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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/09/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
24/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LIBERATORE Parte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE N. 56, 64020 CASTELLALTO (TE), presso il difensore avv. DI LIBERATORE LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16, 64100 TERAMO presso il difensore avv.
MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2022, il ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di Parte_1 addebito n. N° 408 2021 00009575 07000 000 del 9.11.2021, con il quale all'opponente è stato intimato di corrispondere il pagamento dei contributi fissi asseritamente dovuti a titolo di gestione commercianti dal 01/2017 al 12/2019 per complessivi € 13.721,01, sostenendo l'insussistenza
1 dell'obbligo contributivo per non avere prestato la propria attività lavorativa e partecipato personalmente al lavoro aziendale e all'attività commerciale della società on carattere CP_2 di abitualità e prevalenza rassegando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: l'immediata sospensione, inaudita altera parte, dell'impugnato provvedimento, ricorrendone tutti i presupposti di legge sia in ordine al fumus per i motivi sopra dedotti e documentati, che al periculum attesa la minacciata azione esecutiva;
Nel merito: Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, nullo, illegittimo, infondato ed inefficace l'impugnato avviso di addebito, per i motivi esposti in narrativa”.
Sostiene il ricorrente che l'avviso di addebito vada annullato in quanto le società di cui ha rivestito la qualifica di socio-amministratore non ha prestato attività lavorativa nella ditta e che i CP_2 dipendenti, nonché i fornitori e la clientela, avevano rapporti esclusivamente con il di lui padre,
. Parte_2
Resisteva alla domanda l' sostenendo la sussistenza dell'obbligo contributivo del ricorrente CP_3 opponente per gli anni richiesti, argomentando e concludendo per il rigetto della presente opposizione stante la sua iscrizione alla Gestione Commercio con domanda del 15.01.2013 CP_3 senza aver mai inoltrato domanda di cancellazione, data in cui ha assunto la qualifica di amministratore unico della al posto del padre , nonché di aver fruito, CP_2 Parte_2 su asserita domanda, dell'indennità “Covid” prevista dall'art. 28 del D.L. 18/2020 e di aver presentato al Comune di Castellalto SUAP domanda di inizio lavori che proverebbero l'esercizio di attività d'impresa con i presupposti di legge.
Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento.
Rileva il giudicante che, a norma dell'art.1 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall'art.1 comma 203 della L.23.12.1996 n° 662,
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. […]
2 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La ratio di tale disposizione risiede nella volontà del legislatore di evitare che un soggetto possa utilizzare lo schermo societario per sottrarsi all'obbligo di contribuzione previdenziale. L'obbligo assicurativo sorge in presenza di un requisito oggettivo e di uno soggettivo.
Il requisito oggettivo risiede nella categoria di appartenenza della società in base all'attività svolta in concreto, che deve rientrare nel settore terziario;
infatti, non è prevista iscrizione all' nel CP_3 caso di società industriali, mentre il requisito soggettivo sussiste se il socio presta la propria attività all'interno della società in modo abituale e prevalente, indipendentemente dal numero di soci e a prescindere dal numero di dipendenti che lavorano nella società stessa. Il lavoro prestato, che fa sorgere l'obbligo di contribuzione, può essere sia esecutivo che meramente direzionale, e può essere retribuito oppure no.
Nel momento in cui sussistono le caratteristiche fondamentali di abitualità e prevalenza, sorgerà
l'obbligo del versamento dei contributi.
L'onere di provare l'esistenza del rapporto lavorativo in caso di accertamento è a carico dell' Pt_3 poiché trattandosi di pretesa vantata dall'ente impositore, in forza del principio generale in tema di giudizi di opposizione, l'onere di provare la sussistenza del credito, sia sull'an e che sul quantum, grava sull' , mentre a carico del contribuente opponente Parte_4 resta l'onere della dimostrazione dei fatti impeditivi modificativi ed estintivi.
Dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente non si evince con sufficiente grado probatorio la effettiva prestazione di lavoro personale da parte del socio all'interno dell'azienda con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza del suo lavoro personale, non solo sotto il profilo direttivo-organizzativo, ma anche sotto quello della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa per gli anni di pretesa contribuzione, non essendo dirimente il fatto che sin dal 2013 il ricorrente avesse inoltrato domanda di iscrizione alla
Gestione Commercio posto che le contribuzioni richieste si riferiscono ad anni successivi, né CP_3 dirimente appare la ottenuta indennità “Covid”, la cui domanda è menzionata dalla resistente ma non concretamente provata in atti e comunque certamente dovuta agli iscritti AGO, e che in una occasione ha presentato per l'impresa una domanda al SUAP del comune di Castellalto. Non risulta, altresì, alcuna dichiarazione reddituale ove indicato il carattere di prevalenza della sua attività e, per come addotto dalla stessa resistente, l'opponente risulta anche socio unico della E. & L.
3 IMMOBILIARE SRL. Il fatto costitutivo della contribuzione non è l'iscrizione, volontaria o d'ufficio alla gestione commercianti, bensì il lavoro abituale e prevalente
Per converso dall'istruttoria espletata è emerso il dato fattuale della carenza dei presupposti della prevalenza ed abitualità della prestazione lavorativa all'interno della società da lui amministrata.
Tutti i testimoni escussi convergono nell'escludere che il ricorrente abbia svolto attività produttiva o commerciale nella e inducono con sufficiente grado probatorio per ritenere acclarato CP_2 che la gestione operativa di tale società era in capo ad altro soggetto (il padre) che si occupava anche dell'assunzione e del coordinamento dei dipendenti con i quali aveva i colloqui di lavoro, nonché della gestione produttiva e commerciale dell'Azienda. (Cfr. verb. d'ud. del 14.12.2022, teste
, ; verb. d'ud. del 11.10.2023, teste;
verb. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
d'ud. del 9.10.2024, teste ). Testimone_4
Anche i testi di parte resistente riferiscono di aver avuti rapporti aziendali e lavorativi solo con il padre del ricorrente, in particolare il teste , in risposta al Cap. 11) della memoria, Testimone_5 riferiva: “Io ho lavorato come escavatorista per la e conoscevo solo perche' CP_2 Parte_2 era solo lui che mi dava le direttive sul lavoro. Non so cosa facesse e non lo ho mai Parte_1 visto in cantiere, qualsiasi problema in cantiere noi dipendenti chiamavamo . (Verb Parte_2
d'ud. del 12.06.2024).
Con reiterate pronunce, la Suprema Corte ha affermato il principio dell'irrilevanza, sul piano previdenziale, degli elementi di carattere fiscale e ha precisato che il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, ovviamente con i requisiti di cui alla normativa soprarichiamata che, nella specie, non risulta. La qualità di socio non é sufficiente a far sorgere l'obbligo automatico di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza che non può essere considerata in re ipsa per il solo fatto che il soggetto è socio di una società con poteri di gestione ma deve essere provata dall'istituto assicuratore tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, (Cass. N.ri 10763/2018; 3835/2016 e 5210/2017; 13820/.2017; 23360/2016;
23439/2016).
Pertanto, anche in ossequio alla giurisprudenza richiamata alla quale questo giudicante non trova ragioni per non aderire, nel caso di specie manca la prova sui requisiti ella continuità e prevalenza della dedotta attività di impresa.
4 In merito alla disciplina delle spese, non vi sono ragioni per derogate al principio della soccombenza e le stesse vengono liquidate in favore del difensore del ricorrente antistatario liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice onorario, dott. Marco Di Biase, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 175/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie la domanda contenuta in ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'avviso di addebito n. 408 2021 00009575 07000 000 del 9.11.2021 per carenza dei presupposti legali;
condanna l' a rifondere in favore del difensore dell'opponente le spese di giudizio che liquida CP_3 in € 2.500,00 per compensi professionali ed il resto per esborsi, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 24 Settembre 2025
Il Giudice On.
Dott. Marco Di Biase
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
24/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LIBERATORE Parte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE N. 56, 64020 CASTELLALTO (TE), presso il difensore avv. DI LIBERATORE LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16, 64100 TERAMO presso il difensore avv.
MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2022, il ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di Parte_1 addebito n. N° 408 2021 00009575 07000 000 del 9.11.2021, con il quale all'opponente è stato intimato di corrispondere il pagamento dei contributi fissi asseritamente dovuti a titolo di gestione commercianti dal 01/2017 al 12/2019 per complessivi € 13.721,01, sostenendo l'insussistenza
1 dell'obbligo contributivo per non avere prestato la propria attività lavorativa e partecipato personalmente al lavoro aziendale e all'attività commerciale della società on carattere CP_2 di abitualità e prevalenza rassegando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: l'immediata sospensione, inaudita altera parte, dell'impugnato provvedimento, ricorrendone tutti i presupposti di legge sia in ordine al fumus per i motivi sopra dedotti e documentati, che al periculum attesa la minacciata azione esecutiva;
Nel merito: Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, nullo, illegittimo, infondato ed inefficace l'impugnato avviso di addebito, per i motivi esposti in narrativa”.
Sostiene il ricorrente che l'avviso di addebito vada annullato in quanto le società di cui ha rivestito la qualifica di socio-amministratore non ha prestato attività lavorativa nella ditta e che i CP_2 dipendenti, nonché i fornitori e la clientela, avevano rapporti esclusivamente con il di lui padre,
. Parte_2
Resisteva alla domanda l' sostenendo la sussistenza dell'obbligo contributivo del ricorrente CP_3 opponente per gli anni richiesti, argomentando e concludendo per il rigetto della presente opposizione stante la sua iscrizione alla Gestione Commercio con domanda del 15.01.2013 CP_3 senza aver mai inoltrato domanda di cancellazione, data in cui ha assunto la qualifica di amministratore unico della al posto del padre , nonché di aver fruito, CP_2 Parte_2 su asserita domanda, dell'indennità “Covid” prevista dall'art. 28 del D.L. 18/2020 e di aver presentato al Comune di Castellalto SUAP domanda di inizio lavori che proverebbero l'esercizio di attività d'impresa con i presupposti di legge.
Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento.
Rileva il giudicante che, a norma dell'art.1 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall'art.1 comma 203 della L.23.12.1996 n° 662,
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. […]
2 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La ratio di tale disposizione risiede nella volontà del legislatore di evitare che un soggetto possa utilizzare lo schermo societario per sottrarsi all'obbligo di contribuzione previdenziale. L'obbligo assicurativo sorge in presenza di un requisito oggettivo e di uno soggettivo.
Il requisito oggettivo risiede nella categoria di appartenenza della società in base all'attività svolta in concreto, che deve rientrare nel settore terziario;
infatti, non è prevista iscrizione all' nel CP_3 caso di società industriali, mentre il requisito soggettivo sussiste se il socio presta la propria attività all'interno della società in modo abituale e prevalente, indipendentemente dal numero di soci e a prescindere dal numero di dipendenti che lavorano nella società stessa. Il lavoro prestato, che fa sorgere l'obbligo di contribuzione, può essere sia esecutivo che meramente direzionale, e può essere retribuito oppure no.
Nel momento in cui sussistono le caratteristiche fondamentali di abitualità e prevalenza, sorgerà
l'obbligo del versamento dei contributi.
L'onere di provare l'esistenza del rapporto lavorativo in caso di accertamento è a carico dell' Pt_3 poiché trattandosi di pretesa vantata dall'ente impositore, in forza del principio generale in tema di giudizi di opposizione, l'onere di provare la sussistenza del credito, sia sull'an e che sul quantum, grava sull' , mentre a carico del contribuente opponente Parte_4 resta l'onere della dimostrazione dei fatti impeditivi modificativi ed estintivi.
Dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente non si evince con sufficiente grado probatorio la effettiva prestazione di lavoro personale da parte del socio all'interno dell'azienda con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza del suo lavoro personale, non solo sotto il profilo direttivo-organizzativo, ma anche sotto quello della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa per gli anni di pretesa contribuzione, non essendo dirimente il fatto che sin dal 2013 il ricorrente avesse inoltrato domanda di iscrizione alla
Gestione Commercio posto che le contribuzioni richieste si riferiscono ad anni successivi, né CP_3 dirimente appare la ottenuta indennità “Covid”, la cui domanda è menzionata dalla resistente ma non concretamente provata in atti e comunque certamente dovuta agli iscritti AGO, e che in una occasione ha presentato per l'impresa una domanda al SUAP del comune di Castellalto. Non risulta, altresì, alcuna dichiarazione reddituale ove indicato il carattere di prevalenza della sua attività e, per come addotto dalla stessa resistente, l'opponente risulta anche socio unico della E. & L.
3 IMMOBILIARE SRL. Il fatto costitutivo della contribuzione non è l'iscrizione, volontaria o d'ufficio alla gestione commercianti, bensì il lavoro abituale e prevalente
Per converso dall'istruttoria espletata è emerso il dato fattuale della carenza dei presupposti della prevalenza ed abitualità della prestazione lavorativa all'interno della società da lui amministrata.
Tutti i testimoni escussi convergono nell'escludere che il ricorrente abbia svolto attività produttiva o commerciale nella e inducono con sufficiente grado probatorio per ritenere acclarato CP_2 che la gestione operativa di tale società era in capo ad altro soggetto (il padre) che si occupava anche dell'assunzione e del coordinamento dei dipendenti con i quali aveva i colloqui di lavoro, nonché della gestione produttiva e commerciale dell'Azienda. (Cfr. verb. d'ud. del 14.12.2022, teste
, ; verb. d'ud. del 11.10.2023, teste;
verb. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
d'ud. del 9.10.2024, teste ). Testimone_4
Anche i testi di parte resistente riferiscono di aver avuti rapporti aziendali e lavorativi solo con il padre del ricorrente, in particolare il teste , in risposta al Cap. 11) della memoria, Testimone_5 riferiva: “Io ho lavorato come escavatorista per la e conoscevo solo perche' CP_2 Parte_2 era solo lui che mi dava le direttive sul lavoro. Non so cosa facesse e non lo ho mai Parte_1 visto in cantiere, qualsiasi problema in cantiere noi dipendenti chiamavamo . (Verb Parte_2
d'ud. del 12.06.2024).
Con reiterate pronunce, la Suprema Corte ha affermato il principio dell'irrilevanza, sul piano previdenziale, degli elementi di carattere fiscale e ha precisato che il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, ovviamente con i requisiti di cui alla normativa soprarichiamata che, nella specie, non risulta. La qualità di socio non é sufficiente a far sorgere l'obbligo automatico di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza che non può essere considerata in re ipsa per il solo fatto che il soggetto è socio di una società con poteri di gestione ma deve essere provata dall'istituto assicuratore tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, (Cass. N.ri 10763/2018; 3835/2016 e 5210/2017; 13820/.2017; 23360/2016;
23439/2016).
Pertanto, anche in ossequio alla giurisprudenza richiamata alla quale questo giudicante non trova ragioni per non aderire, nel caso di specie manca la prova sui requisiti ella continuità e prevalenza della dedotta attività di impresa.
4 In merito alla disciplina delle spese, non vi sono ragioni per derogate al principio della soccombenza e le stesse vengono liquidate in favore del difensore del ricorrente antistatario liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice onorario, dott. Marco Di Biase, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 175/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie la domanda contenuta in ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'avviso di addebito n. 408 2021 00009575 07000 000 del 9.11.2021 per carenza dei presupposti legali;
condanna l' a rifondere in favore del difensore dell'opponente le spese di giudizio che liquida CP_3 in € 2.500,00 per compensi professionali ed il resto per esborsi, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 24 Settembre 2025
Il Giudice On.
Dott. Marco Di Biase
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