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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2267/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
09.12.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania, alla Piazza Gramsci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Pennacchio
(PEC: , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Avvocata a
Piazza Dante n. 25, presso lo studio dell'Avv. Andrea Cirino (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti,
NONCHE'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Diaz n. 11, presso (PEC:
, Email_3
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva come da atti e verbali di causa.
L' concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione, Controparte_2
nonché per il rigetto della domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.03.2024, proponeva opposizione, Parte_1
qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, in subordine, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n.
071 2023 90350004 63 000, notificatagli in data 01.03.2024, con cui l
[...]
gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 13.849,19, Controparte_1
di cui € 8.984,75 riferiti alla cartella di pagamento n. 07120200035141846000, oggetto della presente opposizione.
A fondamento della propria domanda, l'opponente deduceva i seguenti motivi:
a) l'omessa notifica dell'atto presupposto, per non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 07120200035141846000, nell'intimazione indicata come notificata in data 14.03.2022;
b) l'omessa o carente motivazione dell'intimazione di pagamento, determinante la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del
Contribuente), in mancanza di allegazione della cartella di pagamento presupposta e degli elementi essenziali per garantire il diritto di difesa del contribuente;
c) la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito, risalente all'anno 2015, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo valido, stante la mancata notifica della cartella di pagamento.
L'opponente chiedeva, pertanto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione e, nel merito, l'accertamento della nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato, con declaratoria di non debenza delle somme richieste. Si costituiva in giudizio l , la quale contestava Controparte_1
integralmente le pretese avversarie, chiedendone il rigetto, sostenendo in particolare che:
a) la notifica della cartella di pagamento era regolarmente avvenuta in data 14.03.2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., producendo a sostegno l'estratto di ruolo e la relata di notifica;
b) l'opposizione era inammissibile per tardività, qualificandosi le doglianze sulla notifica come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni, per cui in mancanza di impugnazione tempestiva, la cartella era divenuta definitiva e non più contestabile se non per vizi propri dell'intimazione;
c) l'eccezione di prescrizione era infondata, derivando il credito da una sentenza del
Tribunale di Napoli (n. 8783/2015) e perciò soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale e non quinquennale.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Con decreto del 09.04.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissata l'udienza per la discussione nel contraddittorio.
Con ordinanza del 30.09.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenendo prima facie infondata l'eccezione di prescrizione in quanto il credito, di natura giudiziale, era soggetto a termine decennale.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione all'udienza del
09.12.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
All'udienza del 09.12.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
§1.- In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli che, regolarmente evocata in giudizio, ha ritenuto di non doversi costituire.
§2.- L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, sollevata dall'opposta configurando la contestazione della notifica della Controparte_2
cartella presupposta un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), soggetta al termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, è infondata.
L'impugnazione di un atto della riscossione con cui si lamenti la mancata notifica dell'atto presupposto può assumere una duplice natura: a) qualora il contribuente intenda far valere unicamente il vizio di forma della sequenza procedimentale, l'azione si qualifica come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) ed è soggetta al relativo termine di decadenza;
b) ma quando il vizio della notifica dell'atto presupposto viene dedotto in via strumentale per poter contestare nel merito la pretesa creditoria –ad esempio, eccependo fatti estintivi del credito come la prescrizione– l'azione assume la natura di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), svolgendo una funzione “recuperatoria” e consentendo al debitore di esercitare il proprio diritto di difesa sul merito della pretesa, che non ha potuto far valere in precedenza proprio a causa dell'omessa notifica dell'atto presupposto;
e tale azione non è soggetta a termini di decadenza.
Nel caso di specie l'opponente, oltre a lamentare la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito;
e tale doglianza attiene al diritto dell'ente di procedere ad esecuzione forzata, qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., non soggetta al termine di decadenza di 20 giorni.
§3.- Relativamente alla questione della notifica della cartella di pagamento n.
07120200035141846000, specificamente contestata dall'opponente, l'
[...]
ha sostenuto che la stessa era stata regolarmente eseguita ai sensi Controparte_2
dell'art. 140 c.p.c. e, a riprova, ha depositato l'estratto di ruolo, indicante la data di notifica al 14.03.2022, e la "Comunicazione di Avvenuto Deposito" (c.d. C.A.D.) datata
22.02.2022.
Tuttavia, la documentazione prodotta non è sufficiente a fornire la prova del perfezionamento della notifica, in quanto il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità relativa del destinatario, si perfeziona con il compimento di tre formalità, che ne determinano i necessari adempimenti:
- deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.) per dare notizia al destinatario dell'avvenuto deposito, da produrre in giudizio in modo da potersi evincere l'effettiva ricezione da parte del destinatario o di persona abilitata, ovvero la compiuta giacenza.
Nel caso in esame, l ha prodotto unicamente la Controparte_1
lettera di C.A.D., ma non ha depositato il relativo avviso di ricevimento (il c.d. “modello
23L” o cartolina di ritorno); né tale omissione probatoria potrebbe essere sopperita dall'estratto di ruolo che, pur essendo un atto fidefacente per quanto attiene ai dati in esso riportati, è comunque un documento di provenienza interna dell'Agente della
Riscossione e non può costituire prova del perfezionamento di un procedimento notificatorio complesso come quello ex art. 140 c.p.c., specialmente a fronte di una specifica contestazione.
Pertanto, in assenza della prova della ricezione della C.A.D., la cartella di pagamento deve considerarsi giuridicamente non notificata.
§4.- Accertata l'omessa notifica della cartella di pagamento, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dall'opponente.
Tale doglianza dell'opponente, da qualificarsi motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è infondata e va rigettata.
Il credito in questione deriva da “Competenze Avvocati e Procuratori dello Stato a carico delle controparti legge 559/93” liquidate con la sentenza n. 8783/2015 del Tribunale di
Napoli, notificata il 10.07.2018 e resa esecutiva in data 11.12.2019; per cui trattasi di un credito accertato con sentenza passata in giudicato (o comunque divenuta titolo esecutivo) e perciò soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. (“actio iudicati”) e non al termine più breve eventualmente previsto per il diritto originario, che ha iniziato a decorrere dalla data di notifica della sentenza titolo
(10.07.2018): poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata all'opponente il
01.03.2024 e pur in assenza di atti interruttivi della prescrizione, in mancanza di una valida notifica della cartella di pagamento, in ogni caso non era ancora spirato il termine decennale di prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, siccome infondata.
§5.- Tuttavia l'opposizione va accolta per il motivo, assorbente, relativo alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto.
Tale doglianza dell'opponente rientra tra i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La sequenza procedimentale della riscossione coattiva prevede inderogabilmente la notifica della cartella di pagamento prima di poter procedere con atti successivi, quale l'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973; e la mancata o nulla notifica della cartella di pagamento costituisce un vizio insanabile che travolge l'atto consequenziale: nel caso di specie, non essendo stata fornita la prova del perfezionamento della notifica della cartella n. 07120200035141846000, l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90350004 63 000, limitatamente alla pretesa derivante da tale cartella, deve essere dichiarata nulla e priva di effetti giuridici.
§6.- Il solo parziale accoglimento dell'opposizione, per le motivazioni di cui innanzi, determina la sussistenza dei presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2 Stato di Napoli, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) accoglie la sola opposizione agli atti esecutivi di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90350004 63 000, limitatamente alla somma di € 8.984,75 richiesta in forza della cartella di pagamento n.
07120200035141846000;
2) rigetta per il resto l'opposizione;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa in data 16.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2267/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
09.12.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania, alla Piazza Gramsci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Pennacchio
(PEC: , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Avvocata a
Piazza Dante n. 25, presso lo studio dell'Avv. Andrea Cirino (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti,
NONCHE'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Diaz n. 11, presso (PEC:
, Email_3
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva come da atti e verbali di causa.
L' concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione, Controparte_2
nonché per il rigetto della domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.03.2024, proponeva opposizione, Parte_1
qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, in subordine, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n.
071 2023 90350004 63 000, notificatagli in data 01.03.2024, con cui l
[...]
gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 13.849,19, Controparte_1
di cui € 8.984,75 riferiti alla cartella di pagamento n. 07120200035141846000, oggetto della presente opposizione.
A fondamento della propria domanda, l'opponente deduceva i seguenti motivi:
a) l'omessa notifica dell'atto presupposto, per non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 07120200035141846000, nell'intimazione indicata come notificata in data 14.03.2022;
b) l'omessa o carente motivazione dell'intimazione di pagamento, determinante la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del
Contribuente), in mancanza di allegazione della cartella di pagamento presupposta e degli elementi essenziali per garantire il diritto di difesa del contribuente;
c) la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito, risalente all'anno 2015, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo valido, stante la mancata notifica della cartella di pagamento.
L'opponente chiedeva, pertanto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione e, nel merito, l'accertamento della nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato, con declaratoria di non debenza delle somme richieste. Si costituiva in giudizio l , la quale contestava Controparte_1
integralmente le pretese avversarie, chiedendone il rigetto, sostenendo in particolare che:
a) la notifica della cartella di pagamento era regolarmente avvenuta in data 14.03.2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., producendo a sostegno l'estratto di ruolo e la relata di notifica;
b) l'opposizione era inammissibile per tardività, qualificandosi le doglianze sulla notifica come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni, per cui in mancanza di impugnazione tempestiva, la cartella era divenuta definitiva e non più contestabile se non per vizi propri dell'intimazione;
c) l'eccezione di prescrizione era infondata, derivando il credito da una sentenza del
Tribunale di Napoli (n. 8783/2015) e perciò soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale e non quinquennale.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Con decreto del 09.04.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissata l'udienza per la discussione nel contraddittorio.
Con ordinanza del 30.09.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenendo prima facie infondata l'eccezione di prescrizione in quanto il credito, di natura giudiziale, era soggetto a termine decennale.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione all'udienza del
09.12.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
All'udienza del 09.12.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
§1.- In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli che, regolarmente evocata in giudizio, ha ritenuto di non doversi costituire.
§2.- L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, sollevata dall'opposta configurando la contestazione della notifica della Controparte_2
cartella presupposta un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), soggetta al termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, è infondata.
L'impugnazione di un atto della riscossione con cui si lamenti la mancata notifica dell'atto presupposto può assumere una duplice natura: a) qualora il contribuente intenda far valere unicamente il vizio di forma della sequenza procedimentale, l'azione si qualifica come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) ed è soggetta al relativo termine di decadenza;
b) ma quando il vizio della notifica dell'atto presupposto viene dedotto in via strumentale per poter contestare nel merito la pretesa creditoria –ad esempio, eccependo fatti estintivi del credito come la prescrizione– l'azione assume la natura di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), svolgendo una funzione “recuperatoria” e consentendo al debitore di esercitare il proprio diritto di difesa sul merito della pretesa, che non ha potuto far valere in precedenza proprio a causa dell'omessa notifica dell'atto presupposto;
e tale azione non è soggetta a termini di decadenza.
Nel caso di specie l'opponente, oltre a lamentare la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito;
e tale doglianza attiene al diritto dell'ente di procedere ad esecuzione forzata, qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., non soggetta al termine di decadenza di 20 giorni.
§3.- Relativamente alla questione della notifica della cartella di pagamento n.
07120200035141846000, specificamente contestata dall'opponente, l'
[...]
ha sostenuto che la stessa era stata regolarmente eseguita ai sensi Controparte_2
dell'art. 140 c.p.c. e, a riprova, ha depositato l'estratto di ruolo, indicante la data di notifica al 14.03.2022, e la "Comunicazione di Avvenuto Deposito" (c.d. C.A.D.) datata
22.02.2022.
Tuttavia, la documentazione prodotta non è sufficiente a fornire la prova del perfezionamento della notifica, in quanto il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità relativa del destinatario, si perfeziona con il compimento di tre formalità, che ne determinano i necessari adempimenti:
- deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.) per dare notizia al destinatario dell'avvenuto deposito, da produrre in giudizio in modo da potersi evincere l'effettiva ricezione da parte del destinatario o di persona abilitata, ovvero la compiuta giacenza.
Nel caso in esame, l ha prodotto unicamente la Controparte_1
lettera di C.A.D., ma non ha depositato il relativo avviso di ricevimento (il c.d. “modello
23L” o cartolina di ritorno); né tale omissione probatoria potrebbe essere sopperita dall'estratto di ruolo che, pur essendo un atto fidefacente per quanto attiene ai dati in esso riportati, è comunque un documento di provenienza interna dell'Agente della
Riscossione e non può costituire prova del perfezionamento di un procedimento notificatorio complesso come quello ex art. 140 c.p.c., specialmente a fronte di una specifica contestazione.
Pertanto, in assenza della prova della ricezione della C.A.D., la cartella di pagamento deve considerarsi giuridicamente non notificata.
§4.- Accertata l'omessa notifica della cartella di pagamento, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dall'opponente.
Tale doglianza dell'opponente, da qualificarsi motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è infondata e va rigettata.
Il credito in questione deriva da “Competenze Avvocati e Procuratori dello Stato a carico delle controparti legge 559/93” liquidate con la sentenza n. 8783/2015 del Tribunale di
Napoli, notificata il 10.07.2018 e resa esecutiva in data 11.12.2019; per cui trattasi di un credito accertato con sentenza passata in giudicato (o comunque divenuta titolo esecutivo) e perciò soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. (“actio iudicati”) e non al termine più breve eventualmente previsto per il diritto originario, che ha iniziato a decorrere dalla data di notifica della sentenza titolo
(10.07.2018): poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata all'opponente il
01.03.2024 e pur in assenza di atti interruttivi della prescrizione, in mancanza di una valida notifica della cartella di pagamento, in ogni caso non era ancora spirato il termine decennale di prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, siccome infondata.
§5.- Tuttavia l'opposizione va accolta per il motivo, assorbente, relativo alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto.
Tale doglianza dell'opponente rientra tra i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La sequenza procedimentale della riscossione coattiva prevede inderogabilmente la notifica della cartella di pagamento prima di poter procedere con atti successivi, quale l'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973; e la mancata o nulla notifica della cartella di pagamento costituisce un vizio insanabile che travolge l'atto consequenziale: nel caso di specie, non essendo stata fornita la prova del perfezionamento della notifica della cartella n. 07120200035141846000, l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90350004 63 000, limitatamente alla pretesa derivante da tale cartella, deve essere dichiarata nulla e priva di effetti giuridici.
§6.- Il solo parziale accoglimento dell'opposizione, per le motivazioni di cui innanzi, determina la sussistenza dei presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2 Stato di Napoli, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) accoglie la sola opposizione agli atti esecutivi di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90350004 63 000, limitatamente alla somma di € 8.984,75 richiesta in forza della cartella di pagamento n.
07120200035141846000;
2) rigetta per il resto l'opposizione;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa in data 16.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis