attività
e nonostante i quali il convenuto non si era mai determinato ad interrompere la “terapia”.
La era giunta a nutrire una fiducia sconfinata nei confronti del CP_2
che considerava un “Dio onnipotente”, così affidando alle sue CP_1 cure anche i propri familiari (figlio, marito e sorella) per problematiche prive di implicazioni di natura psicologica.
Esponeva l'attrice che, per pagare le sedute di gruppo, aveva inoltre iniziato a lavorare come collaboratrice domestica presso l'abitazione del convenuto, instaurando anche con la moglie ed i figli dello stesso un rapporto improntato ad una vera e propria devozione.
2 Riferiva che la terapia aveva avuto fine nell'anno 2000 poiché sentendosi provata, aveva manifestato contrarietà alla prosecuzione delle sedute, sebbene avesse seguitato ad assumere farmaci sotto il controllo del fino alla fine dell'anno 2002. CP_1
Solo in seguito all'incontro con la dott.ssa , alla quale aveva Per_1 gradualmente raccontato la sua esperienza, all'inizio dell'anno 2004 aveva preso consapevolezza di quanto le era accaduto, così determinandosi a presentare denuncia - querela alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
All'esito del procedimento penale che ne era conseguito, il Tribunale di
Nocera Inferiore, con la sentenza n. 196/09, aveva condannato il per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. co. 2, alla pena di sei anni CP_1 di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della vittima liquidando, a titolo di provvisionale, la somma di € 20.000,00.
La decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno, avverso la quale il condannato aveva proposto ricorso per Cassazione che veniva rigettato.
Esponeva l'attrice che, per recuperare la somma liquidata dal giudice penale, aveva dato corso a tutti gli accertamenti utili al fine di individuare la titolarità di beni immobili in capo al così rilevando che, in CP_1 data 18.07.2007, quest'ultimo, unitamente alla moglie,
[...]
, aveva costituito un fondo patrimoniale, destinandovi tutti i Parte_4 beni di sua esclusiva proprietà nonché quelli in comunione con la moglie.
In tale atto di disposizione la ravvisava, pertanto, un evidente CP_2 intento simulatorio e la volontà di arrecarle danno, frodando le sue ragioni di credito, atteso che la costituzione del fondo, non giustificata da alcuna particolare eSIenza economica, aveva interessato tutti i beni mobili e immobili dei coniugi - ed era avvenuta in pendenza del CP_1 Pt_4 procedimento penale, dopo la sua costituzione di parte civile ed in un momento prossimo alla emissione della sentenza di condanna.
Ai fini della quantificazione del danno subito, l'attrice riportava, quindi, la diagnosi effettuata dal dott. il quale, nella propria relazione, Per_2
3 aveva così concluso: “la presenza di un quadro psicopatologico depressivo intenso e permanente, con ansia reattiva a contenuto fobico
e con sintomi che investono le funzioni cognitive e della vita affettiva del soggetto (appiattimento dell'affettività, nevrosi fobica, abbandono delle relazioni, alterazione dei rapporti interpersonali con possibilità di interruzione di relazioni affettive stabili e peggioramento globale del modo di essere) orientano per postumi di natura biologica di rilevanza medico-legale che inducono ad uno stato di invalidità permanente pari al tasso percentuale del 20%”.
Invocava, inoltre, il risarcimento del danno morale per la violenza fisica e psichica subita assumendo, altresì, l'efficacia del giudicato penale - quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
Si costituiva contestando la sussistenza dei presupposti Parte_4 dell'azione revocatoria, la quantificazione del danno e dei postumi invalidanti nonché la condictio indebiti in relazione alla richiesta di restituzione dei corrispettivi, concludendo per il rigetto delle domande.
restava contumace. Controparte_1
Su dette dette domande, con la sentenza n. 550/17, il Tribunale ha così provveduto:
“- dichiara fondata la domanda revocatoria proposta dall'attrice ed in accoglimento della stessa dichiara l'inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti di essa , dell'atto di costituzione del fondo Controparte_2 patrimoniale stipulato dai coniugi – c.f. Controparte_1
– e – c.f. C.F._1 Parte_4 C.F._2
– con atto per Notar rep. 126456 Raccolta 19894 Persona_3 registrato in Pagani il 25/7/2007 n. 4870 serie 1T, in relazione agli immobili di proprietà di;
Controparte_1
- ordina alla competente Agenzia del Territorio nonché all'ufficiale di Stato
Civile del comune di Castel San Giorgio, ove è stato contratto il
4 matrimonio in data 27/12/1975, l'annotazione della presente sentenza nelle forme e modi di legge, con esonero al riguardo di ogni responsabilità;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, della complessiva somma di euro 156.586,00, oltre interessi, come specificati in motivazione;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in euro 9.500,00 oltre: rimborso spese procedimento euro 480,00; rimborso spese generali 15%; accessori come per legge.”
In particolare il Tribunale, in ordine alla domanda di revocatoria del fondo patrimoniale, ha ritenuto che l'atto dispositivo fosse stato compiuto con il consapevole intento dei coniugi di sottrarre i beni immobili alle conseguenze economiche risarcitorie derivanti dalle azioni penali già in corso contro il già all'epoca rinviato a giudizio con decreto del CP_1
GUP di Nocera Inferiore del 20.02.2007.
Quanto alla domanda di restituzione delle somme incassate a titolo di onorario, il Tribunale l'ha rigettata ritenendo carente la prova in ordine alla quantificazione della pretesa;
pur considerando, infatti, accertato l'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice, di prestazioni sanitarie inidonee o dolosamente preordinate ad obbligare la paziente a fornire lavoro domestico, ha ritenuto impossibile determinare dalla domanda e dagli atti il numero e l'entità economica di tali prestazioni.
In ordine, infine, alla domanda di risarcimento, già oggetto di condanna in sede penale e, in particolare, alla richiesta di quantificazione dei danni, il Tribunale ha ritenuto essere emerso con crudezza dall'istruttoria ivi compiuta il pregiudizio subito dall'attrice per effetto della violazione dei propri diritti fondamentali, che ha inciso profondamente sull'esistenza della stessa, influenzando la libera espressione e realizzazione della sua personalità e sessualità, tanto più in considerazione della aggravante circostanza che i fatti erano avvenute nel contesto di un rapporto medico
– paziente di natura psicoanalitica, caratterizzato da un particolare stato
5 di soggezione della vittima, alimentato da suggestioni elaborate scientemente dal terapeuta all'evidente scopo di indurre l'attrice ad accettare, per anni, richieste abusive, nella convinzione di essere sottoposta ad un trattamento terapeutico necessario.
Recependo le risultanze delle due CCTTUU espletate in sede penale, di cui ha ritenuto superfluo disporre la rinnovazione, il giudice di primo grado ha posto in evidenza che i danni subiti dall'attrice sono stati determinati da una pratica del tutto ingiustificata e dannosa di violenza, per la fiducia piena e remissiva che ella accordava al terapeuta ed in assenza di una esplicita richiesta di consenso nonché dagli effetti, altrettanto devastanti, della raggiunta consapevolezza sulla natura delle terapie somministratele, cui la è pervenuta solo a seguito CP_2 dell'intervento di altro psicoterapeuta.
Pur non riscontrando, tuttavia, dalla complessiva valutazione delle risultanze peritali sintomi o segni clinici atti a costituire uno stato di malattia riconoscibile o diagnosticabile e, dunque, una rilevante compromissione della integrità psicofisica, ma piuttosto una lesione della libertà e dignità dell'attrice, uno stato di timore e soggezione in cui è stata posta per anni, la penosa presa di coscienza della propria fragilità,
l'intuibile sofferenza determinata dalla raggiunta consapevolezza degli inganni e di avervi coinvolto la sua famiglia, il Tribunale, nel concordare con le conclusioni del consulente di parte, dott. ha Per_2 determinato il danno biologico nella misura del 20%, con una personalizzazione del 30%.
Ha, invece, ritenuto congruo quantificare il danno morale, quale conseguenza della compromissione di interessi diversi dal diritto alla salute, nella misura di € 60.000,00.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato,
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali procuratori generali di e , Controparte_1 Parte_4 hanno proposto appello, affidato a tre motivi, così concludendo nel merito: “sentir accogliere l'appello e, per lo effetto, in riforma dell
6 decisione gravata, rigettare le domande proposte da in Controparte_2 primo grado per i motivi di cui in narrativa, limitando il risarcimento del danno non patrimoniale alla somma di 20.000,00 euro di cui alla provvisionale già riconosciuta dal giudice penale nei limiti della prova, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita eccependo, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 345, 342 e 348 bis c.p.c., la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad impugnare di Parte_4 in ordine alla domanda di risarcimento nonché la nullità della procura generale;
nel merito, nel resistere al gravame e chiederne il rigetto, ha reiterato la domanda di restituzione dei compensi per prestazioni non rese, non accolta in primo grado.
Ritenutane la necessità ai fini della decisione, questa Corte ha disposto l'espletamento di una CTU, nominando il dott. al fine di Persona_4 verificare se la , in conseguenza dei fatti dedotti e comprovati in CP_2 giudizio, avesse riportato una malattia con postumi invalidanti.
Espletata la consulenza tecnica, all'udienza del 6.02.2025, la Corte, letti gli atti e i documenti di causa e tenuto conto delle argomentazioni e delle richieste formulate dalle parti, ha riservato la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'atto di appello, nella sua integrità sotto il profilo formale, si sottrae alla censura di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; dall'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, risultano congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare le doglianze.
7 2. Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. proposta dall'appellata, la Corte osserva che la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione implica il suo superamento.
3. Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda di restituzione riproposta in questa sede dall'appellata . Controparte_2
Detta domanda è stata infatti esaminata dal primo giudice ed esplicitamente rigettata, sicché avverso detta statuizione l'appellata avrebbe dovuto proporre tempestivo appello incidentale (Cass. S.U. n.
7940/2019).
4. Passando all'esame del merito dell'appello, i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto propongono entrambi censure inerenti alla liquidazione del danno non patrimoniale.
5.Con il primo motivo di gravame, gli appellanti criticano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto e liquidato in favore dell'appellata una somma a titolo di danno biologico.
Assumono che il Tribunale ha erroneamente fondato la prova di tale voce di danno sulla base della CTP redatta nell'anno 2005 dal dott. , Per_2 senza tener conto che tale documento è privo di qualsiasi autonomo valore probatorio, sia in considerazione della sua natura di atto difensivo, sia in quanto risalente nel tempo e, pertanto, non comprovante la persistenza e la attualità del danno al tempo della liquidazione.
Gli appellanti sottolineano, inoltre, che nelle CCTTUU mediche redatte nel corso del giudizio penale e richiamate nella pronuncia impugnata, era stata espressamente esclusa la sussistenza di patologie mediche ovvero di infermità a carico della , vero che in esse non risulta indicata CP_2 alcuna percentuale di invalidità permanente.
6. Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la pronuncia nella parte in cui afferma la sussistenza del danno esistenziale.
Ritengono che il Tribunale, nell'operare la personalizzazione del danno biologico nella misura del 30% e, nel contempo, liquidare il danno morale
8 ed esistenziale, abbia dato luogo ad una duplicazione risarcitoria illegittima.
Tali voci di danno, proseguono i risultano, inoltre, liquidate CP_1 cumulativamente, senza alcuna distinzione, circostanza che, a loro dire, impedirebbe di verificare l'adeguatezza delle singole poste risarcitorie e non tiene conto dei differenti presupposti di risarcibilità di ciascuna di esse: mentre, infatti, il danno esistenziale non può essere riconosciuto in assenza di prova, quello morale non ne necessita, in quanto in re ipsa.
Nella fattispecie, invece, a dire degli appellanti, il danno esistenziale non
è stato in alcun modo provato, né mediante le consulenze di parte rese nel 2005, del tutto prive di valenza probatoria, né mediante le CCTTUU depositate nel procedimento penale che, al contrario, hanno segnalato un rapporto positivo della con i figli ed il marito e delle dinamiche CP_2 relazionali interne al nucleo familiari equilibrate, non consentendo di ricondurre con certezza eventuali compromissioni della vita di relazione della al comportamento del convenuto piuttosto che alla CP_2 pregressa e preesistente condizione esistenziale della stessa, già di per sé compromessa e fragile.
Quanto, invece, al danno morale gli appellanti, pur non negando la sofferenza ed il dolore provati dalla e riconducibili al reato, CP_2 ritengono che lo stesso risulti provato nella misura di € 20.000,00, corrispondente all'importo liquidato dal Tribunale di Nocera Inferiore a titolo di provvisionale sulla base delle CCTTUU in quella sede disposte e che costituiscono, altresì, gli unici riferimenti peritali posti a base della pronuncia in sede civile.
7. Va dato atto che per valutare compiutamente i rilievi critici proposti dagli appellanti con il primo motivo avverso la sentenza di primo grado, questa Corte ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, espressamente volta a verificare se l'appellata, in conseguenza della violenza sessuale subita, abbia riportato postumi permanenti, come ritenuto dal primo giudice.
9 L'accertamento peritale si è reso necessario in quanto la decisione impugnata, in relazione alla voce di danno biologico, si è sostanzialmente uniformata alle conclusioni del consulente tecnico di parte, dott.
[...]
, che nella relazione a sua firma aveva ritenuto sussistente, in Per_2 connessione con la condotta illecita del esistente a carico della CP_1
“un quadro psicopatologico depressivo intenso e permanente, CP_2 con ansia reattiva a contenuto fobico e con sintomi che investono le funzioni cognitive e della vita affettiva del soggetto” con diagnosi di
“Depressione maggiore post-traumatica, senza manifestazioni psicotiche”
e di “Disturbo di Panico”, stimando una percentuale del 20% di invalidità permanente.
Come noto la consulenza tecnica di parte ha un valore probatorio non di prova piena, ma di mero indizio, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. n. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. n.
2524/2023).
In ragione delle tesi difensive dell'appellata, secondo cui gli esiti della consulenza di parte, non essendo stati oggetto di contestazione, devono ritenersi pacifici in causa, è opportuno evocare altresì ulteriori arresti- quali Cass. n. 34450/2022 e Cass. n. 5362/ 2025- per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”.
Da tali principi deriva che, laddove sia necessario un approfondimento istruttorio di tipo tecnico, come l'accertamento dell'esistenza di conseguenze dannose derivanti da lesione del bene salute, a maggior ragione allorquando il lamentato danno alla salute, come nella specie, sia
10 di natura psichica, il mezzo di accertamento più idoneo è quello della consulenza tecnica di ufficio da svolgersi nel contraddittorio tra le parti;
si osserva che la CTU, in materia di danno alla salute, è ordinariamente una “consulenza percipiente”, richiedendo il possesso di conoscenze tecnico specialistiche utili non solo alla comprensione della fattispecie concreta sottoposta al giudice, bensì indispensabili ai fini della stessa rilevabilità dei fatti concreti che delineano il quadro degli elementi causali nel quale opera il fondamentale principio della certezza probabilistica per l'attribuzione della responsabilità ( Cass. n.6/2024; Cass. n.
11137/2024; Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 3717/2019;).
8. Prima di disaminare gli esiti dell'accertamento tecnico eseguito in questa sede, va opportunamente specificato che il danno psicologico, sotto il profilo giuridico, costituisce una manifestazione specifica del danno biologico, in quanto rappresenta una compromissione dell'integrità psico-fisica dell'individuo (Cass. n. 18056/2019).
Tale tipologia di danno si configura esclusivamente qualora la menomazione psichica non si riduca a un mero turbamento soggettivo o a sofferenze morali transitorie, ma determini una perdita o una riduzione delle consuete facoltà mentali dell'individuo. In altri termini, è la presenza di un substrato organico e di una alterazione patologica delle funzioni psichiche che consente di distinguere il danno psichico dal danno morale,
c.d. pretium doloris (Cass. S.U. n. 28423/2008).
9. Alla luce dell'espletata CTU deve ritenersi che la ha riportato CP_2 un danno biologico-psichico, concretizzatosi nell'insorgenza di disturbi patologici effettivi eziologicamente riconducibili alla condotta illecita di
, segnatamente agli abusi sessuali perpetrati in suo Controparte_1 danno e per i quali il predetto in sede penale è stato condannato in via definitiva alla pena di anni sei di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della vittima.
In ordine a tale voce di danno questa Corte ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto, con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura, il CTU nominato in questa sede, il dott. - Persona_4
11 specialista in Psichiatria, Neurofisiopatologia e Psicoterapia
Psicoanalitica - in merito ai riflessi di pregiudizio in termini di danno biologico, di natura psichica, residuato in capo alla in CP_2 conseguenza del reato di violenza sessuale perpetrato in suo danno dal l'elaborato peritale è stato fondato sulla verifica delle evidenze CP_1 documentali in atti -relazioni redatte dai consulenti e periti, sia di ufficio
(nell'ambito del procedimento penale) che di parte e delle relative considerazioni e valutazioni medico-legali, dalla testimonianza resa nell'ambito del giudizio penale dalla dott.ssa , Testimone_1 [...]
(che dopo la cessazione del rapporto con il CP_3 CP_1 aveva preso in cura la ) nonché sull'esame diretto della CP_2 CP_2 alla quale, con l'ausilio di una Psicologa, la dott.ssa , sono anche Per_5 stati somministrati appositi test con correlata valutazione psicodiagnostica.
Dalla relazione di CTU redatta dal suddetto professionista, comprensiva delle analitiche, puntuali e soprattutto condivisibili risposte alle osservazioni critiche dei consulenti di parte (dott. e dott. , Per_6 Per_7 risulta formulata a carico della , tenuto conto delle sue attuali CP_2 condizioni, una diagnosi di disturbo post traumatico da stress (DPTS lieve) sulla base dei criteri diagnostici di cui DSM 5 (Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali – 5 Edizione, – Controparte_4
2014) che racchiude detta patologia reattiva nella categoria dei “Disturbi correlati ad eventi Traumatici o Stressanti”, evidenziando il perdurare dello stato psicologico accertato, motivato in riferimento ai criteri diagnostici e statistici dei disturbi mentali maggiormente accreditati nella letteratura scientifica.
Riferisce il dott. “Il quadro clinico, così come si evince dai test Per_4 somministrati e dai colloqui, lascerebbe ipotizzare aspetti psicopatologici di personalità riconducibili alla scarsa forza dell'Io, a vissuti fobici ed ansiosi oltre che a difficoltà umorali con labilità, instabilità ed incontinenza emotiva.
12 La SI.ra si presenta dal punto di vista psicologico, sì depressa CP_2 ma con un quadro ben lontano dalla depressione maggiore;
fenomenologicamente l'ambiente depressivo emerge in connessione alla rievocazione dei fatti e dei vissuti traumatici. Il dolore manifestato dalla
compare nel rievocare i fatti per cui è consulenza e genera ansia CP_2
e deflessione del tono umorale.
Il danno psichico presentato dalla SI.ra può ritenersi pari al CP_2
10%. La sintomatologia è lieve, ed è presente un lieve disagio nel funzionamento sociale, familiare e lavorativo. L'identità è coesa e l'esame di realtà è integro. Il funzionamento dell'Io è complessivamente conservato ed i meccanismi di difesa utilizzati per far fronte alle angosce depressive o confusionali sono evoluti.
È presente una deflessione del tono dell'umore, una labilità affettiva con facilità al pianto ed una tendenza a rimuginare. Le principali difficoltà del soggetto riguardano quindi il versante affettivo-emotivo” (v. relazione di consulenza pag. 24).
Ha soggiunto l'esperto nominato che “In assenza di alterazioni gravi del suo stato psichico, è evidente ancor oggi una certa labilità emotiva, manifestata attraverso estemporanee e transitorie reazioni d'ansia, crisi di pianto, apprensione, mancata linearità del discorso, limitate a quell'area traumatica verso la quale la SI.ra ha strutturato un CP_2 incompleto e non definitivo adattamento. Area traumatica, come anticipato in precedenza, articolata sull'abuso sessuale subito e sul decesso della sorella, nonché sulle circostanze che lo hanno anticipato e accompagnato” (v. relazione di consulenza pag. 36).
Tali valutazioni possono essere condivise non solo perché conseguenti e correlate alle verifiche mediche e diagnosi formulate, ma anche perché trovano giustificazione al cospetto della gravità dell'abuso, delle relative modalità, della reiterazione delle violenze perpetrate in danno della
. CP_2
Il CTU ha anche dato conto delle ragioni per cui, allo stato attuale, alla stregua degli accertamenti compiuti, non è possibile dare conferma alla
13 diagnosi di Depressione maggiore postraumatica, formulata dal consulente di parte dott. , sulla base della quale il primo giudice Per_2 ha quantificato il danno biologico di natura psichica quantificando l'invalidità permanente nella percentuale del 20%.
Il dott. con condivisibile giudizio, ha riconosciuto che la patologia Per_4 riscontrata è in rapporto causale con l'evento di cui è causa. Al riguardo ha osservato che “Dall'indagine svolta emerge che, nel caso della SI.ra
, sono soddisfatti i criteri per la sussistenza di un nesso causale CP_2 tra l'evento (il percorso psicoterapeutico prolungatosi per circa 15 anni, dal 1985 al 2000, con tutti i suoi risvolti) e il riscontrato danno biologico di natura psichica presentato dalla persona oggetto di questa consulenza.
Il criterio cronologico.
Si evince che il tempo trascorso dall'azione lesiva, fino alla comparsa delle prime manifestazioni del malessere è compatibile con l'esistenza di una relazione causale.
Tale sintomatologia, infatti, è emersa fin da subito, come espressione del fallimento e della sofferenza indotte dalle pratiche utilizzate dal dott.
Lo sviluppo positivo di una piena consapevolezza di quanto CP_1 realmente accaduto durante quel periodo si è raggiunta solo in seguito alle cure prestate dalla dott.ssa , concretizzandosi in un Per_1 SInificativo, ma parziale, recupero delle condizioni psichiche.
Il criterio d'idoneità
L'approccio metodologico errato, in un primo tempo, e l'abuso perpetrato in un secondo tempo, si configurano come fenomeni qualitativamente e quantitativamente idonei a provocare il Disturbo Post-traumatico da
Stress, come condizione “sine qua non” per lo sviluppo del disagio.
L'evento ha assunto una valenza traumatica, nel momento in cui la SI.ra
, in modo doloroso e faticosamente, ha potuto riSInificare CP_2 vicende che non avevano mai avuto alcun presupposto terapeutico, ma configuravano un raggiro e un abuso perpetrato verso il suo corpo e verso la sua dignità della sua persona.
Il criterio della continuità fenomenica
14 Trascorsi venti anni si può asserire che non c'è interruzione di continuità tra l'evento lesivo e la compromissione del benessere psichico.
Dall'indagine emerge che il malessere è insorto dopo il disvelamento della vera natura della relazione, solo in apparenza psico-terapeutica, comportando lo sviluppo di una sintomatologia multiforme individuata e descritta in questa consulenza, di cui la SI.ra non aveva mai CP_2 sofferto in precedenza” (v. relazione di consulenza pagg. 42 e 43).
Sotto questo profilo giova rammentare che “ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest'ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell'evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l'intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata"
(Cass.n. 22801/2017; Cass. n. 13530/2009).
Da quanto innanzi, e da tutto quanto posto in rilievo dal CTU, si evince quindi che la presenza del quadro psicopatologico era ed è riconducibile alla violenza subita, essendo stato oggetto di verifica e di certificazione non solo all'epoca o in epoca prossima agli accadimenti, ma essendo anche stato confermato all'attualità dalle risultanze dei test e relativi punteggi e dalle conseguenti valutazioni del CTU.
In definitiva, a fronte delle risultanze dell'indagine medico-legale compiuta in questo grado, deve confermarsi la sussistenza in capo alla di un danno biologico di natura psichica patito in conseguenza CP_2 della condotta delittuosa posta in essere da , con Controparte_1 rideterminazione, tuttavia, della percentuale di invalidità riportata nel
10% e, di conseguenza, del quantum liquidato a tale titolo.
Ciò posto, dovendosi a questo punto procedere alla liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale, questa Corte ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica, già applicate dal primo giudice e non
15 oggetto di contestazione, aggiornate al tempo della decisione (anno
2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass. n. 19506/2024; Cass. n.
12408/2011).
Pertanto, alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, tenuto conto della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età della all'inizio dell'attività criminosa (anni 30, età cui ha fatto CP_2 riferimento la sentenza di primo grado) il danno biologico proprio (cioè quello dinamico-relazionale) va determinato all'attualità in euro
22.336,00.
Tale somma, stante la mancanza di una specifica impugnazione sulla statuizione relativa all'avvenuto riconoscimento della personalizzazione del danno biologico nonché delle ragioni poste a fondamento della decisione sul punto -che è dunque passata in giudicato e non è dunque più sindacabile da questa Corte- va incrementata del 30% così pervenendosi alla liquidazione della complessiva somma di euro
29.036,80.
10. Non coglie le ragioni della decisione l'ulteriore profilo di doglianza in merito alla liquidazione del danno patrimoniale ed è comunque sorretta da argomentazioni prive di giuridico rilievo.
Va dato atto che il giudice di primo grado, al riconoscimento del danno non patrimoniale, ha premesso che”…in presenza del reato, la tutela risarcitoria deve essere accordata in relazione ad ogni danno conseguito alla lesione di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali
(Cass., Sez. Un., 26972/2008). Per questo, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., pur in conformità alla struttura sostanzialmente unitari del danno non patrimoniale, così come descritta dalle Sezioni Unite, devono essere considerati anche i pregiudizi che non siano riconducibili alla mera lesione del diritto alla salute. “Nella fattispecie, le implicazioni della vicenda investono diritti fondamentali
16 della persona, che trovano espressione oltre che nella Costituzione, nella
Carta di Nizza: il diritto alla inviolabilità, al rispetto e tutela della dignità personale;
il diritto all'integrità fisica e psichica dell'individuo; il diritto al consenso libero ed informato delle pratiche della medicina”
Il pregiudizio subito dall'attrice dalla violazione di tali diritti, ad opera del convenuto, emerge con crudezza, dalla istruttoria compiuta in sede penale ed ha certamente inciso profondamente nella esistenza della
influenzando la libera espressione e realizzazione della sua CP_2 personalità e sessualità” (v. sentenza, quarta pag.).
Ed ancora, alla quinta pag.,”Nella fattispecie, il giudice, sulla scorta dei dati emersi dalle consulenze citate, deve procedere ad una non facile valutazione ponderale analitica, che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi e, quindi, non tanto del danno alla salute, non essendo emersa una rilevante compromissione della integrità psichica, ma piuttosto della libertà e dignità dell'attrice, dello stato di soggezione
e timore in cui è stata posta per anni, della penosa coscienza della propria fragilità, della intuibile sofferenza, determinata dalla raggiunta consapevolezza degli inganni subiti e di avervi coinvolto la propria famiglia”.
Fatta questa condivisibile premessa, il Tribunale, dopo aver liquidato il danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico (ossia del danno cd. dinamico-relazionale, sul punto v. Cass. n. 7513/2018) lesivo, dunque, del diritto alla salute, ha liquidato il solo danno morale quale effetto conseguenza della condotta illecita posta in essere dal CP_1
(delitto di violenza sessuale) non correlato alla lesione dell'integrità psicofisica della vittima -e che ha appunto trovato ristoro nella liquidazione del danno biologico con incremento per personalizzazione- bensì con riferimento alla “compromissione di interessi diversi dal diritto alla salute” (v. sent., ottava pag.).
Con specifico riferimento alla quantificazione del danno morale, alla sesta pag., ha specificato il Tribunale che essa è rimessa alla discrezionalità del giudice che “deve tener conto delle condizioni soggettive della persona
17 umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico” . (Cass. civ. 811/2015)”.
Non è ravvisabile, dunque, la denunciata duplicazione perché la personalizzazione del danno è stata circoscritta agli aspetti dinamico- relazionali della vita della , che prescinde dalla considerazione (e CP_2 dalla risarcibilità) del danno morale che il primo giudice ha appunto legato alla lesione di interessi “diversi” dal diritto alla salute.
Come chiarito dalla Suprema Corte la nozione di "unitarietà del danno non patrimoniale", per come affermata da Sez. Un. 26972/08, non deve essere fraintesa.
Vero è che il danno non patrimoniale va liquidato unitariamente, ma a condizione che la "perdita” causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto abbia inciso su beni od interessi omogenei.
Allorquando, invece, “l'illecito attinge beni eterogenei, si avranno perdite diverse e dunque danni diversi. Così, ad esempio, dinanzi ad una lesione della salute, il bene diminuito è uno, e non è consentito liquidare separatamente il danno biologico, quello c.d. "estetico", quello c.d. "alla vita di relazione", od altri analoghi, i quali non costituiscono che nomi diversi coi quali indicare le diverse conseguenze che possono derivare da un infortunio.
Per contro, se la vittima d'un sequestro di persona patisse lesioni personali, essa avrebbe diritto al risarcimento sia del danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di quello da privazione della libertà: in questo caso, infatti, ci troveremmo dinanzi a due interessi lesi,
a due perdite (libertà e salute) ed a due danni.
La nozione di "unitarietà" della liquidazione del danno non patrimoniale vuol dunque dire che lo stesso danno non può essere liquidato due volte sol perché lo si chiami con nomi diversi;
ma non vuol certo dire che quando l'illecito produca perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell'una assorba tutte le altre. È l'omogeneità delle perdite
18 concrete derivate dall'illecito che impone la liquidazione unitaria, e non la natura non patrimoniale dell'interesse leso” (così Cass. n. 9320 del 2015).
La Cassazione ha altresì chiarito che “In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (ossia il danno biologico inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), all'integrità psichica e fisica della persona, ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di affermare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale" (cfr. Cass. n. n.11269/2018, che richiama Cass. S.U. n.
26975/2008).
A fronte di un illecito plurioffensivo, qual è il reato di violenza sessuale, il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non può ritenersi esaustivo di ogni conseguenza dannosa non patrimoniale subita in conseguenza del reato per cui è intervenuta sentenza di condanna, dovendosi in questi casi procedere ad un'autonoma e separata liquidazione del diverso danno non patrimoniale patito dalla danneggiata derivante appunto dalla lesione di diversi interessi, come la dignità e l'autodeterminazione sessuale. La Cassazione ha affermato che “la violenza sessuale non comporta solo un danno fisico, ma colpisce anche la dimensione interiore della persona, coinvolgendo la sfera più intima e personale dell'individuo. Chi subisce un simile reato porta con sé, anche dopo il fatto, una frattura profonda nella propria vita” (così Cass. n.
13611/2011).
La sentenza impugnata ha fatto dunque corretta applicazione di detti principi, liquidando prima il danno biologico (lesione permanente
19 all'integrità psicofisica dell'attrice), e poi procedendo alla liquidazione del danno morale come compromissione di “diversi interessi” facenti capo alla dando rilievo “alla gravità e alla irrimediabilità del danno CP_2 così inferto alla vita dell'attrice, al dolore dalla stessa provato per i singoli episodi patiti, protratti per vari anni, dello stato di disagio in cui la stessa
è stata costretta a vivere, degli esiti permanenti sulla sua vita di relazione”.
Osserva questa Corte che nella vicenda in esame ciò che assume maggiore rilevanza, anche indipendentemente dalle conseguenze di danno biologico — che comunque sono state oggetto di valutazione ai fini della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale— è la valutazione complessiva dei pregiudizi subiti dalla la lesione della libertà sessuale e della dignità personale, nonché la sofferenza interiore patita, elementi che giustificano il riconoscimento del danno in suo favore, anche e soprattutto in considerazione della gravità dei fatti e delle modalità con cui sono stati commessi, così come accertato in sede penale.
Costituisce fatto notorio che il reato di violenza sessuale lede profondamente la dignità personale della vittima e provoca una sofferenza interiore SInificativa, sia nell'immediatezza dell'evento sia successivamente.
Secondo l'id plerumque accidit, infatti, l'abuso sessuale rappresenta un evento dirompente nella vita della vittima e nel suo equilibrio psicologico, sia perché non rientra tra le normali avversità che una persona può prevedere di affrontare, sia perché colpisce la dignità, la fiducia negli altri e la sfera più intima della persona.
Sotto il profilo delle conseguenze siffatta violenza risulta ancora più traumatica e impattante quando, come nel caso di specie, è stata perpetrata da un medico nei confronti di una propria paziente che aveva letteralmente “messo la propria vita nelle sue mani” propinandogliela come “protocollo terapeutico” per la risoluzione delle problematiche per le quali la si era a lui affidato. CP_2
20 In definitiva gli ulteriori pregiudizi di natura non patrimoniale sono stati specificamente considerati e valutati dal Tribunale che in relazione a tali conseguenze ha liquidato la somma di euro 60.000,00; detta somma va ritenuta certamente congrua per la riparazione degli ulteriori interessi lesi dalla condotta illecita del determinazione che, peraltro, non CP_1 risulta efficacemente censurata dalla parte appellante secondo cui la liquidazione del danno a titolo di danno morale dovrebbe essere commisurata alla somma liquidata a titolo di provvisionale in sede penale, pari ad euro 20.000,00.
In proposito si rammenta che quella al pagamento di una provvisionale è una condanna parziale e non definitiva al risarcimento del danno, peraltro diversamente quantificabile (in aumento o in diminuzione) nel successivo giudizio civile.
In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è infatti necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata (Cass. pen. n.
39542/2016).
Come affermato dalla Suprema Corte “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non eSIe e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto
l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire” (così Cass. 14/02/2019, n. 4318; v. anche Cass. n. 6895/2024, che fa riferimento alla "instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in
21 discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile".
Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata va confermata con riguardo alla somma liquidata a titolo di danno morale.
11. Passando all'esame del terzo motivo di gravame, con esso gli appellanti contestano la sussistenza dei presupposti per la revocatoria del fondo patrimoniale.
Deducono che il fondo era stato costituito nell'anno 2007, ovvero prima ancora che fosse intentato il giudizio in sede civile finalizzato al risarcimento del danno, che venisse riconosciuta la provvisionale di
20.000,00 euro e che avvenisse la costituzione di parte civile, sicché, all'epoca del compimento dell'atto dispositivo, non vi era alcuna concreta potenzialità di un pregiudizio.
In ordine all'eventus damni, allegano gli appellanti che nel fondo patrimoniale non erano stati inclusi beni immobili e mobili registrati e che, in ogni caso, il regime di separazione dei beni vigente tra i coniugi avrebbe reso aggredibili solo la metà di quelli appartenenti al fondo.
Evidenziano, infine, che all'epoca della costituzione del fondo il CP_1 aveva rendite fisse, lavorava e presentava una dichiarazione dei redditi di circa 60/70.000,00 euro annui.
Il motivo è palesemente infondato.
Come è noto, infatti, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (v., tra le tante, Cass., n. 28141/2023).
In coerenza con la funzione di tale azione non vi è alcuna necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (Cass.
n. 4212/2020).
22 Posto dunque che l'esistenza del credito deve essere valutata alla luce della data dell'atto negoziale o del fatto illecito che ne sono fonte, e non di quella della eventuale consacrazione in un titolo giudiziale, nella specie non può affatto essere posta in discussione neanche l'anteriorità del credito rispetto al compimento da parte del dell'atto dispositivo CP_1
a titolo gratuito- ossia il conferimento dei beni descritti nell'atto introduttivo dell'atto di citazione in primo grado in un fondo patrimoniale
- atteso che l'illecito fonte della pretesa risarcitoria da parte della CP_2
è stato compiuto anni addietro, come accertato in sede penale e che il disponente, alla data dell'atto, ossia 18.07.2007, era stato già rinviato a giudizio con decreto del GUP reso in data 20.02.2007, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Nel caso di specie è inconferente l'asserita mancanza dell'intento di arrecare un pregiudizio ai creditori, posto che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis", per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, è arrecato alle ragioni creditorie.
Nel caso in esame, poi, come appena chiarito, si verte in fattispecie di revocatoria di atto a titolo gratuito successivo al credito della CP_2
(art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), prima parte), sicché il requisito dell'intento pregiudizievole, ossia della "dolosa preordinazione", sarebbe stato necessario solo ove l'atto fosse stato anteriore al sorgere del credito
(art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), seconda parte).
Con riguardo all'elemento oggettivo, è noto che, affinché possa ritenersi integrato l'eventus damni, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito secondo una valutazione operata ex ante rispetto alla data dell'atto dispositivo;
tale danno può consistere non solo in una variazione quantitativa del
23 patrimonio del debitore, ma anche in una sua variazione qualitativa, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva (tra le tante Cass., n. 16221/2019; n. 19207/2018; n. 11902/2015; n.
1892/2012; n. 7767/2007; n. 16986/2006).
In proposito l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. n. 15265/2006).
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto pacifica in causa, perché non contestata, la circostanza dell'avvenuto conferimento di tutti i beni immobili del debitore nel fondo patrimoniale sicché, in mancanza di espressa doglianza in merito all'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., la decisione sul punto deve essere confermata.
Il giudice di primo grado ha poi correttamente e condivisibilmente rilevato che la circostanza, dedotta dalla costituitasi in primo grado, Pt_4 relativa all'appartenenza al debitore di beni mobili registrati, non conferiti nel fondo, è irrilevante ai fini dell'esclusione dell'eventus damni trattandosi di beni di scarso valore destinati ad ulteriore decremento in ragione del trascorrere del tempo;
detta argomentazione neanche risulta criticata sicché la medesima allegazione, ribadita in questa sede, è inammissibile.
Il rigetto del motivo comporta la conferma della statuizione di inefficacia anche dell'atto dispositivo impugnato.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere parzialmente accolto, limitatamente al quantum della somma dovuta all'appellata a titolo di danno biologico.
24 Rimangono ferme le altre statuizioni non oggetto di impugnazione, quali la liquidazione degli interessi e le specifiche modalità di calcolo degli stessi.
13. Stante la parziale riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
n. 27606/2019).
L'esito complessivo della lite implica, comunque, la soccombenza della parte appellante e, a norma dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi in favore di . Controparte_2
Tenuto conto che la rideterminazione del quantum del danno non ha modificato lo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per la liquidazione dei compensi (da € 52.001 a € 260.000), va confermata la liquidazione delle spese di lite avvenuta con la sentenza impugnata.
Per il presente grado le spese vanno liquidate come in dispositivo in virtù del D.M. richiamato del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri medi, tenuto conto del detto valore e dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte appellata
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Vanno definitivamente poste a carico della parte appellante le spese di
CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n.
503/2017, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina in euro
29.036,80 la somma dovuta da in favore di Controparte_1 CP_2
a titolo di danno biologico;
[...]
2. conferma nel resto la sentenza impugnata, compresa la statuizione relativa alle spese di lite del giudizio di primo grado;
25 3. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali procuratori generali di e
[...] Controparte_1 [...]
, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente Parte_4 grado che liquida in euro 14.317,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Alessandro Vella e
Rodolfo Viserta, per dichiarato anticipo;
4. pone a definitivo varico dei predetti le spese di CTU.
Salerno, 5 giugno 2025
Il ConSIliere estensore dott.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente
dott. Aldo Gubitosi
26