TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 14599 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
società a responsabilità Parte_1
limitata, con sede legale in Milano, Viale Brenta n. 18/b, (Codice
Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
e, per essa, la mandataria - giusta P.IVA_1 Parte_2
procura in atti – (codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. , P. IVA , in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Marcello Avellone, giusta procura speciale rilasciata con atto separato, presso il cui studio sito in Palermo, via Giacomo Cusmano
n. 4 è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
e
(C.F. TR
), nata a [...] il [...], ivi residente in C.F._1
via Villa Florio n. 30
(C.F. , nato a Controparte_2 C.F._2
Palermo il 12.7.1981, residente a [...], e di , (C.F. ), nata a Controparte_3 C.F._3
Palermo il 4.2.1989, ivi residente in [...].
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con il ricorso depositato ai sensi dell'art. 281
decies c.p.c., la società in epigrafe indicata, dichiarava di aver acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito di Lire 164.782.137 (oltre agli interessi ed alle spese) vantato dal (successivamente anche Controparte_4 Controparte_5
nei confronti di (nata a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduta il 16.12.2017) giusta decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in data 29.5.1984 e, al fine di promuovere la sua esecuzione coattiva, chiedeva fosse dichiarato che CP_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
aveva accettato tacitamente l'eredità relitta dalla CP_1
propria debitrice, allegando che ella aveva manifestato la volontà di accettare puramente e semplicemente la qualità di erede in seno alla memoria di costituzione depositata nell'ambito del giudizio
(recante n. R.G. V.G. 3562/2020) promosso ai sensi dell'art. 481 c.c.;
considerato che il presente giudizio è stato celebrato nella contumacia dei resistenti, ritualmente vocati, ma non costituitisi, è
stato istruito a mezzo di produzione documentale ed è pervenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1 aprile
2025;
valutata preliminarmente la legittimazione attiva e l'interesse della società ricorrente, la quale ha documentato di essere cessionaria (a seguito delle operazioni di cartolarizzazione indicate in ricorso) del credito di L. 164.782.137, oltre agli interessi ed alle spese, originariamente vantato dal anche nei Controparte_4
confronti di (nata a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduta il 16.12.2017) giusta decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale il 29.5.1984, e di dover avviare in danno degli aventi causa della propria debitrice un procedimento di esecuzione coattiva del proprio credito (cfr. allegati al ricorso);
ricordato in generale: (i) che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, poiché allo scopo è necessario che il chiamato accetti mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” o ancora la ricorrenza delle
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
condizioni di cui all'art. 485 c.c.; (ii) che l'accettazione dell'eredità
oltre che espressa (secondo quanto prescrive l'art. 475 c.c.) può
essere tacita ove il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, secondo quanto prescrive l'art. 476 c.c.; (iii) che in tal ultimo caso spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de
cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può desumersi, giova ripeterlo, dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (Tri. Bari, sez. II, 8.2.2011, n. 426); (iv) che integrano atti di accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato tutti quelli che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili;
ritenuto che la domanda proposta dalla società ricorrente vada accolta nei confronti di poiché: (i) la TR
società ricorrente ha documentato il fatto storico del decesso della debitrice e la composizione della sua famiglia nucleare, nella quale si iscrive anche il figlio , nato a [...] il [...] Persona_2
ed ivi deceduto in data 30.10.2020 (cfr. allegati nn. 21,25, 29 al
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ricorso); (ii) dalla documentazione in atti risulta che, nell'ambito del giudizio (recante n. 3562/2020 R.G. V.G.) promosso ai sensi dell'art. 481 c.c. nei confronti dei chiamati alla successione di Persona_1
coniuge superstite del predetto
[...] TR
, con la propria memoria di costituzione ha Persona_2
manifestato la sua volontà di accettare puramente e semplicemente l'eredità di (cfr. all. 35 al ricorso introduttivo); (iii) Persona_1
che tale dichiarazione presuppone logicamente e giuridicamente l'implicita accettazione da parte di anche TR
dell'eredità di devolutasi in suo favore, poichè in Persona_2
essa si iscriveva anche il diritto di accettare l'eredità materna non ancora esercitato dal predetto de cuius (art. 479 c.c.); (iv) che la condotta serbata dalla odierna resistente - consistita nel dare mandato ad un difensore di costituirsi nel giudizio promosso da un creditore di nei suoi confronti perchè le fosse Persona_1
assegnato il termine di cui all'art. 481 c.c. e di manifestare nel suo interesse l'intendimento di accettare detta eredità - va intesa come accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c., perchè la volontà di acquistare la qualità di erede è manifestata dal chiamato in modo indiretto (ancorchè inequivoco) e non a mezzo di esplicita dichiarazione;
ritenuto dunque che il materiale probatorio offerto dalla ricorrente dimostra inequivocabilmente che TR
ha accettato tacitamente l'eredità di;
[...] Persona_1
ritenuto che in ragione dell'accoglimento della domanda della
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
società ricorrente nei confronti di , le spese TR
dell'odierno procedimento - liquidate ex D.M. n. 147 del 2022
tenendo conto del valore della causa (indeterminabile - complessità
bassa) e facendo applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi
(in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto) ed escludendo i compensi per l'attività istruttoria (poiché la causa è
stata decisa sulla base dei documenti allegati al ricorso introduttivo)
e applicando una riduzione del 30 % (in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto ex art. 4, comma 4) - in € 786,00 per esborsi e € 2.339,33 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale - vadano poste a carico di , resistente contumace;
TR
ritenuto che nulla debba disporsi quanto alle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e resistenti i contumaci e Controparte_2
, non avendo la società ricorrente proposto alcuna Controparte_3
domanda nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA che (C.F. TR
), nata a [...] il [...], ha accettato C.F._1
tacitamente l'eredità di (nata a [...] il [...] Persona_1
e ivi deceduta il 16.12.2017).
ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero di ogni più ampia responsabilità.
CONDANNA alla refusione, in TR
favore della società ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.339,33 per compensi e in € 786,00 per esborsi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale;
NULLA sulle spese nei rapporti tra la società ricorrente e
[...]
e . CP_6 Controparte_3
Così deciso a Palermo, lì 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile