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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
2312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Sabrina Cicero Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore nel procedimento iscritto al 2312/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
09/05/2024
d a con l'avv. ROMANIN FEDERICA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, nato a [...] il [...], residente formalmente a Parte_2
Trieste in via Buia d'Istria n.8 (nella ex casa di proprietà della ricorrente), e domiciliato presso la Casa Circondariale di Mamone, a Onanì in provincia di
Nuoro, C.F. C.F._1
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: affido e mantenimento di prole nata fuori del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
“ 1. disporre che il minore, , venga affidato in via super Persona_1 esclusiva, ex art. 337quater III cm. c.c., alla madre , con collocazione Parte_1 presso la stessa, attribuendo quindi all'affidataria l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale e la facoltà, altresì, di adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore autonomamente – nello specifico anche il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, cambio residenza, le iscrizioni scolastiche ed extrascolastiche ad attività varie, il conferimento di incarico ad un terapeuta infantile per seguire il minore - il tutto senza dovere consultare l'altro genitore ed assumerne il consenso, con facoltà per il padre di vedere il minore, se lo vorrà, previo accordo con la madre e solo in sua presenza;
2. disporre che il sig. versi alla sig.ra il mantenimento per il figlio, Pt_2 Pt_1 considerato che non si conosce né la tipologia del lavoro né il guadagno, ci si rimette al Giudice per la determinazione dell'importo che riterrà congruo;
3. autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emettendo decreto presso la casa circondariale in cui il resistente ad oggi di trova in provincia di Nuoro, via
Centrale n.
3 -Frazione Mamone- 08020 Onanì – un tanto in considerazione del dato di fatto oggettivo e certo che il sig. non si trova più da quasi quattro Pt_2 anni presso la residenza dichiarata in via Buia d'Istria n.8 e, come allegato,
l'immobile presso il quale aveva fissato tale residenza è stato venduto dalla ricorrente, il tutto per permettere che la notifica vada a buon fine per il regolare contraddittorio senza lungaggini dei tempi. ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 09.05.24, la sig.ra esponeva di aver Parte_1
convissuto per quattro anni, nell'immobile di sua proprietà, con il sig. Pt_2
; che dalla loro relazione era nato a [...], il [...], il figlio;
[...] Persona_1
che la relazione tra i due è stata fin da subito difficoltata dal contegno aggressivo e possessivo dell'uomo, gravato anche da precedenti penali;
che nell'ottobre 2020 il sig. è stato arrestato, e da allora è ristretto in carcere nel nuorese;
che l'uomo Pt_2
si è sempre disinteressato delle esigenze, morali e materiali, del figlio minore, rappresentandole più volte che avrebbe abbandonato il nucleo qualora questa non avesse inteso proseguire la loro relazione;
di incontrare grosse difficoltà nella gestione quotidiana delle ordinarie necessità del figlio, in ragione del tuttora necessario assenso del padre.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'affidamento cd. “super esclusivo” del minore, ex art. 337quater, c. 3, c.c.; che le visite tra il padre e il figlio riprendano, eventualmente, solo previo consenso della madre ed in sua presenza;
che venga disposto un contributo al mantenimento del minore a carico del padre con quantificazione rimessa al Giudice, alla luce dell'assenza di informazioni sulle disponibilità economiche dell'uomo.
All'udienza del 15.10.2024, a seguito di discussione orale, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va primieramente dato atto della contumacia del resistente, il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Sull'affidamento del minore , nato a [...] il [...] Persona_1
Come è noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
26587 del 17/12/2009).
La deroga assume contenuto vieppiù incisivo nei casi di affido esclusivo con esclusione dell'altro genitore dalle decisioni di maggiore interesse per i figli, praticabile nelle ipotesi in cui non si ravvisi solamente un generale, benché significativo, pregiudizio per il minore, ma un quid pluris di disvalore, che la giurisprudenza riconduce a comportamenti sintomatici quali: la grave incapacità di preservare la continuità delle relazioni parentali (Cass. civ., sez. I, ord. 17 maggio
2021, n. 13217) o la severa conflittualità familiare, determinata da uno dei genitori
(Cass. civ., sez. I, ord. 31 dicembre 2020, n. 29999 e Cass. civ., sez. VI, ord. 24 settembre 2019, n. 28244).
In ogni caso, l'afflittività dell'istituto richiede non solamente un giudizio positivo sulle attitudini genitoriali dell'affidatario, ma uno altrettanto puntuale sulla
“inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro”, al solo scopo di ridurre quanto più possibile i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare (Cass. civ., sez. VI, ord. 26 giugno 2018, n. 16738). Nel caso di specie, incontestata l'idoneità genitoriale della madre nei confronti del figlio, il Collegio ritiene che, per quanto concerne il profilo del sig. , Pt_2
ricorrano le condizioni per la previsione dell'affido esclusivo con esclusione del padre dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Dall'esame degli atti risulta che il padre non ha allacciato alcun legame affettivo con il figlio, con il quale, una volta ostacolato dalla lontananza fisica, ha mantenuto sporadici contatti telefonici, per iniziativa della ricorrente e al solo scopo di preservare la relazione con la donna. Ha subordinato il suo rientro nel nucleo familiare (a fine detenzione), e la correlativa assunzione di responsabilità, alla ripresa della relazione con la sig.ra . Ha, inoltre, ostacolato, per le medesime ragioni, Pt_1
l'iscrizione scolastica del bambino, negando il proprio consenso;
e, in ultimo, non ha mai provveduto al suo sostentamento economico.
Dette condotte, non contestate da controparte, trovano conferma nel contegno processuale dell'uomo il quale, sia pur notiziato del ricorso, non si è costituito in giudizio, così confermando il proprio disinteresse nei confronti del figlio.
Il minore sarà collocato presso la madre e le visite paterne potranno essere avviate solo per il tramite dei Servizi Sociali, su richiesta dell'interessato, previo avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte di quest'ultimo.
Quanto ai profili economici, la ricorrente è dipendente di Poste Italiane, con uno stipendio dichiarato di circa 1200 euro mensili (docc. 6-8); ha riferito, oltretutto, di poter contare sul sostegno, anche materiale, dei propri genitori.
Con riferimento alla situazione del resistente, viceversa, si ignorano l'occupazione e i redditi percepiti;
risulta unicamente alla sig.ra che egli abbia Pt_1
una modesta occupazione, compatibilmente con la misura degli arresti domiciliari.
Ora, tenuto conto dell'età del sig. , e rilevato che lo stesso non risulta Pt_2
essere sprovvisto di capacità lavorativa;
tenuto, altresì, conto del contegno processuale dell'uomo, che, pur ricevendo personalmente il ricorso, non si è costituito in giudizio e non ha fatto pervenire alcun chiarimento sulla propria posizione;
considerati, infine, i tempi di permanenza in via esclusiva del minore presso la madre, l'adito Collegio ritiene congruo fissare in 150 euro mensili l'importo del contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo. Assegno unico alla madre. Spese di lite irripetibili, attesa la natura degli interessi in gioco, la mancata opposizione del resistente e la mancanza di un'esplicita richiesta da parte della ricorrente.
p.q.m.
− Dispone che il minore , nato a [...] il [...], sia affidato Persona_1
alla madre in via esclusiva, con esclusione del padre dalle decisioni di maggior interesse per il figlio.
− Dispone che le visite tra padre e figlio avvengano solo per il tramite dei Servizi
Sociali, su richiesta dell'interessato, previo avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte di quest'ultimo.
− Dispone che corrisponda a l'importo di 150 euro Parte_2 Parte_1
mensili a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo. Assegno unico alla madre.
− Spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 20/01/2025
Il presidente Il giudice relatore
Dott. Anna Lucia Fanelli Dott. Filomena Piccirillo