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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2453 /2024 R.G.
All'udienza del 02/04/2025 alle ore 09.31, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. DE STEFANO VITO per parte ricorrente Parte_1
CP_ l'Avv. GIANPAOLO D'AMICO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. De Stefano insiste per l'accoglimento del ricorso e delle domande in esso articolato;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. L'Avv. D'Amico si riporta alla memoria di costituzione e chiede il rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.13, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2453 /2024 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale – accertamento negativo del credito vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DE STEFANO VITO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che la pretesa di cui ai solleciti di pagamento impugnati è insussistente in considerazione dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente;
ritenere e
Dichiarare che il ricorrente non è debitore nei confronti dell' della somma richiesta;
vinte le spese CP_1
da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale ritenere il ricorso in parte infondato;
con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierno ricorrente lamenta l'insussistenza degli indebiti individuati nei solleciti di pagamento emessi dall' e notificatigli in data 18 settembre 2024, relativi al pagamento delle somme di € 6.768,18 (dal CP_1
01.01.2008 al 31.05.20089 e di € 1.905,86 (dal 01.0.12007 al 30.06.2009) stante l'avvenuta estinzione delle relative posizioni creditorie.
Sostiene a tal uopo di aver impugnato le precedenti comunicazioni afferenti ai medesimi indebiti e che a seguito del relativo procedimento, definito con sentenza n. 51/2016 resa dal Tribunale di Marsala e confermata dalla Corte di Appello di Palermo, con la quale era stato rideterminato l'importo dell'indebito nella misura di € 5.274,36, avrebbe provveduto all'integrale soddisfazione della pretesa giusto bonifico del 13.03.2020, così da non sussistere più il contestato debito.
Per tali motivi chiede che il Tribunale dichiari l'insussistenza della posizione debitoria.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari e, pur non disconoscendo l'avvenuto versamento CP_1
di somme, giusto bonifico prodotto dal ricorrente, ha rilevato che la mancata indicazione di qualsivoglia posizione debitoria, quale causale del bonifico, unitamente alla sussistenza in capo al ricorrente, di altre posizioni debitorie, avrebbero impedito la regolare annotazione del pagamento.
Per tali motivi, chiesto un differimento dell'udienza al fine di rideterminare la posizione creditoria vantata, ha chiesto il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
********
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, le posizioni creditorie vantate dall' e di cui CP_1
ai solleciti di pagamento quivi contestati, sono state oggetto di precipue pronunce giudiziarie che ne hanno rideterminato l'ammontare nel minor importo di € 5.274,36.
Già tanto dimostra l'erroneità e (quantomeno) parziale infondatezza della pretesa.
Né coglie nel segno la difesa convenuta laddove richiama un presunto credito vantato a titolo di spese legali liquidate a favore dell' la documentazione depositata dal ricorrente unitamente alle note di CP_1 trattazione scritta sconfessa la sussistenza anche di tali posizioni creditorie, già da tempo ampiamente soddisfatte.
Passando dunque all'esame delle sostenute posizioni creditorie vantate dall' nei confronti del CP_1
ricorrente dal prospetto allegato alla memoria di costituzione risultano alcune Parte_1
posizione ormai estinte per pagamento ed altre per le quali sarebbe stato emesso sollecito.
Tuttavia tale prospetto non riporta né la data in cui sarebbe sorto il credito né la data della sua estinzione, restando pertanto inutilizzabile e privo di valenza probatoria tesa a supportare quanto sostenuto dall'Ente: nulla dimostra infatti che, alla data del 13.03.2020, data dell'avvenuto versamento dell'importo di € 5.274,36 sussistessero, in capo al ricorrente, altri debiti oltre quelli di cui alla sentenza 51/2016 resa dal Tribunale di Marsala, oltre a quelli per spese di lite, debitamente intimati e soddisfatti con altri versamenti anch'essi documentati.
Concludendo, in assenza di prova in ordine alla sussistenza di altri crediti nei confronti del alla Parte_1
data del 13.03.2020, la tesi addotta dall' appare del tutto infondata ancorchè priva di riscontro CP_1
probatorio.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso viene integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2453 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie integralmente il presente ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del debito portato nei solleciti di pagamento quivi impugnati dell'importo, rispettivamente, di € 6.768,18 ed € 1.905,86, per avvenuto pagamento delle somme, come rideterminate con sentenza n. 51/2016 resa dal Tribunale di
Marsala; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2453 /2024 R.G.
All'udienza del 02/04/2025 alle ore 09.31, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. DE STEFANO VITO per parte ricorrente Parte_1
CP_ l'Avv. GIANPAOLO D'AMICO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. De Stefano insiste per l'accoglimento del ricorso e delle domande in esso articolato;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. L'Avv. D'Amico si riporta alla memoria di costituzione e chiede il rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.13, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2453 /2024 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale – accertamento negativo del credito vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DE STEFANO VITO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che la pretesa di cui ai solleciti di pagamento impugnati è insussistente in considerazione dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente;
ritenere e
Dichiarare che il ricorrente non è debitore nei confronti dell' della somma richiesta;
vinte le spese CP_1
da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale ritenere il ricorso in parte infondato;
con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierno ricorrente lamenta l'insussistenza degli indebiti individuati nei solleciti di pagamento emessi dall' e notificatigli in data 18 settembre 2024, relativi al pagamento delle somme di € 6.768,18 (dal CP_1
01.01.2008 al 31.05.20089 e di € 1.905,86 (dal 01.0.12007 al 30.06.2009) stante l'avvenuta estinzione delle relative posizioni creditorie.
Sostiene a tal uopo di aver impugnato le precedenti comunicazioni afferenti ai medesimi indebiti e che a seguito del relativo procedimento, definito con sentenza n. 51/2016 resa dal Tribunale di Marsala e confermata dalla Corte di Appello di Palermo, con la quale era stato rideterminato l'importo dell'indebito nella misura di € 5.274,36, avrebbe provveduto all'integrale soddisfazione della pretesa giusto bonifico del 13.03.2020, così da non sussistere più il contestato debito.
Per tali motivi chiede che il Tribunale dichiari l'insussistenza della posizione debitoria.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari e, pur non disconoscendo l'avvenuto versamento CP_1
di somme, giusto bonifico prodotto dal ricorrente, ha rilevato che la mancata indicazione di qualsivoglia posizione debitoria, quale causale del bonifico, unitamente alla sussistenza in capo al ricorrente, di altre posizioni debitorie, avrebbero impedito la regolare annotazione del pagamento.
Per tali motivi, chiesto un differimento dell'udienza al fine di rideterminare la posizione creditoria vantata, ha chiesto il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
********
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, le posizioni creditorie vantate dall' e di cui CP_1
ai solleciti di pagamento quivi contestati, sono state oggetto di precipue pronunce giudiziarie che ne hanno rideterminato l'ammontare nel minor importo di € 5.274,36.
Già tanto dimostra l'erroneità e (quantomeno) parziale infondatezza della pretesa.
Né coglie nel segno la difesa convenuta laddove richiama un presunto credito vantato a titolo di spese legali liquidate a favore dell' la documentazione depositata dal ricorrente unitamente alle note di CP_1 trattazione scritta sconfessa la sussistenza anche di tali posizioni creditorie, già da tempo ampiamente soddisfatte.
Passando dunque all'esame delle sostenute posizioni creditorie vantate dall' nei confronti del CP_1
ricorrente dal prospetto allegato alla memoria di costituzione risultano alcune Parte_1
posizione ormai estinte per pagamento ed altre per le quali sarebbe stato emesso sollecito.
Tuttavia tale prospetto non riporta né la data in cui sarebbe sorto il credito né la data della sua estinzione, restando pertanto inutilizzabile e privo di valenza probatoria tesa a supportare quanto sostenuto dall'Ente: nulla dimostra infatti che, alla data del 13.03.2020, data dell'avvenuto versamento dell'importo di € 5.274,36 sussistessero, in capo al ricorrente, altri debiti oltre quelli di cui alla sentenza 51/2016 resa dal Tribunale di Marsala, oltre a quelli per spese di lite, debitamente intimati e soddisfatti con altri versamenti anch'essi documentati.
Concludendo, in assenza di prova in ordine alla sussistenza di altri crediti nei confronti del alla Parte_1
data del 13.03.2020, la tesi addotta dall' appare del tutto infondata ancorchè priva di riscontro CP_1
probatorio.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso viene integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2453 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie integralmente il presente ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del debito portato nei solleciti di pagamento quivi impugnati dell'importo, rispettivamente, di € 6.768,18 ed € 1.905,86, per avvenuto pagamento delle somme, come rideterminate con sentenza n. 51/2016 resa dal Tribunale di
Marsala; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.