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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00979/2025REG.PROV.COLL.
N. 06486/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2024, proposto da
Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3028/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino;
Vista la richiesta del Ministero appellante di passaggio in decisione della causa e sentito l’avv. Michele Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del decreto -emesso in data 18 aprile 2023 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, contrassegnato con numero prot. 0015200 del 19 aprile 2023- di esclusione dal concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 settembre 2022, successivamente ampliato a 1.938 unità, e del decreto, pubblicato in data 9 maggio 2023, di approvazione della graduatoria definitiva di merito.
1.1. Il candidato -OMISSIS- -OMISSIS- era stato escluso dal concorso in ragione di un precedente episodio che lo aveva visto coinvolto, quando, a seguito di controllo di Polizia, era risultato positivo all'assunzione di sostanza stupefacente di tipo "cannabinoidi".
1.2. A seguito di segnalazione di reato, ai sensi dell’art. 187, comma 1, C.d.S., veniva instaurato il procedimento n. RGNR -OMISSIS- della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Barcellona P.G., definito con sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. (n. 143/2020) resa dal Tribunale di Barcellona P.G. all’udienza del 13 febbraio 2020, divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2020.
2. Il T.A.R. ha accolto il ricorso dell’aspirante candidato, compensando le spese di lite, per l’assorbente motivo per cui l’amministrazione intimata non avrebbe “provato l’uso della sostanza stupefacente” da parte del ricorrente.
A fondamento di tale approdo il giudice di prime cure, pur dando conto del prevalente orientamento della giurisprudenza che ritiene giustificata l’esclusione dall’arruolamento, nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti c.d. leggere, ha posto due decisioni in appello con le quali si è precisato che presupposto indefettibile affinché operi l’esclusione è che “la detenzione o l’uso siano stati rigorosamente accertati in capo all’interessato (Consiglio di Stato, sezione II, 17 gennaio 2023, n. 595, e n. 609)”.
Il Tribunale ha quindi accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo assorbente e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di esclusione.
3. Con il ricorso in appello si chiede la riforma della decisione, della quale si lamenta l’erroneità alla stregua delle considerazioni di seguito sinteticamente riportate.
3.1. L’Amministrazione appellante lamenta come nella sentenza si affermi che “non risulta provato l’uso della sostanza stupefacente”, ritenendosi omesso l’accertamento del tipo di sostanza rinvenuta, che, in realtà, dagli atti degli operatori risultava svolto con esito positivo (“…. che il successivo narcotest acclarava essere sostanza stupefacente del tipo majuana ”); il giudice, inoltre, sottolinea la scarsa attendibilità della dichiarazione spontanea resa ai Carabinieri, in quanto collettiva e, quindi, non attribuibile singolarmente al Sig. -OMISSIS-, ed il mancato svolgimento del controesame delle urine del ricorrente.
Tuttavia, la giurisprudenza di appello ha ritenuto sufficiente, in casi analoghi, l’accertamento effettuato dai Carabinieri, pur senza il suggello di un provvedimento penale di condanna.
3.2. Sebbene la pronuncia penale abbia assolto il Sig. -OMISSIS- “perché non si è raggiunta la prova della colpevolezza”, in quanto, nel giudizio penale, la responsabilità deve essere provata, al fine della condanna, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, tale formula dubitativa, diversa dall’assoluzione con formula piena, non può avere un effetto preclusivo nel giudizio civile e amministrativo.
3.3. Ebbene, che il -OMISSIS- abbia fatto uso personale di cannabinoidi risulta dalla positività alla suddetta sostanza stupefacente contenuta nel referto tossicologico del Distretto Ospedaliero Messina 2 – P.O. “-OMISSIS-” – Milazzo in data 30 dicembre 2018 ed emerge dal verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo - Nucleo Operativo e Radiomobile in pari data.
3.4. Per quanto, invece, attiene alla circostanza che “la sostanza stupefacente non è stata sottoposta ad alcun esame, non potendosi quindi stabilire se si trattasse o meno di stupefacente”, l’affermazione risulta smentita dagli atti, in quanto dal verbale dei Carabinieri emerge chiaramente che il rinvenimento della sostanza stupefacente è avvenuto nell’abitacolo nella disponibilità del gruppo di persone e l’utilizzo, nella stesura dell’atto “fidefaciente”, della terza persona plurale (“dichiaravano”) equivale a riferire la dichiarazione a tutti gli occupanti l’autovettura, compreso il Sig. -OMISSIS-. Al contrario di quanto afferma il giudice di prime cure, la dichiarazione resa nell’immediatezza del fatto si caratterizza - pur in assenza delle garanzie difensive funzionali alla utilizzabilità nel procedimento penale - per la spontaneità e la genuinità.
Il Sig. -OMISSIS-, argomenta l’appellante, ben avrebbe potuto dichiarare agli operatori di polizia di trovarsi casualmente in presenza degli altri occupanti l’autovettura e smentire l’avvenuto consumo di sostanza, chiedendo che fosse così verbalizzato o rifiutare di firmare la verbalizzazione non condivisa.
3.5. L’appellante deduce, poi, come la sussistenza di presupposti per l’esclusione dall’arruolamento non debba collimare con le prove di un procedimento penale, in quanto le normative di riferimento sono mirate alla tutela di diverse situazioni giuridiche.
L’assenza dei requisiti di condotta è sicuramente predicabile qualora sia accertata una vicinanza, anche occasionale e remota, ad ambienti e soggetti che possono essere oggetto di riprovazione ordinamentale.
4. La parte appellata, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio controdeducendo all’appello.
Non risulterebbe provato che il -OMISSIS- sia stato trovato in possesso di stupefacente, abbia fatto uso personale di cannabinoidi, né che abbia dichiarato, all’atto del controllo delle forze dell’ordine, di aver fumato uno spinello. Il contenuto del verbale sarebbe generico per entrambe le circostanze rappresentate ed aver utilizzato la terminologia al plurale nulla prova. Inoltre l’arrossamento degli occhi può avere diverse motivazioni, anche la presenza di “fumo” da sigaretta all’interno del veicolo non arieggiato.
L’appellato si richiama alla consulenza di parte, depositata nel giudizio di primo grado, dalla quale si evince che, in assenza di conferma, il test di screening non ha alcuna validità a fini medico-legali, anche in considerazione delle anomale procedure di prelievo e conservazione del campione biologico e potendo il risultato positivo essere ascrivibile ad inalazione passiva.
5. Con successiva memoria l’appellato richiama le considerazioni già espresse, rilevando, quanto alla questione della formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p., adottata con la sentenza 143/2020 del Tribunale di Barcellona P.G, che la stessa non è da considerarsi “dubitativa” (come sottolineato dall’Amministrazione), trattandosi di una vera formula assolutoria.
L’appellato sostiene che dall’intera istruttoria che ha interessato le vicende precedenti, sia in sede penale che innanzi al giudice di pace per la violazione amministrativa, non sarebbe mai emerso un profilo di inaffidabilità del -OMISSIS-, né che lo stesso facesse uso, anche occasionale ed isolato, di sostanze psicoattive, confermandosi le qualità morali del candidato, così come la sua condotta incensurabile; rileva, poi, che la qualità del servizio pubblico prestato sta riscuotendo la stima da parte dei superiori, sia per l’ottimo posizionamento raggiunto in graduatoria, sia per i meriti di servizio.
6. All'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025, esaurita la trattazione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è fondato.
7.1. L’art.12 comma 6 del bando del concorso al quale l’appellato ha partecipato ha previsto espressamente quale causa di inidoneità al concorso l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool, attuali o pregressi. Il comma 7 ha disposto, nel caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso.
7.2. Con recenti precedenti della Sezione (sebbene riferiti a concorsi nella Guardia di finanza) sono stati affermati principi del tutto sovrapponibili alla fattispecie in esame.
Ad esempio, con la decisione n. 3354 del 12/4/2024 (che richiama la n.595 del 17/01/2023) si è affermato che l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico, anche se saltuario, occasionale o risalente nel tempo, costituisce una causa (tipizzata) di esclusione dal concorso che riveste natura vincolata.
Per orientamento prevalente, la giurisprudenza ritiene giustificata l'esclusione dall'arruolamento, in generale nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti c.d. leggere (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4752 del 2018; 27 ottobre 2017, n. 4957; 8 marzo 2017, n. 1086; 23 gennaio 2017, n. 261; 14 febbraio 2017, n. 629; 2 febbraio 2016, n. 379).
L'indirizzo sopra richiamato ha segnato il definivo superamento del contrario orientamento espresso da isolate decisioni (es. sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3621) che, riallacciandosi ad un precedente indirizzo minoritario (sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; 4 aprile 2011, n. 2108; 16 aprile 2010, n. 2173; 31 dicembre 2007, n. 6848), avevano escluso che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e riferibile a momento di esperienza adolescenziale, potesse assumere valenza ex se preclusiva. Si tratta, infatti, di pronunce che "non possono indurre ad una rivisitazione dell'orientamento prevalente", ormai da ritenersi consolidato alla luce delle più recenti decisioni (Cons. Stato 7222/2019, cit.)
Questa Sezione, ponendosi nel solco della giurisprudenza sopra citata, ha più volte ribadito che la condotta in questione può ragionevolmente essere considerata inconciliabile con l'habitus comportamentale che deve contraddistinguere gli appartenenti alle forze di polizia, anche a prescindere dalla inesistenza di conseguenze penali o amministrative a carico del candidato e dal fatto che si sia trattato di un episodio isolato. Decisivo rilievo va, infatti, attribuito alla circostanza che l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa i corpi di polizia hanno il compito specifico di contrastare e reprimere (Cons. Stato sez. II 4 marzo 2021 n. 1848 relativa al possesso di 0,5 grammi di sostanza stupefacente, di tipo hashish, id. 12 ottobre 2021 n. 6862; 10 febbraio 2022 n. 980; id. 5 aprile 2022 n. 2540; 11 ottobre 2021 n. 6791).
7.3. Alla stregua dell'univoco orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, in uno con la chiara previsione di bando (peraltro nemmeno impugnato in primo grado) in ordine alla causa di esclusione in questione ed alla vincolatività della stessa, l’appello risulta fondato.
7.4. Nel caso in questione, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., deve presumersi che la detenzione o l'uso siano stati rigorosamente accertati in capo all'interessato.
L’appellante sottolinea come, nella segnalazione di reato, i militari affermino che alla loro vista, “gli occupanti del veicolo … tentavano di mettere in moto …, ma venivano prontamente bloccati”. Aperto lo sportello, gli operatori avvertivano un odore acre, “caratteristico dell’odore del fumo da combustione della marjuana ed inoltre gli occupanti presentavano tutti occhi arrossati e lucidi. Vistisi scoperti, ammettevano di aver poco prima fumato uno spinello”. All’interno dell’abitacolo venivano rinvenute “nr. 2 (due) cime di sostanza vegetale, del peso complessivo di 0.52 grammi che il successivo narcotest acclarava essere sostanza stupefacente del tipo marjuana”. “A seguito degli accertamenti tossicologici … veniva refertata la positività ai cannabinoidi in capo al conducente”.
Dal verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo - Nucleo Operativo e Radiomobile il 30 dicembre 2018, firmato dall’appellato, emerge che questi, congiuntamente ai presenti, dichiarava di aver fumato uno spinello
Risultano, quindi, evidenti elementi di prova dell’uso della sostanza stupefacente.
Risulta poi smentita la circostanza che “la sostanza stupefacente non è stata sottoposta ad alcun esame, non potendosi quindi stabilire se si trattasse o meno di stupefacente”, in quanto, come visto, il narcotest accertava che la sostanza rinvenuta era uno stupefacente del tipo marjuana.
La circostanza di una prima ammissione del fatto (i giovani fermati per il controllo avevano dichiarato, evidentemente tutti, di aver fumato uno spinello), congiuntamente all’analisi del materiale fumato, avevano, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dato la prova certa dell’assunzione della droga, risultando quindi irrilevanti le analisi delle urine, necessarie ai diversi fini dell’accertamento del reato di guida senza patente.
7.5. Ma anche a tralasciare tutti gli elementi sopra riportati, risulta troncante, al fine di ritenere integrata la prova della condotta incompatibile con la partecipazione al concorso, l’esame della sentenza penale, dalla quale risulta che l’appellato aveva dichiarato di non aver assunto stupefacenti in quell’occasione ma una ventina di giorni prima: quindi, per sua stessa ammissione, vi era comunque stato un uso di sostanze stupefacenti, sufficiente a determinare l’esclusione dal concorso anche qualora isolato, ma nel caso specifico nemmeno caratterizzato dalla unicità.
7.6. Poiché la condotta di “uso di sostanze psicoattive” emergeva chiaramente dagli atti acquisiti in via istruttoria, l'amministrazione ha correttamente proceduto all'esclusione del candidato in conformità alle previsioni dell'art. 12 del bando relativo ai requisiti e condizioni per l'ammissione.
7.7. Il provvedimento impugnato è, quindi, adeguatamente motivato, non rivestendo alcun rilievo il carattere risalente dell'episodio, avvenuto peraltro allorquando l'interessato era maggiorenne e quindi aveva un'età sufficientemente matura per rendersi conto del disvalore giuridico, morale e sociale della propria condotta (cfr. in proposito la decisione di questa Sezione n. 10383/2024 del 24/12/2024).
8. In conclusione l'appello dell'Amministrazione è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere respinto il ricorso di primo grado.
9. Sussistono giustificati motivi, tenuto conto della natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.