Articolo 2247 quater del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2247 terArticolo 2248
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13 settembre 2016
Art. 2247-quater. (( (Nomina del Vice Comandante del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri). )) 1. All'atto del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e per l'istituzione del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di Stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, a cui e' conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo.
Entrata in vigore il 13 settembre 2016