Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 608/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO il collegio nella seguente composizione:
Dott. Michele Sirgiovanni Presidente
Dott. Costanza Comunale Giudice
Dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 608/2025 promossa congiuntamente tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
Bresci e Marco Santini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
e
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maddalena De Rosa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: come nelle note scritte del 15/05/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 8/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/05/2025, i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1
proposto domanda congiunta di separazione personale, nonché di scioglimento del matrimonio,
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Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 04/06/2025 autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi;
hanno inoltre modificato il punto c1 delle condizioni di scioglimento del matrimonio chiarendo che la pattuizione raggiunta non implica il trasferimento di diritti di proprietà immobiliari.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...], al suo collocamento e mantenimento dello stesso, Per_1
nonché all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio minore a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali di
, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con Per_1
ciascun genitore. Il suddetto accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del figlio minore, che alla luce del suddetto accordo appare manifestamente superfluo.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Poiché la domanda cumulata di divorzio sarà procedibile decorsi sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 04/06/2025 ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.), con separata ordinanza dev'essere disposta la sospensione del processo, con contestuale rimessione degli atti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
Pag. 2 di 5 1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1 [...]
, sposati in Prato (PO) il 25/08/2007 con atto trascritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 246, parte 1, anno 2007;
2) omologa l'accordo delle parti relativo alla separazione e per l'effetto così dispone:
a. i coniugi e vivranno separati portandosi reciproco Parte_1 Controparte_1
rispetto;
b. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la residenza della madre attualmente fissata in Prato alla via Del Ferro 234;
c. il figlio minore trascorrerà con il padre: Per_1
c1) un fine settimana a settimane alterne (sabato e domenica);
c2) un giorno infrasettimanale quando trascorre il fine settimana con il padre;
c3) due giorni infrasettimanali quando trascorre il fine settimana con la madre;
c4) durante le vacanze natalizie per 4 giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Natale del24-25 dicembre o della fine anno (31.12-01.01)
c5) tre giorni durante le vacanze pasquali, con l'alternanza annuale tra i genitori, comprensivi del giorno di Pasqua e del giorno del Lunedì dell'Angelo;
c6) durante le vacanze estive per due settimane da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
Resta inteso che l'applicazione della disciplina di cui ai punti c1), c2 e c3) resterà sospesa per il periodo in cui la figlia trascorrerà le ferie estive con la madre e, comunque, per un periodo massimo di due settimane consecutive;
d. prende atto della volontà manifestata dal coniuge di trasferire la propria Parte_1
residenza e quella del figlio ad Aversa (provincia di Caserta), città di origine della CP_1
e fin da ora presta il consenso al trasferimento. Con decorrenza dal trasferimento di
[...]
ad Aversa, i tempi di permanenza del minore con il padre saranno modificati, Per_1
come segue in ragione della distanza fra la residenza del padre e quella del figlio:
d1) un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica;
d2) durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica per le vacanze estive tre settimane di cui due settimane consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno e la terza in ogni caso da concordarsi tra i genitori, entro lo stesso termine;
d3) durante le vacanze natalizie per 4 giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale del24-25 dicembre o della fine anno (31.12-01.01)
Pag. 3 di 5 d4) tre giorni durante le vacanze pasquali, con l'alternanza annuale tra i genitori, comprensivi del giorno di Pasqua e del giorno del Lunedì dell'Angelo;
Le parti concordano che (i) viaggerà in treno ed il preleverà il figlio il Per_1 Pt_1
venerdì alla stazione di Firenze e ivi lo condurrà la domenica (ii) che il costo degli spostamenti farà carico alla eccetto che per i trasferimenti di cui alle lettere CP_1
d.
3. e d4 (vacanze di Natale e vacanze di Pasqua) che faranno carico al Pt_1
e. il padre contribuirà al mantenimento del figlio : Per_1
e1) mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 300,00 da versare, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico sul c/c che quest'ultima avrà cura di comunicare.
L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
e2) mercé il 50% delle spese straordinarie scolastiche, medico-sanitarie, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio come disciplinate dal protocollo del
Tribunale di Prato al quale si rinvia.
Le spese straordinarie, per le quali non è previsto il preventivo assenso dell'altro genitore, saranno documentate dalla mensilmente, con trasmissione dei Controparte_1
documenti giustificativi al a mezzo mail al seguente indirizzo Pt_1
; provvederà pertanto al rimborso del 50% delle Email_1 Parte_1 spese sostenute a mezzo bonifico bancario sull'IBAN, intestato alla , Controparte_1
sopra indicato contestualmente al pagamento del contributo per il mantenimento del mese successivo a quello della trasmissione dei documenti contabili di spesa.
Per quanto riguarda invece le spese quali è previsto il preventivo assenso dell'altro genitore, la provvederà a richiedere consenso al padre a mezzo email Controparte_1 all'indirizzo indirizzo sopra indicato e quest'ultimo comunicherà Email_1
i proprio consenso o il diniego entro 15 giorni dalla comunicazione;
f. per espresso accordo delle parti l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre collocataria prevalente della prole, con espressa rinuncia del ed Pt_1 autorizzazione all'accredito dell'intera somma dell'assegno unico in favore della CP_1
[...]
g. l'abitazione coniugale sita in Prato, via del Ferro n. 234, di proprietà di Controparte_1
resterà in uso e godimento esclusivo della stessa, che pertanto ne è assegnataria, e
[...]
del figlio. I coniugi si danno reciprocamente atto che ha già provveduto Parte_1 all'asporto dei propri effetti personali;
Pag. 4 di 5 h. il cane DY di razza maltese di proprietà di sarà affidato in Controparte_1
maniera esclusiva a e collocato presso la di lei abitazione. Le spese Controparte_1
per la cura e il mantenimento del cane nessuna esclusa faranno per intero carico a
[...]
; CP_1
i. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere attualmente titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui allo stato reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento;
j. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto anche per il minore
; Per_1
k. le spese del presente procedimento vengono compensate fra le parti;
j. le spese del presente procedimento vengono compensate fra le parti
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato;
4) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa al giudice relatore e alla sospensione del processo sulla domanda di scioglimento del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 11/06/2025 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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