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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/11/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PP IN Presidente dott.ssa SS CI Giudice dott.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 242/2025 del registro generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. LATINI GIULIA per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
IE AN per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 12/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno
1 R.G.N. 242/2025
insistito nel ricorso. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, alle pagg. 2 e 3, e ribadito nelle note scritte, che in questa sede integralmente devono intendersi richiamate e trascritte.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla chiesta separazione.
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU n. 28727/2023 del 16.10.2023).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 12/02/2025, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025, ritualmente depositate, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/04/1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
MISILMERI al n.
4 - P. II – serie A – Anno 1996).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SS CI PP IN
2 R.G.N. 242/2025
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PP IN Presidente dott.ssa SS CI Giudice dott.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 242/2025 del registro generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. LATINI GIULIA per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
IE AN per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 12/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno
1 R.G.N. 242/2025
insistito nel ricorso. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, alle pagg. 2 e 3, e ribadito nelle note scritte, che in questa sede integralmente devono intendersi richiamate e trascritte.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla chiesta separazione.
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU n. 28727/2023 del 16.10.2023).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 12/02/2025, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025, ritualmente depositate, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/04/1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
MISILMERI al n.
4 - P. II – serie A – Anno 1996).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SS CI PP IN
2 R.G.N. 242/2025
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