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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/09/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2082 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Costanzo Di Pietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, via
Bartolomeo Camerario n. 11,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Avellino, via Iannaccone
n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/05/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto, nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio termoidraulico, svolta dal 1978, la patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare”, di avere presentato all' , in data CP_1
17/10/2023, domanda di riconoscimento dell'origine professionale di tale patologia, archiviata dall' , e di avere inutilmente esperito i prescritti rimedi amministrativi, ha convenuto in CP_2 giudizio l' al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia CP_1 lamentata e, per l'effetto, condannare l' al pagamento del corrispondente indennizzo per CP_2 danno biologico, da erogarsi in capitale ovvero in rendita a seconda del grado di invalidità complessivamente accertato tramite CTU;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato.
L' ha, in particolare, dedotto che il ricorrente non era stato esposto a un rischio idoneo a CP_2 causare la malattia denunciata, tenuto conto che dal 2017 al 2022, epoca del pensionamento, aveva
1 svolto mansioni di operaio termoidraulico alle dipendenze della PFA s.r.l., con contratto part time, svolgendo turni di due/tre ore o al massimo quattro ore da lunedì a venerdì.
La causa – escussi i due testi indicati da parte ricorrente e non anche quello indicato dall' , CP_1 non comparso all'udienza fissata per l'escussione in mancanza di prova della relativa citazione, e disposta CTU medico-legale – è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017). 2 Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale.
Con certificazione medica del 16/10/2023 il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della patologia (non tabellata) “spondilodiscopatie del tratto lombare”, in correlazione con attività di movimentazione manuale di carichi, eseguita con continuità durante il turno lavorativo nell'esercizio delle proprie mansioni di operaio termoidraulico.
La domanda è stata respinta dall' per insufficienza della documentazione. CP_1
Dall'estratto contributivo risulta che il ricorrente dal 1978 al 1985 ha lavorato alle dipendenze di diverse ditte, con intervalli di cassa integrazione;
dal 1986 al 2013 ha lavorato come termoidraulico titolare di impresa artigiana, occupandosi di costruzione e manutenzione di impianti di tipo residenziale;
dal novembre 2014 al giugno 2022 ha svolto il medesimo lavoro come dipendente part time della s.r.l. PFA Group Service, con turni di 2/4 ore al giorno (cfr. estratto contributivo, anamnesi firmata ). CP_1
Il teste ha riferito che dal 1977/78 al 1980 aveva lavorato con il ricorrente presso Testimone_1 la ditta Sguera, dall'80 all'85 erano stati soci in una società termoidraulica-elettrica, denominata
SIMIR SUD, nell'ambito della quale il Pastore era tecnico installatore e manutentore, e che successivamente il ricorrente aveva aperto una ditta sua, della quale il teste era cliente;
che Pt_1 si occupava della installazione di tubature, della installazione e successiva manutenzione di impianti di riscaldamento, condizionamento etc., nonché elettrici;
che il ricorrente si avvaleva di utensili manuali, come trapani, martelli scalpelli, picconi, e di macchinari come frese, saldatrice;
che prima di installare gli impianti scavava le tracce con martello pneumatico, trapano, flex;
che nel periodo in cui avevano lavorato insieme il aveva lavorato per otto ore al giorno e Pt_1 cinque giorni alla settimana;
che l'attività svolta richiedeva di lavorare nelle posizioni più disparate, anche carponi e con le ginocchia a terra, e che l'uso di attrezzi come flex e demolitori era ricorrente.
Il teste ha riferito che il ricorrente aveva lavorato sia a casa sua, sia per l'azienda Testimone_2 della quale è dipendente, ovvero l'ETAC, sempre come idraulico;
che il ricorrente si era sempre occupato dell'installazione di tubature e della realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento e condizionamento;
che impiegava utensili manuali come trapani, martelli, scalpelli, picconi, e macchinari come frese, saldatrice, come aveva constatato personalmente quando il aveva realizzato, con l'ausilio di qualche altro operaio, gli Pt_1 impianti a casa sua e qualche bagnetto;
che il ricorrente si era occupato di fare anche le tracce;
che quando aveva lavorato a casa sua si tratteneva per l'intera giornata, e che in azienda era andato, su chiamata, anche il 1° gennaio;
che l'attività richiedeva di stare un po' in tutte le posizioni.
Nessuno dei testi ha saputo riferire alcunché in ordine al periodo lavorativo più recente (2014-
2022), in cui il era stato operaio alle dipendenze della s.r.l. PFA con contratto part time. Pt_1
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha confermato che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata, ma ne ha escluso l'origine professionale, evidenziando che il ricorrente, tenuto conto della qualifica rivestita e delle mansioni svolte, anche per come emerse dalla prova testimoniale, non aveva espletato abitualmente le lavorazioni in correlazione con le quali è 3 tabellata l'ernia discale lombare né, comunque, era stato esposto ad un rischio specifico idoneo a cagionare la malattia – ad origine multifattoriale – nemmeno con elevato grado di probabilità, anche considerato che lo stesso era affetto dalla medesima patologia spondiloartrosica anche in altra sede (cervicale).
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una sintetica ma adeguata motivazione di carattere medico-legale, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche, per cui meritano condivisione.
Al riguardo, va ribadito che la prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent.
n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del
25/05/2004).
Ne discende, in assenza di prova dell'origine professionale della malattia denunciata, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite si compensano in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 24 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2082 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Costanzo Di Pietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, via
Bartolomeo Camerario n. 11,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Avellino, via Iannaccone
n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/05/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto, nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio termoidraulico, svolta dal 1978, la patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare”, di avere presentato all' , in data CP_1
17/10/2023, domanda di riconoscimento dell'origine professionale di tale patologia, archiviata dall' , e di avere inutilmente esperito i prescritti rimedi amministrativi, ha convenuto in CP_2 giudizio l' al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia CP_1 lamentata e, per l'effetto, condannare l' al pagamento del corrispondente indennizzo per CP_2 danno biologico, da erogarsi in capitale ovvero in rendita a seconda del grado di invalidità complessivamente accertato tramite CTU;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato.
L' ha, in particolare, dedotto che il ricorrente non era stato esposto a un rischio idoneo a CP_2 causare la malattia denunciata, tenuto conto che dal 2017 al 2022, epoca del pensionamento, aveva
1 svolto mansioni di operaio termoidraulico alle dipendenze della PFA s.r.l., con contratto part time, svolgendo turni di due/tre ore o al massimo quattro ore da lunedì a venerdì.
La causa – escussi i due testi indicati da parte ricorrente e non anche quello indicato dall' , CP_1 non comparso all'udienza fissata per l'escussione in mancanza di prova della relativa citazione, e disposta CTU medico-legale – è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017). 2 Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale.
Con certificazione medica del 16/10/2023 il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della patologia (non tabellata) “spondilodiscopatie del tratto lombare”, in correlazione con attività di movimentazione manuale di carichi, eseguita con continuità durante il turno lavorativo nell'esercizio delle proprie mansioni di operaio termoidraulico.
La domanda è stata respinta dall' per insufficienza della documentazione. CP_1
Dall'estratto contributivo risulta che il ricorrente dal 1978 al 1985 ha lavorato alle dipendenze di diverse ditte, con intervalli di cassa integrazione;
dal 1986 al 2013 ha lavorato come termoidraulico titolare di impresa artigiana, occupandosi di costruzione e manutenzione di impianti di tipo residenziale;
dal novembre 2014 al giugno 2022 ha svolto il medesimo lavoro come dipendente part time della s.r.l. PFA Group Service, con turni di 2/4 ore al giorno (cfr. estratto contributivo, anamnesi firmata ). CP_1
Il teste ha riferito che dal 1977/78 al 1980 aveva lavorato con il ricorrente presso Testimone_1 la ditta Sguera, dall'80 all'85 erano stati soci in una società termoidraulica-elettrica, denominata
SIMIR SUD, nell'ambito della quale il Pastore era tecnico installatore e manutentore, e che successivamente il ricorrente aveva aperto una ditta sua, della quale il teste era cliente;
che Pt_1 si occupava della installazione di tubature, della installazione e successiva manutenzione di impianti di riscaldamento, condizionamento etc., nonché elettrici;
che il ricorrente si avvaleva di utensili manuali, come trapani, martelli scalpelli, picconi, e di macchinari come frese, saldatrice;
che prima di installare gli impianti scavava le tracce con martello pneumatico, trapano, flex;
che nel periodo in cui avevano lavorato insieme il aveva lavorato per otto ore al giorno e Pt_1 cinque giorni alla settimana;
che l'attività svolta richiedeva di lavorare nelle posizioni più disparate, anche carponi e con le ginocchia a terra, e che l'uso di attrezzi come flex e demolitori era ricorrente.
Il teste ha riferito che il ricorrente aveva lavorato sia a casa sua, sia per l'azienda Testimone_2 della quale è dipendente, ovvero l'ETAC, sempre come idraulico;
che il ricorrente si era sempre occupato dell'installazione di tubature e della realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento e condizionamento;
che impiegava utensili manuali come trapani, martelli, scalpelli, picconi, e macchinari come frese, saldatrice, come aveva constatato personalmente quando il aveva realizzato, con l'ausilio di qualche altro operaio, gli Pt_1 impianti a casa sua e qualche bagnetto;
che il ricorrente si era occupato di fare anche le tracce;
che quando aveva lavorato a casa sua si tratteneva per l'intera giornata, e che in azienda era andato, su chiamata, anche il 1° gennaio;
che l'attività richiedeva di stare un po' in tutte le posizioni.
Nessuno dei testi ha saputo riferire alcunché in ordine al periodo lavorativo più recente (2014-
2022), in cui il era stato operaio alle dipendenze della s.r.l. PFA con contratto part time. Pt_1
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha confermato che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata, ma ne ha escluso l'origine professionale, evidenziando che il ricorrente, tenuto conto della qualifica rivestita e delle mansioni svolte, anche per come emerse dalla prova testimoniale, non aveva espletato abitualmente le lavorazioni in correlazione con le quali è 3 tabellata l'ernia discale lombare né, comunque, era stato esposto ad un rischio specifico idoneo a cagionare la malattia – ad origine multifattoriale – nemmeno con elevato grado di probabilità, anche considerato che lo stesso era affetto dalla medesima patologia spondiloartrosica anche in altra sede (cervicale).
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una sintetica ma adeguata motivazione di carattere medico-legale, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche, per cui meritano condivisione.
Al riguardo, va ribadito che la prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent.
n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del
25/05/2004).
Ne discende, in assenza di prova dell'origine professionale della malattia denunciata, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite si compensano in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 24 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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