Sentenza 4 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 04/01/2023, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00177/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08087/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8087 del 2018, proposto da
IC CH SP, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Bassi, Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47, come da procura in atti;
contro
Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IC Gentile, Dario Adolfo Maria Zamboni, Antonella Altomonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura IVASS in Roma, via del Quirinale 21;
per l'annullamento
del provvedimento IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni prot. N. 0112122/18 del 23.04.2018;
della deliberazione N. 3076/I del 13.03.2018, costituente parte integrante del precedente provvedimento, del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari IVASS, a firma del Presidente Avv. Mario Fantacchiotti, emessa nei procedimenti disciplinari riuniti nn. 3972, 3972 bis, 3972 ter;
di qualunque altro atto comunque connesso, dipendente e/o presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 novembre 2022 i lconsigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame SP IC CH ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
2. – L’IVASS ha resistito in giudizio.
3. – Con atto depositato in giudizio in corso di causa il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
4. – Di tanto il Collegio deve prendere atto, dichiarando, di conseguenza, l’estinzione del giudizio.
5. –In ragione della peculiarità della controversia le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), dichiara l’estinzione del giudizio di cui al ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO