Sentenza 1 aprile 2025
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- 2. giudizio divorzile e nullità ecclesiasticahttps://www.avvocatidifamiglia.net/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 4402/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/03/2025, avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio , ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Tra
, C.F. rapp.to e difeso dall'Avv. Amalia Ferrara del Foro di Santa Maria Parte_1 C.F._1
Capua Vetere (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Ferrara sito in C.F._2
Via Tevere n. 32 – 81100 Caserta, giusta procura alle liti allegata telematicamente;
ricorrente e
, nata a [...] il [...], cod. fis: cittadinanza Italiana, e Controparte_1 C.F._3
residente in [...] P.co Primula, elett.te dom.to in Capua (CE) alla via
Fuori Porta Roma, 14 Pal. Di Lillo presso lo studio dell'avv. Fabiola Iannuzzi;
resistente
In fatto e in diritto propone ricorso per la modifica delle condizioni del divorzio intercorso con Parte_1
controparte, formulando domanda di revoca dell'assegno IL riconosciuto nella misura di euro
300,00 in favore di controparte con la sentenza dell'intestato Tribunale n. 2396\2018. Assume altresì che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, con sentenza ha dichiarato la nullità del matrimonio ed il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto dell'11.11.2019 ha dato esecutorietà alla suddetta sentenza canonica . Con ricorso congiunto depositato il 07.03.2022 nel procedimento civile iscritto al n. 566 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto
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ha intrapreso una nuova relazione coniugale convivendo con . Aggiunge altresì che Controparte_2
la sentenza di annullamento da parte del Tribunale ecclesiastico comporterebbe la revoca dell'assegno IL, essendo in ogni caso la resistente abile al lavoro, senza considerare anche la breve durata del matrimonio. Conclude per la revoca dell'assegno IL, vinte le spese. La resistente , CP_1
costituitasi, oltre ad eccepire la nullità della procura conferita da controparte al difensore, rileva l'insussistenza di fatti nuovi che possano comportare la modifica delle condizioni divorzili, negando di aver intrapreso convivenza con , non eliminando l'assegno IL la dichiarata Controparte_2
nullità del matrimonio religioso, non avendo la resistente capacità reddituale, né autonomia e indipendenza economica. Conclude per il rigetto dell'avverso ricorso, avanzando domanda di aumento dell'assegno IL, oltre che di risarcimento danni. All'udienza del 21 marzo 2025 , il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Il ricorso è infondato e va disatteso. Posta che la procura conferita dal ricorrente risulta idonea all'instaurazione del processo, deve nel merito osservarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "la revisione dell'assegno IL di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non puo' procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entita' dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti gia' compiuta in sede di sentenza IL, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio cosi' raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertate(Cass. n. 787 del 20917 e n. 11177 del 2019). Con riguardo al caso di specie, alcuna prova risulta essere stata ritualmente addotta da parte ricorrente della convivenza more uxorio della resistente con , avendo la negato di convivere Controparte_2 CP_1
con quest'ultimo, riconoscendo soltanto di essere ospitata dal medesimo ( “io non convivo con nessuno, mi ospita una persona che fa beneficenza perché la sottoscritta ha avuto lo sfratto di casa. Per i primi anni ho convissuto con mio fratello che ha un figlio autistico. E questo amico mi sta ospitando perché ne ha la disponibilità. Quando torna nel weekend e si porta la compagna che abita a Roma, io me ne vado a casa dei miei genitori a dormire sul divano” ; dichiarazioni rese da all'udienza del Controparte_1
2 19 novembre del 2024). Posto dunque che la convivenza more uxorio conserva il carattere del fatto giuridico in cui si evidenzino la presenza di stabili legami affettivi di coppia e l'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, alcuna prova essendo stata offerta della medesima da parte ricorrente sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non può che disattendersi la domanda sotto tale profilo ( né alcun rilievo possono assumere i documenti prodotti tardivamente posteriormente alla precisazione delle conclusioni da parte ricorrente oltre i termini istruttori previsti e per ciò solo del tutto inutilizzabili;
). Né costituisce ragione per revocare l'assegno IL la sentenza di nullità del matrimonio religioso : come chiarito dal giudice di legittimità , in tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno IL ( Cass. Sezioni unite
2021\9004; cfr, anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21331 del 2013 secondo cui la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non produce alcun effetto di caducazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio relative all'obbligo di corresponsione dell'assegno IL, ove su tali statuizioni si sia formato il giudicato, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., non costituendo in se stessa un "giustificato motivo" sopraggiunto, legittimante, ai sensi dell'art. 9, comma primo, della legge 1° dicembre 1970, n.
898, la revisione del provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio). Né infine costituiscono ragioni di modifica dell'assegno IL di chiaro tenore assistenziale riconosciuto in favore della ricorrente le mere considerazioni della capacità lavorativa della resistente e la durata breve del matrimonio già considerate in sede di divorzio e non costituenti elemento nuovo o sopravvenienza idonea a giustificare la revoca dell'assegno. Vanno al pari infine disattese le domande avanzata da parte resistente , non sussistendo i presupposti per l'aumento dell'assegno IL e neppure quelli della domanda risarcitoria pure avanzata, potendo gli aumenti istat essere riconosciuti in ragione del titolo giudiziale già esistente;
non sussistono infine gli estremi per la cancellazione della frasi offensive neppure espressamente indicate. Quanto alle spese processuali, la reciproca soccombenza ne consente la compensazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzare da entrambe le parti;
2) Compensa le spese.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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