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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2947 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Manfredo Napoli.
Appellante
e
(C.F. ), quale Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona di Parte_2
(quale procuratore munito degli occorrenti poteri in forza di Procura in
[...] data 27 febbraio 2019 n. 21210/7183 di rep. Notaio di Milano), e di Persona_1
(quale procuratore munito degli occorrenti poteri in forza di Procura Controparte_2 in data 20 aprile 2017 n. 116428/21805 di rep. Notaio di Trieste), Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Gagliardi.
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4925/2024, emessa e pubblicata dal
Tribunale di Napoli in data 10.5.2024, notificata il 14.5.2024, all'esito del procedimento avente R.G. n. 3946/2021, in materia di lesioni personali.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
pagina 1 di 14 c.p.c., dalla difesa di parte appellata in data 24.1.2025 e dalla difesa di parte appellante in data 27.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.2.2021, Parte_1 conveniva in giudizio la quale Impresa designata alla Controparte_1 liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
24.12.2017 in Napoli, alla Piazza Marianella, angolo tra Via della Bontà e Via del
Borgo Alfonsiano, allorquando il deducente, all'atto di attraversare la strada, veniva investito da un veicolo che dopo l'impatto si allontanava repentinamente senza prestare alcun soccorso. L'attore, a sostegno della propria pretesa risarcitoria deduceva che in conseguenza dell'investimento aveva riportato gravi lesioni personali a seguito delle quali era stato trasportato al P.S. dell'Ospedale Cardarelli di
Napoli, ove i sanitari gli avevano diagnosticato una “frattura pluri-frammentaria diafisi tibia destra”. All'esito della guarigione, infine, essendo residuati dei postumi permanenti, chiedeva il ristoro non solo del danno biologico permanente patito, ma anche del danno morale, estetico, alla vita di relazione, nonché di quello alla capacità lavorativa generica oltre che specifica, del pari asseritamente sofferti.
Si costituiva in giudizio, in data 27.4.2021, la eccependo, in via Controparte_1 preliminare, tanto la nullità dell'atto di citazione, per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, quanto la sua inammissibilità, per non aver parte attrice inviato, prima della citazione in giudizio, rituale lettera di messa in mora sia all'impresa designata per la Regione Campania, la che alla Controparte_1
Nel merito, poi, rilevava l'infondatezza della domanda sia nell'an che Parte_3 nel quantum debeatur, chiedendo in via di totale subordine accertarsi il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro oggetto di causa.
Con ordinanza datata al 18.5.2021 il G.U. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il medesimo giudicante conferiva altresì mandato per l'espletamento di una CTU medico-legale, all'uopo incaricando il Dott. . Persona_3
pagina 2 di 14 All'esito della fase istruttoria, la causa, all'udienza del 14.12.2023, veniva rinviata al
10.5.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; all'esito della predetta udienza, il G.U., nella persona del Dott.ssa Biancamaria Pisciotta, invitati i difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decideva la controversia, dando lettura del dispositivo oltre che della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione, resa con la sentenza n.
4925/2024, qui gravata, con la quale così conclusivamente statuiva: “1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1
quale impresa designata per il F.G.V.S, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 5.331,20 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) pone le spese di C.T.U definitivamente a carico dell'attore”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione in appello notificato in data 13.6.2024, ha Parte_1 interposto gravame avverso la testé menzionata sentenza del Tribunale di Napoli n.
4925/2024, articolando all'uopo un unico ampio motivo di doglianza, con cui ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'interpretazione e nella valutazione degli elementi probatori e, in particolare, nell'aver reputato le dichiarazioni rese dal teste in sede di escussione, su cui si è Testimone_1 fondata la pronuncia di rigetto, “generiche” – data l'indeterminatezza delle notizie offerte dalla teste con riferimento al veicolo non identificato coinvolto nel sinistro –
“inattendibili” – data la contraddizione emersa circa il giorno di arrivo dell' al Pt_1
P.S. dell'Ospedale Caldarelli – nonché “contraddittorie” – data le incongruenze registrate, rispetto a quanto allegato in citazione, in ordine alla pretesa perdita di controllo del mezzo da parte dell'investitore pirata nell'immediatezza del fatto. A fronte di tale ricostruzione, l'appellante ha invece argomentato a proposito della piena coerenza ed attendibilità della versione resa dal teste , che, “in Tes_1 maniera precisa e lineare ha riferito il luogo e giorno del sinistro, la dinamica dello stesso da cui emerge la esclusiva responsabilità del veicolo investitore, nonché
l'impossibilità a rilevare il numero di targa del veicolo investitore”. A sostegno della sua pretesa risarcitoria, l'appellante ha poi addotto ulteriori elementi: 1) la velocità di marcia del veicolo investitore, assolutamente non commisurata alle condizioni di pagina 3 di 14 scarsa visibilità (assenza di illuminazione) del tratto viario interessato all'incidente de quo, in violazione dell'art. 141 C.d.s.; 2) le risultanze della CTU medico-legale redatta dal Dott. , il quale aveva espressamente riconosciuto la plausibile Per_3 sussistenza di un nesso causale tra le lesioni patite e la dedotta dinamica dell'incidente. Ha quindi istato, ex novo per il riconoscimento del preteso diritto al ristoro dei danni, anche morali, biologico, alla vita di relazione ed esistenziale.
Alla luce di quanto argomentato parte appellante formulava le seguenti conclusioni:
“a) Accogliere il presente atto di appello poiché ammissibile, legittimo e comunque fondato in fatto e in diritto e riformare per l'effetto la sentenza di primo grado ritenendo fondata e provata la domanda dell'odierno appellante;
b) Parte_4
Accertare e dichiarare la legittimazione passiva delle quale Controparte_1 impresa designata dal FGVS regione Campania come disciplinato ex art 19 L 990/69 ipotesi a) e art. 283 D. Lvo n. 209/2005 (codice assicurazioni private); c) Accertare e dichiarare altresì la responsabilità del veicolo investitore nella determinazione del sinistro cui scaturivano lesioni personali all'appellante cosi come Parte_1 accertate e quantificate dalla C.T.U. medica svolta in 1° grado;
d) Condannare, di conseguenza, parte appellata, in favore dell'appellante dell'importo di
[...]
, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di 26.694,00 Controparte_3 per le lesioni personali riportate nel sinistro descritto […]. Oltre al danno alla vita di relazione, danno esistenziale e comunque nessuna voce di danno esclusa, incapacità lavorativa generica e specifica, ovvero quella diversa misura che il Giudice riterrà giusta ed equa anche a seguito di apposita CTU medica che sin da ora si chiede e comunque nei limiti di € 52.000,00 oltre interessi secondo il “prime rate bancario” dal dì dell'evento e rivalutazione monetaria oltre al pagamento degli onorari e delle spese legali sostenute dal procuratore anticipatario;
e) Condannare, infine, parte appellata in solido per spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore per aver fatto anticipo di vacazioni e spese legali e non riscosso gli onorari. Oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge;
f) infine, in via ancor più gradata e per mera completezza difensiva, nel caso estremo in cui la Corte di Appello adita ravvisi una possibile ipotesi anche lieve di “concorso di colpa” con il veicolo non identificato voglia applicare la prevista concorsualità gradata
pagina 4 di 14 ex art 2054 c.c. condannando, quindi, parte appellata nella misura concorsuale individuata”.
Costituitasi in giudizio in data 7.1.2025 nella qualità di impresa designata per la
Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la ha preliminarmente eccepito la inammissibilità Controparte_1 dell'avverso gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, poi, ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellata in data 24.1.2025 e dalla difesa di parte appellante in data 27.1.2025, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 5.2.2025 (comunicata in pari data) ex art artt. 350 e 352
c.p.c. è stata rinviata la causa dinanzi al Consigliere istruttore per la rimessione in decisione al 29.4.2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: I) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
II) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
III) termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica;
con successiva ordinanza del 30.4.2025 (comunicata in pari data) riferita all'udienza a trattazione scritta del giorno 29.4.2025, lette le note per la trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da nella sua comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Il primo comma dell'art. 342 c.p.c., nella lettera ratione temporis applicabile – cioè, quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0 a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c.. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di
pagina 5 di 14 inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(così Cass. ord. 7675/2019). Nella specie, parte appellante ha puntualmente individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione rispetti i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c..
Ancora in via preliminare, quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), va detto che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del pagina 6 di 14 medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n.
10409 del 01/06/2020). Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N.
37272 del 29/11/2021).
Ciò chiarito e passando ora al merito dell'appello, va detto che esso è infondato e va, dunque, rigettato, alla luce delle considerazioni che qui si riportano.
Premesso, invero, che in tema di sinistri automobilistici l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005 ed in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983,
n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n.
2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del
Fondo di garanzia, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Inoltre, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del pagina 7 di 14 conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cass. 10/06/2005, n. 12304, Trib. Bari,
29/06/2016, n. 3612).
Giova, infatti, evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti.
Da ciò deriva il principio secondo cui in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno
2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). La possibilità per l'attore di identificare il veicolo dipende evidentemente dalle circostanze del caso concreto, non potendosi prescindere dalla dinamica del sinistro, dall'età e prontezza di riflessi della vittima, dalle condizioni di visibilità e dalla concreta visuale che il danneggiato aveva al momento dell'impatto, dall'entità e dalla tipologia delle lesioni riportate, dalla presenza di altri soggetti al momento del verificarsi dell'evento.
Premesso, dunque, che per la giurisprudenza sopra richiamata cui la Corte aderisce, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti è onere del danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada, dimostrare sia le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o pagina 8 di 14 colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto non identificato (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 19/11/2021, n.
35605; Cass. civ., III, Ord., 17/03/2022, n. 8809), correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse risultato sufficientemente provato il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia ad opera della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato. E ciò, ad avviso della Corte, sia in base alle considerazioni già svolte sul punto dal primo Giudice, sia in base ad ulteriori elementi di seguito indicati, i quali comportano l'integrazione in tale sede della motivazione del Tribunale di Napoli posta a fondamento del rigetto della domanda attorea (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2,
Ord., 17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n.
8392).
Ordunque, oltre alle valutazioni già espresse dal primo Giudice nella sentenza qui impugnata – e in questa sede condivise – in merito alle dichiarazioni rese dalla teste
– dichiarazioni definite in sentenza come di seguito: “generiche” – data Tes_1
l'indeterminatezza del quadro descrittivo offerto dalla teste circa il veicolo pirata coinvolto nel sinistro cui avrebbe assistito, veicolo del quale asseriva di non ricordare né il modello, né la grandezza, né la cilindrata e neppure il colore esatto, limitandosi a parlare di “un'auto dal colo scuro” – “inattendibili” – data la contraddizione emersa circa il giorno di arrivo dell' al P.S. dell'Ospedale Pt_1
Caldarelli, da referti in atti avvenuto non il giorno dell'incidente, ovvero in data
24.12.2017, bensì il giorno successivo, ovvero in data 25.12.2017 – nonché
“contraddittorie” con altre risultanze processuali– data le incongruenze emerse, rispetto all'atto di citazione, circa la pretesa perdita di controllo del mezzo da parte del conducente l'auto pirata all'atto dell'investimento, particolare del quale il teste, che pure assisteva personalmente all'intera scena, giammai ha riferito – la Corte rileva quanto segue.
A giustificazione delle pretese risarcitorie, l'appellante riferisce della pretesa violazione dell'art 141 C.d.s, “che espressamente sanziona chi circola mantenendo una velocità non commisurata alle condizioni di scarsa visibilità (assenza di illuminazione). Difatti il veicolo NON identificato procedeva a velocità elevata in una strada buia poiché non illuminata”. Invero, dalle foto presenti in atti, emerge pagina 9 di 14 chiaramente come il tratto di strada in cui vi sarebbe stato l'impatto ha una sagoma la cui irregolarità è tale da rendere assolutamente poco credibile il fatto che il guidatore stesse procedendo ad una velocità elevata. La presenza, infatti, di un fondo sconnesso, a motivo della presenza di un basolato, di un evidente restringimento della carreggiata proprio all'angolo tra Via della Bontà e Via del Borgo
Alfonsiano, unitamente all'andamento non perfettamente rettilineo in quel punto del medesimo tratto, inducono a credere che difficilmente possa tenersi in quel preciso punto un andamento contraddistinto da una velocità particolarmente elevata. Né è stato chiarito, poi, come mai la teste riferiva di un intervento immediato da parte dei passanti che caricavano l' in auto per trasportarlo, con ogni probabilità al Pt_5
P.S., e la presenza in atti di un referto medico di P.S. datato invece al giorno successivo all'incidente. Né, infine, pare verosimile che un eventuale perdita di controllo del mezzo, pur riferita in citazione come causa dell'investimento, potesse essere del tutto sfuggita al teste ivi presente, che, pure, come detto giammai ne ha parlato.
Correttamente, dunque, dato il materiale probatorio in atti, il primo giudice ha ritenuto che le evidenziate lacune probatorie non consentissero di ritenere accertata la dinamica del sinistro come descritta in citazione e cioè che esso si ebbe a verificare a causa della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato.
Non è superfluo precisare in questa sede che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez.
1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della pagina 10 di 14 dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 7623 del 18/04/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 26547 del
30/09/2021; Sez. 2, Ord. n. 21239 del 09/08/2019).
Ciò posto, va ancora detto che non risulta prodotta dall'attore (cfr. fascicolo cartaceo di parte attrice di primo grado, agli atti) neanche una denuncia o di una querela contro ignoti. E anche tale ultimo aspetto va valutato, unitamente agli altri elementi probatori sopra evidenziati, nel senso della carenza probatoria circa la dinamica del sinistro come descritta in citazione. Se è vero, infatti, che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e che, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, è altrettanto vero che entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
11/04/2022, n. 11656; Sez. VI - 3, Ord., 31/08/2020, n. 1809; Sez. VI - 3, Ord.,
15/09/2017, n. 21373; Sez. VI - 3, Ord., 26/05/2017, n. 13415).
In sostanza, la sussistenza o meno di una denuncia od una querela contro ignoti si atteggia a mero indizio, è vero, ma da valutare comunque unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
E si è in giurisprudenza ripetutamente affermato che, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. civ., Sez.
pagina 11 di 14 VI - 3, Ord., 15/04/2021, n. 9873; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/01/2023,
n. 644; Sez. VI - 3, Ord., 12/07/2022, n. 21983).
In definitiva, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio;
l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III,
17/02/2016, n. 3019).
Per tutto quanto sopra evidenziato, deve, dunque, ritenersi che l'appellante attore in primo non abbia assolto, sul piano probatorio, l'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro ai fini del riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo al conducente, con rigetto dell'appello proposto infondato in fatto e in diritto.
D. Le spese processuali
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio Parte_6 della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso appellante al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi
(cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez.
pagina 12 di 14 VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_6
avverso la sentenza n. 4925/2024, emessa e Controparte_4 pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 10.5.2024, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_6
4925/2024, emessa e pubblicata dal Tribunale di Napoli, in data 10.5.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della Parte_6
(nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 6.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta), come per legge.
pagina 13 di 14 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante ( , di un Parte_6 ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 2.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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