Sentenza 31 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/03/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02043/2025REG.PROV.COLL.
N. 09474/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9474 del 2024, proposto da:
IO GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito e Ufficio scolastico regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 824/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, gli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis nonché l’avvocato dello Stato Daniela Nardo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza n. 824 in data 8 luglio 2024 con cui il Tar Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’ottemperanza alla sentenza n. 1781 del 18 ottobre 2022 del Tribunale di Trani, sezione lavoro, in materia di ricostruzione della carriera pre-ruolo del personale ATA del Ministero dell’istruzione e del merito.
Il Ministero appellato e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia si sono costituiti solo formalmente senza svolgere difese.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con sentenza n. 1781 del 18 ottobre 2022 il Tribunale di Trani, sezione lavoro, sul ricorso proposto dal signor GA IO ha così statuito:
«1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, in ragione del servizio effettivamente prestato, a decorrere dall’anno scolastico dall’a.s. 2006-2007 e sino alla data di immissione in ruolo, e per l’effetto condanna il M.I.U.R. a riconoscere alla parte ricorrente un’anzianità di servizio pre-ruolo valida ai fini giuridici ed economici di: anni 5 mesi 4».
Tale decisione è stata adottata dal Tribunale facendo proprie le conclusioni dell’ausiliario nominato: « Sulla scorta dell’intera documentazione esaminata e dei prospetti di calcolo elaborati, la ricostruzione effettuata dal sottoscritto C.T.U. della carriera professionale del sig. GA IO, collaboratore scolastico dipendente del M.I.U.R., determina il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici pari a anni 5 e mesi 4 alla data di nomina in ruolo (1/9/2018), inquadramento iniziale alla posizione stipendiale “0-8 anni”, con il passaggio alla posizione “9-14 anni” a decorrere dall’1 maggio 2022» .
Per l’esecuzione di tale sentenza, notificata, in forma esecutiva al Ministero dell’istruzione e del merito e all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e passata in giudicato (come risultante dalla relativa attestazione del 29 maggio 2023), l’appellante ha agito dinanzi al Tar Puglia, sede di Bari, il quale ha dichiarato inammissibile il ricorso, previa segnalazione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto « la menzionata sentenza n. 1781/2022 finisce per recare una condanna generica o comunque non suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza: invero, tale tipo di sentenza implica che per la sua attuazione dovrebbe essere svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante (oggetto della cognizione del giudice ordinario), che non può - tuttavia - essere effettuato nell’ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, essendo quest’ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto ».
Avverso tale sentenza è insorto l’appellante, lamentandone l’erroneità stante, a suo dire, l’autosufficienza delle locuzioni contenute nella succitata pronuncia del giudice ordinario, e ha chiesto, in riforma della stessa, di ordinare all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla richiamata Sentenza del Tribunale di Trani.
3. L’appello è fondato.
Sono condivisibili le censure mosse dall’appellante contro la sentenza di primo grado nella misura in cui deduce che erroneamente il giudice amministrativo ha ritenuto di non poter dare attuazione al giudicato civile di cui è chiesta l’ottemperanza.
È noto invero il principio di diritto per il quale il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte delle statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, anche in funzione di giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità di integrare la sentenza civile, sulla base del principio dispositivo che sovraintende alle regole del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 17 gennaio 2025, n. 371).
Il giudizio di ottemperanza, nel caso di sentenze del giudice ordinario, trova un preciso limite nel disposto della pronuncia azionata, e nella domanda avanzata dal ricorrente, non potendosene precisare il contenuto mediante ulteriore attività interpretativa o cognitoria, in termini analoghi a quelli delle pronunce del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° settembre 2023, n. 8123).
Fermo questo principio, tuttavia, non va immune da censura la declaratoria di inammissibilità, da parte del primo giudice, laddove ha affermato che l’ottemperanza del giudicato civile avrebbe richiesto al giudice amministrativo « una complessa e articolata attività istruttoria sul rapporto o - comunque - il relativo completamento/integrazione, rientrante - in ogni caso - nell’ambito degli accertamenti di merito oggetto del giudizio di cognizione innanzi al giudice ordinario e non azionabile in sede di mera ottemperanza » in quanto « il corretto inquadramento giuridico ed economico dopo la ricostruzione di carriera non è suscettibile di determinazione mediante semplici deduzioni, integralmente ed esaustivamente poggianti sul complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione della pronuncia ».
Questa sezione ha già chiarito, nell’ambito di contenziosi per l’ottemperanza di analoghe sentenze del giudice del lavoro, che le pronunce del giudice ordinario in merito alla integrale ricostruzione di carriera del personale docente precario debbano trovare, per il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, integrale soddisfazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2640; 23 novembre 2023, n. 10060).
Tale principio è applicabile anche al caso di specie, che riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA.
La condanna di cui è chiesta l’ottemperanza non richiede alcun accertamento afferente al rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, ulteriore a quello già svolto nel giudizio civile tra le parti, a differenza di quanto ha ritenuto il primo giudice.
Inoltre, lungi dall’essere riconducibile allo schema di cui all’art. 278 c.p.c. della condanna generica – che postula sia tuttora « controversa la quantità della prestazione dovuta » – nel caso di specie la condanna ha enunciato il criterio in base al quale quantificare gli emolumenti dovuti alla odierna appellante.
Dichiarando « il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, in ragione del servizio effettivamente prestato, a decorrere dall’anno scolastico dall’a.s. 2006-2007 e sino alla data di immissione in ruolo, e per l’effetto condanna il M.I.U.R. a riconoscere alla parte ricorrente un’anzianità di servizio pre-ruolo valida ai fini giuridici ed economici di: anni 5 mesi 4 » e chiarendo che ciò determina « il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici pari a anni 5 e mesi 4 alla data di nomina in ruolo (1/9/2018), inquadramento iniziale alla posizione stipendiale “0-8 anni”, con il passaggio alla posizione “9-14 anni” a decorrere dall’1 maggio 2022 », il giudice del lavoro ha posto l’amministrazione soccombente nelle condizioni di ricostruire la posizione giuridica ed economica dell’appellante in modo preciso e dettagliato.
Non è dunque ravvisabile alcuna possibilità che, nell’ordinare l’ottemperanza, il giudice amministrativo ecceda dai suoi poteri giurisdizionali, posto che l’esecuzione della condanna non richiede alcun accertamento sul rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, ulteriore a quello svolto nel giudizio civile, ma solo un obbligo di fare, pacificamente inadempiuto finora.
Né, come erroneamente ritenuto dal Tar, nel disporre l’ottemperanza al dictum del Tribunale ordinario, questo giudice si sostituisce al giudice naturale del rapporto di lavoro, essendo palese che la determinazione del corretto inquadramento giuridico ed economico scaturisce in modo chiaro dalla predetta decisione del giudice ordinario.
In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani favorevole all’appellante, secondo i criteri in essa enunciati.
A questo scopo è assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza è nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore della ragioneria territoriale competente (Bari), con facoltà di sub-delega nominativa.
Va riservata, invece, alla eventuale perdurante inottemperanza, la condanna alla penalità di mora.
4. Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza delle amministrazioni appellate e sono distratte in favore dei procuratori della parte appellante, dichiaratisi antistatari.
Le suddette amministrazioni devono essere altresì condannate a rimborsare in favore dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito e all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani n. 1781 del 18 ottobre 2022, secondo i criteri in essa enunciati;
- assegna per provvedere il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il direttore della ragioneria territoriale competente (Bari), con facoltà di sub-delega nominativa;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia a rifondere in favore dell’appellante le spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (€ 1.000,00 per il primo grado ed € 3.000,00 per il secondo grado), oltre oneri di legge, da distarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condanna le suddette amministrazioni soccombenti a rimborsare in favore dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO